Art. 77.
L' articolo 13 della legge 29 marzo 1956, n. 288 , e' sostituito dal seguente:
"Le posizioni degli ufficiali in servizio permanente effettivo sono:
a) servizio effettivo;
b) a disposizione;
c) aspettativa;
d) sospensione dall'impiego".
L' articolo 13 della legge 29 marzo 1956, n. 288 , e' sostituito dal seguente:
"Le posizioni degli ufficiali in servizio permanente effettivo sono:
a) servizio effettivo;
b) a disposizione;
c) aspettativa;
d) sospensione dall'impiego".