Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/03/2026, n. 5558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5558 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05558/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13868/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13868 del 2024, proposto da AN AR GI, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Borrello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della nota di rigetto prot. 47324 del 25 novembre 2024 del Ministero dell'Istruzione, emessa dal “Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione” recante il sostanziale diniego dell''istanza di riconoscimento del “Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo” dispensato dall''Università Cardenal Herrera CEU, quale specializzazione al sostegno conseguita in Spagna;
- del parere non favorevole al riconoscimento, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, non conosciuto direttamente da parte della ricorrente;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso conseguente e/o pertinente, nonché successivi occorrenti, e comunque lesivi dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. CA De NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preso atto che, con memoria del 16 marzo 2026, l’Amministrazione resistente ha depositato l’atto della ricorrente di rinuncia all’istanza n. 16102 del 25 maggio 2022 con la quale era stato richiesto il riconoscimento del titolo conseguito all’estero per l’insegnamento su posto sostegno, al fine di partecipare ai percorsi “INDIRE” di cui al Decreto Interministeriale n. 77/2025;
Considerato che l’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’improcedibilità del ricorso; la ricorrente non ha articolato alcuna difesa in merito;
Ritenuto che la rinuncia all’istanza di riconoscimento determina ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse in capo all’originaria ricorrente stante il venir meno di un interesse concreto ed attuale alla decisione (in termini Cons. Stato sentenza n. 7668/2025);
Trattenuta la causa in decisione all’udienza del giorno 18 marzo 2026;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NC, Presidente
CA De NA, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA De NA | NA NC |
IL SEGRETARIO