CASS
Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2024, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI CO nato a [...] A CANCELLO il 18/07/1963 avverso la sentenza EL 04/11/2022 ELla CORTE APPELLO di TOKNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria EL Sostituto Procuratore generale, Dott. NICOLA LETTIERI, il quale ha concluso per l'inammissibilità EL ricorso. c(3 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1781 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 05/10/2023 Ritenuto in fatto 1. In parziale riforma ELla sentenza resa in primo grado nei confronti di IC IA, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati di truffa, di cui ai capi da 1 a 6 ELl'imputazione, confermando la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e cagionamento con operazioni dolose EL fallimento ELla Global Food s.a.s. (art. 223, secondo comma, n.2, I. fall.). Ritenuta contestata in fatto la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta e concesse le circostanze attenuanti in regime di equivalenza, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in anni tre e mesi sei di reclusione e, in pari misura, le pene accessorie di cui all'art. 216, u.c., I. fall. Secondo i capi 9 e 10 ELl'imputazione, IC IA, "in qualità di socio accomandatario (e, pertanto, amministratore) ELla Global Food s.a.s., distraeva dal patrimonio di quest'ultima merci e beni acquistate con modalità fraudolente, grazie alla commissione ELle truffe descritte" ai capi da 1 a 6, così compiendo atti destinati a cagionare il fallimento ELla Global Food s.a.s. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite EL proprio difensore, Avv. Clemente Crisci, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, variamente articolato, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: 1) alla valutazione ELle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado;
2) alla mancata ammissione di richieste probatorie;
3) alla qualità di amministratore di fatto, erroneamente ravvisata dalla Corte territoriale in capo all'imputato, posto che altri soggetti (segnatamente, il Curtone) indicati nel ricorso, avrebbero posto in essere atti di gestione concreta ELla società. A tal proposito, la difesa sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere il ruolo di "extraneus concorrente nel reato proprio ELl'amministratore formale". In quanto mera "testa di legno", all'imputato non potrebbe ascriversi l'elemento psicologico ELla consapevolezza di compiere fatti distrattivi. 2.2 Col secondo motivo, si duole di omessa motivazione in relazione alla contestata aggravante dei più fatti di bancarotta e al mancato riconoscimento ELle circostanze attenuanti in regime di prevalenza. 3. Sono state trasmesse, ai sensi ELl'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte EL Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità EL 1 ri3 ricorso. La difesa ELl'imputato ha depositato memoria, in cui reitera la richiesta di accoglimento EL ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile. Valga, per tutte le censure colà esposte, la premessa per la quale sono inammissibili, in sede di legittimità, le doglianze che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione EL risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 EL 11/01/2007, Ierico, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 EL 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). È inoltre inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, o che risultino carenti ELla necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento ELl'impugnazione. (Sez. 4, n. 18826 EL 09/02/2012, Pezzo, Rv, 253849 - 01). Tanto premesso, rileva il Collegio come i motivi posti a base ELl'atto di appello, integralmente riproposti in questa sede, siano stati già disattesi dalla Corte territoriale con motivazione articolata, logica e immune da violazioni di legge. L'iter argomentativo ELl'impugnata sentenza restituisce, invero, un quadro da cui emerge con chiarezza la sussistenza degli elementi costitutivi degli ascritti reati. Dopo aver costituito la società fittizia Global food s.a.s., in apparenza operativa e solvibile, l'imputato -ha ricordato la Corte- si è attivato nell'attrarre fornitori, stipulando una serie di contratti e concordando pagamenti dilazionati (con assegni -a firma, tutti, EL IA- risultati privi di copertura) che, sistematicamente, non venivano onorati. In maniera egualmente puntuale, le merci consegnate nel capannone, preso in affitto in Romentino dal IA, venivano fatte sparire. La Corte d'appello ha sottolineato che tali episodi di truffa, benché coperti da intervenuta prescrizione, sono stati fattualmente dimostrati„ peraltro sulla base di dichiarazioni testimoniali dei numerosi creditori frodati, che ora la difesa vorrebbe rimettere in discussione, dimenticando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito ELl'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 EL 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Correttamente applicando i principi dettati da questa Corte in tema di prova ELla distrazione o ELl'occultamento dei beni ELla società dichiarata fallita (che può desumersi dalla mancata dimostrazione, ad opera ELl'amministratore, ELla destinazione dei suddetti beni: cfr., ex multis, Sez. 5, n. 8260/16 EL 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 EL 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 EL 13 febbraio 2014„ GhirarELli, Rv. 262740), i Giudici d'appello hanno illustrato come la prova ELla disponibilità, in capo alla fallita società, dei beni descritti in imputazione, acquistati mediante attività fraudolente, e ELla mancata consegna degli stessi agli organi EL fallimento, sia stata fornita da numerosi elementi quali dichiarazioni testimoniali (quali, tra le altre elencate in parte motiva, quella EL proprietario EL capannone concesso in locazione alla 2 RI società fallita, EL commercialista ELla medesima, di imprenditori di aziende confinanti con quella EL IA e di creditori-fornitori ELla Global food), l'analisi dei conti correnti ELla fallita società, l'assenza di dichiarazioni fiscali. Rispetto a tale ricostruzione, il ricorrente propone deduzioni inidonee a scalfire l'apparato motivazionale ELl'impugnata sentenza, efficacemente ispirata al fondamentale canone valutativo, secondo cui l'apprezzamento dei risultati probatori deve avvenire attraverso l'esame di tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria EL contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità EL caso concreto (Sez. 2, n. 32619 EL 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071 - 01). La solida motivazione resa in merito alla sussistenza ELla condotta distrattiva si salda, senza soluzione di continuità, con la parte motiva relativa all'elemento soggettivo EL reato, in cui la Corte territoriale, mostrando di tenere esattamente presente la cornice ermeneutica di riferimento apprestata dalla Corte di legittimità tanto in tema di amministratore di diritto quanto in tema di amministratore di fatto, ha valorizzato la rilevanza, ai fini ELl'attribuzione ELla qualifica o ELla funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati e di indici sintomatici espressivi ELl'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale ELl'attività sociale (v., ad es., Sez. 2 n. 36556 EL 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 - 0; Sez. 5, n. 27264 EL 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01). Si è infatti sottolineato il ruolo gestorio EL ricorrente, traendolo da una pluralità di dati ricavati dall'istruttoria dibattimentale, quali, tra gli altri, l'attiva partecipazione agli accordi truffaldini, l'assunzione di decisioni sull'attuazione EL programma di gestione, i rapporti coi fornitori, l'apertura di conti correnti, la sottoscrizione dei titoli di credito. Per altro verso, si è ricordato il ruolo anche formale rivestito dall'imputato nella vita societaria, avendo egli consapevolmente accettato il ruolo di socio accomandatario e amministratore ELla fallita società nei modi precipuamente indicati in parte motiva (v. p. 14-15 ELl'impugnata sentenza). 2. Il secondo motivo è inammissibile, per mancato confronto con gli argomenti forniti dalla Corte territoriale in merito alle censure dedotte. Con compiuta conseguenzialità logica rispetto al precedente iter motivazionale, la Corte d'appello, giunta alla valutazione relativa alla determinazione EL trattamento sanzionatorio, ha ritenuto che alcun motivo giustificasse un regime di prevalenza ELle circostanze attenuanti rispetto alla contestata circostanza aggravante di più fatti di bancarotta, dato il disvalore EL fatto espresso da tale ultima circostanza. 3 Il Consigliere estensore Il Presi A tal proposito, gioverà ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica EL giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione ELl'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza ELla pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 EL 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Va infine rimarcata la totale dissonanza, rispetto alla parte motiva, che caratterizza la parte finale EL motivo in parola, dato che, secondo la difesa, saremmo "di fronte a un'ipotesi di truffa, di circa 28.000 euro", per cui "il Giudice (l'appello avrebbe dovuto considerare insussistente l'aggravante contestata e ciò in ragione ELla tenuità assoluta EL fatto" (p. 11 EL ricorso). Con ciò, la difesa dimostra soltanto di aver sottoposto a questo Collegio frasi estrapolate dall'atto di appello e riproposte in questa sede, posto che la contestata circostanza aggravante non ha riguardo al danno di rilevante gravità (che era stata già esclusa in primo grado), ma è stata ritenuta in relazione ai più fatti di bancarotta (art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall.), e posto anche che quest'ultima circostanza aggravante non concerne i reati di truffa, dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, ciò che non sarà sfuggito all'attenzione ELla difesa. 3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. All'inammissibilità consegue la condanna ELla parte ricorrente, ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento ELle spese EL procedimento e al versamento ELla somma di euro 3.000,00 in favore ELla Cassa ELle ammende, così equitativamente determinata in relazione a i motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione ELla causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Così deciso in Roma, il 5/10/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria EL Sostituto Procuratore generale, Dott. NICOLA LETTIERI, il quale ha concluso per l'inammissibilità EL ricorso. c(3 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1781 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 05/10/2023 Ritenuto in fatto 1. In parziale riforma ELla sentenza resa in primo grado nei confronti di IC IA, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati di truffa, di cui ai capi da 1 a 6 ELl'imputazione, confermando la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e cagionamento con operazioni dolose EL fallimento ELla Global Food s.a.s. (art. 223, secondo comma, n.2, I. fall.). Ritenuta contestata in fatto la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta e concesse le circostanze attenuanti in regime di equivalenza, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in anni tre e mesi sei di reclusione e, in pari misura, le pene accessorie di cui all'art. 216, u.c., I. fall. Secondo i capi 9 e 10 ELl'imputazione, IC IA, "in qualità di socio accomandatario (e, pertanto, amministratore) ELla Global Food s.a.s., distraeva dal patrimonio di quest'ultima merci e beni acquistate con modalità fraudolente, grazie alla commissione ELle truffe descritte" ai capi da 1 a 6, così compiendo atti destinati a cagionare il fallimento ELla Global Food s.a.s. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite EL proprio difensore, Avv. Clemente Crisci, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, variamente articolato, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: 1) alla valutazione ELle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado;
2) alla mancata ammissione di richieste probatorie;
3) alla qualità di amministratore di fatto, erroneamente ravvisata dalla Corte territoriale in capo all'imputato, posto che altri soggetti (segnatamente, il Curtone) indicati nel ricorso, avrebbero posto in essere atti di gestione concreta ELla società. A tal proposito, la difesa sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere il ruolo di "extraneus concorrente nel reato proprio ELl'amministratore formale". In quanto mera "testa di legno", all'imputato non potrebbe ascriversi l'elemento psicologico ELla consapevolezza di compiere fatti distrattivi. 2.2 Col secondo motivo, si duole di omessa motivazione in relazione alla contestata aggravante dei più fatti di bancarotta e al mancato riconoscimento ELle circostanze attenuanti in regime di prevalenza. 3. Sono state trasmesse, ai sensi ELl'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte EL Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità EL 1 ri3 ricorso. La difesa ELl'imputato ha depositato memoria, in cui reitera la richiesta di accoglimento EL ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile. Valga, per tutte le censure colà esposte, la premessa per la quale sono inammissibili, in sede di legittimità, le doglianze che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione EL risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 EL 11/01/2007, Ierico, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 EL 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). È inoltre inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, o che risultino carenti ELla necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento ELl'impugnazione. (Sez. 4, n. 18826 EL 09/02/2012, Pezzo, Rv, 253849 - 01). Tanto premesso, rileva il Collegio come i motivi posti a base ELl'atto di appello, integralmente riproposti in questa sede, siano stati già disattesi dalla Corte territoriale con motivazione articolata, logica e immune da violazioni di legge. L'iter argomentativo ELl'impugnata sentenza restituisce, invero, un quadro da cui emerge con chiarezza la sussistenza degli elementi costitutivi degli ascritti reati. Dopo aver costituito la società fittizia Global food s.a.s., in apparenza operativa e solvibile, l'imputato -ha ricordato la Corte- si è attivato nell'attrarre fornitori, stipulando una serie di contratti e concordando pagamenti dilazionati (con assegni -a firma, tutti, EL IA- risultati privi di copertura) che, sistematicamente, non venivano onorati. In maniera egualmente puntuale, le merci consegnate nel capannone, preso in affitto in Romentino dal IA, venivano fatte sparire. La Corte d'appello ha sottolineato che tali episodi di truffa, benché coperti da intervenuta prescrizione, sono stati fattualmente dimostrati„ peraltro sulla base di dichiarazioni testimoniali dei numerosi creditori frodati, che ora la difesa vorrebbe rimettere in discussione, dimenticando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito ELl'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 EL 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Correttamente applicando i principi dettati da questa Corte in tema di prova ELla distrazione o ELl'occultamento dei beni ELla società dichiarata fallita (che può desumersi dalla mancata dimostrazione, ad opera ELl'amministratore, ELla destinazione dei suddetti beni: cfr., ex multis, Sez. 5, n. 8260/16 EL 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 EL 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 EL 13 febbraio 2014„ GhirarELli, Rv. 262740), i Giudici d'appello hanno illustrato come la prova ELla disponibilità, in capo alla fallita società, dei beni descritti in imputazione, acquistati mediante attività fraudolente, e ELla mancata consegna degli stessi agli organi EL fallimento, sia stata fornita da numerosi elementi quali dichiarazioni testimoniali (quali, tra le altre elencate in parte motiva, quella EL proprietario EL capannone concesso in locazione alla 2 RI società fallita, EL commercialista ELla medesima, di imprenditori di aziende confinanti con quella EL IA e di creditori-fornitori ELla Global food), l'analisi dei conti correnti ELla fallita società, l'assenza di dichiarazioni fiscali. Rispetto a tale ricostruzione, il ricorrente propone deduzioni inidonee a scalfire l'apparato motivazionale ELl'impugnata sentenza, efficacemente ispirata al fondamentale canone valutativo, secondo cui l'apprezzamento dei risultati probatori deve avvenire attraverso l'esame di tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria EL contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità EL caso concreto (Sez. 2, n. 32619 EL 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071 - 01). La solida motivazione resa in merito alla sussistenza ELla condotta distrattiva si salda, senza soluzione di continuità, con la parte motiva relativa all'elemento soggettivo EL reato, in cui la Corte territoriale, mostrando di tenere esattamente presente la cornice ermeneutica di riferimento apprestata dalla Corte di legittimità tanto in tema di amministratore di diritto quanto in tema di amministratore di fatto, ha valorizzato la rilevanza, ai fini ELl'attribuzione ELla qualifica o ELla funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati e di indici sintomatici espressivi ELl'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale ELl'attività sociale (v., ad es., Sez. 2 n. 36556 EL 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 - 0; Sez. 5, n. 27264 EL 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01). Si è infatti sottolineato il ruolo gestorio EL ricorrente, traendolo da una pluralità di dati ricavati dall'istruttoria dibattimentale, quali, tra gli altri, l'attiva partecipazione agli accordi truffaldini, l'assunzione di decisioni sull'attuazione EL programma di gestione, i rapporti coi fornitori, l'apertura di conti correnti, la sottoscrizione dei titoli di credito. Per altro verso, si è ricordato il ruolo anche formale rivestito dall'imputato nella vita societaria, avendo egli consapevolmente accettato il ruolo di socio accomandatario e amministratore ELla fallita società nei modi precipuamente indicati in parte motiva (v. p. 14-15 ELl'impugnata sentenza). 2. Il secondo motivo è inammissibile, per mancato confronto con gli argomenti forniti dalla Corte territoriale in merito alle censure dedotte. Con compiuta conseguenzialità logica rispetto al precedente iter motivazionale, la Corte d'appello, giunta alla valutazione relativa alla determinazione EL trattamento sanzionatorio, ha ritenuto che alcun motivo giustificasse un regime di prevalenza ELle circostanze attenuanti rispetto alla contestata circostanza aggravante di più fatti di bancarotta, dato il disvalore EL fatto espresso da tale ultima circostanza. 3 Il Consigliere estensore Il Presi A tal proposito, gioverà ricordare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica EL giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione ELl'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza ELla pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 EL 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Va infine rimarcata la totale dissonanza, rispetto alla parte motiva, che caratterizza la parte finale EL motivo in parola, dato che, secondo la difesa, saremmo "di fronte a un'ipotesi di truffa, di circa 28.000 euro", per cui "il Giudice (l'appello avrebbe dovuto considerare insussistente l'aggravante contestata e ciò in ragione ELla tenuità assoluta EL fatto" (p. 11 EL ricorso). Con ciò, la difesa dimostra soltanto di aver sottoposto a questo Collegio frasi estrapolate dall'atto di appello e riproposte in questa sede, posto che la contestata circostanza aggravante non ha riguardo al danno di rilevante gravità (che era stata già esclusa in primo grado), ma è stata ritenuta in relazione ai più fatti di bancarotta (art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall.), e posto anche che quest'ultima circostanza aggravante non concerne i reati di truffa, dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, ciò che non sarà sfuggito all'attenzione ELla difesa. 3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. All'inammissibilità consegue la condanna ELla parte ricorrente, ai sensi ELl'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento ELle spese EL procedimento e al versamento ELla somma di euro 3.000,00 in favore ELla Cassa ELle ammende, così equitativamente determinata in relazione a i motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione ELla causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Così deciso in Roma, il 5/10/2023