Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 2470
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Altro
    Nullità della notifica dell'atto impositivo presupposto e della cartella

    Le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente in ordine all'incompetenza del giudice tributario e al difetto di legittimazione passiva restano assorbite dall'esito del giudizio.

  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    Dalle risultanze processuali e, in particolare, dalle stesse difese dell'Agenzia delle Entrate – IS emerge che il credito tributario iscritto a ruolo con la cartella n. 09720200148777951501 non risulta assistito da atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione. La resistente ha espressamente riconosciuto l'intervenuta prescrizione del credito.

  • Accolto
    Illegittimità della pretesa azionata

    La prescrizione del credito comporta il venir meno della legittimità della pretesa tributaria azionata mediante l'atto impugnato.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite

    Trova applicazione il criterio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna dell'Agenzia delle Entrate – IS al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 2470
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2470
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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