CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2470/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI GERONIMO DESIREE', Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18668/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200148777951501 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1454/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20 novembre 2024 e ritualmente depositato, il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 09720200148777951501, deducendone l'illegittimità per nullità della notifica dell'atto impositivo presupposto e della cartella, in quanto notificata ad uno solo degli eredi;
l'intervenuta prescrizione del credito tributario iscritto a ruolo;
l'illegittimità della pretesa azionata. Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna della parte resistente alle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IS, che depositava controdeduzioni, notificate e depositate in data 12 marzo 2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, il difetto di legittimazione passiva e l'incompetenza del giudice tributario.
Con ulteriore atto difensivo notificato e depositato in data 13 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate –
IS contestava la doglianza relativa alla nullità della notifica e, con riferimento all'eccezione di prescrizione, rappresentava che dalle verifiche effettuate non risultavano atti interruttivi del termine prescrizionale, dichiarando di aver conseguentemente sospeso l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 09720200148777951501 e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza di trattazione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 09720200148777951501, atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente in ordine all'incompetenza del giudice tributario e al difetto di legittimazione passiva restano assorbite dall'esito del giudizio.
Dalle risultanze processuali e, in particolare, dalle stesse difese dell'Agenzia delle Entrate – IS emerge che:
il credito tributario iscritto a ruolo con la cartella n. 09720200148777951501 non risulta assistito da atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione;
la resistente ha espressamente riconosciuto l'intervenuta prescrizione del credito;
in conseguenza di tale riconoscimento, l'Agenzia ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, escludendo l'attivazione o la prosecuzione di procedure cautelari o esecutive.
La prescrizione, quale causa di estinzione del diritto di credito, comporta il venir meno della legittimità della pretesa tributaria azionata mediante l'atto impugnato e il venir meno dell'interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio. Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
La cessata materia del contendere è intervenuta a seguito del riconoscimento della prescrizione da parte della resistente, successivo all'instaurazione del giudizio.
Trova pertanto applicazione il criterio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna dell'Agenzia delle Entrate – IS al pagamento delle spese di lite.
Va altresì accolta la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per estinzione del giudizio condanna la resistente alla rifusione delle spese in favore del ricorrente liquidate in euro 200 oltre rimborso Cut e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI GERONIMO DESIREE', Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18668/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200148777951501 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1454/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 20 novembre 2024 e ritualmente depositato, il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 09720200148777951501, deducendone l'illegittimità per nullità della notifica dell'atto impositivo presupposto e della cartella, in quanto notificata ad uno solo degli eredi;
l'intervenuta prescrizione del credito tributario iscritto a ruolo;
l'illegittimità della pretesa azionata. Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna della parte resistente alle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IS, che depositava controdeduzioni, notificate e depositate in data 12 marzo 2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, il difetto di legittimazione passiva e l'incompetenza del giudice tributario.
Con ulteriore atto difensivo notificato e depositato in data 13 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate –
IS contestava la doglianza relativa alla nullità della notifica e, con riferimento all'eccezione di prescrizione, rappresentava che dalle verifiche effettuate non risultavano atti interruttivi del termine prescrizionale, dichiarando di aver conseguentemente sospeso l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 09720200148777951501 e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza di trattazione la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n. 09720200148777951501, atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente in ordine all'incompetenza del giudice tributario e al difetto di legittimazione passiva restano assorbite dall'esito del giudizio.
Dalle risultanze processuali e, in particolare, dalle stesse difese dell'Agenzia delle Entrate – IS emerge che:
il credito tributario iscritto a ruolo con la cartella n. 09720200148777951501 non risulta assistito da atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione;
la resistente ha espressamente riconosciuto l'intervenuta prescrizione del credito;
in conseguenza di tale riconoscimento, l'Agenzia ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, escludendo l'attivazione o la prosecuzione di procedure cautelari o esecutive.
La prescrizione, quale causa di estinzione del diritto di credito, comporta il venir meno della legittimità della pretesa tributaria azionata mediante l'atto impugnato e il venir meno dell'interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio. Sussistono pertanto i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
La cessata materia del contendere è intervenuta a seguito del riconoscimento della prescrizione da parte della resistente, successivo all'instaurazione del giudizio.
Trova pertanto applicazione il criterio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna dell'Agenzia delle Entrate – IS al pagamento delle spese di lite.
Va altresì accolta la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per estinzione del giudizio condanna la resistente alla rifusione delle spese in favore del ricorrente liquidate in euro 200 oltre rimborso Cut e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.