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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 377/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente
RE AR, EL
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1304/2024 depositato il 27/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249003990378000 IRES-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 Srl, codice fiscale/ p.iva n. P.IVA_1, con sede legale in Siracusa in Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante ed amministratore unico Sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa, l'intimazione di pagamento n. 29820249003990378000 pervenuta tramite PEC in data 29/01/2024 ed avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta IRES per l'anno 2008 come riportato nella sottostante cartella n.
29820130013242067000, notificata in data 30/09/2013, dell'importo complessivo di € 18.406, 82.
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1)omessa notifica dell'atto presupposto e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento;
2)intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla prescrizione maturata;
3)prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa che ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva per gli atti di competenza dell'agente della riscossione.
L'Agenzia ha, inoltre, precisato che in relazione a tali posizioni debitorie la contribuente ha già proposto istanza di rateazione, concessa dall'Agente della Riscossione (Provvedimento n.
201406042014RAR2980749340012 del 04.06.2014) e interrotto la prescrizione. (documenti digitali ad uso interno).
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Il ricorso introduttivo risulta essere stato regolarmente notificato ad entrambe le parti - Agenzia delle
Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa.
Le eccezioni sollevate da parte ricorrente, non confutate in considerazione della contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non consentono alla Corte di valutare compiutamente i fatti processuali, acquisendo eventuali ulteriori indispensabili elementi di giudizio.
In particolare, la mancata costituzione in giudizio non consente alla Corte di verificare se l'atto prodromico che avrebbe preceduto la notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta sia stato effettivamente e validamente notificato nei termini di legge, se le procedure di riscossione siano state correttamente realizzate e gli atti di notifica abbiano rispettato la sequenza temporale normativamente prevista.
La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, che avrebbe interrotto i termini di prescrizione, relativa ad una istanza di rateazione del 2014 è, in realtà, un documento digitale ad uso interno che non può avere efficacia probatoria.
Nel ricorso introduttivo viene precisato, in particolare, che l'Intimazione di pagamento opposta risulterebbe essere il primo atto posto in essere dall'Agente della riscossione e notificato a parte ricorrente.
L'esame dei motivi dedotti da parte ricorrente induce la Corte a ritenere assorbente rispetto agli altri che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida non necessitano di autonomo e separato scrutinio, quello relativo alla intervenuta prescrizione.
Il ricorso, pertanto, è da accogliere e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sez. V accoglie il ricorso, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 1.500,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Siracusa il 13/01/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente
RE AR, EL
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1304/2024 depositato il 27/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249003990378000 IRES-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 Srl, codice fiscale/ p.iva n. P.IVA_1, con sede legale in Siracusa in Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante ed amministratore unico Sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa, l'intimazione di pagamento n. 29820249003990378000 pervenuta tramite PEC in data 29/01/2024 ed avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta IRES per l'anno 2008 come riportato nella sottostante cartella n.
29820130013242067000, notificata in data 30/09/2013, dell'importo complessivo di € 18.406, 82.
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1)omessa notifica dell'atto presupposto e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento;
2)intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla prescrizione maturata;
3)prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa che ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva per gli atti di competenza dell'agente della riscossione.
L'Agenzia ha, inoltre, precisato che in relazione a tali posizioni debitorie la contribuente ha già proposto istanza di rateazione, concessa dall'Agente della Riscossione (Provvedimento n.
201406042014RAR2980749340012 del 04.06.2014) e interrotto la prescrizione. (documenti digitali ad uso interno).
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Il ricorso introduttivo risulta essere stato regolarmente notificato ad entrambe le parti - Agenzia delle
Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa.
Le eccezioni sollevate da parte ricorrente, non confutate in considerazione della contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non consentono alla Corte di valutare compiutamente i fatti processuali, acquisendo eventuali ulteriori indispensabili elementi di giudizio.
In particolare, la mancata costituzione in giudizio non consente alla Corte di verificare se l'atto prodromico che avrebbe preceduto la notifica dell'ingiunzione di pagamento opposta sia stato effettivamente e validamente notificato nei termini di legge, se le procedure di riscossione siano state correttamente realizzate e gli atti di notifica abbiano rispettato la sequenza temporale normativamente prevista.
La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, che avrebbe interrotto i termini di prescrizione, relativa ad una istanza di rateazione del 2014 è, in realtà, un documento digitale ad uso interno che non può avere efficacia probatoria.
Nel ricorso introduttivo viene precisato, in particolare, che l'Intimazione di pagamento opposta risulterebbe essere il primo atto posto in essere dall'Agente della riscossione e notificato a parte ricorrente.
L'esame dei motivi dedotti da parte ricorrente induce la Corte a ritenere assorbente rispetto agli altri che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida non necessitano di autonomo e separato scrutinio, quello relativo alla intervenuta prescrizione.
Il ricorso, pertanto, è da accogliere e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sez. V accoglie il ricorso, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 1.500,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Siracusa il 13/01/2026