Art. 9.
Il Consiglio di amministrazione nomina tre revisori, dei conti. I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati.
Essi esercitano la vigilanza sull'andamento della gestione dell'Istituto, esaminano i bilanci ed i conti, li vidimano e ne riferiscono al Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione nomina tre revisori, dei conti. I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati.
Essi esercitano la vigilanza sull'andamento della gestione dell'Istituto, esaminano i bilanci ed i conti, li vidimano e ne riferiscono al Consiglio di amministrazione.