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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1266/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1266/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Curinga Parte_1 C.F._1 alla Via B. Buozzi n. 13 presso lo studio dell'Avv. Francesco Galati, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. - P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa
Pugliano e Giacinto Greco, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente nonché contro
, in qualità di tutore di Controparte_2 Persona_1
Terzo chiamato contumace
avente ad oggetto: indennità NASPI
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti - qui da intendersi integralmente riprodotte -, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.11.2022 , premettendo di aver intrattenuto un Parte_1 rapporto di lavoro domestico alle dipendenze di dal 6.06.2017 al 31.12.2020, Persona_1
pagina 1 di 3 regolarmente denunciato all' , con orario di 25 ore settimanali e con inquadramento nel livello A, e CP_1 di aver percepito le retribuzioni indicate nelle buste paga allegate, con paga oraria di € 5,63, esponeva di aver presentato domanda di NASPI in data 13.01.2021, che l'istanza era stata respinta per mancanza delle settimane retributive richieste per la concessione della prestazione, nonché per mancanza delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e di aver appurato, mediante la richiesta di un estratto contributivo, che il datore di lavoro aveva omesso il versamento dei contributi dovuti nonostante l'effettivo espletamento dell'attività lavorativa secondo le modalità sopra descritte.
Richiamava, quindi, il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., chiedendo che, previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del diritto alla NASPI, l' venisse condannato al pagamento della suddetta indennità, di importo pari ad € CP_1
8.140,00 fino al mese di ottobre 2022, oltre agli importi maturandi ed alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 per intervenuta decadenza annuale ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 4 del
D.L. n. 384/1992 convertito in L. n. 438/1992; nel merito, eccepiva che il rigetto dell'istanza era stato motivato dal fatto che non risultava aperta alcuna posizione assicurativa utile per il periodo reclamato e che l'assenza di una denuncia all' ed il mancato versamento contributivo comportavano CP_1
l'impossibilità di determinare sia l'an sia il quantum della prestazione;
evidenziava, inoltre, che non era stata fornita prova del licenziamento, condizione essenziale per il riconoscimento dell'indennità richiesta, contestando la genuinità del rapporto di lavoro, stante la sussistenza di una condizione di familiarità tra la ricorrente ed il datore di lavoro (in particolare, la ricorrente risulta essere coniuge di
, parente di ); chiedeva, quindi, che venisse disposta, a cura di parte Controparte_2 Persona_1 ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro in via Persona_1 subordinata, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo datore di lavoro affinché, in via riconvenzionale, venisse accertata la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro dipendente per il periodo dal 6.06.2017 al 31.12.2020, con conseguente condanna alla regolarizzazione della posizione della ricorrente ed al pagamento dei relativi contributi dovuti, oltre interessi e sanzioni come per legge.
3. Ritenuta superabile l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza annuale ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, sollevata dall' , ed autorizzata la chiamata in causa del CP_1 terzo in qualità di datore di lavoro della ricorrente nel periodo in contestazione, alla Persona_1 successiva udienza del 16.01.2024 il difensore di parte ricorrente dava atto di aver depositato la documentazione fornita dal datore di lavoro e, in particolare, la richiesta di regolarizzazione contributiva del 27.09.2023 inviata a mezzo PEC il 28.09.2023 ed il riscontro dell' datato CP_1
11.11.2023, con il quale era stato elaborato il calcolo dei contributi dovuti;
alla medesima udienza la parte ricorrente veniva onerata di rinnovare la notifica dell'ordinanza del 19.09.2023 nei confronti del terzo chiamato nonché di depositare l'eventuale provvedimento di nomina del tutore Persona_1 in favore di . Controparte_2 pagina 2 di 3 All'udienza dell'8.04.2024 il difensore dell' evidenziava che il datore di lavoro, per il tramite del CP_1 suo tutore, aveva presentato istanza di regolarizzazione della posizione assicurativa della ricorrente e che erano in corso i relativi controlli.
All'udienza del 10.03.2025, autorizzato il deposito di note, la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di terzo chiamato, il Persona_1 quale non ha inteso costituirsi in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso, della memoria di costituzione dell' , dei verbali di udienza e delle ordinanze a verbale del 19.09.2023 e del CP_1
16.01.2024 nei confronti di , nominato tutore con decreto del 20.08.1992. Controparte_2
5. Ciò posto, nelle note autorizzate depositate il 22.07.2024 l' ha dedotto di aver provveduto CP_1
a liquidare la NASPI con valuta 24.04.2024 a seguito dell'invio, da parte del datore di lavoro, della documentazione necessaria per procedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa della ricorrente, nonché di istanza di dilazione per il pagamento dei contributi;
ha chiesto, quindi, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, posto che l'intera vicenda è stata risolta solo a seguito della regolarizzazione da parte del datore di lavoro
(peraltro resa complicata dal mancato invio iniziale della documentazione corretta e necessaria) inizialmente, peraltro, non citato da parte ricorrente.
Nelle note autorizzate depositate il 27.02.2025 la parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. CP_1
Ebbene, tenuto conto della documentazione allegata, la quale dimostra che con valuta 24.04.2024 è stata accreditata in favore della ricorrente l'indennità NASPI relativa al periodo dal 14.01.2021 al
21.01.2023, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese legali, non essendovi accordo tra le parti, ritiene il giudicante che le stesse possano essere integralmente compensate, in ragione del fatto che l'indennità è stata liquidata in corso di causa soltanto a seguito della presentazione, da parte del terzo chiamato datore di lavoro, della documentazione necessaria ai fini della regolarizzazione della posizione assicurativa e della successiva istanza di rateazione per l'estinzione del debito.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia del terzo chiamato _1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti costituite le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 10.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1266/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Curinga Parte_1 C.F._1 alla Via B. Buozzi n. 13 presso lo studio dell'Avv. Francesco Galati, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. - P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa
Pugliano e Giacinto Greco, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente nonché contro
, in qualità di tutore di Controparte_2 Persona_1
Terzo chiamato contumace
avente ad oggetto: indennità NASPI
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti - qui da intendersi integralmente riprodotte -, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.11.2022 , premettendo di aver intrattenuto un Parte_1 rapporto di lavoro domestico alle dipendenze di dal 6.06.2017 al 31.12.2020, Persona_1
pagina 1 di 3 regolarmente denunciato all' , con orario di 25 ore settimanali e con inquadramento nel livello A, e CP_1 di aver percepito le retribuzioni indicate nelle buste paga allegate, con paga oraria di € 5,63, esponeva di aver presentato domanda di NASPI in data 13.01.2021, che l'istanza era stata respinta per mancanza delle settimane retributive richieste per la concessione della prestazione, nonché per mancanza delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e di aver appurato, mediante la richiesta di un estratto contributivo, che il datore di lavoro aveva omesso il versamento dei contributi dovuti nonostante l'effettivo espletamento dell'attività lavorativa secondo le modalità sopra descritte.
Richiamava, quindi, il principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., chiedendo che, previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del diritto alla NASPI, l' venisse condannato al pagamento della suddetta indennità, di importo pari ad € CP_1
8.140,00 fino al mese di ottobre 2022, oltre agli importi maturandi ed alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 per intervenuta decadenza annuale ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 4 del
D.L. n. 384/1992 convertito in L. n. 438/1992; nel merito, eccepiva che il rigetto dell'istanza era stato motivato dal fatto che non risultava aperta alcuna posizione assicurativa utile per il periodo reclamato e che l'assenza di una denuncia all' ed il mancato versamento contributivo comportavano CP_1
l'impossibilità di determinare sia l'an sia il quantum della prestazione;
evidenziava, inoltre, che non era stata fornita prova del licenziamento, condizione essenziale per il riconoscimento dell'indennità richiesta, contestando la genuinità del rapporto di lavoro, stante la sussistenza di una condizione di familiarità tra la ricorrente ed il datore di lavoro (in particolare, la ricorrente risulta essere coniuge di
, parente di ); chiedeva, quindi, che venisse disposta, a cura di parte Controparte_2 Persona_1 ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro in via Persona_1 subordinata, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo datore di lavoro affinché, in via riconvenzionale, venisse accertata la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro dipendente per il periodo dal 6.06.2017 al 31.12.2020, con conseguente condanna alla regolarizzazione della posizione della ricorrente ed al pagamento dei relativi contributi dovuti, oltre interessi e sanzioni come per legge.
3. Ritenuta superabile l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza annuale ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, sollevata dall' , ed autorizzata la chiamata in causa del CP_1 terzo in qualità di datore di lavoro della ricorrente nel periodo in contestazione, alla Persona_1 successiva udienza del 16.01.2024 il difensore di parte ricorrente dava atto di aver depositato la documentazione fornita dal datore di lavoro e, in particolare, la richiesta di regolarizzazione contributiva del 27.09.2023 inviata a mezzo PEC il 28.09.2023 ed il riscontro dell' datato CP_1
11.11.2023, con il quale era stato elaborato il calcolo dei contributi dovuti;
alla medesima udienza la parte ricorrente veniva onerata di rinnovare la notifica dell'ordinanza del 19.09.2023 nei confronti del terzo chiamato nonché di depositare l'eventuale provvedimento di nomina del tutore Persona_1 in favore di . Controparte_2 pagina 2 di 3 All'udienza dell'8.04.2024 il difensore dell' evidenziava che il datore di lavoro, per il tramite del CP_1 suo tutore, aveva presentato istanza di regolarizzazione della posizione assicurativa della ricorrente e che erano in corso i relativi controlli.
All'udienza del 10.03.2025, autorizzato il deposito di note, la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di terzo chiamato, il Persona_1 quale non ha inteso costituirsi in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso, della memoria di costituzione dell' , dei verbali di udienza e delle ordinanze a verbale del 19.09.2023 e del CP_1
16.01.2024 nei confronti di , nominato tutore con decreto del 20.08.1992. Controparte_2
5. Ciò posto, nelle note autorizzate depositate il 22.07.2024 l' ha dedotto di aver provveduto CP_1
a liquidare la NASPI con valuta 24.04.2024 a seguito dell'invio, da parte del datore di lavoro, della documentazione necessaria per procedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa della ricorrente, nonché di istanza di dilazione per il pagamento dei contributi;
ha chiesto, quindi, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, posto che l'intera vicenda è stata risolta solo a seguito della regolarizzazione da parte del datore di lavoro
(peraltro resa complicata dal mancato invio iniziale della documentazione corretta e necessaria) inizialmente, peraltro, non citato da parte ricorrente.
Nelle note autorizzate depositate il 27.02.2025 la parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. CP_1
Ebbene, tenuto conto della documentazione allegata, la quale dimostra che con valuta 24.04.2024 è stata accreditata in favore della ricorrente l'indennità NASPI relativa al periodo dal 14.01.2021 al
21.01.2023, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese legali, non essendovi accordo tra le parti, ritiene il giudicante che le stesse possano essere integralmente compensate, in ragione del fatto che l'indennità è stata liquidata in corso di causa soltanto a seguito della presentazione, da parte del terzo chiamato datore di lavoro, della documentazione necessaria ai fini della regolarizzazione della posizione assicurativa e della successiva istanza di rateazione per l'estinzione del debito.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia del terzo chiamato _1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti costituite le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 10.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
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