Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976, valutato in lire 50 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
All'onere relativo all'anno finanziario 1977, valutato in lire 65 milioni, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'esercizio 1977.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976, valutato in lire 50 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
All'onere relativo all'anno finanziario 1977, valutato in lire 65 milioni, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'esercizio 1977.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.