CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PIERO MESSINI D'AGOSTINI UP - 19/11/2025 R.G.N. 28373/2025 NC IT SENTENZA sul ricorso proposto da: Z’GU US (CUI 06T3POA), nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D’Agostini; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. Lara Picconi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 7 marzo 2025 la Corte di appello di Brescia confermava la condanna di US Z’GU per la ricettazione di una bicicletta;
tuttavia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, previo riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 648, quarto comma, cod. pen.
2. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione di due motivi.
2.1. Mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., proposta con il terzo motivo di appello, al quale la sentenza non ha dato alcuna risposta.
2.2. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo e assorbente motivo di ricorso è fondato;
ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
2. Con il terzo motivo dell’atto di appello la difesa aveva lamentato l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., proponendo specifiche argomentazioni sul punto, pure sintetizzate nella sentenza impugnata (pag. 3). La Corte d’appello ha omesso di valutare detta censura, non rendendo motivazione alcuna. Il rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. non è neppure implicitamente ricavabile da altra parte della motivazione, considerato che, spiegando le ragioni del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 648, quarto comma, cod. pen., la Corte ha definito “il fatto nel suo complesso di lieve entità”, rimarcando anche che l’imputato, “al momento del fatti, era persona estremamente giovane, avendo all’epoca Penale Sent. Sez. 2 Num. 214 Anno 2026 Presidente: GA IO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 19/11/2025 poco più di diciotto anni, ed aveva vissuto in condizioni di disagio e difficoltà nel corso degli anni di formazione”; successivamente, poi, egli aveva “avviato un percorso di reinserimento sociale”.
3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia che valuterà la sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità. È assorbito l’altro motivo in tema di trattamento sanzionatorio.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PIERO MESSINI D'AGOSTINI IO GA 2
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D’Agostini; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. Lara Picconi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 7 marzo 2025 la Corte di appello di Brescia confermava la condanna di US Z’GU per la ricettazione di una bicicletta;
tuttavia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, previo riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 648, quarto comma, cod. pen.
2. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione di due motivi.
2.1. Mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., proposta con il terzo motivo di appello, al quale la sentenza non ha dato alcuna risposta.
2.2. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo e assorbente motivo di ricorso è fondato;
ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
2. Con il terzo motivo dell’atto di appello la difesa aveva lamentato l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., proponendo specifiche argomentazioni sul punto, pure sintetizzate nella sentenza impugnata (pag. 3). La Corte d’appello ha omesso di valutare detta censura, non rendendo motivazione alcuna. Il rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. non è neppure implicitamente ricavabile da altra parte della motivazione, considerato che, spiegando le ragioni del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 648, quarto comma, cod. pen., la Corte ha definito “il fatto nel suo complesso di lieve entità”, rimarcando anche che l’imputato, “al momento del fatti, era persona estremamente giovane, avendo all’epoca Penale Sent. Sez. 2 Num. 214 Anno 2026 Presidente: GA IO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 19/11/2025 poco più di diciotto anni, ed aveva vissuto in condizioni di disagio e difficoltà nel corso degli anni di formazione”; successivamente, poi, egli aveva “avviato un percorso di reinserimento sociale”.
3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia che valuterà la sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità. È assorbito l’altro motivo in tema di trattamento sanzionatorio.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PIERO MESSINI D'AGOSTINI IO GA 2