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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3540/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Via San Francesco D'Assisi 36 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/12391 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/12391 TASI 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2638 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09163 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5348/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1 e dall'avvocato Difensore_2, presenta ricorso contro la SO.GE.R.T. Spa e contro il Comune di Maddaloni avverso la intimazione di pagamento n. 2024/12391 del 3/01/2025 notificata alla ricorrente a mezzo posta raccomandata A/R in data 09/05/2025 per la somma di euro 8.266,93 oltre a spese di procedura e notifica relativamente all'omesso pagamento della imposta municipale propria (IMU) e della tassa sugli immobili
(TASI) per l'anno 2015. La ricorrente disconosce e dichiara di non aver mai ricevuto i due accertamenti esecutivi emessi dal Comune di Maddaloni. Pertanto in virtù della mancata notifica degli atti prodromici invoca la prescrizione della pretesa tributaria ai sensi dell'art. 2948 n. 4 del c.c. Si costituisce la SO.GE.
R.T. Spa che impugna e contesta e si oppone al ricorso in quanto precedente all'atto impugnato il
Comune ha notificato in data 20/12/2020 l'avviso di accertamento esecutivo n. 2683 ed in data
05/01/2021 l'avviso di accertamento esecutivo n. 09163. Suddetti avvisi non venivano impugnati. A questo punto la società di riscossione dei tributi per conto del Comune di Maddaloni provvedeva ad emettere giustamente l'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso. La SO.GE.R.T. spa solleva poi il proprio difetto di legittimazione passiva per gli atti emessi dall'ente creditore nel caso in oggetto il Comune di Maddaloni precisando che la procedura di riscossione è attivata dal concessionario sulla base delle comunicazioni dell'ente impositore. Non si costituisce il Comune di Maddaloni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il presente ricorso infondato e pertanto lo rigetta. La società della riscossione ha allegato alle proprie controdeduzioni la regolare notifica nelle mani dirette della ricorrente di due atti rispettivamente spediti in data 29/12/2020 con numerazione 595-8 e 679-8 notificati entrambi il
5/01/2021. Ebbene l'omessa impugnazione degli atti prodromici ha generato l'avvenuto consolidamento della pretesa tributaria. Pertanto non essersi opposta la contribuente ai due atti inviati dal Comune ha comportato che il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile. Sugli atti prodromici si è formato il giudicato con la conseguente irretrattabilità del credito. Dal punto di vista della eccezione sollevata dalla ricorrente circa la invocata prescrizione, la Corte fa presente che dal 5/01/2021 data della notifica degli atti prodromici, decorrono nuovamente i termini prescrizionali che logicamente non sono trascorsi alla data della presentazione del ricorso. Circa le spese del presente giudizio, avendo l'ente della riscossione provato la correttezza della attività posta in essere nel presente giudizio, ad essa vanno riconosciute le spese di lite che vengono determinate nel successivo dispositivo a carico di parte ricorrente e con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro
500,00. Così deciso in Caserta il 12/12/25
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3540/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Via San Francesco D'Assisi 36 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/12391 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/12391 TASI 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2638 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09163 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5348/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1 e dall'avvocato Difensore_2, presenta ricorso contro la SO.GE.R.T. Spa e contro il Comune di Maddaloni avverso la intimazione di pagamento n. 2024/12391 del 3/01/2025 notificata alla ricorrente a mezzo posta raccomandata A/R in data 09/05/2025 per la somma di euro 8.266,93 oltre a spese di procedura e notifica relativamente all'omesso pagamento della imposta municipale propria (IMU) e della tassa sugli immobili
(TASI) per l'anno 2015. La ricorrente disconosce e dichiara di non aver mai ricevuto i due accertamenti esecutivi emessi dal Comune di Maddaloni. Pertanto in virtù della mancata notifica degli atti prodromici invoca la prescrizione della pretesa tributaria ai sensi dell'art. 2948 n. 4 del c.c. Si costituisce la SO.GE.
R.T. Spa che impugna e contesta e si oppone al ricorso in quanto precedente all'atto impugnato il
Comune ha notificato in data 20/12/2020 l'avviso di accertamento esecutivo n. 2683 ed in data
05/01/2021 l'avviso di accertamento esecutivo n. 09163. Suddetti avvisi non venivano impugnati. A questo punto la società di riscossione dei tributi per conto del Comune di Maddaloni provvedeva ad emettere giustamente l'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso. La SO.GE.R.T. spa solleva poi il proprio difetto di legittimazione passiva per gli atti emessi dall'ente creditore nel caso in oggetto il Comune di Maddaloni precisando che la procedura di riscossione è attivata dal concessionario sulla base delle comunicazioni dell'ente impositore. Non si costituisce il Comune di Maddaloni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il presente ricorso infondato e pertanto lo rigetta. La società della riscossione ha allegato alle proprie controdeduzioni la regolare notifica nelle mani dirette della ricorrente di due atti rispettivamente spediti in data 29/12/2020 con numerazione 595-8 e 679-8 notificati entrambi il
5/01/2021. Ebbene l'omessa impugnazione degli atti prodromici ha generato l'avvenuto consolidamento della pretesa tributaria. Pertanto non essersi opposta la contribuente ai due atti inviati dal Comune ha comportato che il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile. Sugli atti prodromici si è formato il giudicato con la conseguente irretrattabilità del credito. Dal punto di vista della eccezione sollevata dalla ricorrente circa la invocata prescrizione, la Corte fa presente che dal 5/01/2021 data della notifica degli atti prodromici, decorrono nuovamente i termini prescrizionali che logicamente non sono trascorsi alla data della presentazione del ricorso. Circa le spese del presente giudizio, avendo l'ente della riscossione provato la correttezza della attività posta in essere nel presente giudizio, ad essa vanno riconosciute le spese di lite che vengono determinate nel successivo dispositivo a carico di parte ricorrente e con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro
500,00. Così deciso in Caserta il 12/12/25