Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 6801
CASS
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Accolto
    Disapplicazione degli artt. 6 e 8 della Circolare ministeriale n. 3676/6126 del 02/10/2017

    Il Magistrato di sorveglianza ha accolto il reclamo, disponendo che la Casa di reclusione consentisse al detenuto la disponibilità del fornelletto a gas, del pentolame e accessori per l'intera giornata. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo del Ministero della giustizia.

  • Rigettato
    Erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b), 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero della Giustizia, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza. La Corte ha affermato la piena legittimità delle disposizioni regolamentari interne alle singole strutture penitenziarie che prefissano ambiti orari entro cui si consenta la cottura dei cibi, purché tali limitazioni siano giustificate da esigenze logistiche ed organizzative e non si traducano in una forma surrettizia di restrizione ulteriore.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 6801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6801
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo