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Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2026, n. 15880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15880 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RE FR IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/12/2025 del Tribunale di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luca Sciarretta, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a FR IO RE la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 11) ed esercizio di attività di gioco e scommesse in assenza di concessione, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 12). La contestazione mossa al ricorrente è quella di aver fatto parte di un’associazione, legata al clan camorristico RD di Napoli, dedita alla gestione del gioco d’azzardo e alla raccolta di scommesse, attraverso la creazione di piattaforme on-line e agenzie distribuite sul territorio della provincia di Napoli. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15880 Anno 2026 Presidente: NI CO VI TA Relatore: MORRA MA Data Udienza: 14/04/2026 2 2. Il ricorso proposto da FR IO RE consta di due motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce assenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata in riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in relazione al reato associativo. Si deduce, anzitutto, che il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente ritenuto che l’indagato non avesse contestato, con l’istanza di riesame, la gravità indiziaria, mentre in realtà tale contestazione vi era stata (come desumibile dall’allegato verbale di udienza) e ciò non avrebbe consentito al Tribunale di redigere una motivazione “attenuata” e di riportarsi all’ordinanza genetica. La partecipazione del ricorrente all’associazione, inoltre, sarebbe stata ricavata da due sole conversazioni telefoniche, dalle quali non emergerebbe alcun collegamento tra FR IO RE e il clan RD, né la causale dei pagamenti cui si faceva riferimento nelle conversazioni, né, infine, la stessa partecipazione del ricorrente a qualsiasi forma di gestione del gioco e delle scommesse illegali in modo organizzato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce assenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata in riferimento alla “sussistenza dell’associazione ex art. 4 l. 401/89”. Sia l’ordinanza genetica che quella del Tribunale del riesame non conterrebbero alcuna motivazione né in ordine all’esistenza in sé dell’associazione ex art. 4 l. 401/89 né in ordine al ruolo svolto dall’odierno ricorrente al suo interno, non essendo emerso alcun suo coinvolgimento nell’attività illecita di organizzazione delle scommesse o scommesse di alcun tipo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il procedimento in esame trae origine da un’estesa e prolungata attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterna, sulle attività del gruppo camorristico facente capo alla famiglia SO, operante nel comune di Nola e zone limitrofe, nel corso degli anni 2023-2024. Dopo aver richiamato il pregresso accertamento giudiziale dell’esistenza del clan “SO” fino agli anni 2000, il Tribunale di Napoli dava atto della ripresa delle attività criminali da parte di una serie di soggetti affiliati a detta organizzazione, tra cui NN PP, nei cui confronti venivano attivate indagini tecniche 3 telefoniche ed ambientali. Dalle stesse emergeva l’interesse da parte del clan, oltre che per il tradizionale settore criminale delle estorsioni, anche per un’altra attività svolta in forma associata, originariamente di esclusiva pertinenza del clan RD di Secondigliano, consistente nella gestione della raccolta di scommesse e giochi on-line, attraverso agenzie dislocate sul territorio campano, collegate a siti web creati e registrati all’estero, costituenti un vero e proprio canale parallelo ed alternativo rispetto a quello svolto attraverso i siti di scommesse titolari di concessione. Dalle indagini è emerso in particolare che l’associazione diretta dai RD, grazie all’attività di intermediazione di alcuni soggetti con spiccate competenze tecniche, come EN VE e AL ND, ricevevano delle provvigioni per l’utilizzo delle pagine web o skin, da loro gestite illegalmente, alle quali si collegavano le agenzie di scommesse dislocate sul territorio e che costituivano l’ultimo anello di tale canale parallelo di scommesse. La contestazione mossa a FR IO RE è quella di essere stato partecipe dell’associazione dedita alla gestione dei giochi e delle scommesse illegali, con il ruolo di collettore delle somme dovute al clan da parte dei master ed agenti delle piattaforme illegali ed in specie di ND AL e EN VE. 3. Appare opportuno ribadire che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (tra le tante, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01). E’ stato altresì ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (tra le tante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01). 4 La Corte di legittimità non può infatti procedere ad una rilettura degli elementi di indagine e avallare una ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalla difesa, laddove il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale del riesame sia stato effettivamente espresso e non presenti profili di evidente illogicità. 4. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi relativi alla contestazione della partecipazione del ricorrente all’associazione dedita alle scommesse illegali e allo svolgimento di tale attività in forma organizzata. Gli stessi sono infondati e devono esser rigettati. 4.1. Deve anzitutto rilevarsi che il Tribunale di Napoli non disconosce che l’indagato abbia contestato anche la sussistenza della gravità indiziaria relativa alla sua partecipazione all’associazione di cui al capo 11, ma valuta come generici i rilievi espressi dalla difesa. L’ordinanza impugnata premette che FR IO RE è figlio di uno storico affiliato del clan RD (RE UI), sicché la sua famiglia era già da tempo legata al gruppo di Secondigliano, avente un ruolo preminente nell’associazione dedita alle scommesse di cui al capo 11. Al di là di tale legame, vengono ritenute particolarmente illuminanti due conversazioni intercettate che lo vedono come protagonista diretto o indiretto (la sua identificazione in tali conversazioni non è oggetto di contestazione da parte della difesa), quelle del 26 ottobre e del 6 novembre 2023 (riportate alle pagine 17-19 dell’ordinanza), dalle quali emerge in modo piuttosto nitido il ruolo attribuito al ricorrente dagli inquirenti. Nella conversazione del 26 ottobre 2023, FR IO RE (CO) si rivolge in modo brusco a EN VE, ricordandogli l’impegno assunto da quest’ultimo di portargli determinate somme di denaro. Il VE, scusandosi per il ritardo, assicura il proprio interlocutore circa il fatto che quello stesso giorno, appena terminato un altro affare, porterà il dovuto al RE. Il VE, come già anticipato e come emerge da numerose altre conversazioni indicate nell’ordinanza impugnata, era uno dei principali gestori dei siti di scommesse ed era il soggetto deputato a raccogliere le somme dovute dagli agenti e subagenti per l’utilizzo delle piattaforme dei RD. Nella successiva conversazione del 6 novembre 2023, intercorsa tra lo stesso EN VE e AL EN (altro soggetto deputato alla gestione dei siti illegali), quest’ultimo riferisce al primo di essere stato appena contattato da CO (ovvero FR IO RE), il quale lo aveva sollecitato per ricevere un ulteriore pagamento di denaro dal VE. 5 In tale conversazione emerge ancor più chiaramente che le somme reclamate da FR IO RE erano attinenti alla gestione dei siti di scommesse (dato che si fa riferimento a “fatture”, termine spesso evocato dai partecipi dell’associazione di cui al capo 11) e non era un credito personale ma di spettanza del clan RD, come desumibile dall’utilizzo da parte di AL ND (gestore di uno dei siti master di diretta promanazione dei RD) del genere plurale per indicare i soggetti che pretendevano il denaro e dall’accortezza con la quale precisava che non fosse possibile far attendere tali soggetti («gli altri non possono aspettare, io posso aspettare, gli altri no…. non sono cose mie. EC mi ha chiamato dopo ti faccio vedere»). La conclusione tratta da tali conversazioni da parte del Tribunale del riesame di Napoli, secondo cui il RE, come emerso in almeno due distinte occasioni, era deputato a reclamare i pagamenti correlati all’utilizzo delle piattaforme di gioco per conto dell’associazione dedita a tale attività e diretta dai fratelli RD, non è affatto illogica e, non essendo smentita da alcuna specifica contrapposta e fondata deduzione difensiva circa il significato da attribuire a quelle frasi e a quell’interessamento, si sottrae a qualsiasi censura in sede di legittimità, tanto più in considerazione del fatto che si verte in una fase cautelare, nella quale, come noto, non è richiesto il raggiungimento di una prova di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, ma una qualificata probabilità di colpevolezza. All’interno di un’associazione a delinquere, del resto, il ruolo del singolo associato può essere anche limitato, settoriale e riguardare anche aspetti puramente materiali, come quello di ritirare i proventi di un’attività illecita per conto del clan. 4.2. L’accertata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del RE per il reato associativo di cui al capo 11, si riverbera anche sulla gravità indiziaria per il reato di cui al capo seguente, posto che, durante lo svolgimento delle indagini, l’organizzazione di scommesse e giochi illegali era in pieno svolgimento ed il contributo fornito all’associazione (anche sotto il profilo del recupero dei crediti), consentiva evidentemente alla stessa di continuare ad operare. Deve precisarsi, in ogni caso, che contrariamente a quanto opina la difesa, l’art. 4 della legge n. 401 del 1989 non postula necessariamente la costituzione di una vera e propria associazione a delinquere. La disposizione richiamata sanziona una pluralità di condotte di “organizzazione” non autorizzata di giochi, scommesse, concorsi pronostici di vario tipo, nonché l’abusiva organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e monopoli. Sebbene la giurisprudenza di questa Corte richieda, ai fini dell’integrazione del reato, che la condotta non sia meramente occasionale e venga realizzata 6 attraverso la predisposizione di un seppur minimo apparato organizzativo, sul piano normativo non è tuttavia assolutamente richiesta né la necessaria partecipazione di una pluralità di soggetti, né una struttura tendenzialmente stabile, il che distingue nettamente tale fattispecie da quella associativa. Questa Corte ha del resto più volte osservato che «È configurabile il concorso tra il reato di associazione per delinquere e quello di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, in quanto quest'ultimo, non necessitando di una stabile struttura e predisposizione di uomini e mezzi e non richiedendo necessariamente la partecipazione di una pluralità di soggetti, non si pone in rapporto di specialità rispetto al primo» (Sez. 3, n. 40774 del 06/06/2019, Rigano, Rv. 277164 – 03; Sez. 2, n. 29332 del 10/04/2019, Caniglia, Rv. 276781 – 01; Sez. 3, n. 6571 del 11/01/2011, Scotti, Rv. 249383). 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA MORRA CO VI TA NI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luca Sciarretta, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a FR IO RE la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 11) ed esercizio di attività di gioco e scommesse in assenza di concessione, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 12). La contestazione mossa al ricorrente è quella di aver fatto parte di un’associazione, legata al clan camorristico RD di Napoli, dedita alla gestione del gioco d’azzardo e alla raccolta di scommesse, attraverso la creazione di piattaforme on-line e agenzie distribuite sul territorio della provincia di Napoli. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15880 Anno 2026 Presidente: NI CO VI TA Relatore: MORRA MA Data Udienza: 14/04/2026 2 2. Il ricorso proposto da FR IO RE consta di due motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce assenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata in riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in relazione al reato associativo. Si deduce, anzitutto, che il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente ritenuto che l’indagato non avesse contestato, con l’istanza di riesame, la gravità indiziaria, mentre in realtà tale contestazione vi era stata (come desumibile dall’allegato verbale di udienza) e ciò non avrebbe consentito al Tribunale di redigere una motivazione “attenuata” e di riportarsi all’ordinanza genetica. La partecipazione del ricorrente all’associazione, inoltre, sarebbe stata ricavata da due sole conversazioni telefoniche, dalle quali non emergerebbe alcun collegamento tra FR IO RE e il clan RD, né la causale dei pagamenti cui si faceva riferimento nelle conversazioni, né, infine, la stessa partecipazione del ricorrente a qualsiasi forma di gestione del gioco e delle scommesse illegali in modo organizzato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce assenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata in riferimento alla “sussistenza dell’associazione ex art. 4 l. 401/89”. Sia l’ordinanza genetica che quella del Tribunale del riesame non conterrebbero alcuna motivazione né in ordine all’esistenza in sé dell’associazione ex art. 4 l. 401/89 né in ordine al ruolo svolto dall’odierno ricorrente al suo interno, non essendo emerso alcun suo coinvolgimento nell’attività illecita di organizzazione delle scommesse o scommesse di alcun tipo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il procedimento in esame trae origine da un’estesa e prolungata attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterna, sulle attività del gruppo camorristico facente capo alla famiglia SO, operante nel comune di Nola e zone limitrofe, nel corso degli anni 2023-2024. Dopo aver richiamato il pregresso accertamento giudiziale dell’esistenza del clan “SO” fino agli anni 2000, il Tribunale di Napoli dava atto della ripresa delle attività criminali da parte di una serie di soggetti affiliati a detta organizzazione, tra cui NN PP, nei cui confronti venivano attivate indagini tecniche 3 telefoniche ed ambientali. Dalle stesse emergeva l’interesse da parte del clan, oltre che per il tradizionale settore criminale delle estorsioni, anche per un’altra attività svolta in forma associata, originariamente di esclusiva pertinenza del clan RD di Secondigliano, consistente nella gestione della raccolta di scommesse e giochi on-line, attraverso agenzie dislocate sul territorio campano, collegate a siti web creati e registrati all’estero, costituenti un vero e proprio canale parallelo ed alternativo rispetto a quello svolto attraverso i siti di scommesse titolari di concessione. Dalle indagini è emerso in particolare che l’associazione diretta dai RD, grazie all’attività di intermediazione di alcuni soggetti con spiccate competenze tecniche, come EN VE e AL ND, ricevevano delle provvigioni per l’utilizzo delle pagine web o skin, da loro gestite illegalmente, alle quali si collegavano le agenzie di scommesse dislocate sul territorio e che costituivano l’ultimo anello di tale canale parallelo di scommesse. La contestazione mossa a FR IO RE è quella di essere stato partecipe dell’associazione dedita alla gestione dei giochi e delle scommesse illegali, con il ruolo di collettore delle somme dovute al clan da parte dei master ed agenti delle piattaforme illegali ed in specie di ND AL e EN VE. 3. Appare opportuno ribadire che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (tra le tante, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01). E’ stato altresì ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (tra le tante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01). 4 La Corte di legittimità non può infatti procedere ad una rilettura degli elementi di indagine e avallare una ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalla difesa, laddove il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale del riesame sia stato effettivamente espresso e non presenti profili di evidente illogicità. 4. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi relativi alla contestazione della partecipazione del ricorrente all’associazione dedita alle scommesse illegali e allo svolgimento di tale attività in forma organizzata. Gli stessi sono infondati e devono esser rigettati. 4.1. Deve anzitutto rilevarsi che il Tribunale di Napoli non disconosce che l’indagato abbia contestato anche la sussistenza della gravità indiziaria relativa alla sua partecipazione all’associazione di cui al capo 11, ma valuta come generici i rilievi espressi dalla difesa. L’ordinanza impugnata premette che FR IO RE è figlio di uno storico affiliato del clan RD (RE UI), sicché la sua famiglia era già da tempo legata al gruppo di Secondigliano, avente un ruolo preminente nell’associazione dedita alle scommesse di cui al capo 11. Al di là di tale legame, vengono ritenute particolarmente illuminanti due conversazioni intercettate che lo vedono come protagonista diretto o indiretto (la sua identificazione in tali conversazioni non è oggetto di contestazione da parte della difesa), quelle del 26 ottobre e del 6 novembre 2023 (riportate alle pagine 17-19 dell’ordinanza), dalle quali emerge in modo piuttosto nitido il ruolo attribuito al ricorrente dagli inquirenti. Nella conversazione del 26 ottobre 2023, FR IO RE (CO) si rivolge in modo brusco a EN VE, ricordandogli l’impegno assunto da quest’ultimo di portargli determinate somme di denaro. Il VE, scusandosi per il ritardo, assicura il proprio interlocutore circa il fatto che quello stesso giorno, appena terminato un altro affare, porterà il dovuto al RE. Il VE, come già anticipato e come emerge da numerose altre conversazioni indicate nell’ordinanza impugnata, era uno dei principali gestori dei siti di scommesse ed era il soggetto deputato a raccogliere le somme dovute dagli agenti e subagenti per l’utilizzo delle piattaforme dei RD. Nella successiva conversazione del 6 novembre 2023, intercorsa tra lo stesso EN VE e AL EN (altro soggetto deputato alla gestione dei siti illegali), quest’ultimo riferisce al primo di essere stato appena contattato da CO (ovvero FR IO RE), il quale lo aveva sollecitato per ricevere un ulteriore pagamento di denaro dal VE. 5 In tale conversazione emerge ancor più chiaramente che le somme reclamate da FR IO RE erano attinenti alla gestione dei siti di scommesse (dato che si fa riferimento a “fatture”, termine spesso evocato dai partecipi dell’associazione di cui al capo 11) e non era un credito personale ma di spettanza del clan RD, come desumibile dall’utilizzo da parte di AL ND (gestore di uno dei siti master di diretta promanazione dei RD) del genere plurale per indicare i soggetti che pretendevano il denaro e dall’accortezza con la quale precisava che non fosse possibile far attendere tali soggetti («gli altri non possono aspettare, io posso aspettare, gli altri no…. non sono cose mie. EC mi ha chiamato dopo ti faccio vedere»). La conclusione tratta da tali conversazioni da parte del Tribunale del riesame di Napoli, secondo cui il RE, come emerso in almeno due distinte occasioni, era deputato a reclamare i pagamenti correlati all’utilizzo delle piattaforme di gioco per conto dell’associazione dedita a tale attività e diretta dai fratelli RD, non è affatto illogica e, non essendo smentita da alcuna specifica contrapposta e fondata deduzione difensiva circa il significato da attribuire a quelle frasi e a quell’interessamento, si sottrae a qualsiasi censura in sede di legittimità, tanto più in considerazione del fatto che si verte in una fase cautelare, nella quale, come noto, non è richiesto il raggiungimento di una prova di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, ma una qualificata probabilità di colpevolezza. All’interno di un’associazione a delinquere, del resto, il ruolo del singolo associato può essere anche limitato, settoriale e riguardare anche aspetti puramente materiali, come quello di ritirare i proventi di un’attività illecita per conto del clan. 4.2. L’accertata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del RE per il reato associativo di cui al capo 11, si riverbera anche sulla gravità indiziaria per il reato di cui al capo seguente, posto che, durante lo svolgimento delle indagini, l’organizzazione di scommesse e giochi illegali era in pieno svolgimento ed il contributo fornito all’associazione (anche sotto il profilo del recupero dei crediti), consentiva evidentemente alla stessa di continuare ad operare. Deve precisarsi, in ogni caso, che contrariamente a quanto opina la difesa, l’art. 4 della legge n. 401 del 1989 non postula necessariamente la costituzione di una vera e propria associazione a delinquere. La disposizione richiamata sanziona una pluralità di condotte di “organizzazione” non autorizzata di giochi, scommesse, concorsi pronostici di vario tipo, nonché l’abusiva organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e monopoli. Sebbene la giurisprudenza di questa Corte richieda, ai fini dell’integrazione del reato, che la condotta non sia meramente occasionale e venga realizzata 6 attraverso la predisposizione di un seppur minimo apparato organizzativo, sul piano normativo non è tuttavia assolutamente richiesta né la necessaria partecipazione di una pluralità di soggetti, né una struttura tendenzialmente stabile, il che distingue nettamente tale fattispecie da quella associativa. Questa Corte ha del resto più volte osservato che «È configurabile il concorso tra il reato di associazione per delinquere e quello di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, in quanto quest'ultimo, non necessitando di una stabile struttura e predisposizione di uomini e mezzi e non richiedendo necessariamente la partecipazione di una pluralità di soggetti, non si pone in rapporto di specialità rispetto al primo» (Sez. 3, n. 40774 del 06/06/2019, Rigano, Rv. 277164 – 03; Sez. 2, n. 29332 del 10/04/2019, Caniglia, Rv. 276781 – 01; Sez. 3, n. 6571 del 11/01/2011, Scotti, Rv. 249383). 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA MORRA CO VI TA NI