Sentenza 10 ottobre 2024
Massime • 2
In tema di misure cautelari personali, è legittima l'adozione di un provvedimento di aggravamento ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen., dovuto all'acuirsi dei già rilevati "pericula libertatis", previa richiesta del pubblico ministero seguita da un contraddittorio meramente cartolare tra le parti.
In tema di misure cautelari personali, l'intervenuta sentenza di condanna a rilevante pena detentiva al termine del giudizio di primo grado e il miglioramento delle condizioni di salute del soggetto, che avevano determinato l'affievolimento della misura per incompatibilità con il regime detentivo, costituiscono elementi di novità idonei a fondare il ripristino della custodia in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari, qualora persistano i "pericula libertatis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2024, n. 43194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43194 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere NI IN;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA LL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori, Avvocati Luigi Falcione e Giuseppe Fonte, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CO MA ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ex art. 310 cod. proc. pen. ha rigettato l'impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 5 marzo 2024, quale aggravamento ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen. della misura degli arresti domiciliari (in tali termini già sostituita per motivi di salute) per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e numerosi altri reati in materia di armi e droga.
1.1. La Corte di appello di Catanzaro ha emesso l'ordinanza di aggravamento quale giudice a cui erano stati trasmessi gli atti da parte di questa Corte, che aveva annullato senza rinvio l'ordinanza, emessa ex art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale del riesame di Catanzaro che, a sua volta, aveva rigettato il gravame cautelare proposto dalla difesa del MA avverso il provvedimento di aggravamento disposto dal Giudice delle indagini preliminari di Catanzaro su richiesta del Pubblico Ministero formulata ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen.; quel Giudice aveva fondato l'aggravamento sulla medio tempore intervenuta condanna in primo - grado alla pena di anni venti di reclusione e sul venir meno delle problematiche di salute alla base della precedente sostituzione (in data 24 gennaio 2022) della misura cautelare in carcere con quella domiciliare.
1.2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto non sussistente la violazione del contradditorio da parte della Corte di appello in ragione della richiesta di aggravamento formulata ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen., ha dato conto di come la Corte di appello avesse comunque deciso a seguito di deduzioni della difesa e del Procuratore generale e ha ritenuto che le condizioni di salute, sulla base della perizia disposta dal Giudice delle indagini preliminari, interessato dalla originaria richiesta del Pubblico Ministero, avessero evidenziato l'insussistenza delle incompatibilità con il regime carcerario alla base della precedente sostituzione della misura: circostanza che, unitamente all'intervenuta condanna CM da parte del Tribunale alla pena di venti anni e alle immutate esigenze cautelari evincibili dall'originario titolo cautelare di reclusione, ha condotto al rigetto del gravame cautelare.
2. Il ricorrente, per mezzo dei difensori, deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 620, 621, 299, comma 4, 275, comma 1-bis e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e art. 111 Cost., sulla base di argomentazioni ricondotte ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. ai quattro motivi di seguito indicati.
2.1. Si censura l'omessa motivazione in ordine alla dedotta violazione di legge allorché la Corte di appello aveva deciso in merito all'aggravamento della misura cautelare senza attendere il deposito delle motivazione con cui questa Corte aveva annullato con rinvio il precedente provvedimento impugnato;
in ragione dei plurimi rilievi effettuati in sede di legittimità in ordine al mancato rispetto del contraddittorio e all'incompatibilità del sanitario che si era espresso in merito alle condizioni di salute ritenute compatibili con il regime carcerario, sussistevano ampi margini di indecisione in merito ai motivi dell'annullamento che avrebbero suggerito l'opportunità di attendere il deposito della motivazione della sentenza.
2.2. Contrariamente a quanto evidenziato nell'ordinanza impugnata che cita giurisprudenza di legittimità non pertinente, il disposto di cui all'art. 299, comma 4, cod. proc. pen. non consente di adottare il provvedimento di aggravamento della misura senza previo contraddittorio con le parti e senza poter esprimere una valutazione in ordine alla perizia sulle condizioni di salute.
2.3. Sussiste vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto costituisse un elemento di novità la conclusione in merito alle condizioni di salute formulata dal perito dott. Cassadonte, perizia che è stata espletata in violazione del diritto al contraddittorio, essendo stato impedito ai consulenti di parte di esprimere le proprie valutazioni in merito.
2.4. Si deduce la violazione dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui è stato ritenuto un elemento di novità l'intervenuta sentenza di condanna. Il valorizzato esito della perizia e la condanna sono elementi inidonei a giustificare l'aggravamento della misura in quanto estranei alla condotta del ricorrente, mentre erroneo risulta il dato relativo alle pur apprezzate "risultanze dibattimentali", a fronte di un giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato.
3. Con memoria difensiva del 2 ottobre 2024 gli Avvocati Luigi Falcione e Giuseppe Fonte, nell'interesse del MA, replicano alle richieste del Procuratore generale chiedendo l'annullamento dell'ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Infondato è il primo motivo con cui si ipotizzano illegittimità in ragione dell'omessa attesa da parte della Corte di appello del deposito delle motivazioni della sentenza di annullamento di questa Suprema Corte. Ed invero, nessuna norma impone al giudice a cui sono stati trasmessi gli atti a seguito di annullamento senza rinvio di attendere le motivazioni della Corte di cassazione, specie quando, come nel caso di specie, dallo stesso dispositivo risulta evidente la causa dell'annullamento. Dalla sentenza di legittimità che aveva disposto la trasmissione degli atti individuando il giudice nella Corte di appello di Reggio Calabria risulta, infatti, palese come l'annullamento fosse determinato dalla dedotta incompetenza funzionale dell'autorità che aveva originariamente provveduto in ordine alla richiesta del Pubblico Ministero, questione oggetto di censura da parte del 3 ricorrente;
il carattere pregiudiziale della questione dedotta dalla difesa non avrebbe in alcun modo consentito di ipotizzare l'apprezzamento di profili ulteriori (oggetto delle plurime censure formulate in sede di legittimità), tali da vincolare il giudizio rescissorio ex art. 627 cod. proc. pen.
3. Infondata risulta, altresì, la dedotta erronea applicazione dell'art. 299 comma 4, cod. proc. pen. oggetto del secondo motivo, sul presupposto dell'esistenza di un obbligo di contraddittorio tra le parti, che sarebbe stato violato in capo al giudice richiesto dell'aggravamento della misura.
3.1. Corretta risulta la motivazione del Tribunale là dove ha puntualizzato come la richiesta formulata dal Pubblico Ministero dovesse seguire la disciplina prevista dall'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., che non necessita di alcun contraddittorio tra le parti. Sotto detto aspetto non pertinente risulta la citata decisione secondo cui Può essere disposto d'ufficio l'aggravamento della misura cautelare a seguito della segnalazione, da parte degli organi di polizia giudiziaria, della trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura meno grave precedentemente applicata, trattandosi di procedura in cui le esigenze cautelari restano inalterate e che si conclude con un provvedimento sanzionatorio dovuto al comportamento منا trasgressivo dell'indagato e, pertanto, alla sua inaffidabilità; né, in tal caso, rileva l'ipotesi di cui all'art. 299, comma quarto, che prevede l'adozione di una misura cautelare più grave a seguito di richiesta del P.M. e presuppone l'aggravamento delle esigenze cautelari, l'accertamento della cui sussistenza richiede il contraddittorio di tutte le parti» (Sez. 5, n. 489 del 02/07/2014, dep. 2015, Ivanciu, Rv. 262209 - 01).
3.2. La decisione in questione, che invero distingue nettamente l'aggravamento di cui all'art. 276 da quello di cui all'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., sull'assunto che solo la disciplina prevista dalla prima norma - in ipotesi di violazione dell'osservanza delle prescrizioni - conferisce un potere officioso in capo al giudice, utilizza il termine "contradditorio" in contrapposizione a quello "d'ufficio", laddove risulta evidente che la parte finale della massima invero - coincidente con il contenuto della sentenza ha il limitato fine di puntualizzare che il disposto dell'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., non consente al Giudice di emettere d'ufficio l'aggravamento se non previa richiesta di parte (nel caso esaminato, del Pubblico Ministero). Poiché, pertanto, le decisioni citate dal ricorrente non hanno certo affrontato la questione afferente alla necessità o meno di sottoporre a contraddittorio tra le parti la richiesta del Pubblico Ministero, deve darsi prevalenza al significato reso palese dal contenuto della norma che, anzi, prevede la necessità che il giudice dia 4 celere risposta, specie allorché è necessario svolgere accertamenti sulle condizioni di salute (in tale direzione la disciplina del comma 4-ter dell'art. 299 cod. proc. pen.,che prevede l'informale esecuzione d'ufficio degli accertamenti in questione). Né si scorgono ragioni per ritenere che tale celerità riguardi la sola ipotesi in cui l'accertamento abbia ad oggetto l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella meno afflittiva, quella di cui all'art. 299, comma 4-bis, e non anche quella del Pubblico Ministero, atteso che il tenore del comma 4-ter del citato articolo non evidenzia eccezioni di sorta afferenti alla provenienza della richiesta (indagato o Pubblico Ministero) o al contenuto della stessa in termini di aggravamento o attenuazione della misura.
3.3. Che il riferimento al termine "contraddittorio" non corrisponda al significato che vorrebbe assegnargli il ricorrente lo si ricava, invero, dall'analisi della giurisprudenza afferente alla medesima questione (potere officioso ex art. 276 cod. proc. pen.), la quale, anziché a detto termine, fa riferimento alla "richiesta del pubblico ministero", in contrapposizione al potere officioso del giudice ex art. 276 cod. proc. pen. (in tal senso V. Sez. 6, n. 270 del 18/01/2000, Finotto, Rv. 220517 citata dal Tribunale, Sez. 6, n. 31901 del 26/06/2002, Mastrangeli Rv. 222354, o, più in generale, cfr. Sez. 1, n. 46604 del 02/07/2019, Grande Aracri, Rv. 277492). Conferma detta interpretazione quella giurisprudenza di legittimità che utilizza il termine "contraddittorio" quando accenna alla necessaria richiesta di parte ovvero alla doverosa interlocuzione cartolare con il Pubblico Ministero cui viene chiesto il parere (cfr. Sez. 3, n. 18935 del 23/02/2021, Stranieri, Rv. 281780, secondo cui, in caso di richiesta di modifica o sostituzione della misura cautelare, il contraddittorio cartolare con il Pubblico Ministero, previsto dall'art. 299, commi 3-bis e 4-bis, cod. proc. pen., deve essere nuovamente attivato qualora il giudice, a fronte del parere reso dall'organo dell'accusa e non essendo in grado di decidere allo stato degli atti, abbia disposto accertamenti sulle condizioni di salute ovvero su altre condizioni o qualità personali della persona sottoposta alla misura;
analogamente Sez. 1, n. 13408 del 08/01/2021, Grande Aracri, Rv. 281056, che statuisce che la nullità, a regime intermedio, dell'ordinanza adottata senza la preventiva richiesta del parere del Pubblico Ministero può essere dedotta soltanto da quest'ultimo, quale titolare dell'interesse ad eccepire la violazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione).
3.4. Ciò precisato quanto alla corretta interpretazione assegnata dal Tribunale in ordine alla non necessaria presenza di un contraddittorio che implichi la presenza di tutte le parti con pari diritto di interlocuzione con il giudice nell'ambito di un'udienza ex art. 127 cod. proc. pen. onde poter decidere in merito alla richiesta di aggravamento della misura, disciplina necessitata a cui parrebbe alludere la difesa, determinante, invero, risulta il dato, rilevabile dal tenore del provvedimento impugnato, secondo cui la decisione era stata adottata "sulla scorta delle deduzioni avanzate sia dalla difesa sia dalla Procura generale" (pag. 3, primo periodo). Pur tenendosi fermo quanto sopra evidenziato in ordine alla disciplina processuale, non trascurabili risultano il contesto e la fase processuale in cui la richiesta di aggravamento è andata ad inserirsi: richiesta del Pubblico ministero al Giudice delle indagini preliminari, provvedimento del Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen., ricorso per cassazione e decisione di annullamento senza rinvio alla Corte di appello individuata quale giudice funzionalmente competente. È evidente, pertanto, che il provvedimento della Corte di appello è intervenuto nel corso del giudizio di appello, allorché era ormai nota alle parti la richiesta di aggravamento della misura formulata dal Pubblico Ministero. Detta evenienza, da un canto, rende pleonastico il riferimento alla necessità di una decisione da assumere inaudita altera parte, circostanza ipotizzabile quando il Pubblico Ministero aveva - per la prima volta - formulato la richiesta di misura cautelare al Giudice delle indagini preliminari, d'altro canto, fa ritenere infondata ogni censura in ordine alla dedotta violazione del contraddittorio, di fatto realizzatosi in forma cartolare sulla base delle deduzioni delle parti.
4. Infondata deve ritenersi la questione articolata nel ricorso a pag. 12, sopra sintetizzata ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., là dove censura la decisione adottata per aver fondato l'elemento di novità sulle conclusioni del perito dott. Cassadonte, che si assumono inutilizzabili anche per essere stato impedito ai consulenti di parte di esprimere le proprie valutazioni in quanto non informati delle relative operazioni. Il motivo si muove su diversi ambiti non sempre tra loro coerenti, tentando di spostare la questione a seconda delle risposte che sono state fornite dai Giudici di merito e, in ultimo, anche dal Procuratore generale, che aveva infatti rilevato che nessun contraddittorio è necessario in ipotesi di esame peritale disposto ex all'art. 299 cod. proc pen. Quanto al primo aspetto, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, se è vero che la questione posta riguarda anche (ma non solo), l'omesso contraddittorio nell'ambito della fase incidentale, è stata nondimeno censurata col ricorso in forma non lineare - l'inutilizzabilità della perizia sull'assunto che non fosse stato consentito al consulente di parte di valutarne gli esiti: violazione del contraddittorio nel procedimento peritale che, secondo la prospettazione della difesa, avrebbe provocato effetti invalidanti "a cascata" sulla disposta misura. Ora, mentre in ordine alla necessità del contraddittorio nella procedura in esame si rinvia a quanto sopra evidenziato, in merito al dedotto omesso contraddittorio nelle operazioni peritali deve rilevarsi come risulti chiaro il tenore del sopra citato art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., là dove si fa espresso riferimento alla celerità ed all'informalità del procedimento. In tal senso, tra l'altro, depone la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel caso di istanza difensiva (ma per quanto sopra detto non sussiste differenza in ipotesi di richiesta formulata dal Pubblico Ministero) di revoca o di sostituzione della misura basata sulle condizioni di salute incompatibili con la detenzione, la nomina del perito per gli accertamenti medici del caso, di cui all'art. 299, comma 4-ter, seconda parte, cod. proc. pen., non comporta necessariamente che il conferimento dell'incarico sia fatto in contraddittorio (Sez. 1, n. 46604 del 02/07/2019, Grande Aracri, Rv. 277492) Sotto detto profilo il ricorso si presenta, altresì, generico nella parte in cui, al di là delle deduzioni finalizzate a mettere in discussione l'osservanza di norme processuali nell'espletamento della perizia, nessuna censura rivolge alla qualità ed al contenuto delle conclusioni rese dal professionista, secondo cui la buona riuscita 19 dell'intervento chirurgico, non affrontabile in regime carcerario, aveva neutralizzato le problematiche alla base della valutazione di pregressa incompatibilità con il regime detentivo.
5. Infondata risulta anche l'ultima questione con cui si nega che l'intervenuta sentenza di condanna a venti anni di reclusione e le migliorate condizioni di salute costituiscano elementi di novità inidonei a fondare l'aggravamento della misura domiciliare con quella in carcere. Deve ritenersi pertinente la giurisprudenza richiamata dal Tribunale della cautela secondo cui non sussiste preclusione alcuna a che il giudice, venuta meno la situazione sanitaria giustificativa di una misura custodiale affievolita ai sensi dell'art. 275, co.
4-bis, cod. proc. pen., riconsideri il quadro cautelare ed eventualmente ripristini la custodia in carcere, sulla base del recupero dell'efficienza fisica da parte dell'imputato e della persistenza delle ragioni di difesa social-preventive, già poste a base dell'originario provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. 6, n. 31901 del 26/06/2002, Mastrangeli, Rv. 222354). Questa Corte, inoltre, ha avuto modo di statuire che, ai fini della sostituzione di una misura cautelare coercitiva, la pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado a rilevante pena detentiva può fondare un provvedimento di aggravamento della misura in corso, a norma degli artt. 299, comma quarto, e 7 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., quando, all'esito di una valutazione congiunta con gli altri preesistenti e specifici elementi, si possa ragionevolmente ritenere che si siano aggravate le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 34691 del 07/07/2016, Cacciola, Rv. 267796). Corretta, pertanto, risulta la decisione del Tribunale che, preso atto del venir meno dell'incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, unico motivo che aveva portato alla sostituzione della misura cautelare, ha tenuto conto dell'intervenuta condanna in primo grado a venti anni di reclusione, richiamando il ruolo apicale assunto dal ricorrente nella compagine associativa dedita al narcotraffico, la gravità dei fatti contestati e le presunzioni relative ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ordine all'adeguatezza della misura custodiale.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. * L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/10/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente NI IN AN De IC ER ET SEZIONE VI PENALE 27 NOV 2024 DEPOSITATO IN CANCELLERIA FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa IN Cirimele