Art. 3.
La liquidazione e' fatta secondo le norme del Codice civile relative alla liquidazione delle societa' per azioni, e con la vigilanza di un Comitato composto di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del Governo della Regione siciliana.
La liquidazione e' fatta secondo le norme del Codice civile relative alla liquidazione delle societa' per azioni, e con la vigilanza di un Comitato composto di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del Governo della Regione siciliana.