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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/11/2025, n. 5763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5763 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.8792/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Giarre, Parte_1 C.F._1
Piazza Bonadies n. 7, presso lo studio dell'Avv. Francesco Vasta, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Milano via Dei Parte_2 C.F._2
Piatti 9, presso lo studio dell'Avv. dall'avv. Gionata Sciannimanico, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTORI
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania C.so Italia Controparte_1 C.F._3
244, presso lo studio dell'avv. SPAGNOLO SANTO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania, Via San Parte_3 CodiceFiscale_4
Filippo Neri n.4 presso lo studio dell'Avv. Gabriella Arcifa, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. Stefano Massimino, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 14/05/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Co atto di citazione regolarmente notificato e hanno convenuto in Pt_2 Parte_1
1 giudizio i fratelli, e per ottenere lo scioglimento della comunione Controparte_1 Parte_3 dei beni pervenuti alle parti per successione del padre nato ad [...] il Persona_1
20/10/1913 e deceduto in Aci Castello il 21/10/1982, e della madre nata ad [...] Persona_2
Castello il 06.08.1924 e deceduta in Aci Castello il 25.12.2011, nonchè, limitatamente all'immobile censito al foglio 1 part.lla 722 Aci Castello per successione della zia nata ad [...] Persona_3
Castello il 4.11.1926 e deceduta il 27.12.2015. Hanno altresì chiesto di dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di donazione del 20.04.2015 a rogito Notaio rep. 38517 e Persona_4 racc. 22.290, mediante il quale la zia trasferiva alla figlia l'intera Persona_3 Parte_3 proprietà degli appartamenti siti in Aci Castello Via Livorno 109 censiti in catasto al foglio 1 particelle
822 sub 2 e 4, nonchè dell'atto di vendita sempre a rogito Notaio del 20.04.2015, rep. 38517, Per_5 con il quale la zia trasferiva a l'appartamento in Aci Castello, Via Persona_3 Controparte_1
Livorno 109, censito in catasto al foglio 1, part.lla 822 sub 3. Hanno altresì chiesto la condanna dei fratelli alla restituzione dei frutti civili percepiti su detti immobili per il godimento esclusivo dalla data di morte della madre avvenuta il 25.12.2011, quantificati in €50.000,00 ciascuno. Persona_2
tardivamente costituitosi in giudizio, ha chiesto di rigettare la domanda di Controparte_1 accertamento dell'invalidità dell'atto di trasferimento per essere chiaro l'oggetto dell'atto consistente in una porzione di bene e non dell'intero, eccependo in via riconvenzionale l'usucapione abbreviata dell'intero. Ha aderito alla domanda di divisione.
costituitasi in giudizio, ha chiesto di rigettare la domanda di accertamento Parte_3 dell'invalidità dell'atto di donazione e ha aderito alla domanda di divisione. In via riconvenzionale ha chiesto il rimborso delle spese sostenute.
Preliminarmente, si rileva la tardività della costituzione di e l'inammissibilità di tutte Controparte_1 le eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio, oltre che delle tardive domande avanzate nei confronti delle attrici in ordine al rimborso di spese sostenute.
All'esito della CTU, con relazione depositata in data 13.2.2024, è emersa la non regolarità urbanistica e catastale dei beni in comunione, come peraltro confermato dalle stesse parti che hanno dichiarato di non avere potuto procedere alla divisione stragiudiziale, tentata in via conciliativa, proprio a causa delle irregolarità urbanistiche e catastali.
Alcuna parte ha avanzato domanda di divisione parziale, di converso, opponendosi ad una divisionale parziale, intendendo procedere alla divisione di tutti i beni in comunione.
Conseguentemente, la domanda di divisione va rigettata per difetto di una condizione dell'azione.
In secondo luogo, va rigettata la domanda di corresponsione dei frutti civili avanzata dalle attrici nei
2 confronti dei convenuti, alla luce della recente giurisprudenza in materia, che esclude che dal mero godimento esclusivo di beni in comunione discenda automaticamente alcun diritto alla percezione di frutti civili per mancato godimento, laddove non vi sia la prova, come nella specie, di un impedimento frapposto dal comproprietario al godimento turnario o condiviso del bene.
Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “In caso di comproprietà del bene, l'occupante che abbia goduto del bene in via esclusiva è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentito poiché tale utilizzo costituisce una manifestazione del diritto di comproprietà” (Cass.12662/25).
Va altresì rigettata per mancanza di prova la domanda riconvenzionale di rimborso spese avanzata da posto che è la stessa a confermare la mancanza di prove a supporto di quanto Parte_3 richiesto, nonché tenuto considerato che peraltro non è nemmeno chiaro se gli interventi abbiano avuto ad oggetto proprio il bene alla medesima donato.
Occorre infine vagliare la domanda di accertamento della nullità degli atti di donazione e vendita in favore dei convenuti.
In particolare, la domanda ha ad oggetto i seguenti atti di trasferimento: un atto di donazione del
20.04.2015 a rogito Notaio rep. 38517 e racc. 22.290 mediante il quale Persona_4 [...]
trasferiva a l'intera proprietà degli appartamenti sempre siti in Aci Persona_3 Parte_3
Castello, Via Livorno 109, censiti in catasto al foglio 1, particelle 822 sub 2 e 4; un atto di vendita a rogito Notaio del 20.04.2015 rep 38517, con il quale Per_5 Persona_3 trasferiva a l'appartamento in Aci Castello Via Livorno 109, censito in catasto al Controparte_1 foglio 1 part.lla 822 sub 3. ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che, in seno al citato rogito, si legge Parte_3 che la donazione ha ad oggetto “- l'intera nuda proprietà dell'appartamento sito ad Aci Castello, Via
Livorno n. 109 (catastalmente Via Nazionale n. 109), ubicato al piano terra e composto da tre vani catastali;
confinante con scivola di accesso ai garage e con area su spazio comune riportato nel catasto fabbricati al foglio 1, particella 822 subalterno 2, P.T., categoria A/2, classe 5 vani 3 – R.C.
Euro 278,89; - l'intera nuda proprietà dell'appartamento sito ad Aci Castello, Via Livorno n. 109
(catastalmente Via Nazionale n. 109), ubicato al secondo piano e composto da due vani e mezzo catastali;
confinante con proprietà dei germani con area su scivola di accesso ai garage e Pt_3 con area su spazio comune riportato nel catasto fabbricati al foglio 1, particella 822 subalterno 4, P.2, categoria A/2, classe 5 vani 2,5 – R.C. Euro 232,41; - quota pari a ½ (un mezzo) indiviso di nuda
3 proprietà del garage sito ad Aci Castello, Via Livorno n. 109 (catastalmente Via Nazionale n. 109), ubicato al piano seminterrato della superficie, nell'intero, di circa metri quadrati 35 (trentacinque); confinante con scivola di accesso e da più lati con terrapieno riportato nel catasto fabbricati al foglio
1, particella 822 subalterno 1, P.S./1, categoria C/6, classe 3, mq. 35 – R.C. Euro 112,07”. Attesta inoltre l'atto che “Quanto donato è pervenuto alla parte donante per atto di donazione rogato dal
Notaio di Catania il 9 marzo 1960, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Persona_6
Catania il 21 marzo 1960 ai nn. 8884/7388”. ha dedotto che l'atto di compravendita avrebbe ad oggetto, non l'intero bene, bensì la Controparte_1 sola porzione della dante causa, richiamando il tenore dell'atto nella parte in cui descrive quanto acquistato, ossia la porzione “….composta da due vani e mezzo catastali ...”, pervenutale “... per atto di donazione rogato dal Notaio di Catania il 09 marzo 1960 trascritto il 21 marzo 1960 ai nn. Per_6
8884/7388”, la metà indivisa del garage e una porzione di lastrico solare di 30 mq.
Invero, nonostante il riferimento improprio alla dicitura “intero bene”, dal richiamo di distinte particelle catastali, dalla lettura degli atti, anche all'esito della CTU emerge che l'oggetto del trasferimento sono delle porzioni di beni.
All'esito del giudizio, non risulta tuttavia assolto l'onere probatorio gravante su chi agisce in giudizio al fine di fondare una declaratoria di nullità.
Parte attrice ha sostenuto che gli atti suddetti avrebbero ad oggetto beni parzialmente altrui, ossia della madre Tuttavia, la parte attrice non ha comprovato tale assunto, non ha prodotto visure della Per_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari, non ha prodotto l'atto di donazione del 1960 richiamato nell'atto pubblico, quale titolo di provenienza dell'acquisto della donante, nè ha indicato quale sarebbe il titolo di acquisto al fine di dimostrare la comproprietà del bene in capo alle sorelle.
In particolare, nessuna parte ha prodotto documentazione al fine di consentire di accertare l'eventuale nullità degli atti, risultando del tutto generiche le difese sul punto.
Soltanto, ha dedotto che oggetto della compravendita sarebbe soltanto la “porzione” Controparte_1 del bene di proprietà esclusiva della zia in quanto costruito su terreno acquistato separatamente e di esclusiva proprietà della donante.
Stante la peculiarità della situazione, la parte attrice avrebbe dovuto produrre o quantomeno allegare l'atto di donazione del 1960 o indicare il titolo fondante la comproprietà in capo alla propria madre, le visure della conservatoria dei Registri Immobiliari, al fine di contestare la detta specifica circostanza.
In generale, deve poi rilevarsi che la vendita di un bene parzialmente altrui non è nulla, ma è espressamente prevista dalla legge, sebbene produca esclusivamente effetti obbligatori e nel caso di
4 divisione risulti subordinata alla definitiva attribuzione del bene qualora si tratti di vendita di quota indivisa.
In generale, “La vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione;
pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finchè essa perdura, l'acquirente non può ottenerne la proprietà esclusiva”
(Cass. 4428/2018).
Diversamente, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria
è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante;
tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare” (Cass.
SSUU.5068/2016).
Tuttavia, nella peculiare fattispecie oggetto di causa, l'oggetto del trasferimento, secondo quanto dedotto da nel silenzio delle altre parti sul punto e in totale mancanza di prove Controparte_1 documentali a supporto di quanto genericamente dedotto, sarebbe una porzione di bene di esclusiva proprietà di in quanto porzione di un immobile costruito su un terreno di sua Persona_3 esclusiva proprietà.
In caso di porzione di costruzione che sia stata realizzata su terreno di proprietà esclusiva della donante, alla luce dei principi giurisprudenziali espressi in materia, sarebbe astrattamente possibile la donazione di porzione del bene costruita sul terreno della donante, trattandosi di un bene di proprietà esclusiva in virtù dell'accessione della costruzione al suolo, che avviene a titolo originario.
Nonostante la peculiarità della situazione di fatto, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, mediante l'istituto dell'accessione, che dà luogo ad un acquisto a titolo originario, tutto ciò che è costruito su suolo diviene di proprietà del proprietario del suolo, anche ove afferente una porzione del bene immobile costruito insieme su più porzioni di terreno facenti capo a distinti proprietari.
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, “Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, cosicché anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano,
5 per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo l'instaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali” (Cass. n.
9456/2024).
Ancora, “Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo
l'istaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso
e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, evidenziando l'erroneo presupposto da cui era partita la corte d'appello, rappresentato dall'affermazione secondo cui anche laddove un manufatto sia realizzato su due fondi contigui, ma appartenenti a soggetti diversi, si instaura una comunione sull'opera realizzata, trascurando che la proprietà resta esclusiva nella parte che si sviluppa in proiezione verticale sulle porzioni di rispettiva titolarità)” (Cass.n. 29457/2018; Cass. civ. n.
3714/1994).
Tale possibilità astratta, in una fattispecie come quella oggetto di causa, nella quale è pacifico che il bene abbia una sua autonoma individuazione catastale in favore di , in assenza di Persona_3 ulteriori elementi probatori - quali l'atto di donazione del 1960, invero richiamato nei rogiti notarili quale titolo di provenienza in capo a , eventuali titoli di acquisto pregressi, eventuali Persona_3 titoli di comproprietà in favore della sorella le visure della Conservatoria- non consente di Per_2 accertare la nullità dedotta genericamente dalle parti (senza nemmeno indicare il titolo della ritenuta comproprietà), così che la domanda di accertamento della nullità non potrà che essere decisa in base alle regole di riparto dell'onere della prova.
Ne consegue che, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice - che, con argomentazioni del tutto generiche e non puntuali e senza produrre alcuna documentazione a supporto, ha dedotto la nullità degli atti ivi impugnati, senza tuttavia suffragarla con la documentazione atta a comprovare quanto genericamente sostenuto, e senza consentire il relativo accertamento- la
6 domanda di accertamento della nullità va rigettata.
Stante la reciproca soccombenza delle parti, va disposta la compensazione per intero delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta le domande attoree;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Parte_3 dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_1 compensa per intero le spese di lite;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 28.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Giarre, Parte_1 C.F._1
Piazza Bonadies n. 7, presso lo studio dell'Avv. Francesco Vasta, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Milano via Dei Parte_2 C.F._2
Piatti 9, presso lo studio dell'Avv. dall'avv. Gionata Sciannimanico, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTORI
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania C.so Italia Controparte_1 C.F._3
244, presso lo studio dell'avv. SPAGNOLO SANTO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania, Via San Parte_3 CodiceFiscale_4
Filippo Neri n.4 presso lo studio dell'Avv. Gabriella Arcifa, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. Stefano Massimino, per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 14/05/2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Co atto di citazione regolarmente notificato e hanno convenuto in Pt_2 Parte_1
1 giudizio i fratelli, e per ottenere lo scioglimento della comunione Controparte_1 Parte_3 dei beni pervenuti alle parti per successione del padre nato ad [...] il Persona_1
20/10/1913 e deceduto in Aci Castello il 21/10/1982, e della madre nata ad [...] Persona_2
Castello il 06.08.1924 e deceduta in Aci Castello il 25.12.2011, nonchè, limitatamente all'immobile censito al foglio 1 part.lla 722 Aci Castello per successione della zia nata ad [...] Persona_3
Castello il 4.11.1926 e deceduta il 27.12.2015. Hanno altresì chiesto di dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di donazione del 20.04.2015 a rogito Notaio rep. 38517 e Persona_4 racc. 22.290, mediante il quale la zia trasferiva alla figlia l'intera Persona_3 Parte_3 proprietà degli appartamenti siti in Aci Castello Via Livorno 109 censiti in catasto al foglio 1 particelle
822 sub 2 e 4, nonchè dell'atto di vendita sempre a rogito Notaio del 20.04.2015, rep. 38517, Per_5 con il quale la zia trasferiva a l'appartamento in Aci Castello, Via Persona_3 Controparte_1
Livorno 109, censito in catasto al foglio 1, part.lla 822 sub 3. Hanno altresì chiesto la condanna dei fratelli alla restituzione dei frutti civili percepiti su detti immobili per il godimento esclusivo dalla data di morte della madre avvenuta il 25.12.2011, quantificati in €50.000,00 ciascuno. Persona_2
tardivamente costituitosi in giudizio, ha chiesto di rigettare la domanda di Controparte_1 accertamento dell'invalidità dell'atto di trasferimento per essere chiaro l'oggetto dell'atto consistente in una porzione di bene e non dell'intero, eccependo in via riconvenzionale l'usucapione abbreviata dell'intero. Ha aderito alla domanda di divisione.
costituitasi in giudizio, ha chiesto di rigettare la domanda di accertamento Parte_3 dell'invalidità dell'atto di donazione e ha aderito alla domanda di divisione. In via riconvenzionale ha chiesto il rimborso delle spese sostenute.
Preliminarmente, si rileva la tardività della costituzione di e l'inammissibilità di tutte Controparte_1 le eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio, oltre che delle tardive domande avanzate nei confronti delle attrici in ordine al rimborso di spese sostenute.
All'esito della CTU, con relazione depositata in data 13.2.2024, è emersa la non regolarità urbanistica e catastale dei beni in comunione, come peraltro confermato dalle stesse parti che hanno dichiarato di non avere potuto procedere alla divisione stragiudiziale, tentata in via conciliativa, proprio a causa delle irregolarità urbanistiche e catastali.
Alcuna parte ha avanzato domanda di divisione parziale, di converso, opponendosi ad una divisionale parziale, intendendo procedere alla divisione di tutti i beni in comunione.
Conseguentemente, la domanda di divisione va rigettata per difetto di una condizione dell'azione.
In secondo luogo, va rigettata la domanda di corresponsione dei frutti civili avanzata dalle attrici nei
2 confronti dei convenuti, alla luce della recente giurisprudenza in materia, che esclude che dal mero godimento esclusivo di beni in comunione discenda automaticamente alcun diritto alla percezione di frutti civili per mancato godimento, laddove non vi sia la prova, come nella specie, di un impedimento frapposto dal comproprietario al godimento turnario o condiviso del bene.
Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “In caso di comproprietà del bene, l'occupante che abbia goduto del bene in via esclusiva è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentito poiché tale utilizzo costituisce una manifestazione del diritto di comproprietà” (Cass.12662/25).
Va altresì rigettata per mancanza di prova la domanda riconvenzionale di rimborso spese avanzata da posto che è la stessa a confermare la mancanza di prove a supporto di quanto Parte_3 richiesto, nonché tenuto considerato che peraltro non è nemmeno chiaro se gli interventi abbiano avuto ad oggetto proprio il bene alla medesima donato.
Occorre infine vagliare la domanda di accertamento della nullità degli atti di donazione e vendita in favore dei convenuti.
In particolare, la domanda ha ad oggetto i seguenti atti di trasferimento: un atto di donazione del
20.04.2015 a rogito Notaio rep. 38517 e racc. 22.290 mediante il quale Persona_4 [...]
trasferiva a l'intera proprietà degli appartamenti sempre siti in Aci Persona_3 Parte_3
Castello, Via Livorno 109, censiti in catasto al foglio 1, particelle 822 sub 2 e 4; un atto di vendita a rogito Notaio del 20.04.2015 rep 38517, con il quale Per_5 Persona_3 trasferiva a l'appartamento in Aci Castello Via Livorno 109, censito in catasto al Controparte_1 foglio 1 part.lla 822 sub 3. ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che, in seno al citato rogito, si legge Parte_3 che la donazione ha ad oggetto “- l'intera nuda proprietà dell'appartamento sito ad Aci Castello, Via
Livorno n. 109 (catastalmente Via Nazionale n. 109), ubicato al piano terra e composto da tre vani catastali;
confinante con scivola di accesso ai garage e con area su spazio comune riportato nel catasto fabbricati al foglio 1, particella 822 subalterno 2, P.T., categoria A/2, classe 5 vani 3 – R.C.
Euro 278,89; - l'intera nuda proprietà dell'appartamento sito ad Aci Castello, Via Livorno n. 109
(catastalmente Via Nazionale n. 109), ubicato al secondo piano e composto da due vani e mezzo catastali;
confinante con proprietà dei germani con area su scivola di accesso ai garage e Pt_3 con area su spazio comune riportato nel catasto fabbricati al foglio 1, particella 822 subalterno 4, P.2, categoria A/2, classe 5 vani 2,5 – R.C. Euro 232,41; - quota pari a ½ (un mezzo) indiviso di nuda
3 proprietà del garage sito ad Aci Castello, Via Livorno n. 109 (catastalmente Via Nazionale n. 109), ubicato al piano seminterrato della superficie, nell'intero, di circa metri quadrati 35 (trentacinque); confinante con scivola di accesso e da più lati con terrapieno riportato nel catasto fabbricati al foglio
1, particella 822 subalterno 1, P.S./1, categoria C/6, classe 3, mq. 35 – R.C. Euro 112,07”. Attesta inoltre l'atto che “Quanto donato è pervenuto alla parte donante per atto di donazione rogato dal
Notaio di Catania il 9 marzo 1960, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Persona_6
Catania il 21 marzo 1960 ai nn. 8884/7388”. ha dedotto che l'atto di compravendita avrebbe ad oggetto, non l'intero bene, bensì la Controparte_1 sola porzione della dante causa, richiamando il tenore dell'atto nella parte in cui descrive quanto acquistato, ossia la porzione “….composta da due vani e mezzo catastali ...”, pervenutale “... per atto di donazione rogato dal Notaio di Catania il 09 marzo 1960 trascritto il 21 marzo 1960 ai nn. Per_6
8884/7388”, la metà indivisa del garage e una porzione di lastrico solare di 30 mq.
Invero, nonostante il riferimento improprio alla dicitura “intero bene”, dal richiamo di distinte particelle catastali, dalla lettura degli atti, anche all'esito della CTU emerge che l'oggetto del trasferimento sono delle porzioni di beni.
All'esito del giudizio, non risulta tuttavia assolto l'onere probatorio gravante su chi agisce in giudizio al fine di fondare una declaratoria di nullità.
Parte attrice ha sostenuto che gli atti suddetti avrebbero ad oggetto beni parzialmente altrui, ossia della madre Tuttavia, la parte attrice non ha comprovato tale assunto, non ha prodotto visure della Per_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari, non ha prodotto l'atto di donazione del 1960 richiamato nell'atto pubblico, quale titolo di provenienza dell'acquisto della donante, nè ha indicato quale sarebbe il titolo di acquisto al fine di dimostrare la comproprietà del bene in capo alle sorelle.
In particolare, nessuna parte ha prodotto documentazione al fine di consentire di accertare l'eventuale nullità degli atti, risultando del tutto generiche le difese sul punto.
Soltanto, ha dedotto che oggetto della compravendita sarebbe soltanto la “porzione” Controparte_1 del bene di proprietà esclusiva della zia in quanto costruito su terreno acquistato separatamente e di esclusiva proprietà della donante.
Stante la peculiarità della situazione, la parte attrice avrebbe dovuto produrre o quantomeno allegare l'atto di donazione del 1960 o indicare il titolo fondante la comproprietà in capo alla propria madre, le visure della conservatoria dei Registri Immobiliari, al fine di contestare la detta specifica circostanza.
In generale, deve poi rilevarsi che la vendita di un bene parzialmente altrui non è nulla, ma è espressamente prevista dalla legge, sebbene produca esclusivamente effetti obbligatori e nel caso di
4 divisione risulti subordinata alla definitiva attribuzione del bene qualora si tratti di vendita di quota indivisa.
In generale, “La vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede-venditore attraverso la divisione;
pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finchè essa perdura, l'acquirente non può ottenerne la proprietà esclusiva”
(Cass. 4428/2018).
Diversamente, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria
è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante;
tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare” (Cass.
SSUU.5068/2016).
Tuttavia, nella peculiare fattispecie oggetto di causa, l'oggetto del trasferimento, secondo quanto dedotto da nel silenzio delle altre parti sul punto e in totale mancanza di prove Controparte_1 documentali a supporto di quanto genericamente dedotto, sarebbe una porzione di bene di esclusiva proprietà di in quanto porzione di un immobile costruito su un terreno di sua Persona_3 esclusiva proprietà.
In caso di porzione di costruzione che sia stata realizzata su terreno di proprietà esclusiva della donante, alla luce dei principi giurisprudenziali espressi in materia, sarebbe astrattamente possibile la donazione di porzione del bene costruita sul terreno della donante, trattandosi di un bene di proprietà esclusiva in virtù dell'accessione della costruzione al suolo, che avviene a titolo originario.
Nonostante la peculiarità della situazione di fatto, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, mediante l'istituto dell'accessione, che dà luogo ad un acquisto a titolo originario, tutto ciò che è costruito su suolo diviene di proprietà del proprietario del suolo, anche ove afferente una porzione del bene immobile costruito insieme su più porzioni di terreno facenti capo a distinti proprietari.
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, “Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, cosicché anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano,
5 per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo l'instaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali” (Cass. n.
9456/2024).
Ancora, “Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo
l'istaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso
e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, evidenziando l'erroneo presupposto da cui era partita la corte d'appello, rappresentato dall'affermazione secondo cui anche laddove un manufatto sia realizzato su due fondi contigui, ma appartenenti a soggetti diversi, si instaura una comunione sull'opera realizzata, trascurando che la proprietà resta esclusiva nella parte che si sviluppa in proiezione verticale sulle porzioni di rispettiva titolarità)” (Cass.n. 29457/2018; Cass. civ. n.
3714/1994).
Tale possibilità astratta, in una fattispecie come quella oggetto di causa, nella quale è pacifico che il bene abbia una sua autonoma individuazione catastale in favore di , in assenza di Persona_3 ulteriori elementi probatori - quali l'atto di donazione del 1960, invero richiamato nei rogiti notarili quale titolo di provenienza in capo a , eventuali titoli di acquisto pregressi, eventuali Persona_3 titoli di comproprietà in favore della sorella le visure della Conservatoria- non consente di Per_2 accertare la nullità dedotta genericamente dalle parti (senza nemmeno indicare il titolo della ritenuta comproprietà), così che la domanda di accertamento della nullità non potrà che essere decisa in base alle regole di riparto dell'onere della prova.
Ne consegue che, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice - che, con argomentazioni del tutto generiche e non puntuali e senza produrre alcuna documentazione a supporto, ha dedotto la nullità degli atti ivi impugnati, senza tuttavia suffragarla con la documentazione atta a comprovare quanto genericamente sostenuto, e senza consentire il relativo accertamento- la
6 domanda di accertamento della nullità va rigettata.
Stante la reciproca soccombenza delle parti, va disposta la compensazione per intero delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta le domande attoree;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Parte_3 dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_1 compensa per intero le spese di lite;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 28.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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