CASS
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2025, n. 13537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13537 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER IV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/08/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 13537 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione proposta da AR AN, per l'ingiusta detenzione sofferta in forza di ordinanza di custodia cautelare, eseguita il 02/12/2013, per plurime cessioni di stupefacenti. 1.2. In data 12/12/2013, la misura detentiva veniva revocata e sostituita con l'obbligo di firma;
misura non detentiva che era, infine, revocata per cessazione delle esigenze cautelari. L'imputato veniva assolto in data 05/12/2016 per insussistenza del fatto, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Bari in data 23/05/2019. 2. Il Giudice della riparazione ha ravvisato la colpa ostativa nei numerosi contatti con pregiudicati nell'ambito dello spaccio e con assuntori di stupefacenti. 3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione propone ricorso il difensore del AR, fondandolo su un unico motivo con cui deduce violazione di legge, vizio di motivazione, nonché erronea valutazione di circostanze e fatti estranei alla presente procedura. La Corte territoriale ha ignorato che l'istante è stato assolto con la formula "perché il fatto non sussiste". Non può esistere l'errore su un fatto che non esiste. Alcuni coimputati interlocutori dell'istante sono stati anch'essi assolti. 4. Con memoria tempestivamente depositata, l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, meramente contestativo e privo di confronto con il provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del ricorso, invero, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della 2 impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). 2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato;
nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'a/ di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). 3. Tanto premesso, il Giudice della riparazione ha ritenuto ostativa all'indennizzo, perché connotata da colpa grave, la condotta dell'istante rappresentata dal suo 3 coinvolgimento in un contesto criminale dedito a traffici illeciti, dalle sue frequentazioni definite «improprie e pericolose», dai numerosi contatti con pregiudicati inseriti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti, come GI Di CE (Soldino), e con gli assuntori di stupefacenti;
contatti ripetuti anche in orari notturni, la cui natura l'istante non ha mai chiarito, né fatto oggety di spiegazioni che dessero un compiuto senso lecito a tali appuntamenti e contatti.' Si tratta di decisione che si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità, avendo essa correttamente applicato il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti pregiudicati possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito Alfredo, Rv. 277475); integra invero gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese Antonio, Rv. 280547). In sostanza, considerato che la valutazione del giudice della riparazione deve essere formulata ex ante, sulla base degli elementi in possesso al momento dell'adozione della cautela, la ragionevole apparenza del coinvolgimento nell'attività illecita è stata desunta dalla frequentazione di soggetti coinvolti nella medesima attività che, sia pur dichiarata priva di rilevanza penale, non è stata esclusa dal Giudice della cognizione. 3. Alia declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così deciso il 21 novembre 2024 Il Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 13537 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione proposta da AR AN, per l'ingiusta detenzione sofferta in forza di ordinanza di custodia cautelare, eseguita il 02/12/2013, per plurime cessioni di stupefacenti. 1.2. In data 12/12/2013, la misura detentiva veniva revocata e sostituita con l'obbligo di firma;
misura non detentiva che era, infine, revocata per cessazione delle esigenze cautelari. L'imputato veniva assolto in data 05/12/2016 per insussistenza del fatto, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Bari in data 23/05/2019. 2. Il Giudice della riparazione ha ravvisato la colpa ostativa nei numerosi contatti con pregiudicati nell'ambito dello spaccio e con assuntori di stupefacenti. 3. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione propone ricorso il difensore del AR, fondandolo su un unico motivo con cui deduce violazione di legge, vizio di motivazione, nonché erronea valutazione di circostanze e fatti estranei alla presente procedura. La Corte territoriale ha ignorato che l'istante è stato assolto con la formula "perché il fatto non sussiste". Non può esistere l'errore su un fatto che non esiste. Alcuni coimputati interlocutori dell'istante sono stati anch'essi assolti. 4. Con memoria tempestivamente depositata, l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, meramente contestativo e privo di confronto con il provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del ricorso, invero, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della 2 impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). 2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato;
nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'a/ di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). 3. Tanto premesso, il Giudice della riparazione ha ritenuto ostativa all'indennizzo, perché connotata da colpa grave, la condotta dell'istante rappresentata dal suo 3 coinvolgimento in un contesto criminale dedito a traffici illeciti, dalle sue frequentazioni definite «improprie e pericolose», dai numerosi contatti con pregiudicati inseriti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti, come GI Di CE (Soldino), e con gli assuntori di stupefacenti;
contatti ripetuti anche in orari notturni, la cui natura l'istante non ha mai chiarito, né fatto oggety di spiegazioni che dessero un compiuto senso lecito a tali appuntamenti e contatti.' Si tratta di decisione che si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità, avendo essa correttamente applicato il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti pregiudicati possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito Alfredo, Rv. 277475); integra invero gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese Antonio, Rv. 280547). In sostanza, considerato che la valutazione del giudice della riparazione deve essere formulata ex ante, sulla base degli elementi in possesso al momento dell'adozione della cautela, la ragionevole apparenza del coinvolgimento nell'attività illecita è stata desunta dalla frequentazione di soggetti coinvolti nella medesima attività che, sia pur dichiarata priva di rilevanza penale, non è stata esclusa dal Giudice della cognizione. 3. Alia declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così deciso il 21 novembre 2024 Il Consigliere estensore