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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/11/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. RG 226 /2025 tra le parti:
Attori intimanti: (c.f. , Controparte_1 C.F._1
( c.f. Controparte_2 C.F._2
(c.f. Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3 FAGGIOLI PAOLA,
Convenuto intimato : (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._4
CONFALONIERI LA NN
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Decisa a Prato in data 27/11/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attori intimanti: come da note di trattazione scritte del 15.09.2025 ove si riportano agli atti
Convenuto intimato: come da note di trattazione scritte del 15.09.2025 ove si riportano agli atti
Motivi della decisione
Con atto di citazione gli attori intimavano lo sfratto per morosità nei confronti del convenuto per il mancato pagamento dei canoni locatizi in virtù del contratto di locazione sottoscritto e registrato nel marzo 2020; il convenuto non ha presentato una formale opposizione ma ha chiesto il termine di grazia per sanare la morosità; quest'ultima è stata sanata ma la parte attrice intimante ha insistito come gli era consentito dall'ordinamento, per la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1453 c.c. da ritenersi peraltro una domanda implicita ( cfr. il proprio provvedimento del 05.02.2025 da ritenersi qui integralmente richiamato).
La causa era istruita con le sole produzioni documentali delle parti e si deve ritenere che le domande avanzate dalla parte convenuta intimata siano da rigettare mentre sono da accogliere le domande attoree.
La parte convenuta intimata infatti fa riferimento a presunti difetti dell'immobile che non sono stati mai segnalati se non dopo la notifica della citazione per la convalida dello sfratto e non versati in un formale atto di opposizione alla convalida.
Pertanto la domanda avanzata dalla parte convenuta intimata con riguardo alla dedotta riduzione del canone per la presunta sussistenza di danni all'immobile è da ritenersi tardiva proprio perché non vi è stata alcuna opposizione da parte dello Pt_2
Quindi appare defatigante la richiesta di espletamento peritale con la
CTU chiesta dalla parte convenuta intimata del tutto esplorativa.
Non vi sono dubbi che nel caso di specie sia stata posta in essere una lesione del principio di buona fede contrattuale da parte dell'intimato che ha varie volte tardato nella corresponsione del canone di locazione dovuto tanto che è pendente altro procedimento di analogo tenore che è in una fase precedente e per cui non era stato possibile effettuare la riunione richiesta irritualmente dalla parte convenuta intimata ( cfr. proprio provvedimento del 24.06.2025 da intendersi qui integralmente richiamato).
L'inadempimento posto in essere dal conduttore è da ritenersi non di scarsa importanza nel momento in cui si ha sistematicamente il pagamento del canone in ritardo rispetto ai tempi previsti dal contratto di locazione.
Il dato per cui poi sia stato effettuato il pagamento, ottemperando al termine di grazia richiesto per sanare la morosità incide solo sulla facoltà di convalidare l'intimato sfratto che non è possibile dopo avere verificato, come nel caso di specie, l'avvenuto pagamento dei canoni insoluti e delle spese legali, ma non incide in alcun modo sulla
2 possibilità di chiedere la risoluzione contrattuale da parte degli attori intimanti.
Pertanto si reputa che la domanda di risoluzione contrattuale avanzata dagli attori intimanti debba essere accolta e debba essere ordinato il rilascio immediato dell'immobile meglio indicato in atti.
In punto di regolazione delle spese ex art. 91 c.p.c. la parte convenuta intimata deve essere altresì condannata alla refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dagli atto intimanti che si liquidano ex d.m.
147/22 e secondo il valore della causa in €. 6.400,00 per compensi ( di cui €. 5.077,00 per compensi del giudizio ed €. 1323,00 per compensi della fase di mediazione) oltre a €. 145, 50 per spese di CU e marca nonché quelle di notifica documentate e allo stato non quantificabili oltre al 155% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda attorea e, per gli effetti, dichiara la risoluzione del contratto di locazione intervenuto tra le parti e ordina alla parte convenuta intimata il rilascio immediato dell'immobile meglio identificato in atti;
rigetta le domande della parte convenuta intimata perché infondate;
condanna, ex art. 91 c.p.c., il convenuto intimato alla refusione delle spese di lite in favore degli attori intimanti, che si liquidano in €.
6.400,00 per compensi, meglio specificati nella parte motivazionale, oltre a €. 145,50 per spese di CU e marca nonché quelle di notifica documentate e allo stato non quantificabili oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Prato, 27/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Micaela Lunghi
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