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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 7916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7916 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2846/2023 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Luigia Stravino, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2846/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 22/05/2025 TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , residente in [...]in C.F._1
Campania, alla via Luca Giordano, 10, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA), alla via Massimo Stanzione, 133, Parco dei Fiori, sc. D, is. B, presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo Cirillo, C.F. , che lo rappresenta e difende, C.F._2 giusta procura in atti
- APPELLANTE E
, c.f.: elett.te Controparte_1 C.F._3 dom.to in VIA EPOMEO,151 80126 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. SERRA FLAVIA, c.f.: , dal C.F._4 quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 27924/2022 del Giudice di Pace di Napoli, resa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1042/2021, emesso per il mancato pagamento di compensi professionali per l'attività svolta da in Controparte_1 favore di in qualità di difensore Parte_1
d'ufficio, nell'ambito del giudizio penale recante RGNR n. 18667/14. Conclusioni: Per l'appellante riforma della sentenza appellata e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
per l'appellato, dichiarazione dell'inammissibilità e rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto di ingiungere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di pagamento dei propri compensi professionali
[...] per l'attività di difensore d'ufficio svolta in favore dello stesso nel procedimento penale recante RGNR n. 18667/14, il pagamento della somma di euro 600,00, oltre spese generali 15%, iva, cpa, interessi fino al soddisfo, nonché spese della fase monitoria. Il Giudice di Pace di Napoli ha concesso l'ingiunzione. ha proposto opposizione denunciando: Parte_1
l'inammissibilità e/o inefficacia dell'impugnato decreto ingiuntivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., essendo lo stesso stato emesso sulla base di una parcella pro forma
o avviso di parcella non vidimato dal competente COA, come tale inidoneo a costituire prova scritta ai sensi delle norme citate;
l'incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto, in ragione della qualifica di consumatore del , la domanda Parte_1 avrebbe dovuto essere proposta innanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli, in relazione alla residenza dello stesso ed in applicazione del foro del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), il cui carattere esclusivo fa venir meno l'applicazione delle norme relative ai fori concorrenti ovvero ai fori speciali ex art. 20 e s.s. del c.p.c. e quelli generali di cui all'art. 18 e ss. del c.p.c.; la sussistenza di irregolarità nell'esercizio dell'attività professionale da parte dell'avv. e CP_1 comunque l'insussistenza dell'attività professionale asseritamente svolta dallo stesso, indicata in termini più ampi rispetto a quella in concreto esercitata;
l'applicazione di parametri di calcolo errati. Sulla base di tali argomenti l'opponente ha chiesto di dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, di revocarlo, o, in via pregiudiziale e/o preliminare, di dichiarare l'incompetenza
- 2 - del Giudice di Pace di Napoli in favore del Giudice di Pace di Marano di Napoli, con adozione dei provvedimenti consequenziali. Il ha resistito all'opposizione chiedendo il rigetto CP_1 della stessa, in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda di opposizione, confermando il decreto ingiuntivo impugnato, ed ha compensato le spese del giudizio tra le parti. Il ha quindi impugnato la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace deducendo un error in procedendo, per avere lo stesso ritenuto sussistente la propria competenza in violazione del foro del consumatore, in base al quale era competente in via esclusiva l'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, dovendosi invece escludere l'applicazione delle norme relative ai fori concorrenti, ovvero ai fori speciali ex art. 20 e ss. c.p.c. e quelli generali di cui all'art. 18 e ss. del c.p.c.; ha altresì dedotto un error in iudicando, per aver il Giudice di prime cure emesso il decreto in violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., sulla base di una parcella pro forma non supportata da idoneo parere del COA competente. In base a tali ragioni, l'appellante ha chiesto di annullare la sentenza impugnata accogliendo l'eccezione d'incompetenza territoriale, nonché, in subordine, dichiarando l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 1042/2021 perché emesso in assenza delle condizioni previste specificamente dagli artt. 633 e ss. c.p.c., nonché in assenza del parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza. L'appellato ha chiesto di dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. oltre che ex art. 348 c.p.c., e comunque di respingerlo tenuto conto che i compensi richiesti sono stati determinati sulla base dei parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014 contenuti nel minimo e ridotti ad un terzo secondo quanto previsto per le difese di ufficio, non occorrendo pertanto, in assenza di margini di discrezionalità nella determinazione del compenso, il parere di congruità della parcella vidimato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Ha inoltre contestato l'eccezione di incompetenza per territorio, ravvisando la competenza territoriale del Giudice di Pace di Napoli in quanto l'attività professionale svolta dal
– cui attengono i compensi oggetto di ingiunzione – è CP_1
- 3 - sorta in Napoli, deducendo, in ogni caso, la non accoglibilità dell'eccezione di controparte, per non avere l'appellante indicato tutti i fori competenti e contestato tutti i criteri di collegamento prospettabili, con conseguente radicamento della competenza presso il Giudice originariamente adito. Tutto ciò posto, l'appello è infondato. Va premesso che, alla luce del valore della domanda avanzata in primo grado da parte opposta, inferiore ad euro 1.100,00, la controversia rientra tra quelle in cui il Giudice, ex art. 113, co. 2 c.p.c., decide secondo equità, con conseguente appellabilità della sentenza, ex art. 339, co. 3, esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Conseguentemente, l'appello proposto da Parte_1 può ritenersi ammissibile limitatamente alla sola censura
[...] di incompetenza territoriale del Giudice di prime cure, posto che le norme che regolano la competenza rientrano tra le norme sul procedimento rilevanti ai fini del citato art. 339, co. 3 (Cassazione civile sez. I, 20 gennaio 2015, n. 880). Ebbene, tale censura è infondata. Nel caso del difensore d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento penale e, dunque, anche nel caso di nomina ex art.97 comma 4 cpp, così come nel caso di specie, sia la fonte del rapporto difensivo, sia il suo svolgimento, sono geneticamente e strutturalmente diversi rispetto a quelli che contraddistinguono il mandato difensivo conferito dall'indagato/imputato al proprio difensore di fiducia. Infatti, in primo luogo, la fonte dell'obbligo di patrocinio a carico dell'avvocato nominato d'ufficio deve essere individuata nella legge e non in un accordo tra il professionista e l'indagato/imputato, come invece nel caso del mandato conferito al difensore di fiducia. Come noto, infatti, l'art. 97 cpp prevede il diritto/dovere di difesa tecnica dell'imputato/indagato e, pertanto, quando questo sia sprovvisto di difensore di fiducia, lo stesso giudice che procede deve provvedere alla nomina a suo favore di un difensore d'ufficio, scelto tra gli iscritti alle apposite liste tenute presso il locale Consiglio dell'Ordine. Si tratta di un obbligo ex lege al cui inadempimento, proprio in considerazione della particolare genesi del rapporto professionale, possono derivare a
- 4 - carico del difensore d'ufficio specifiche responsabilità sul piano penale, civile e deontologico. Basti pensare che l'iscritto alle liste dei difensori di ufficio non può rifiutare di prestare la propria assistenza se non in casi tassativi e limitati. Il difensore d'ufficio del resto, proprio per la fonte legale dell'obbligazione e l'assenza d'incarico, non può mai essere scelto dall'assistito il quale, in ogni caso, ha la facoltà in qualunque momento di nominare un proprio difensore di fiducia potendo altresì nominare difensore di fiducia lo stesso avvocato già nominatogli difensore d'ufficio, con conseguente trasformazione, a partire da quel momento, dell'incarico e del rapporto professionale. Lo stesso Legislatore, nella consapevolezza sia della natura di obbligo ex lege della difesa d'ufficio, sia della possibile assenza di qualunque rapporto con l'assistito, riconosce soltanto al difensore d'ufficio, agli artt. 116 e117 del TU Spese di Giustizia, la possibilità di accedere ad una particolare procedura per il pagamento del compenso professionale da parte dello Stato in caso di irreperibilità o insolvenza dell'assistito. La differenza genetica e strutturale tra difesa d'ufficio (alla quale va assimilata ai fini che qui interessano la difesa ex art.97 comma 4 cpp) e difesa di fiducia è pertanto evidente e netta, risultando comune ad entrambe soltanto la prestazione oggetto dell'obbligazione, ex lege nel primo caso, contrattuale nella seconda, ossia la difesa tecnica dell'indagato/imputato nel procedimento penale. In considerazione della natura non negoziale della difesa d'ufficio, pertanto, non può essere invocata l'applicazione dell'art. 33, lett. u, d.lgs 206/2005. Come noto, infatti, la disciplina consumeristica è volta a tutelare la posizione di debolezza del consumatore in sede di conclusione di un contratto con un professionista al fine di evitare che il primo debba subire, a causa della maggiore forza contrattuale del secondo, un significativo squilibrio nei diritti e obblighi a suo carico. Tutela assicurata mediante la previsione di nullità protezione, ossia nullità parziali che colpiscono solo la clausola vessatoria con eventuale sua sostituzione ex lege. La stessa giurisprudenza di legittimità invocata dall'appellante nel precisare che il c.d. foro del consumatore deve sempre ritenersi prevalente rispetto ai fori alternativi e, in particolare a quello previsto dagli artt. 637 u.c. cpc e 14, c. II, d.lgs 150/2011, non fa assolutamente
- 5 - riferimento alle ipotesi di difesa d'ufficio ma ai casi in cui vi sia stato un incarico professionale da parte del consumatore all'avvocato e, dunque, al momento genetico della conclusione del contratto. Incarico come detto del tutto mancante nella difesa d'ufficio, dovendosi piuttosto ipotizzare in questi casi una posizione di debolezza dello stesso difensore che si obbliga a difendere un soggetto che non lo ha mai incaricato, che potrebbe non avere alcun interesse a intrattenere rapporti col difensore e che, soprattutto, mai si è obbligato a corrispondergli alcun compenso (tant'è che lo Stato si obbliga come detto, in caso di insolvenza o irreperibilità, a provvedere al pagamento in sostituzione dell'imputato). L'appello va, dunque, rigettato. Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta, con attribuzione al procuratore, Avv.Flavia Serra. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 27924/2022 del Giudice di Pace di Napoli da nei confronti di Parte_1
, con atto di citazione notificato il Controparte_1
25/01/2023, così provvede: 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 27924/2022 del Giudice di Pace di Napoli;
2) condanna l'appellante al rimborso Parte_1 in favore dell'appellato delle spese del Controparte_1 grado di appello, liquidate in euro 462,00 per compensi,
- 6 - oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore, Avv.Flavia Serra;
3) ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Napoli, il 12-9-2025
Il Giudice
(dott. Luigia Stravino)
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Luigia Stravino, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2846/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 22/05/2025 TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , residente in [...]in C.F._1
Campania, alla via Luca Giordano, 10, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA), alla via Massimo Stanzione, 133, Parco dei Fiori, sc. D, is. B, presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo Cirillo, C.F. , che lo rappresenta e difende, C.F._2 giusta procura in atti
- APPELLANTE E
, c.f.: elett.te Controparte_1 C.F._3 dom.to in VIA EPOMEO,151 80126 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. SERRA FLAVIA, c.f.: , dal C.F._4 quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n. 27924/2022 del Giudice di Pace di Napoli, resa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1042/2021, emesso per il mancato pagamento di compensi professionali per l'attività svolta da in Controparte_1 favore di in qualità di difensore Parte_1
d'ufficio, nell'ambito del giudizio penale recante RGNR n. 18667/14. Conclusioni: Per l'appellante riforma della sentenza appellata e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
per l'appellato, dichiarazione dell'inammissibilità e rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto di ingiungere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di pagamento dei propri compensi professionali
[...] per l'attività di difensore d'ufficio svolta in favore dello stesso nel procedimento penale recante RGNR n. 18667/14, il pagamento della somma di euro 600,00, oltre spese generali 15%, iva, cpa, interessi fino al soddisfo, nonché spese della fase monitoria. Il Giudice di Pace di Napoli ha concesso l'ingiunzione. ha proposto opposizione denunciando: Parte_1
l'inammissibilità e/o inefficacia dell'impugnato decreto ingiuntivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., essendo lo stesso stato emesso sulla base di una parcella pro forma
o avviso di parcella non vidimato dal competente COA, come tale inidoneo a costituire prova scritta ai sensi delle norme citate;
l'incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto, in ragione della qualifica di consumatore del , la domanda Parte_1 avrebbe dovuto essere proposta innanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli, in relazione alla residenza dello stesso ed in applicazione del foro del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), il cui carattere esclusivo fa venir meno l'applicazione delle norme relative ai fori concorrenti ovvero ai fori speciali ex art. 20 e s.s. del c.p.c. e quelli generali di cui all'art. 18 e ss. del c.p.c.; la sussistenza di irregolarità nell'esercizio dell'attività professionale da parte dell'avv. e CP_1 comunque l'insussistenza dell'attività professionale asseritamente svolta dallo stesso, indicata in termini più ampi rispetto a quella in concreto esercitata;
l'applicazione di parametri di calcolo errati. Sulla base di tali argomenti l'opponente ha chiesto di dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, di revocarlo, o, in via pregiudiziale e/o preliminare, di dichiarare l'incompetenza
- 2 - del Giudice di Pace di Napoli in favore del Giudice di Pace di Marano di Napoli, con adozione dei provvedimenti consequenziali. Il ha resistito all'opposizione chiedendo il rigetto CP_1 della stessa, in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda di opposizione, confermando il decreto ingiuntivo impugnato, ed ha compensato le spese del giudizio tra le parti. Il ha quindi impugnato la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace deducendo un error in procedendo, per avere lo stesso ritenuto sussistente la propria competenza in violazione del foro del consumatore, in base al quale era competente in via esclusiva l'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, dovendosi invece escludere l'applicazione delle norme relative ai fori concorrenti, ovvero ai fori speciali ex art. 20 e ss. c.p.c. e quelli generali di cui all'art. 18 e ss. del c.p.c.; ha altresì dedotto un error in iudicando, per aver il Giudice di prime cure emesso il decreto in violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., sulla base di una parcella pro forma non supportata da idoneo parere del COA competente. In base a tali ragioni, l'appellante ha chiesto di annullare la sentenza impugnata accogliendo l'eccezione d'incompetenza territoriale, nonché, in subordine, dichiarando l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 1042/2021 perché emesso in assenza delle condizioni previste specificamente dagli artt. 633 e ss. c.p.c., nonché in assenza del parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza. L'appellato ha chiesto di dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. oltre che ex art. 348 c.p.c., e comunque di respingerlo tenuto conto che i compensi richiesti sono stati determinati sulla base dei parametri forensi previsti dal D.M. 55/2014 contenuti nel minimo e ridotti ad un terzo secondo quanto previsto per le difese di ufficio, non occorrendo pertanto, in assenza di margini di discrezionalità nella determinazione del compenso, il parere di congruità della parcella vidimato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Ha inoltre contestato l'eccezione di incompetenza per territorio, ravvisando la competenza territoriale del Giudice di Pace di Napoli in quanto l'attività professionale svolta dal
– cui attengono i compensi oggetto di ingiunzione – è CP_1
- 3 - sorta in Napoli, deducendo, in ogni caso, la non accoglibilità dell'eccezione di controparte, per non avere l'appellante indicato tutti i fori competenti e contestato tutti i criteri di collegamento prospettabili, con conseguente radicamento della competenza presso il Giudice originariamente adito. Tutto ciò posto, l'appello è infondato. Va premesso che, alla luce del valore della domanda avanzata in primo grado da parte opposta, inferiore ad euro 1.100,00, la controversia rientra tra quelle in cui il Giudice, ex art. 113, co. 2 c.p.c., decide secondo equità, con conseguente appellabilità della sentenza, ex art. 339, co. 3, esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Conseguentemente, l'appello proposto da Parte_1 può ritenersi ammissibile limitatamente alla sola censura
[...] di incompetenza territoriale del Giudice di prime cure, posto che le norme che regolano la competenza rientrano tra le norme sul procedimento rilevanti ai fini del citato art. 339, co. 3 (Cassazione civile sez. I, 20 gennaio 2015, n. 880). Ebbene, tale censura è infondata. Nel caso del difensore d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento penale e, dunque, anche nel caso di nomina ex art.97 comma 4 cpp, così come nel caso di specie, sia la fonte del rapporto difensivo, sia il suo svolgimento, sono geneticamente e strutturalmente diversi rispetto a quelli che contraddistinguono il mandato difensivo conferito dall'indagato/imputato al proprio difensore di fiducia. Infatti, in primo luogo, la fonte dell'obbligo di patrocinio a carico dell'avvocato nominato d'ufficio deve essere individuata nella legge e non in un accordo tra il professionista e l'indagato/imputato, come invece nel caso del mandato conferito al difensore di fiducia. Come noto, infatti, l'art. 97 cpp prevede il diritto/dovere di difesa tecnica dell'imputato/indagato e, pertanto, quando questo sia sprovvisto di difensore di fiducia, lo stesso giudice che procede deve provvedere alla nomina a suo favore di un difensore d'ufficio, scelto tra gli iscritti alle apposite liste tenute presso il locale Consiglio dell'Ordine. Si tratta di un obbligo ex lege al cui inadempimento, proprio in considerazione della particolare genesi del rapporto professionale, possono derivare a
- 4 - carico del difensore d'ufficio specifiche responsabilità sul piano penale, civile e deontologico. Basti pensare che l'iscritto alle liste dei difensori di ufficio non può rifiutare di prestare la propria assistenza se non in casi tassativi e limitati. Il difensore d'ufficio del resto, proprio per la fonte legale dell'obbligazione e l'assenza d'incarico, non può mai essere scelto dall'assistito il quale, in ogni caso, ha la facoltà in qualunque momento di nominare un proprio difensore di fiducia potendo altresì nominare difensore di fiducia lo stesso avvocato già nominatogli difensore d'ufficio, con conseguente trasformazione, a partire da quel momento, dell'incarico e del rapporto professionale. Lo stesso Legislatore, nella consapevolezza sia della natura di obbligo ex lege della difesa d'ufficio, sia della possibile assenza di qualunque rapporto con l'assistito, riconosce soltanto al difensore d'ufficio, agli artt. 116 e117 del TU Spese di Giustizia, la possibilità di accedere ad una particolare procedura per il pagamento del compenso professionale da parte dello Stato in caso di irreperibilità o insolvenza dell'assistito. La differenza genetica e strutturale tra difesa d'ufficio (alla quale va assimilata ai fini che qui interessano la difesa ex art.97 comma 4 cpp) e difesa di fiducia è pertanto evidente e netta, risultando comune ad entrambe soltanto la prestazione oggetto dell'obbligazione, ex lege nel primo caso, contrattuale nella seconda, ossia la difesa tecnica dell'indagato/imputato nel procedimento penale. In considerazione della natura non negoziale della difesa d'ufficio, pertanto, non può essere invocata l'applicazione dell'art. 33, lett. u, d.lgs 206/2005. Come noto, infatti, la disciplina consumeristica è volta a tutelare la posizione di debolezza del consumatore in sede di conclusione di un contratto con un professionista al fine di evitare che il primo debba subire, a causa della maggiore forza contrattuale del secondo, un significativo squilibrio nei diritti e obblighi a suo carico. Tutela assicurata mediante la previsione di nullità protezione, ossia nullità parziali che colpiscono solo la clausola vessatoria con eventuale sua sostituzione ex lege. La stessa giurisprudenza di legittimità invocata dall'appellante nel precisare che il c.d. foro del consumatore deve sempre ritenersi prevalente rispetto ai fori alternativi e, in particolare a quello previsto dagli artt. 637 u.c. cpc e 14, c. II, d.lgs 150/2011, non fa assolutamente
- 5 - riferimento alle ipotesi di difesa d'ufficio ma ai casi in cui vi sia stato un incarico professionale da parte del consumatore all'avvocato e, dunque, al momento genetico della conclusione del contratto. Incarico come detto del tutto mancante nella difesa d'ufficio, dovendosi piuttosto ipotizzare in questi casi una posizione di debolezza dello stesso difensore che si obbliga a difendere un soggetto che non lo ha mai incaricato, che potrebbe non avere alcun interesse a intrattenere rapporti col difensore e che, soprattutto, mai si è obbligato a corrispondergli alcun compenso (tant'è che lo Stato si obbliga come detto, in caso di insolvenza o irreperibilità, a provvedere al pagamento in sostituzione dell'imputato). L'appello va, dunque, rigettato. Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria, che non si è effettivamente svolta, con attribuzione al procuratore, Avv.Flavia Serra. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 27924/2022 del Giudice di Pace di Napoli da nei confronti di Parte_1
, con atto di citazione notificato il Controparte_1
25/01/2023, così provvede: 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 27924/2022 del Giudice di Pace di Napoli;
2) condanna l'appellante al rimborso Parte_1 in favore dell'appellato delle spese del Controparte_1 grado di appello, liquidate in euro 462,00 per compensi,
- 6 - oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore, Avv.Flavia Serra;
3) ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n.115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Napoli, il 12-9-2025
Il Giudice
(dott. Luigia Stravino)
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