Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2014, n. 27957
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Sentenza 12 giugno 2014

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In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, pur comportando la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, non determina automaticamente l'illegalità della pena inflitta utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale, dovendosi verificare in concreto l'adeguatezza della sanzione. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale, concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuzione per il rito prescelto, era stata applicata la pena di anni due mesi otto di reclusione per illecito possesso di complessivi 1929 grammi di marijuana, pari a circa 5787 dosi medie giornaliere).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2014, n. 27957
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27957
    Data del deposito : 12 giugno 2014

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