Sentenza 12 giugno 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, pur comportando la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, non determina automaticamente l'illegalità della pena inflitta utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale, dovendosi verificare in concreto l'adeguatezza della sanzione. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale, concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuzione per il rito prescelto, era stata applicata la pena di anni due mesi otto di reclusione per illecito possesso di complessivi 1929 grammi di marijuana, pari a circa 5787 dosi medie giornaliere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2014, n. 27957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27957 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 12/06/2014
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1775
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 50527/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC EF N. IL 18/02/1971;
avverso la sentenza n. 3664/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 12/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2014 la relazione fetta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti di CC EF, confermava la sentenza emessa nei confronti dello stesso dal Tribunale di Roma e appellata dal medesimo e dal Procuratore Generale, condannandolo alle maggiori spese del grado. Il giudice di prime cure, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato, con le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito, alla pena di anni due e mesi 8 di reclusione ed Euro 12 mila di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere, con confisca e distruzione dello stupefacente, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis perché importava dall'estero e deteneva al fine di cederla a terzi sostanza stupefacente del tipo marijuana per il peso complessivo di g. 1929 con percentuale del THC del 7,5% pari a g. 144,675 da cui sono ricavabili 5787 singole dosi medie giornaliere. Con la recidiva reiterata e specifica. In Roma il 17.12.2012. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, personalmente, l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. a. Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). Ad avviso del ricorrente l'impugnata sentenza, nel respingere la censura avanzata dalla difesa e volta a sostenere la mancanza di prova in ordine alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta, avrebbe utilizzato argomenti privi sul punto di qualsivoglia valenza.
Del tutto mancante, in particolare, sarebbe la motivazione della sentenza volta ad escludere la tesi della destinazione all'autoconsumo.
Nonostante l'entità e il quantitativo di marijuana sequestrato, in assenza di alcuno degli elementi indicati dalla giurisprudenza come indicativi della detenzione di stupefacenti a fine di cessione a terzi non potrebbe secondo la tesi proposta ritenersi integrata la prova del reato in contestazione.
La Corte d'appello, nel motivare il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 - ci si duole - utilizzerebbe clausole di stile e, ancora una volta, congetture, prive di riscontro probatorio.
Ci si riferisce in particolare all'affermato collegamento con qualificati circuiti esteri di approvvigionamento e con terminali di spaccio locale, dei quali non v'è traccia dalle risultanze processuali. Anche sul punto si paleserebbe la mancanza di motivazione.
Chiede pertanto a questa Corte Suprema di annullare la sentenza impugnata.
Il ricorrente avanza poi istanza di sospensione del giudizio in corso risultando all'epoca della proposizione del ricorso pendente la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 272 del 2005, art. 4 bis. Nelle more, com'è noto, la Corte Costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 32 del 2014. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Preliminarmente, ai fini di un corretto inquadramento del thema decidendi va rilevato che, come si evince dall'imputazione riportata nella sentenza di primo grado, all'imputato era stata contestata la recidiva reiterata specifica.
Tuttavia della stessa non si da conto - e non ve n'è traccia nemmeno della determinazione della pena - ne' nella motivazione della sentenza di primo grado e nemmeno in quella di appello. Deve dedursi, quindi, che la stessa, pur contestata, in concreto non è stata applicata.
Le doglianze oggi proposte, come si diceva, sono manifestamente infondate in quanto, in primis, assolutamente generiche. Si deduce un vizio motivazionale, ma in realtà si sollecita una rivalutazione del compendio probatorio che non è consentita in questa sede.
Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542).
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto (la detenzione dello stupefacente per uso personale), senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo - non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa.
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nei merito.
3. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Il ricorrente non contesta il travisamento di una specifica prova, ma sollecita a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali non consentito in questa sede di legittimità.
I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica hanno, infatti, dato conto, richiamando la pronuncia del giudice di prime cure, di come le modalità di importazione, l'utilizzo di una spezia notoriamente idonea ad inquinare la percezione olfattiva dei cani antidroga, eludendo quindi i controlli di frontiera, il rilevante quantitativo di stupefacente e le cautele adottate in relazione al recapito con l'indicazione di un'utenza cellulare non intestata al prevenuto, portassero ad escludere che lo stupefacente caduto in sequestro costituisse provvista per l'uso personale dell'imputato.
È stato anche rilevato in motivazione come il Tirocchi, a differenza di quanto sostenuto nell'interrogatorio di garanzia, fosse perfettamente a conoscenza della spedizione in suo favore giacché il 16.12.2012 contattava telefonicamente personale della società di spedizioni DHL convenendo la consegna per lunedì 17 dicembre. Condivisibile appare, inoltre, la considerazione (cfr. pag. 3 della motivazione) su come la veloce degradabilità del principio attivo della cannabis renda i suoi derivati insuscettibili di una conservazione a lungo termine, a ulteriore riscontro dell'inattendibilità di una provvista personale di circa 5700 dosi. Coerente e logica è anche la motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante (tarerà pacificamente all'epoca dei fatti) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in relazione al cui diniego sono stati valorizzati elementi come la quantità e qualità della sostanza stupefacente, i mezzi e le modalità dell'azione, l'insidiosa ed evidentemente preordinata tipologia di importazione, il collegamento con qualificati circuiti esteri di approvvigionamento e con terminali di spaccio locali. Rispetto a tale motivata pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
4. In punto di quantificazione della pena il Collegio, pur consapevole che la pena base applicata costituisse all'epoca dei fatti il minimo della pena di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ed oggi, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 e la conseguente reviviscenza per le droghe c.d. leggere del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, nel testo della c.d. Legge Iervolino-
Vassalli, costituisce il massimo, ritiene che i giudici di merito, investiti della valutazione della pena, abbiano fatto una valutazione di adeguatezza della stessa che tiene conto dell'entità dello stupefacente sequestrato (da cui potevano ricavarsi 5787 dosi).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2014