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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/04/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10279/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10279/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Eboli n. 637/18, emessa e depositata l'01/06/18
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Conte, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via G. Guglielmi n. 6, giusta procura allegata all'atto di opposizione in primo grado
APPELLANTE
E tramite la mandataria a sua volta quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Flammia, presso Controparte_3
il cui studio è elett.te domiciliata in Napoli, alla via Vito Fornari n. 4, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 17/12/15 Per_1
APPELLATA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 28/11/17, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 505/2017, notificato il 19/10/17, con cui il Giudice di Pace di Eboli gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della Controparte_1 somma di € 3.339,57, oltre interessi e spese processuali, a titolo di saldo debitorio residuo del contratto di finanziamento stipulato dall'opponente, in data 07/12/07, con la Controparte_4
Si costituiva la la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione perché tardiva e, nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa opposizione, in pagina 1 di 5 quanto si era già tenuto conto, nel determinare la debitoria residua, dei pagamenti effettuati dal tramite i titoli cambiari. Parte_1
Con sentenza n. 637/18, emessa e depositata l'01/06/18, il Giudice di Pace di Eboli dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione perché tardivamente proposta e confermava il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese giudiziali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il assumendo la tempestività della Parte_1 notifica a mezzo pec dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, sebbene eseguita dopo le ore 21 dell'ultimo giorno utile, posto che la controparte si era costituita in primo grado ed il contraddittorio era stato regolarmente instaurato, con conseguente raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Reiterava, nel merito, le difese già spiegate in primo grado, concludendo affinché, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse accolta la spiegata opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 14/03/19, si costituiva la la quale chiedeva Controparte_1 dichiararsi inammissibile l'appello e, comunque, rigettarsi lo stesso, in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese giudiziali.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 04/04/25 le parti discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché notificato all'avv. Flammia, difensore della società appellata nella sola fase monitoria, anzichè agli avv.ti Santangelo e De Divitiis quali difensori costituiti nel giudizio di opposizione.
Invero, a seguito dei principi espressi, in materia di notificazione, da Cass. S.U. n. 14916/16, le ipotesi di notifica inesistente sono ormai residuali, essendosi anche di recente ribadito, proprio in un caso simile a quello in esame, che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti pagina 2 di 5 dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa: in applicazione di tale principio, Cass. n. 26511/22 ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello presso lo studio di un difensore diverso da quello che effettivamente rappresentava la parte e presso il quale era stato eletto domicilio nel giudizio di primo grado.
Poiché, quindi, la notifica dell'appello eseguita ad un difensore diverso da quello effettivo dell'appellata è nulla, e non inesistente, tale vizio risulta sanato, per raggiungimento dello scopo ex art. 156, co. 3, c.p.c., in conseguenza dell'avvenuta costituzione della stessa appellata, come sostenuto da consolidata giurisprudenza (Cass. S.U. n. 14916/16; Cass. n. 9870/20; Cass. n.
29191/20).
Venendo ai motivi di appello, risulta fondata la prima doglianza inerente all'errata valutazione compiuta dal giudice di primo grado in relazione alla asserita tardività della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo.
In particolare, il Giudice di Pace di Eboli, con l'impugnata sentenza, ha rilevato che il decreto ingiuntivo era stato notificato all'opponente in data 19/10/17 e che l'opposizione era stata invece notificata a mezzo pec il 28/11/17 (ultimo giorno utile) alle ore 22,14. Di conseguenza, richiamando il combinato disposto degli artt. 147 c.p.c., ai sensi del quale “le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”, e 16-septies d.l. n. 179/12, secondo il quale “la disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche”, il giudice di primo grado ha affermato che, quando la notifica a mezzo pec è eseguita dopo le ore 21, la stessa si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, sicchè, nel caso in esame, la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo ritenersi perfezionata alle ore 7 del 29/11/17, era tardiva.
Tale conclusione non può (più) condividersi.
Invero, in relazione alla normativa applicabile “ratione temporis”, è pur vero che, ai sensi dell'art. 147 c.p.c., l'orario per effettuare le notifiche, per tutti i periodi dell'anno, è dalle 7 alle 21.
Tuttavia, la Corte cost., con sent. n. 75/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16- septies d.l. n. 179/12, conv. in l. n. 221/12, inserito dalla l. n. 114/14, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore
21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
pagina 3 di 5 Secondo la Consulta, invero, la “ratio” del divieto posto dalla predetta norma è la tutela del destinatario e del suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di pec. Ciò, però, non incide sul mittente, al quale, in tal modo, verrebbe invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa, che ex art. 155 c.p.c. scade allo spirare della mezzanotte.
Alla luce di ciò, la notifica a mezzo pec dell'atto di opposizione, eseguita alle ore 22,14 dell'ultimo giorno utile, deve ritenersi tempestiva ai fini del rispetto del termine di 40 giorni di cui all'art. 641
c.p.c., ragion per cui va annullata la sentenza di primo grado, che ha, invece, dichiarato improcedibile l'opposizione perché asseritamente tardiva.
Considerato, tuttavia, che non ricorre alcuna ipotesi di rimessione al primo giudice ex art. 354
c.p.c., occorre esaminare nel merito l'opposizione proposta dal avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 505/17 emesso dal Giudice di Pace di Eboli.
In proposito, dalla documentazione in atti, prodotta in primo grado, risulta che Parte_1
stipulava con la in data 07/12/07, un finanziamento per l'acquisto di
[...] Controparte_4 un'autovettura per l'importo complessivo di € 14.089,80, da rimborsare in 60 rate mensili di €
234,83 ciascuna, con TAN del 7,75% e TAEG dell'8,03%.
Dall'estratto conto della risulta che il (circostanza espressamente Controparte_4 Parte_1 ammessa da quest'ultimo) si rendeva moroso nel pagamento delle rate, lasciando una debitoria residua di € 7.841,58 alla data del 14/11/10.
Successivamente il riconoscendosi debitore, concordava un piano di rientro con il Parte_1 rilascio di 40 effetti cambiari di € 200,00 ciascuno, pagandone però solo 23, per un totale di €
4.600,00. Veniva così dichiarato decaduto dal piano di rientro, lasciando una debitoria di €
3.339,57 (corrispondente all'importo del decreto ingiuntivo “de quo”), di cui € 3.241,00 a titolo di sorte capitale (ossia l'importo di € 7.841,58 decurtato della somma versata di € 4.600,00), € 85,00 per la presentazione di 17 effetti all'incasso (€ 5,00 per ogni effetto) ed € 13,57 a titolo di spese di insoluto di 8 effetti non negoziati.
In data 17/05/13 la cedeva “pro soluto” alla , nell'ambito di Controparte_4 Controparte_5 un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 l. n. 130/99 e 58 T.U.B., il credito vantato nei confronti del Parte_1
In data 31/10/14, con un'ulteriore operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla G.U. n. 138 del
22/11/14, la si rendeva cessionaria del predetto credito, pari ad € 3.339,57, oltre Controparte_1
interessi legali dal 17/05/13.
pagina 4 di 5 Da tale documentazione emerge la fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla società opposta, atteso che i 23 effetti cambiari di € 200,00 ciascuno, pacificamente pagati dal sono Parte_1 stati già conteggiati nell'estratto conto in atti. Nessuna prova è stata fornita dall'appellante in ordine agli ulteriori pagamenti a deconto asseritamente effettuati.
Pertanto, l'opposizione proposta dal va rigettata ed il decreto ingiuntivo va dichiarato Parte_1
esecutivo.
Le spese del doppio grado di giudizio, dovendo essere liquidate in base all'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10279/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, annulla la sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 637/18;
2) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara esecutivo Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 505/2017, emesso dal Giudice di Pace di Eboli in data 01/06/18;
3) condanna al pagamento, in favore della società appellata, delle Parte_1
spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano: per il primo grado, in € 1.265,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
per il presente giudizio, in € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 22 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10279/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Eboli n. 637/18, emessa e depositata l'01/06/18
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Conte, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via G. Guglielmi n. 6, giusta procura allegata all'atto di opposizione in primo grado
APPELLANTE
E tramite la mandataria a sua volta quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Flammia, presso Controparte_3
il cui studio è elett.te domiciliata in Napoli, alla via Vito Fornari n. 4, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 17/12/15 Per_1
APPELLATA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 28/11/17, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 505/2017, notificato il 19/10/17, con cui il Giudice di Pace di Eboli gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della Controparte_1 somma di € 3.339,57, oltre interessi e spese processuali, a titolo di saldo debitorio residuo del contratto di finanziamento stipulato dall'opponente, in data 07/12/07, con la Controparte_4
Si costituiva la la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione perché tardiva e, nel merito, deduceva l'infondatezza dell'avversa opposizione, in pagina 1 di 5 quanto si era già tenuto conto, nel determinare la debitoria residua, dei pagamenti effettuati dal tramite i titoli cambiari. Parte_1
Con sentenza n. 637/18, emessa e depositata l'01/06/18, il Giudice di Pace di Eboli dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione perché tardivamente proposta e confermava il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese giudiziali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il assumendo la tempestività della Parte_1 notifica a mezzo pec dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, sebbene eseguita dopo le ore 21 dell'ultimo giorno utile, posto che la controparte si era costituita in primo grado ed il contraddittorio era stato regolarmente instaurato, con conseguente raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Reiterava, nel merito, le difese già spiegate in primo grado, concludendo affinché, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse accolta la spiegata opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 14/03/19, si costituiva la la quale chiedeva Controparte_1 dichiararsi inammissibile l'appello e, comunque, rigettarsi lo stesso, in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese giudiziali.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 04/04/25 le parti discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c. con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché notificato all'avv. Flammia, difensore della società appellata nella sola fase monitoria, anzichè agli avv.ti Santangelo e De Divitiis quali difensori costituiti nel giudizio di opposizione.
Invero, a seguito dei principi espressi, in materia di notificazione, da Cass. S.U. n. 14916/16, le ipotesi di notifica inesistente sono ormai residuali, essendosi anche di recente ribadito, proprio in un caso simile a quello in esame, che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti pagina 2 di 5 dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa: in applicazione di tale principio, Cass. n. 26511/22 ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello presso lo studio di un difensore diverso da quello che effettivamente rappresentava la parte e presso il quale era stato eletto domicilio nel giudizio di primo grado.
Poiché, quindi, la notifica dell'appello eseguita ad un difensore diverso da quello effettivo dell'appellata è nulla, e non inesistente, tale vizio risulta sanato, per raggiungimento dello scopo ex art. 156, co. 3, c.p.c., in conseguenza dell'avvenuta costituzione della stessa appellata, come sostenuto da consolidata giurisprudenza (Cass. S.U. n. 14916/16; Cass. n. 9870/20; Cass. n.
29191/20).
Venendo ai motivi di appello, risulta fondata la prima doglianza inerente all'errata valutazione compiuta dal giudice di primo grado in relazione alla asserita tardività della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo.
In particolare, il Giudice di Pace di Eboli, con l'impugnata sentenza, ha rilevato che il decreto ingiuntivo era stato notificato all'opponente in data 19/10/17 e che l'opposizione era stata invece notificata a mezzo pec il 28/11/17 (ultimo giorno utile) alle ore 22,14. Di conseguenza, richiamando il combinato disposto degli artt. 147 c.p.c., ai sensi del quale “le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”, e 16-septies d.l. n. 179/12, secondo il quale “la disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche”, il giudice di primo grado ha affermato che, quando la notifica a mezzo pec è eseguita dopo le ore 21, la stessa si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, sicchè, nel caso in esame, la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dovendo ritenersi perfezionata alle ore 7 del 29/11/17, era tardiva.
Tale conclusione non può (più) condividersi.
Invero, in relazione alla normativa applicabile “ratione temporis”, è pur vero che, ai sensi dell'art. 147 c.p.c., l'orario per effettuare le notifiche, per tutti i periodi dell'anno, è dalle 7 alle 21.
Tuttavia, la Corte cost., con sent. n. 75/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16- septies d.l. n. 179/12, conv. in l. n. 221/12, inserito dalla l. n. 114/14, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore
21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
pagina 3 di 5 Secondo la Consulta, invero, la “ratio” del divieto posto dalla predetta norma è la tutela del destinatario e del suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di pec. Ciò, però, non incide sul mittente, al quale, in tal modo, verrebbe invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa, che ex art. 155 c.p.c. scade allo spirare della mezzanotte.
Alla luce di ciò, la notifica a mezzo pec dell'atto di opposizione, eseguita alle ore 22,14 dell'ultimo giorno utile, deve ritenersi tempestiva ai fini del rispetto del termine di 40 giorni di cui all'art. 641
c.p.c., ragion per cui va annullata la sentenza di primo grado, che ha, invece, dichiarato improcedibile l'opposizione perché asseritamente tardiva.
Considerato, tuttavia, che non ricorre alcuna ipotesi di rimessione al primo giudice ex art. 354
c.p.c., occorre esaminare nel merito l'opposizione proposta dal avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 505/17 emesso dal Giudice di Pace di Eboli.
In proposito, dalla documentazione in atti, prodotta in primo grado, risulta che Parte_1
stipulava con la in data 07/12/07, un finanziamento per l'acquisto di
[...] Controparte_4 un'autovettura per l'importo complessivo di € 14.089,80, da rimborsare in 60 rate mensili di €
234,83 ciascuna, con TAN del 7,75% e TAEG dell'8,03%.
Dall'estratto conto della risulta che il (circostanza espressamente Controparte_4 Parte_1 ammessa da quest'ultimo) si rendeva moroso nel pagamento delle rate, lasciando una debitoria residua di € 7.841,58 alla data del 14/11/10.
Successivamente il riconoscendosi debitore, concordava un piano di rientro con il Parte_1 rilascio di 40 effetti cambiari di € 200,00 ciascuno, pagandone però solo 23, per un totale di €
4.600,00. Veniva così dichiarato decaduto dal piano di rientro, lasciando una debitoria di €
3.339,57 (corrispondente all'importo del decreto ingiuntivo “de quo”), di cui € 3.241,00 a titolo di sorte capitale (ossia l'importo di € 7.841,58 decurtato della somma versata di € 4.600,00), € 85,00 per la presentazione di 17 effetti all'incasso (€ 5,00 per ogni effetto) ed € 13,57 a titolo di spese di insoluto di 8 effetti non negoziati.
In data 17/05/13 la cedeva “pro soluto” alla , nell'ambito di Controparte_4 Controparte_5 un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 l. n. 130/99 e 58 T.U.B., il credito vantato nei confronti del Parte_1
In data 31/10/14, con un'ulteriore operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla G.U. n. 138 del
22/11/14, la si rendeva cessionaria del predetto credito, pari ad € 3.339,57, oltre Controparte_1
interessi legali dal 17/05/13.
pagina 4 di 5 Da tale documentazione emerge la fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla società opposta, atteso che i 23 effetti cambiari di € 200,00 ciascuno, pacificamente pagati dal sono Parte_1 stati già conteggiati nell'estratto conto in atti. Nessuna prova è stata fornita dall'appellante in ordine agli ulteriori pagamenti a deconto asseritamente effettuati.
Pertanto, l'opposizione proposta dal va rigettata ed il decreto ingiuntivo va dichiarato Parte_1
esecutivo.
Le spese del doppio grado di giudizio, dovendo essere liquidate in base all'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10279/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, annulla la sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 637/18;
2) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara esecutivo Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 505/2017, emesso dal Giudice di Pace di Eboli in data 01/06/18;
3) condanna al pagamento, in favore della società appellata, delle Parte_1
spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano: per il primo grado, in € 1.265,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
per il presente giudizio, in € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 22 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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