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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/12/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 597/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 597/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. VERGALLITO CONCETTA presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in ALPIGNANO il Parte_1 Controparte_1 25/07/1992.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n. 12 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dall'unione sono nati i figli: , e tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3 autosufficienti.
Con ricorso depositato il 13/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale in assenza dei presupposti di legge (figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti). Può al più disporsi che la stessa rimanga nella disponibilità di una delle parti.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la casa coniugale in Alpignano via Modena n. 7 di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, rimarrà in uso esclusivo con il relativo arredo alla SI.ra ; le Parte_1 spese condominiali quelle straordinarie verranno sostenute per intero dalla SI.ra . Pt_1
DA' ATTO che il SI. si obbliga a trasferire la proprietà del 50% della casa coniugale Controparte_1 sita in Alpignano via Modena 7 e del box pertinenziale con accesso dalla via Modena 7 alla SI.ra Pt_1
che accetta;
il rogito dovrà essere stipulato entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di
[...] separazione. La SI.ra si accollerà il mutuo residuo continuando a corrispondere per intero la Pt_1 rata del mutuo sino ad estinzione.
DA' ATTO che, letta la sentenza resa dalla Corte di Cassazione in data 17.2.2016 n. 3110 secondo la quale “ anche gli accordi che prevedono nel contesto di una separazione tra coniugi , atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli debbano essere ricondotti nell'ambito delle condizioni di separazione..” attribuendo a tali accordi quindi la qualifica di contratti tipici denominati “contratti della crisi matrimoniale” la cui causa e' proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi” , i coniugi chiedono sin d'ora applicarsi all'accordo raggiunto l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1\987 e della circolare dell'Agenzia delle Entrate 27/E del 21.6.2012 poiche' l'atto dispositivo del patrimonio ha consentito ai coniugi di pervenire al presente accordo di separazione in quanto necessario e funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del pagina 2 di 3 giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 597/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. VERGALLITO CONCETTA presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in ALPIGNANO il Parte_1 Controparte_1 25/07/1992.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n. 12 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dall'unione sono nati i figli: , e tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3 autosufficienti.
Con ricorso depositato il 13/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale in assenza dei presupposti di legge (figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti). Può al più disporsi che la stessa rimanga nella disponibilità di una delle parti.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la casa coniugale in Alpignano via Modena n. 7 di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, rimarrà in uso esclusivo con il relativo arredo alla SI.ra ; le Parte_1 spese condominiali quelle straordinarie verranno sostenute per intero dalla SI.ra . Pt_1
DA' ATTO che il SI. si obbliga a trasferire la proprietà del 50% della casa coniugale Controparte_1 sita in Alpignano via Modena 7 e del box pertinenziale con accesso dalla via Modena 7 alla SI.ra Pt_1
che accetta;
il rogito dovrà essere stipulato entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di
[...] separazione. La SI.ra si accollerà il mutuo residuo continuando a corrispondere per intero la Pt_1 rata del mutuo sino ad estinzione.
DA' ATTO che, letta la sentenza resa dalla Corte di Cassazione in data 17.2.2016 n. 3110 secondo la quale “ anche gli accordi che prevedono nel contesto di una separazione tra coniugi , atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli debbano essere ricondotti nell'ambito delle condizioni di separazione..” attribuendo a tali accordi quindi la qualifica di contratti tipici denominati “contratti della crisi matrimoniale” la cui causa e' proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi” , i coniugi chiedono sin d'ora applicarsi all'accordo raggiunto l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1\987 e della circolare dell'Agenzia delle Entrate 27/E del 21.6.2012 poiche' l'atto dispositivo del patrimonio ha consentito ai coniugi di pervenire al presente accordo di separazione in quanto necessario e funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del pagina 2 di 3 giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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