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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 390/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/06/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 13/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7121/2021 depositato il 26/11/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 440/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRAPANI sez. 2 e pubblicata il 28/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9012C01931 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.7121/2021 RGA, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trapani, ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani n.440/2021, di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TY9012C01931/2019 ; emesso nei confronti di Resistente_1, periodo d'imposta 2014.
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto fondata l'eccezione del contribuente afferente la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
L'Ufficio appellante ha chiesto che sia riconosciuta la legittimità dell'avviso di accertamento ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado, deducendo: -violazione e falsa applicazione dell'art.39 comma 1 lettera d) DPR n.600/1973;- motivazione insufficiente, errata valutazione della prova, con inversione dell'onere della stessa.
Si è costituito in giudizio l'appellato Resistente_1 per resistere all'appello, depositando controdeduzioni con cui chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 13 giugno 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato.
L'Agenzia delle Entrate la censurato la sentenza di primo grado per motivazione insufficiente, con riferimento al maggiore reddito da lavoro autonomo accertato pari ad €7.550,00.
Dall'esame della produzione documentale, non si ravvisano elementi tali da modificare il giudizio espresso dai primi Giudici.
La Corte ritiene che il quadro probatorio indiziario non sia idoneo a comprovare la tesi dell'Ufficio e quindi a supportare la pretesa tributaria, non potendo considerare qualificata la presunzione su cui è fondata la pretesa, in quanto priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 DPR 600/73 in base al quale è stato emesso l'accertamento impugnato.
L'Ufficio nella parte motiva dell'atto impositivo afferma che: “la mancata emissione della relativa parcella per n.42 soggetti (su 124 invii telematici di modelli dichiarativi) lascia presumere l'omessa fatturazione di compensi”.
Sulla gratuità delle prestazioni si osserva che il documento emesso dalla Fondazione Nazionale dei
Commercialisti il 31/1/2017, denominato “L'accertamento delle prestazioni rese a titolo gratuito dal professionista”, evidenzia che l'onere della prova può dirsi superato qualora le prestazioni rese gratuitamente siano effettuabili senza particolare complessità, dispendio di tempo o abbiano un “valore normale” ridotto”,
a differenza di quanto accade per le prestazioni particolarmente complesse.
E certamente non si può ignorare che la trasmissione di una dichiarazione (Nominativo_1, 730, IVA o altro) rappresenta effettivamente una prestazione priva di particolare complessità che non comporta affatto particolare dispendio di tempo: trattasi di adempimento che non richiede particolare competenza, a differenza della tenuta delle scritture contabili o della predisposizione della dichiarazione dei redditi finalizzata alla liquidazione delle imposte dovute da ciascun contribuente. Ad avviso di questa Corte, pertanto, considerato il numero esiguo (6) per i quali il professionista può non avere percepito il compenso per la tenuta della contabilità e ritenuta la possibile gratuità delle altre prestazioni, di scarso valore, unitamente al mancato pagamento da parte di alcuni clienti, viene meno il fatto noto
(mancata percezione di un compenso) da cui desumere il fatto ignoto (comportamento antieconomico) e quindi il fondamento della presunzione da cui è scaturito l'accertamento analitico-induttivo.
Com'è noto, incombe sull'A.F. l'onere di provare i presupposti di fatto e di diritto della propria pretesa erariale: in altre parole, il Fisco deve fornire la prova dell'esistenza dell'an e del quantum dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, vale a dire delle violazioni contestate con l'atto impugnato;
se ciò non avviene, come previsto dal comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, annulla l'atto impositivo.
Per le suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato e, conseguentemente, confermata la sentenza di primo grado.
In considerazione della peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia – sezione 8^ – rigetta l'appello dell'Agenzia delle
Entrate di Trapani e conferma la sentenza impugnata;
Spese compensate.
Palermo, lì 13/06/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU ET IZ MA
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/06/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 13/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7121/2021 depositato il 26/11/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 440/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRAPANI sez. 2 e pubblicata il 28/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9012C01931 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.7121/2021 RGA, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trapani, ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani n.440/2021, di accoglimento del ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TY9012C01931/2019 ; emesso nei confronti di Resistente_1, periodo d'imposta 2014.
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto fondata l'eccezione del contribuente afferente la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
L'Ufficio appellante ha chiesto che sia riconosciuta la legittimità dell'avviso di accertamento ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado, deducendo: -violazione e falsa applicazione dell'art.39 comma 1 lettera d) DPR n.600/1973;- motivazione insufficiente, errata valutazione della prova, con inversione dell'onere della stessa.
Si è costituito in giudizio l'appellato Resistente_1 per resistere all'appello, depositando controdeduzioni con cui chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 13 giugno 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato.
L'Agenzia delle Entrate la censurato la sentenza di primo grado per motivazione insufficiente, con riferimento al maggiore reddito da lavoro autonomo accertato pari ad €7.550,00.
Dall'esame della produzione documentale, non si ravvisano elementi tali da modificare il giudizio espresso dai primi Giudici.
La Corte ritiene che il quadro probatorio indiziario non sia idoneo a comprovare la tesi dell'Ufficio e quindi a supportare la pretesa tributaria, non potendo considerare qualificata la presunzione su cui è fondata la pretesa, in quanto priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 DPR 600/73 in base al quale è stato emesso l'accertamento impugnato.
L'Ufficio nella parte motiva dell'atto impositivo afferma che: “la mancata emissione della relativa parcella per n.42 soggetti (su 124 invii telematici di modelli dichiarativi) lascia presumere l'omessa fatturazione di compensi”.
Sulla gratuità delle prestazioni si osserva che il documento emesso dalla Fondazione Nazionale dei
Commercialisti il 31/1/2017, denominato “L'accertamento delle prestazioni rese a titolo gratuito dal professionista”, evidenzia che l'onere della prova può dirsi superato qualora le prestazioni rese gratuitamente siano effettuabili senza particolare complessità, dispendio di tempo o abbiano un “valore normale” ridotto”,
a differenza di quanto accade per le prestazioni particolarmente complesse.
E certamente non si può ignorare che la trasmissione di una dichiarazione (Nominativo_1, 730, IVA o altro) rappresenta effettivamente una prestazione priva di particolare complessità che non comporta affatto particolare dispendio di tempo: trattasi di adempimento che non richiede particolare competenza, a differenza della tenuta delle scritture contabili o della predisposizione della dichiarazione dei redditi finalizzata alla liquidazione delle imposte dovute da ciascun contribuente. Ad avviso di questa Corte, pertanto, considerato il numero esiguo (6) per i quali il professionista può non avere percepito il compenso per la tenuta della contabilità e ritenuta la possibile gratuità delle altre prestazioni, di scarso valore, unitamente al mancato pagamento da parte di alcuni clienti, viene meno il fatto noto
(mancata percezione di un compenso) da cui desumere il fatto ignoto (comportamento antieconomico) e quindi il fondamento della presunzione da cui è scaturito l'accertamento analitico-induttivo.
Com'è noto, incombe sull'A.F. l'onere di provare i presupposti di fatto e di diritto della propria pretesa erariale: in altre parole, il Fisco deve fornire la prova dell'esistenza dell'an e del quantum dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, vale a dire delle violazioni contestate con l'atto impugnato;
se ciò non avviene, come previsto dal comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, annulla l'atto impositivo.
Per le suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato e, conseguentemente, confermata la sentenza di primo grado.
In considerazione della peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia – sezione 8^ – rigetta l'appello dell'Agenzia delle
Entrate di Trapani e conferma la sentenza impugnata;
Spese compensate.
Palermo, lì 13/06/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU ET IZ MA