CASS
Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 15857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15857 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO MA, nato in [...] il [...]; avverso l'ordinanza emessa in data 15/04/2026 dalla Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberta Licci;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per raccoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano rigettava la richiesta di liberazione di MA BO, sottoposto a custodia cautelare in carcere in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Germania (proc. n. RG 138/2024), formulata in ragione della prospettata decorrenza del termine massimo dieci giorni previsto dall'articolo 23 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e contestualmente sospendeva il termine per la consegna fino al 22/04/2026, in accoglimento della richiesta, depositata il 14/04/2026 dal Servizio per la Penale Sent. Sez. 6 Num. 15857 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 29/04/2026 4 ,. cooperazione internazionale del Ministero dell'interno, di sospensione del termine della presa in consegna di BO per difficoltà tecnico/organizzative. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione MA BO, con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 172 cod. proc. pen. e 23, della legge 22 aprile 2005, n. 69, e alla omessa declaratoria di inefficacia della misura cautelare nonostante l'intervenuta scadenza del termine di dieci giorni per la consegna e in assenza di provvedimento di sospensione prima della scadenza del medesimo termine. Dopo avere precisato che il provvedimento impugnato con l'odierno ricorso è da individuarsi non nel decreto che sospende il termine per la consegna ex art. 23, comma 2, I. 69/2005 bensì nell'ordinanza di rigetto della richiesta di liberazione, impugnabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen., il ricorrente rappresenta che MA BO è sottoposto a procedimento MAE n. RG 138/2024 per l'esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dalla Germania (Tribunale di Monaco di Baviera), nell'ambito del quale, in data 29/10/2024, egli ha prestato il consenso alla consegna. Il procedimento, prima che venisse disposta la consegna, era stato sospeso in ragione della contemporanea sottoposizione di BO a procedimento estradizionale su richiesta degli Stati Uniti, cui la Corte di appello aveva accordato precedenza rispetto al procedimento MAE ai sensi dell'art. 20 della I. 69/2005. In data 27/03/2026 l'autorità statunitense aveva poi revocato la richiesta di estradizione e nella medesima data la Corte di appello aveva pronunciato ordinanza con cui, dichiarata cessata la sospensione del procedimento, aveva applicato nuovamente nei confronti di BO la misura cautelare della custodia in carcere. In data 31/03/2026 la Corte di appello disponeva, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 69/2005, la consegna di BO alla Germania con ordinanza divenuta definitiva in data 4/04/2026. Scaduto, in data 14/04/2026, il termine di dieci giorni per la consegna, il difensore dell'odierno ricorrente depositava, il 15/04/2026, istanza di immediata liberazione in ragione della sopravvenuta inefficacia della misura, non essendo medio tempore intervenuti provvedimenti di sospensione del termine ex art 23 I. 69/2005. La Corte di appello, valorizzando la data di deposito della richiesta di sospensione del termine della presa in consegna formulata il 14/04/2026 dal Ministero dell'interno, rigettava la richiesta sulla base di una indebita equiparazione tra il provvedimento di sospensione previsto dall'art. 23 della I. 69/2005, da pronunciarsi necessariamente prima della scadenza del termine di dieci giorni pena l'inefficacia della misura, e il provvedimento di proroga del termine di matrice processual-civilistica, ricavandone, in forza del richiamo ad 2 un arresto giurisprudenziale della Corte di cassazione civile, la regola secondo la quale sarebbe sufficiente, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 23 I. 69/2005, che la richiesta di proroga intervenga, come nel caso di specie, prima della scadenza del medesimo termine, con ciò elaborando un inesistente principio di "retroattività della proroga del termine di scadenza di una misura cautelare" privo di qualsivoglia aggancio normativo ed anzi in contrasto con le regole generali stabilite in materia di sospensione della durata del termine delle misure cautelari. 3. Con memoria del 26/04/2026 il difensore di MA BO ha comunicato l'avvenuta esecuzione, in data 22/04/2026, della consegna di MA BO e ha insistito nell'accoglimento del ricorso, prospettando la persistenza dell'interesse concreto all'impugnazione in ragione della volontà di proporre istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativamente al periodo di sette giorni, intercorrente tra l'emissione dell'ordinanza impugnata (15/04/2026) e la data della consegna (22/04/2026), trascorso illegittimamente in custodia cautelare in carcere e sollecitando, in caso di diversa valutazione quanto alla sussistenza del dedotto interesse, l'attivazione di incidente di costituzionalità in relazione all'art. 23, I. 69/2005. In proposito la difesa del ricorrente ha illustrato i profili di frizione con gli artt. 3, 13, 24, comma 5 e 117 Cost. e con l'art. 5 CEDU, della disciplina in materia di MAE, come interpretata dal diritto vivente (espresso, tra le altre, da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691) in forza del quale l'avvenuta consegna escluderebbe l'interesse al ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare disposta nel corso del procedimento per l'esecuzione del mandato di arresto europeo, anche quando sia prospettata l'azione di riparazione per ingiusta detenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Va preliminarmente rilevato che la ricostruzione della vicenda processuale è coerente con quanto rappresentato nel ricorso. Risulta dal provvedimento impugnato che, a seguito della trasmissione del mandato d'arresto europeo emesso in data 18/10/2024 dal Pretore di Monaco di Baviera, la Corte di appello di Milano, con ordinanza del 31/03/2026, ha disposto la consegna della persona richiesta alla Repubblica Federale di Germania, in ragione dell'irrevocabilità del consenso da lui prestato all'udienza del 29/10/2024. Medio tempore, il 18/12/2024, il procedimento era stato sospeso, con contestuale revoca della misura cautelare in essere dal 26/10/2024, in ragione della contestuale pendenza di richiesta estradizionale da parte delle autorità statunitensi, poi revocata. Con ordinanza del 27/03/2026 la Corte di appello aveva dichiarato la cessazione della causa di sospensione del procedimento e, per l'effetto, aveva applicato a MA BO la custodia cautelare in carcere, di fatto eseguita senza soluzione di continuità rispetto al titolo detentivo cessato nella stessa data per effetto della revoca delia richiesta estradizionale degli Stati Uniti. L'ordinanza che ha disposto la consegna di MA BO ex art. 14 della I. 69/2005, secondo quanto attestato nel provvedimento impugnato, è divenuta irrevocabile in data 4/04/2026, data che segna il dies a quo da cui calcolare il termine di dieci giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, I. 69/2005, deve intervenire la consegna della persona, pena l'inefficacia della misura cautelare in corso di esecuzione, salvo l'intervento di provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 23, comma 2, cod. pen. In tale ultima ipotesi, il dies a quo va identificato nella data di pronuncia del provvedimento di sospensione (art. 23, commi 2 e 5, I. 69/2005). Nel caso di specie, risulta che il provvedimento di sospensione ex art. 23, comma 2, I. 69/2005 cit. è stato adottato, contestualmente al provvedimento di rigetto dell'istanza di scarcerazione formulata dalla difesa, il 15/04/2026, dunque il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 23, comma 1, I. 69/2005 cit., quando si era già determinata l'inefficacia della misura, conseguente, ope legis, alla scadenza del predetto termine, non rilevando la diversa (antecedente) data nella quale risulta rappresentata alla Corte di appello la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione. Ed invero, al di là del riferimento al concetto di "proroga" del termine di consegna, evocato nel provvedimento impugnato quale istituto equipollente alla sospensione, non è revocabile in dubbio che il provvedimento adottato sia consistito in una sospensione del termine di consegna ai sensi dell'art. 23, comma 2, I. 69/2005 (così, d'altro canto, indicato in dispositivo) con contestuale indicazione anche della data della nuova consegna (22/04/2026), dalla quale sarebbe dovuto decorrere, nella prospettazione del provvedimento impugnato, il termine di dieci giorni ai fini della perenzione del provvedimento cautelare al quale MA BO era sottoposto, in realtà già verificatasi prima dell'adozione del provvedimento di sospensione. 3. Tanto premesso, va, innanzitutto, affermata la proponibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di liberazione per sopravvenuta inefficacia della misura cautelare, pronunciata dalla Corte di appello 4 contestualmente al provvedimento di sospensione della consegna in data 15/04/2026. Se infatti, come affermato con consolidato orientamento di legittimità, pure evocato dal ricorrente, "[i]n tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile il decreto con cui il presidente della corte di appello, o il consigliere da lui delegato, dispone la sospensione dell'esecuzione della consegna allo Stato di emissione, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, legge 22 aprile 2005, n. 69." (tra le altre, Sez. 6, n. 44596 del 19/10/2023, Rv. 285433-02; Sez. 6, Sentenza n. 20849 del 26/04/2018 Rv. 272935-01), a diversa conclusione deve giungersi con riferimento all'ordinanza che rigetta la richiesta di liberazione dell'arrestato, provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen., come ogni provvedimento de libertate adottato nel corso di un procedimento MAE. L'art. 9, comma 7, legge n. 69 del 2005 stabilisce, infatti, che in materia di misure cautelari, i relativi provvedimenti possono essere impugnati ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen. che, con riferimento alla materia estradizionale, prevede, in coerenza con l'art. 111, comma 7, Cost., la proponibilità del ricorso per cassazione contro le ordinanze inerenti alle misure cautelari per vizi attinenti a violazioni di legge, categoria cui è riconducibile il vizio dedotto con l'odierno ricorso. Sul punto, è stato invero affermato (Sez. 6, n. 20849 del 26/04/2018 Rv. 272935-01) che, dall'inquadramento quale "sub procedimento" di natura esecutiva della fase successiva alla irrevocabilità della sentenza o dell'ordinanza ex art. 14 I. 59/2005, deriva la regola secondo la quale "le questioni sull' efficacia della sentenza irrevocabile, e quelle sullo status líbertatis eventualmente proposte una volta decorsi inutilmente i termini innanzi indicati per la consegna della persona, possono essere dedotte e decise con incidente di esecuzione dinanzi al giudice competente che è la Corte di appello". L'affermazione secondo cui la decisione sull'inefficacia della misura non sarebbe impugnabile se non tramite incidente di esecuzione risulta, a un esame più attento, strettamente connessa alla specifica fattispecie oggetto della pronuncia richiamata. Quest'ultima, infatti, riguardava - diversamente dal caso in esame - un provvedimento di sospensione dei termini per l'esecuzione della consegna, la cui illegittimità era stata prospettata per difetto dei presupposti di adozione, mentre l'inefficacia della misura cautelare in corso di esecuzione ne costituiva una conseguenza automatica. D'altra parte, anche il precedente giurisprudenziale citato nella medesima pronuncia (Sez. 6, n. 21664 del 16/05/2007, Marchesi, Rv. 236981) atteneva a doglianze relative all'efficacia della sentenza irrevocabile con cui era stata data i 5 esecuzione al mandato d'arresto europeo, questioni da far valere mediante incidente di esecuzione dinanzi alla Corte d'appello. Non riguardava, invece, la diversa problematica dell'inefficacia della misura cautelare in corso di esecuzione, che nel caso esaminato era già stata revocata con il medesimo provvedimento impugnato. In definitiva, quindi, si ribadisce che il provvedimento che rigetti la richiesta di liberazione per decorrenza del termine di efficacia della misura di cui all'art. 23, comma 5, I.cit. è impugnabile in questa sede. 4. Affermata la proponibilità dell'odierno ricorso, va tuttavia rilevato che l'intervenuta consegna di MA BO alla Germania in data 22/04/2026, attestata dal ricorrente della memoria depositata in pari data, determina la sopravvenuta carenza di interesse. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691, pronunciandosi in tema di estradizione, hanno affermato il principio in forza del quale "nell'ambito del procedimento di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna allo Stato richiedente della persona reclamata comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla medesima persona contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare coercitiva disposta a suo carico nel corso dello stesso procedimento, stante la natura incidentale della quaestio libertatis rispetto alla procedura di estradizione e avendo la cautela personale esaurito la sua funzione strumentale alla consegna" Tale interesse, come precisato nella richiamata sentenza, non può neppure essere ravvisato nella prospettiva dell'esercizio del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. Si è, sul punto, chiarito che la Corte costituzionale, sollecitata in più occasioni a pronunciarsi sui limiti normativi dell'equa riparazione per ingiusta detenzione, ha ripetutamente riconosciuto all'art. 314 cod. proc. pen. una dimensione applicativa più estesa rispetto al mero dato letterale. In particolare, il Giudice delle leggi, con sentenza interpretativa di rigetto n. 231 del 2004, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, comma quarto, Cost., nella parte in cui non prevede espressamente la riparazione per ingiusta detenzione sofferta a fini estradizionali, ha sottolineato che una lettura conforme a Costituzione della norma censurata consente di ritenere che, anche nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione, gli estremi dell'ingiusta detenzione possono e debbono comunque essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, 6 non sulla base dei parametri ricavabili dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., la cui applicabilità è esclusa esplicitamente dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., ma "verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per tali soggetti individuate a norma del comma 3 dell'art. 714 cod. proc. pen. nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione". Condivisa tale lettura costituzionalmente orientata dell'art. 314 cod. proc. pen. le Sezioni Unite hanno concluso che, "al di fuori del limite indicato, non v'è ulteriore spazio per l'esperimento dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione a fini estradizionali. Ne consegue che, in caso di sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione, la detenzione eventualmente patita a tal fine dall'estradando non può considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titolo per un favorevole epilogo della procedura di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.; in mancanza di tale prospettiva, quindi, l'avvenuta esecuzione dell'estradizione fa venire meno, anche sotto tale profilo, il concreto interesse della persona ormai estradata a coltivare il ricorso in materia de libertate." Tali principi, applicabili anche in tema di mandato di arresto europeo (la cui disciplina espressamente richiama l'art. 719 cod. proc. pen.), sono stati ribaditi da plurime pronunce di questa Corte. Si è così affermato che "[i]n tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto sia avverso l'ordinanza della Corte d'Appello che ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sia avverso il precedente provvedimento applicativo della misura custodiale, nell'ipotesi in cui la persona richiesta sia stata già consegnata allo Stato emittente per aver prestato il consenso a norma dell'art. 14 della legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 39967 del 26/09/2012, Rv. 253397-01), tenuto conto che "anche ai fini dell'azione di riparazione per ingiusta detenzione la decisione irrevocabile di consegna ha ormai cristallizzato la sussistenza delle specifiche condizioni che legittimavano l'applicazione della misura custodiale, con la conseguenza che la detenzione subita in vista dell'esecuzione del MAE non può considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titolo per un favorevole epilogo della procedura di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen." rimarcandosi, poi, che l'interesse ad impugnare una misura cautelare personale dopo la sua cessazione è ravvisabile, ai fini dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, solo ove si faccia espressa questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità di detto istituto (Sez. feriale, n. 31554 dell'11/08/2021, non mass.; Sez. 6, n. 12236 del 19/03/2019, non mass.). 7 5. Né si ravvisano i presupposti per attivare l'incidente di costituzionalità sollecitato dalla difesa del ricorrente. La prospettazione di profili di frizione con i parametri costituzionali evocati dell'art. 23 della legge 69/2005 non tiene conto del fatto che l'esclusione, nel caso in esame, dell'ammissibilità del ricorso, costituisce implicazione diretta della mancanza dei presupposti per azionare la pretesa di riparazione per ingiusta detenzione delineati dalla disciplina dettata dell'art. 314 cod. proc. pen. cui, pur nella interpretazione costituzionalmente orientata accreditata da plurime sentenze di legittimità e della Corte costituzionale, non è riconducibile l'ipotesi in cui sia intervenuto l'accertamento della positiva sussistenza delle condizioni per la consegna. Come analiticamente osservato da questa Corte, con sentenza Sez. 4, Sentenza n. 20255 del 12/01/2023, Rv. 284638-01, l'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione ha conosciuto un'evoluzione interpretativa che lo ha condotto ad un più vasto ambito di applicazione, rispetto a quello definito dal legislatore nel dare attuazione alla legge-delega del 16.2.1987, n. 81. Secondo la previsione codicistica, l'indennizzo compete in primo luogo a chi, sottoposto a custodia cautelare, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, sempre che non abbia concorso con colpa grave o dolo all'adozione del provvedimento restrittivo (comma 1); inoltre compete a chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura é stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 cod. proc. pen. (comma 2). Alle medesime condizioni, l'indennizzo può essere riconosciuto a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione o sentenza di "non luogo a procedere" (comma 3). Le limitazioni derivanti dal tenore letterale del dettato codicistico sono state progressivamente superate dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Con sentenza n. 310 del 1996, la Corte Cost. dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione. Un ulteriore avanzamento si rinviene nella sentenza n. 109 del 1999, con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la riparazione anche per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di delitto, entro gli 8 stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare;
e dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida, e ciò conformemente all'art. 5, comma quinto, della Cedu, che prevede espressamente il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzioni di sorta. Con la sentenza n. 230 del 2004 il Giudice delle leggi ha ricondotto all'area di disciplina del comma secondo dell'art. 314 cod. proc. pen. il caso di colui che abbia subito un periodo di custodia cautelare sulla base di un'ordinanza emessa per un fatto per il quale egli era già stato giudicato ovvero aveva già scontato la pena inflitta con precedente sentenza di condanna. Si è affermato che la norma non esclude che l'accertamento negativo circa la sussistenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. consegua in modo implicito ad una sentenza irrevocabile che accerti che l'azione penale non poteva essere esercitata perché preclusa da precedente giudicato, visto che non può non concludersi che anche la misura cautelare disposta per il medesimo fatto per il quale l'imputato era già stato giudicato risulta priva dei requisiti che ne legittimano l'adozione, stante l'evidente nesso di strumentalità dell'azione cautelare rispetto all'azione penale. Qualche anno dopo la Corte costituzionale, con sentenza n. 219/2008, ha ritenuto ingiustificato anche il limite derivante dalla necessità che sia intervenuto proscioglimento nel merito, dichiarando l'art. 314 cod. proc. pen. costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. Dopo tale pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata della custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, alla quale abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione, precisando che, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, non si deve tenere conto della parte di detenzione cautelare patita che corrisponda alla condanna inflitta in primo grado (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Rv. 241855). Dunque, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non la pronuncia di una determinata statuizione condiziona il diritto alla riparazione bensì una oggettiva lesione del diritto, e quando il tessuto normativo non offra tutela va esplorata la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente conforme. 9 Sulla scorta di premesse, dando seguito alle indicazioni offerte dalla sentenza n. 231 del 2004 della Corte costituzionale, questa Corte ha riconosciuto il diritto alla riparazione della detenzione ingiustamente patita nell'ambito della procedura di estradizione passiva, a riguardo della quale la disciplina codicistica risulta silente. Le Sezioni Unite, nella sentenza già richiamata, prendendo in esame la questione "se la misura coercitiva a fini estradizionali perda efficacia nel caso in cui lo Stato richiedente non prenda in consegna l'estradando nel termine di legge a causa della sospensione dell'efficacia, disposta dal giudice amministrativo, del provvedimento ministeriale di concessione dell'estradizione" hanno espresso l'adesione alla prospettiva interpretativa indicata dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 231/2004, ribadendo come nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione gli estremi dell'ingiusta detenzione possono e debbono comunque essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione;
ma non sulla base dei parametri ricavabili dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., la cui applicabilità è esclusa esplicitamente dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., bensì "verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per tali soggetti individuate a norma del comma 3 dell'art. 714 cod. proc. pen. nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione" (cfr. Sez. U, 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691). Si è così, anche di recente, affermato che "[a]i fini del riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta a seguito dell'emissione di un mandato di arresto europeo, non è necessario che sia stata pronunziata, nello Stato di emissione, una sentenza irrevocabile di proscioglimento dell'arrestato, né è richiesta al giudice della riparazione la verifica dell'esistenza delle condizioni per la pronunzia di una sentenza favorevole alla consegna, essendo sufficiente che sia intervenuta una sentenza irrevocabile di rifiuto della stessa. (Sez. 4, Sentenza n. 20255 del 12/01/2023, Rv. 284638-01, già citata). E tuttavia, proprio sulla base delle coordinate ermeneutiche fornite dalle Sezioni Unite di questa Corte, "al di fuori del limite indicato", ovvero fuori dall'ipotesi in cui "risulta ex post accertata l'insussistenza delle condizioni per una pronuncia favorevole alla consegna", non v'è ulteriore spazio per l'esperimento dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione. Il caso di specie si pone, dunque, al di fuori dei limiti che consentono l'esperimento dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione, prospettata in relazione ad una misura cautelare rispetto alla quale l'accertamento della positiva sussistenza delle condizioni per la consegna - non contestata nel ricorso - è consacrato nell'ordinanza, divenuta irrevocabile il 4/04/2026, con la quale è stata 10 disposta la consegna di MA BO ed alla quale è stata data esecuzione in data 22/04/2026. 6. La questione proposta dall'odierno ricorrente sconta, dunque, un vizio di fondo, che ne determina la manifesta irrilevanza nella decisione del caso in esame, derivante dall'avere prospettato dubbi di costituzionalità della disposizione dell'art. 23 I. n. 65/2005, laddove, alla luce delle notazioni esposte ai punti che precedono, la inammissibilità dell'odierno ricorso costituisce implicazione diretta della disciplina dettata non dalla legge 22 aprile 2005, n. 69 bensì dall'art. 314 cod. proc. pen. come estensivamente interpretato, in senso costituzionalmente orientato, dal Giudice delle leggi e dalla giurisprudenza di legittimità. 7. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso a seguito di consegna alla AG tedesca.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso, il 29 aprile 2026
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberta Licci;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per raccoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano rigettava la richiesta di liberazione di MA BO, sottoposto a custodia cautelare in carcere in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Germania (proc. n. RG 138/2024), formulata in ragione della prospettata decorrenza del termine massimo dieci giorni previsto dall'articolo 23 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e contestualmente sospendeva il termine per la consegna fino al 22/04/2026, in accoglimento della richiesta, depositata il 14/04/2026 dal Servizio per la Penale Sent. Sez. 6 Num. 15857 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 29/04/2026 4 ,. cooperazione internazionale del Ministero dell'interno, di sospensione del termine della presa in consegna di BO per difficoltà tecnico/organizzative. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione MA BO, con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 172 cod. proc. pen. e 23, della legge 22 aprile 2005, n. 69, e alla omessa declaratoria di inefficacia della misura cautelare nonostante l'intervenuta scadenza del termine di dieci giorni per la consegna e in assenza di provvedimento di sospensione prima della scadenza del medesimo termine. Dopo avere precisato che il provvedimento impugnato con l'odierno ricorso è da individuarsi non nel decreto che sospende il termine per la consegna ex art. 23, comma 2, I. 69/2005 bensì nell'ordinanza di rigetto della richiesta di liberazione, impugnabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen., il ricorrente rappresenta che MA BO è sottoposto a procedimento MAE n. RG 138/2024 per l'esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dalla Germania (Tribunale di Monaco di Baviera), nell'ambito del quale, in data 29/10/2024, egli ha prestato il consenso alla consegna. Il procedimento, prima che venisse disposta la consegna, era stato sospeso in ragione della contemporanea sottoposizione di BO a procedimento estradizionale su richiesta degli Stati Uniti, cui la Corte di appello aveva accordato precedenza rispetto al procedimento MAE ai sensi dell'art. 20 della I. 69/2005. In data 27/03/2026 l'autorità statunitense aveva poi revocato la richiesta di estradizione e nella medesima data la Corte di appello aveva pronunciato ordinanza con cui, dichiarata cessata la sospensione del procedimento, aveva applicato nuovamente nei confronti di BO la misura cautelare della custodia in carcere. In data 31/03/2026 la Corte di appello disponeva, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 69/2005, la consegna di BO alla Germania con ordinanza divenuta definitiva in data 4/04/2026. Scaduto, in data 14/04/2026, il termine di dieci giorni per la consegna, il difensore dell'odierno ricorrente depositava, il 15/04/2026, istanza di immediata liberazione in ragione della sopravvenuta inefficacia della misura, non essendo medio tempore intervenuti provvedimenti di sospensione del termine ex art 23 I. 69/2005. La Corte di appello, valorizzando la data di deposito della richiesta di sospensione del termine della presa in consegna formulata il 14/04/2026 dal Ministero dell'interno, rigettava la richiesta sulla base di una indebita equiparazione tra il provvedimento di sospensione previsto dall'art. 23 della I. 69/2005, da pronunciarsi necessariamente prima della scadenza del termine di dieci giorni pena l'inefficacia della misura, e il provvedimento di proroga del termine di matrice processual-civilistica, ricavandone, in forza del richiamo ad 2 un arresto giurisprudenziale della Corte di cassazione civile, la regola secondo la quale sarebbe sufficiente, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 23 I. 69/2005, che la richiesta di proroga intervenga, come nel caso di specie, prima della scadenza del medesimo termine, con ciò elaborando un inesistente principio di "retroattività della proroga del termine di scadenza di una misura cautelare" privo di qualsivoglia aggancio normativo ed anzi in contrasto con le regole generali stabilite in materia di sospensione della durata del termine delle misure cautelari. 3. Con memoria del 26/04/2026 il difensore di MA BO ha comunicato l'avvenuta esecuzione, in data 22/04/2026, della consegna di MA BO e ha insistito nell'accoglimento del ricorso, prospettando la persistenza dell'interesse concreto all'impugnazione in ragione della volontà di proporre istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativamente al periodo di sette giorni, intercorrente tra l'emissione dell'ordinanza impugnata (15/04/2026) e la data della consegna (22/04/2026), trascorso illegittimamente in custodia cautelare in carcere e sollecitando, in caso di diversa valutazione quanto alla sussistenza del dedotto interesse, l'attivazione di incidente di costituzionalità in relazione all'art. 23, I. 69/2005. In proposito la difesa del ricorrente ha illustrato i profili di frizione con gli artt. 3, 13, 24, comma 5 e 117 Cost. e con l'art. 5 CEDU, della disciplina in materia di MAE, come interpretata dal diritto vivente (espresso, tra le altre, da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691) in forza del quale l'avvenuta consegna escluderebbe l'interesse al ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare disposta nel corso del procedimento per l'esecuzione del mandato di arresto europeo, anche quando sia prospettata l'azione di riparazione per ingiusta detenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Va preliminarmente rilevato che la ricostruzione della vicenda processuale è coerente con quanto rappresentato nel ricorso. Risulta dal provvedimento impugnato che, a seguito della trasmissione del mandato d'arresto europeo emesso in data 18/10/2024 dal Pretore di Monaco di Baviera, la Corte di appello di Milano, con ordinanza del 31/03/2026, ha disposto la consegna della persona richiesta alla Repubblica Federale di Germania, in ragione dell'irrevocabilità del consenso da lui prestato all'udienza del 29/10/2024. Medio tempore, il 18/12/2024, il procedimento era stato sospeso, con contestuale revoca della misura cautelare in essere dal 26/10/2024, in ragione della contestuale pendenza di richiesta estradizionale da parte delle autorità statunitensi, poi revocata. Con ordinanza del 27/03/2026 la Corte di appello aveva dichiarato la cessazione della causa di sospensione del procedimento e, per l'effetto, aveva applicato a MA BO la custodia cautelare in carcere, di fatto eseguita senza soluzione di continuità rispetto al titolo detentivo cessato nella stessa data per effetto della revoca delia richiesta estradizionale degli Stati Uniti. L'ordinanza che ha disposto la consegna di MA BO ex art. 14 della I. 69/2005, secondo quanto attestato nel provvedimento impugnato, è divenuta irrevocabile in data 4/04/2026, data che segna il dies a quo da cui calcolare il termine di dieci giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, I. 69/2005, deve intervenire la consegna della persona, pena l'inefficacia della misura cautelare in corso di esecuzione, salvo l'intervento di provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 23, comma 2, cod. pen. In tale ultima ipotesi, il dies a quo va identificato nella data di pronuncia del provvedimento di sospensione (art. 23, commi 2 e 5, I. 69/2005). Nel caso di specie, risulta che il provvedimento di sospensione ex art. 23, comma 2, I. 69/2005 cit. è stato adottato, contestualmente al provvedimento di rigetto dell'istanza di scarcerazione formulata dalla difesa, il 15/04/2026, dunque il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 23, comma 1, I. 69/2005 cit., quando si era già determinata l'inefficacia della misura, conseguente, ope legis, alla scadenza del predetto termine, non rilevando la diversa (antecedente) data nella quale risulta rappresentata alla Corte di appello la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione. Ed invero, al di là del riferimento al concetto di "proroga" del termine di consegna, evocato nel provvedimento impugnato quale istituto equipollente alla sospensione, non è revocabile in dubbio che il provvedimento adottato sia consistito in una sospensione del termine di consegna ai sensi dell'art. 23, comma 2, I. 69/2005 (così, d'altro canto, indicato in dispositivo) con contestuale indicazione anche della data della nuova consegna (22/04/2026), dalla quale sarebbe dovuto decorrere, nella prospettazione del provvedimento impugnato, il termine di dieci giorni ai fini della perenzione del provvedimento cautelare al quale MA BO era sottoposto, in realtà già verificatasi prima dell'adozione del provvedimento di sospensione. 3. Tanto premesso, va, innanzitutto, affermata la proponibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di liberazione per sopravvenuta inefficacia della misura cautelare, pronunciata dalla Corte di appello 4 contestualmente al provvedimento di sospensione della consegna in data 15/04/2026. Se infatti, come affermato con consolidato orientamento di legittimità, pure evocato dal ricorrente, "[i]n tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile il decreto con cui il presidente della corte di appello, o il consigliere da lui delegato, dispone la sospensione dell'esecuzione della consegna allo Stato di emissione, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, legge 22 aprile 2005, n. 69." (tra le altre, Sez. 6, n. 44596 del 19/10/2023, Rv. 285433-02; Sez. 6, Sentenza n. 20849 del 26/04/2018 Rv. 272935-01), a diversa conclusione deve giungersi con riferimento all'ordinanza che rigetta la richiesta di liberazione dell'arrestato, provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen., come ogni provvedimento de libertate adottato nel corso di un procedimento MAE. L'art. 9, comma 7, legge n. 69 del 2005 stabilisce, infatti, che in materia di misure cautelari, i relativi provvedimenti possono essere impugnati ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen. che, con riferimento alla materia estradizionale, prevede, in coerenza con l'art. 111, comma 7, Cost., la proponibilità del ricorso per cassazione contro le ordinanze inerenti alle misure cautelari per vizi attinenti a violazioni di legge, categoria cui è riconducibile il vizio dedotto con l'odierno ricorso. Sul punto, è stato invero affermato (Sez. 6, n. 20849 del 26/04/2018 Rv. 272935-01) che, dall'inquadramento quale "sub procedimento" di natura esecutiva della fase successiva alla irrevocabilità della sentenza o dell'ordinanza ex art. 14 I. 59/2005, deriva la regola secondo la quale "le questioni sull' efficacia della sentenza irrevocabile, e quelle sullo status líbertatis eventualmente proposte una volta decorsi inutilmente i termini innanzi indicati per la consegna della persona, possono essere dedotte e decise con incidente di esecuzione dinanzi al giudice competente che è la Corte di appello". L'affermazione secondo cui la decisione sull'inefficacia della misura non sarebbe impugnabile se non tramite incidente di esecuzione risulta, a un esame più attento, strettamente connessa alla specifica fattispecie oggetto della pronuncia richiamata. Quest'ultima, infatti, riguardava - diversamente dal caso in esame - un provvedimento di sospensione dei termini per l'esecuzione della consegna, la cui illegittimità era stata prospettata per difetto dei presupposti di adozione, mentre l'inefficacia della misura cautelare in corso di esecuzione ne costituiva una conseguenza automatica. D'altra parte, anche il precedente giurisprudenziale citato nella medesima pronuncia (Sez. 6, n. 21664 del 16/05/2007, Marchesi, Rv. 236981) atteneva a doglianze relative all'efficacia della sentenza irrevocabile con cui era stata data i 5 esecuzione al mandato d'arresto europeo, questioni da far valere mediante incidente di esecuzione dinanzi alla Corte d'appello. Non riguardava, invece, la diversa problematica dell'inefficacia della misura cautelare in corso di esecuzione, che nel caso esaminato era già stata revocata con il medesimo provvedimento impugnato. In definitiva, quindi, si ribadisce che il provvedimento che rigetti la richiesta di liberazione per decorrenza del termine di efficacia della misura di cui all'art. 23, comma 5, I.cit. è impugnabile in questa sede. 4. Affermata la proponibilità dell'odierno ricorso, va tuttavia rilevato che l'intervenuta consegna di MA BO alla Germania in data 22/04/2026, attestata dal ricorrente della memoria depositata in pari data, determina la sopravvenuta carenza di interesse. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691, pronunciandosi in tema di estradizione, hanno affermato il principio in forza del quale "nell'ambito del procedimento di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna allo Stato richiedente della persona reclamata comporta l'inammissibilità, per sopraggiunta carenza d'interesse, dell'impugnazione proposta dalla medesima persona contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare coercitiva disposta a suo carico nel corso dello stesso procedimento, stante la natura incidentale della quaestio libertatis rispetto alla procedura di estradizione e avendo la cautela personale esaurito la sua funzione strumentale alla consegna" Tale interesse, come precisato nella richiamata sentenza, non può neppure essere ravvisato nella prospettiva dell'esercizio del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. Si è, sul punto, chiarito che la Corte costituzionale, sollecitata in più occasioni a pronunciarsi sui limiti normativi dell'equa riparazione per ingiusta detenzione, ha ripetutamente riconosciuto all'art. 314 cod. proc. pen. una dimensione applicativa più estesa rispetto al mero dato letterale. In particolare, il Giudice delle leggi, con sentenza interpretativa di rigetto n. 231 del 2004, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 24, comma quarto, Cost., nella parte in cui non prevede espressamente la riparazione per ingiusta detenzione sofferta a fini estradizionali, ha sottolineato che una lettura conforme a Costituzione della norma censurata consente di ritenere che, anche nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione, gli estremi dell'ingiusta detenzione possono e debbono comunque essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, 6 non sulla base dei parametri ricavabili dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., la cui applicabilità è esclusa esplicitamente dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., ma "verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per tali soggetti individuate a norma del comma 3 dell'art. 714 cod. proc. pen. nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione". Condivisa tale lettura costituzionalmente orientata dell'art. 314 cod. proc. pen. le Sezioni Unite hanno concluso che, "al di fuori del limite indicato, non v'è ulteriore spazio per l'esperimento dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione a fini estradizionali. Ne consegue che, in caso di sentenza irrevocabile favorevole all'estradizione, la detenzione eventualmente patita a tal fine dall'estradando non può considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titolo per un favorevole epilogo della procedura di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.; in mancanza di tale prospettiva, quindi, l'avvenuta esecuzione dell'estradizione fa venire meno, anche sotto tale profilo, il concreto interesse della persona ormai estradata a coltivare il ricorso in materia de libertate." Tali principi, applicabili anche in tema di mandato di arresto europeo (la cui disciplina espressamente richiama l'art. 719 cod. proc. pen.), sono stati ribaditi da plurime pronunce di questa Corte. Si è così affermato che "[i]n tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto sia avverso l'ordinanza della Corte d'Appello che ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sia avverso il precedente provvedimento applicativo della misura custodiale, nell'ipotesi in cui la persona richiesta sia stata già consegnata allo Stato emittente per aver prestato il consenso a norma dell'art. 14 della legge n. 69 del 2005 (Sez. 6, n. 39967 del 26/09/2012, Rv. 253397-01), tenuto conto che "anche ai fini dell'azione di riparazione per ingiusta detenzione la decisione irrevocabile di consegna ha ormai cristallizzato la sussistenza delle specifiche condizioni che legittimavano l'applicazione della misura custodiale, con la conseguenza che la detenzione subita in vista dell'esecuzione del MAE non può considerarsi ingiusta e non può costituire, pertanto, titolo per un favorevole epilogo della procedura di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen." rimarcandosi, poi, che l'interesse ad impugnare una misura cautelare personale dopo la sua cessazione è ravvisabile, ai fini dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, solo ove si faccia espressa questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità di detto istituto (Sez. feriale, n. 31554 dell'11/08/2021, non mass.; Sez. 6, n. 12236 del 19/03/2019, non mass.). 7 5. Né si ravvisano i presupposti per attivare l'incidente di costituzionalità sollecitato dalla difesa del ricorrente. La prospettazione di profili di frizione con i parametri costituzionali evocati dell'art. 23 della legge 69/2005 non tiene conto del fatto che l'esclusione, nel caso in esame, dell'ammissibilità del ricorso, costituisce implicazione diretta della mancanza dei presupposti per azionare la pretesa di riparazione per ingiusta detenzione delineati dalla disciplina dettata dell'art. 314 cod. proc. pen. cui, pur nella interpretazione costituzionalmente orientata accreditata da plurime sentenze di legittimità e della Corte costituzionale, non è riconducibile l'ipotesi in cui sia intervenuto l'accertamento della positiva sussistenza delle condizioni per la consegna. Come analiticamente osservato da questa Corte, con sentenza Sez. 4, Sentenza n. 20255 del 12/01/2023, Rv. 284638-01, l'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione ha conosciuto un'evoluzione interpretativa che lo ha condotto ad un più vasto ambito di applicazione, rispetto a quello definito dal legislatore nel dare attuazione alla legge-delega del 16.2.1987, n. 81. Secondo la previsione codicistica, l'indennizzo compete in primo luogo a chi, sottoposto a custodia cautelare, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, sempre che non abbia concorso con colpa grave o dolo all'adozione del provvedimento restrittivo (comma 1); inoltre compete a chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura é stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 cod. proc. pen. (comma 2). Alle medesime condizioni, l'indennizzo può essere riconosciuto a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione o sentenza di "non luogo a procedere" (comma 3). Le limitazioni derivanti dal tenore letterale del dettato codicistico sono state progressivamente superate dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Con sentenza n. 310 del 1996, la Corte Cost. dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione. Un ulteriore avanzamento si rinviene nella sentenza n. 109 del 1999, con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la riparazione anche per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di delitto, entro gli 8 stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare;
e dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida, e ciò conformemente all'art. 5, comma quinto, della Cedu, che prevede espressamente il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzioni di sorta. Con la sentenza n. 230 del 2004 il Giudice delle leggi ha ricondotto all'area di disciplina del comma secondo dell'art. 314 cod. proc. pen. il caso di colui che abbia subito un periodo di custodia cautelare sulla base di un'ordinanza emessa per un fatto per il quale egli era già stato giudicato ovvero aveva già scontato la pena inflitta con precedente sentenza di condanna. Si è affermato che la norma non esclude che l'accertamento negativo circa la sussistenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. consegua in modo implicito ad una sentenza irrevocabile che accerti che l'azione penale non poteva essere esercitata perché preclusa da precedente giudicato, visto che non può non concludersi che anche la misura cautelare disposta per il medesimo fatto per il quale l'imputato era già stato giudicato risulta priva dei requisiti che ne legittimano l'adozione, stante l'evidente nesso di strumentalità dell'azione cautelare rispetto all'azione penale. Qualche anno dopo la Corte costituzionale, con sentenza n. 219/2008, ha ritenuto ingiustificato anche il limite derivante dalla necessità che sia intervenuto proscioglimento nel merito, dichiarando l'art. 314 cod. proc. pen. costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. Dopo tale pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata della custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, alla quale abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione, precisando che, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, non si deve tenere conto della parte di detenzione cautelare patita che corrisponda alla condanna inflitta in primo grado (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Rv. 241855). Dunque, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non la pronuncia di una determinata statuizione condiziona il diritto alla riparazione bensì una oggettiva lesione del diritto, e quando il tessuto normativo non offra tutela va esplorata la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente conforme. 9 Sulla scorta di premesse, dando seguito alle indicazioni offerte dalla sentenza n. 231 del 2004 della Corte costituzionale, questa Corte ha riconosciuto il diritto alla riparazione della detenzione ingiustamente patita nell'ambito della procedura di estradizione passiva, a riguardo della quale la disciplina codicistica risulta silente. Le Sezioni Unite, nella sentenza già richiamata, prendendo in esame la questione "se la misura coercitiva a fini estradizionali perda efficacia nel caso in cui lo Stato richiedente non prenda in consegna l'estradando nel termine di legge a causa della sospensione dell'efficacia, disposta dal giudice amministrativo, del provvedimento ministeriale di concessione dell'estradizione" hanno espresso l'adesione alla prospettiva interpretativa indicata dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 231/2004, ribadendo come nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione gli estremi dell'ingiusta detenzione possono e debbono comunque essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione;
ma non sulla base dei parametri ricavabili dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., la cui applicabilità è esclusa esplicitamente dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., bensì "verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per tali soggetti individuate a norma del comma 3 dell'art. 714 cod. proc. pen. nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione" (cfr. Sez. U, 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691). Si è così, anche di recente, affermato che "[a]i fini del riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta a seguito dell'emissione di un mandato di arresto europeo, non è necessario che sia stata pronunziata, nello Stato di emissione, una sentenza irrevocabile di proscioglimento dell'arrestato, né è richiesta al giudice della riparazione la verifica dell'esistenza delle condizioni per la pronunzia di una sentenza favorevole alla consegna, essendo sufficiente che sia intervenuta una sentenza irrevocabile di rifiuto della stessa. (Sez. 4, Sentenza n. 20255 del 12/01/2023, Rv. 284638-01, già citata). E tuttavia, proprio sulla base delle coordinate ermeneutiche fornite dalle Sezioni Unite di questa Corte, "al di fuori del limite indicato", ovvero fuori dall'ipotesi in cui "risulta ex post accertata l'insussistenza delle condizioni per una pronuncia favorevole alla consegna", non v'è ulteriore spazio per l'esperimento dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione. Il caso di specie si pone, dunque, al di fuori dei limiti che consentono l'esperimento dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione, prospettata in relazione ad una misura cautelare rispetto alla quale l'accertamento della positiva sussistenza delle condizioni per la consegna - non contestata nel ricorso - è consacrato nell'ordinanza, divenuta irrevocabile il 4/04/2026, con la quale è stata 10 disposta la consegna di MA BO ed alla quale è stata data esecuzione in data 22/04/2026. 6. La questione proposta dall'odierno ricorrente sconta, dunque, un vizio di fondo, che ne determina la manifesta irrilevanza nella decisione del caso in esame, derivante dall'avere prospettato dubbi di costituzionalità della disposizione dell'art. 23 I. n. 65/2005, laddove, alla luce delle notazioni esposte ai punti che precedono, la inammissibilità dell'odierno ricorso costituisce implicazione diretta della disciplina dettata non dalla legge 22 aprile 2005, n. 69 bensì dall'art. 314 cod. proc. pen. come estensivamente interpretato, in senso costituzionalmente orientato, dal Giudice delle leggi e dalla giurisprudenza di legittimità. 7. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso a seguito di consegna alla AG tedesca.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso, il 29 aprile 2026