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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2025, n. 32156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32156 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 129 e 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Ancona in data 13 dicembre 2024 nei confronti di NN MA, nella parte in cui ha prosciolto l’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. dalla contestata violazione dell’art. 73 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 1.1. Il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alla pronuncia di non luogo a procedere assunta per il capo A). Il Giudice non si sarebbe confrontato con l'imputazione elevata nei confronti dell'imputato nella quale viene descritta una condotta perfettamente sovrapponibile alla fattispecie di cui all'art. 73 d.lgs. 159/2011, essendo stato colto l'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, alla guida di autoveicolo senza essere munito di patente perché revocata. Il Giudice, si sostiene, non ha fornito alcun elemento che potesse spiegare la pronuncia adottata né quale delle molteplici ragioni di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen. avesse inteso applicare al caso di specie, limitandosi a recepire una richiesta proveniente dalle parti altrettanto generica e priva di motivazione. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza dell’interesse ad agire. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. L’assoluzione del ricorrente dal reato di cui al capo A), disposta dalla sentenza impugnata, è corretta, pur rendendosi necessaria una correzione della stessa in punto di diritto. Quanto al profilo del merito, dal verbale di udienza si desume che l’accordo sulla decisione assolutoria fu motivato dalle parti con richiamo alla sentenza Corte cost. n. 116 del 2024 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di ragionevolezza e offensività, di cui agli artt. 3 e 25 Cost., l’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui punisce con sanzione penale chi, in precedenza sottoposto a misura di prevenzione personale, guidi un autoveicolo o un motoveicolo senza patente, in quanto revocata o sospesa, anche nelle ipotesi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida non conseguano all’applicazione della misura di prevenzione. Nel verbale si dà conto del fatto che la carenza del titolo abilitativo della guida fu dovuta ad un provvedimento prefettizio non connesso alla misura di prevenzione: circostanza che sembra trovare conferma nella c.n.r. dei Carabinieri di Moie di Maiolati Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: DANIELA DAWAN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 30294ab02a4d019f Penale Sent. Sez. 4 Num. 32156 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 01/07/2025 3 Spontini del 26 gennaio 2023 che contestava invero al ricorrente la violazione dell’art. 116, relativo a fattispecie depenalizzate per il cittadino non gravato dalla misura di prevenzione. Deve, invece, osservarsi che la sentenza non può avere un contenuto pattizio laddove essa sia resa ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., considerato che la sentenza di proscioglimento costituisce un atto giurisdizionale pieno. La sentenza di non luogo a procedere, invero, è una sentenza di merito su di un aspetto processuale, in cui il giudice dell'udienza preliminare è chiamato a valutare non la fondatezza dell'accusa, bensì la capacità degli elementi posti a sostegno della richiesta di cui all'art. 416 cod. proc. pen., eventualmente integrati ai sensi degli artt. 421 bis e 422 cod. proc. pen., di dimostrare la sussistenza di una "minima probabilità" che, all'esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell'imputato (in questi termini, Sez. 6, n. 17385 del 24/02/2016, Rv. 267074), mentre la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. presuppone la colpevolezza dell’imputato e si basa su una richiesta congiunta delle parti di applicazione della pena. Le parti, quindi, non possono accordarsi per escludere un reato al fine di ottenere una sentenza ex art. 425, perché il proscioglimento può essere deciso solo autonomamente dal giudice qualora ne ricorrano le condizioni. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 1° luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NI AN AN TA
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 1° luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NI AN AN TA