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Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20610 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del 03/12/2025 del Tribunale di sorveglianza di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto l’istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXXdi proroga della detenzione domiciliare concessa per motivi di salute ai sensi degli artt. 147, comma 1, nr. 2, cod. pen. e 47-ter Ord. pen. Dato atto che XXXXXXXX aveva fruito della misura con ordinanza del 15 novembre 2024 del Tribunale di sorveglianza di Palermo per la durata di mesi sei, prorogata per altri sei mesi l’8 settembre 2025 dal Magistrato di sorveglianza di Catania, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze di relazione sanitaria del 28 ottobre 2025 trasmessa dalla locale A.S.P., ha concluso che le attuali condizioni di stabilità clinica del detenuto lo rendono compatibile con la detenzione in carcere. 2. Avverso l’ordinanza il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20610 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ES ON SC Data Udienza: 29/04/2026 Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva concesso la detenzione domiciliare in ragione dell’incapacità dell’istituto penitenziario ospitante di garantire le cure delle quali il condannato necessitava, ha dedotto che la relazione dell’A.S.P. del 28 ottobre 2025 subordinava la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto col regime penitenziario alla regolare somministrazione in ambito intramurario delle terapia antiretrovirale e dei farmaci di supporto respiratorio, al monitoraggio periodico dei valori virali e della patologie da cui XXXXXXXX è affetto, lamentando su tale profilo apparenza della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. La grave infermità fisica che legittima il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, ovvero l’applicazione della detenzione domiciliare, ricorre in presenza di stati patologici implicanti un immediato pericolo per la vita del detenuto o di affezioni che determinano la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, non eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti praticabili in regime inframurario, o ancora di forme morbose in grado di cagionare un decadimento fisico e un livello esistenziale degradato, che si collochi sotto la soglia di dignità da rispettarsi anche nella condizione di restrizione carceraria. (cfr., fra le tante, Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, [...], Rv. 287692 – 01; Sez. 1, n. 26588 del 19/03/2024, [...], Rv. 286603 – 01; Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, [...], Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023, [...], Rv. 285757 – 01). La valutazione in ordine alla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del detenuto deve essere condotta in concreto, avendo riguardo alle cure praticabili in ambiente carcerario, ovvero presso i presidi sanitari territoriali (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, [...], Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015, [...], Rv. 264468).
3. In conformità alle richiamate indicazioni giurisprudenziali, la decisione del Tribunale di sorveglianza è sorretta da congrua motivazione, imperniata sui contenuti della relazione sanitaria dell’A.S.P. competente, da cui risulta che il detenuto, affetto da sindrome da HIV in trattamento antiretrovirale, enfisema polmonare già trattato con lobectomia destra, linfoma non IN già chemiotrattato in atto in assenza di segni di ripresa di malattia, in attesa di intervento chirurgico per recidiva di fistola sacro coccigea, versa in una condizione clinica generale stabile: l’infezione da HIV si connota per un quadro di soppressione virologica completa, con dati indicativi di una risposta terapeutica piena e duratura e una funzione immunitaria conservata con rischio estremamente basso di infezioni;
il linfoma non IN, a distanza di sette anni dal trattamento, non manifesta segni di recidiva ed è in remissione stabile;
è assente una insufficienza respiratoria grave. In adesione alle informazioni sanitarie acquisite il Tribunale di sorveglianza ha concluso che le cure e il monitoraggio di cui necessita il paziente sono garantiti in ambito carcerario, assunto non specificamente confutato dal ricorrente, che lamenta un contrasto con le pregresse e più risalenti valutazioni, non confrontandosi con le ritenute condizioni di stabilità 2 clinica del detenuto.
4. Al rigetto dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ON SC ES IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto l’istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXXdi proroga della detenzione domiciliare concessa per motivi di salute ai sensi degli artt. 147, comma 1, nr. 2, cod. pen. e 47-ter Ord. pen. Dato atto che XXXXXXXX aveva fruito della misura con ordinanza del 15 novembre 2024 del Tribunale di sorveglianza di Palermo per la durata di mesi sei, prorogata per altri sei mesi l’8 settembre 2025 dal Magistrato di sorveglianza di Catania, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze di relazione sanitaria del 28 ottobre 2025 trasmessa dalla locale A.S.P., ha concluso che le attuali condizioni di stabilità clinica del detenuto lo rendono compatibile con la detenzione in carcere. 2. Avverso l’ordinanza il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20610 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ES ON SC Data Udienza: 29/04/2026 Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva concesso la detenzione domiciliare in ragione dell’incapacità dell’istituto penitenziario ospitante di garantire le cure delle quali il condannato necessitava, ha dedotto che la relazione dell’A.S.P. del 28 ottobre 2025 subordinava la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto col regime penitenziario alla regolare somministrazione in ambito intramurario delle terapia antiretrovirale e dei farmaci di supporto respiratorio, al monitoraggio periodico dei valori virali e della patologie da cui XXXXXXXX è affetto, lamentando su tale profilo apparenza della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. La grave infermità fisica che legittima il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, ovvero l’applicazione della detenzione domiciliare, ricorre in presenza di stati patologici implicanti un immediato pericolo per la vita del detenuto o di affezioni che determinano la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, non eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti praticabili in regime inframurario, o ancora di forme morbose in grado di cagionare un decadimento fisico e un livello esistenziale degradato, che si collochi sotto la soglia di dignità da rispettarsi anche nella condizione di restrizione carceraria. (cfr., fra le tante, Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, [...], Rv. 287692 – 01; Sez. 1, n. 26588 del 19/03/2024, [...], Rv. 286603 – 01; Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, [...], Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023, [...], Rv. 285757 – 01). La valutazione in ordine alla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del detenuto deve essere condotta in concreto, avendo riguardo alle cure praticabili in ambiente carcerario, ovvero presso i presidi sanitari territoriali (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, [...], Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015, [...], Rv. 264468).
3. In conformità alle richiamate indicazioni giurisprudenziali, la decisione del Tribunale di sorveglianza è sorretta da congrua motivazione, imperniata sui contenuti della relazione sanitaria dell’A.S.P. competente, da cui risulta che il detenuto, affetto da sindrome da HIV in trattamento antiretrovirale, enfisema polmonare già trattato con lobectomia destra, linfoma non IN già chemiotrattato in atto in assenza di segni di ripresa di malattia, in attesa di intervento chirurgico per recidiva di fistola sacro coccigea, versa in una condizione clinica generale stabile: l’infezione da HIV si connota per un quadro di soppressione virologica completa, con dati indicativi di una risposta terapeutica piena e duratura e una funzione immunitaria conservata con rischio estremamente basso di infezioni;
il linfoma non IN, a distanza di sette anni dal trattamento, non manifesta segni di recidiva ed è in remissione stabile;
è assente una insufficienza respiratoria grave. In adesione alle informazioni sanitarie acquisite il Tribunale di sorveglianza ha concluso che le cure e il monitoraggio di cui necessita il paziente sono garantiti in ambito carcerario, assunto non specificamente confutato dal ricorrente, che lamenta un contrasto con le pregresse e più risalenti valutazioni, non confrontandosi con le ritenute condizioni di stabilità 2 clinica del detenuto.
4. Al rigetto dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ON SC ES IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3