Sentenza 15 maggio 1998
Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell'esito della prova, non si possono prendere in considerazione eventi, fatti o comportamenti successivi al trattamento, nemmeno nel caso in cui essi possano, per qualche verso, avere riflessi sulla valutazione della condotta pregressa del condannato. (Nella specie, a sei giorni la fine della prova, il condannato era stato denunciato per violazioni della legge sugli stupefacenti e sulle armi). (Conf. Sez. 1^, 15 maggio 1998 n. 2874, Milan). (Contra Sez. 1^, 19 giugno 1998 n. 3642, Quaranta, mass. 211421).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/1998, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 15 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giulio Carlucci Presidente del 15/5/1998
1. Dott. IO Marchese Consigliere SENTENZA
2. Dott. Vincenzo Luigi Tardino Consigliere N.2811
3. Dott. Angelo Vancheri Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Enrico Delehaye Consigliere N.4140/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CC IO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa il 13 novembre 1997 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia;
- Sentita la relazione del consigliere Dott. IO Marchese;
- Lette le conclusioni del Pubblico ministero con le quali si chiede il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- Considerato in
FATTO
Con ordinanza del 13 novembre 1997, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, premesso che il condannato IO CC era stato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale con decorrenza dal 20 dicembre 1995 al 10 settembre 1997 e che, in data 16 settembre 1997, il soggetto era stato denunciato per violazione della normativa in materia di stupefacenti ed in materia di armi ha dichiarato non positivo l'esito della prova determinando la pena da espiare nella misura esattamente corrispondente a quella per la quale era stata concessa la misura alternativa. Avverso tale decisione, l'interessato ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione di legge sostenendo che il Tribunale non avrebbe dovuto tener conto di fatti successivi al periodo di prova, senza, peraltro, assumere informazioni sull'esito giudiziario della denuncia. La censura è fondata.
Va chiarito, invero, che, ai fini della valutazione dell'esito della prova, non si possono prendere in considerazione eventi fatti o comportamenti successivi al trattamento, nemmeno nel caso in cui essi possano, per qualche verso, aver riflessi sulla valutazione della condotta pregressa del condannato.
Diversamente opinando, si avrebbe l'inammissibile conseguenza che la concreta valutazione dell'esito della prova sarebbe legata ad eventi incontrollabili, come la maggiore o minore sollecitudine degli organi giudiziari nel definire il giudizio sull'esito della prova o la maggiore o minore sollecitudine dei servizi nel trasmettere la relazione conclusiva sull'affidamento.
Perciò, una volta concluso il periodo di prova, il giudizio sull'esito della stessa va limitato al comportamento tenuto dal condannato nel corso di quel periodo, e non si può fare riferimento a comportamenti tenuti dopo la scadenza di esso.
Del resto, le disposizioni contenute nei commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 47 ord. pen. (che regolano lo svolgimento della misura dell'affidamento m prova al servizio sociale, la eventuale revoca di essa, e l'estinzione del reato e di ogni effetto penale a seguito dell'esito positivo della prova), lette nel loro complesso, portano ad escludere che l'esito della misura possa essere valutato esclusivamente per comportamenti che il soggetto abbia tenuto successivamente alla scadenza della prova.
Dette norme, infatti prescrivono il controllo della condotta del soggetto da parte del servizio sociale nel corso dell'affidamento, prevedono la revoca dell'affidamento stesso qualora il comportamento del soggetto appaia incompatibile con la prosecuzione della prova e dispongono che "l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale".
È chiaro, quindi, che la legge intende limitare l'esame della condotta del soggetto interessato - sia ai fini della eventuale revoca che al fini della estinzione della pena a seguito dell'esito positivo della prova - esclusivamente al periodo di affidamento. Tale interpretazione appare. del resto.
perfettamente conforme agli orientamenti più volle espressi dalla Corte Costituzionale, con particolare riguardo alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 47 ord. pen., pronunciata con la sentenza n. 343 del 1987, nella parte in cui in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova, non consentiva al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto del carattere di afflittività comunque connesso con le prescrizioni imposte all'atto dell'affidamento, della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di prova. Infatti, se, secondo la Corte Costituzionale, l'arco di tempo in cui il condannato abbia mantenuto buona condotta, durante il periodo di affidamento in prova, va valutato positivamente allorché si debba procedere, per comportamenti successivi, incompatibili con la prosecuzione della stessa, :alla revoca della misura, a maggior ragione il giudizio sul buon esito della prova - specie quando per tutto il corso della stessa il condannato abbia mantenuto buon comportamento e abbia osservato le prescrizioni imposte, gli - non può essere pregiudicato da un comportamento successivo, senza violare i principi come sopra affermati dalla Corte Costituzionale, come invece ha ritenuto di poter fare il Tribunale di sorveglianza di Perugia.
Per le considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata - con la quale è stato dichiarato non positivo l'esito della prova ed è stata determinata la pena da espiare nella misura esattamente corrispondente a quella per la quale era stato concesso l'affidamento - deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia che dovrà riesaminare la posizione dell'CC alla luce dei principi sopra affermati.
P. Q. M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di sorveglianza di Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1998