Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 208
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione decennale dell'azione da parte dell'Ente Impositore

    Il giudice ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione abbia validamente notificato le cartelle di pagamento presupposte. Ha inoltre considerato che, nonostante la mancata prova della notifica della precedente intimazione di pagamento del 2023, non sia decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica delle cartelle e l'intimazione opposta, tenuto conto della sospensione dei termini per gli atti della riscossione.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale di riscossione

    Il giudice ha ritenuto che, nonostante la mancata prova della notifica della precedente intimazione di pagamento del 2023, non sia decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica delle cartelle e l'intimazione opposta, tenuto conto della sospensione dei termini per gli atti della riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 208
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 208
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo