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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAMINITI DIANA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17160/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249085512805000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13254/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il sig. Ricorrente_1 con ricorso notificato in data 20 novembre 2024 e depositato in pari data ha impugnato l'intimazione di pagamento AER n. 09720249085512805000, notificatagli l''11 novembre 2024, relativa all' iscrizione a ruolo di contributo unificato - sanzione da parte del Tribunale Ordinario di Roma- Ufficio Recupero
Crediti Civile anno 2011, riferita a quattro cartelle di pagamento presuntivamente notificate il 2/6/2018 per
€ 1.694,00 (cartella n. 09720180002565110000), il 2/6/2018 per € 1.694,00 (cartella
09720180002565211000), il 15/9/2018 per € 1.411,20 (Cartella 09720180056099950000) e il 22/3/2019 per € 846,60 (cartella 09720180110267392000), oltre accessori, per la richiesta di complessive € 6.075,49 eccependo l''intervenuta prescrizione decennale di azione da parte dell'Ente Impositore, per mancata notifica degli atti presupposti e, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale di riscossione a decorrere dalla presunta notifica delle predette cartelle di pagamento.
2. Si è costituita Agenzie delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità ricorso per tardività, essendo state le cartelle di pagamento ritualmente notificate e non impugnate nei termini e comunque anche l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione che andava al più tardi sollevata con l'impugnazione della precedente intimazione di pagamento n. 09720239069732338000, avvenuta in data 02/08/23.
3. Si è costituito il Ministero della giustizia assumendo che:
1) la Cartella n. 09720180002565110000 deriva dalla sanzione applicata con atto di Recupero n. 15084/17, notificato personalmente al ricorrente in data 10.6.2017. Nell'atto sanzionatorio si fa riferimento all'insufficiente pagamento del contributo unificato in relazione al processo iscritto in data 28.1.2011 al Ruolo
Generale del Tribunale di Roma n. 4994/2011;
2) la Cartella n. 0972018000256521000 deriva dalla sanzione applicata con atto recupero n. 15232/17, notificato personalmente al ricorrente in data 10.6.2017. Nell'atto sanzionatorio si fa riferimento all'insufficiente pagamento del contributo unificato in relazione al processo iscritto in data 28.1.2011 al Ruolo
Generale del Tribunale di Roma n. 4997/2011;
3) la Cartella n. 09720180056099950000 deriva dalla sanzione applicata con atto Recupero n. 19450/17, notificato a cura del servizio postale con esito positivo in data 2.10.2017, mediante consegna a persona delegata. Nell'atto sanzionatorio si fa riferimento all'insufficiente pagamento del contributo unificato in relazione al processo iscritto in data 28.1.2011 al Ruolo Generale del Tribunale di Roma n. 4993/2011;
4) la Cartella n. 09720180110267392000 deriva dalla sanzione applicata con atto recupero n. 4646/18, notificato al ricorrente mediante consegna a persona capace e convivente (madre) in data 9.3.2018 (all.5).
Nell'atto sanzionatorio si fa riferimento all'insufficiente pagamento del contributo unificato in relazione al processo iscritto in data 4.12.2008 al Ruolo Generale del Tribunale di Roma n. 83093/2008.
4. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 15 dicembre 2025, nella cui sede il legale di parte ricorrente ha eccepito come l'Agenzia delle Entrate Riscossione non abbia fornito valida prova della notifica della precedente intimazione di pagamento del 2023, atta ad interrompere la prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso va respinto in quanto dalla puntuale disamina degli atti risulta che l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ha validamente eseguito la notifica delle cartelle di pagamento presupposte, per cui era onere del ricorrente eccepire, all'atto di tale notifica, l'eventuale difetto di notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni adottati dal Ministero della giustizia per insufficiente pagamento del contributo unificato.
6. Ciò posto, il ricorso è infondato in quanto, sebbene non sia stata fornita valida prova della notifica dell'intimazione di pagamento del 2023, non essendovi in atti prova della spedizione della raccmonadata informativa (cfr Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, ordinanza 27 maggio 2025, n. 14089 secondo cui la notifica di una intimazione di pagamento effettuata ad una persona diversa dal destinatario, è valida solo se seguita dall'invio della relativa raccomandata informativa) dalla data della notifica delle presupposte cartelle di pagamento, effettuata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, alla data di notifica dell'intimazione odiernamente opposta, non può intendersi decorso il termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto della sospensione dei termini per gli atti della riscossione, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (art. 68 d.l. 18/2020) e successive proroghe normative, di cui da ultimo quella prevista dall'art. 9, d.l. n. 73/2021.
7. Cionondimento le spese di lite possono essere compensate in ragione delle difese spiegate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha depositato confusa documentazione, non puntualmente richiamata nella memoria difensiva quanto alle modalità di notifica di ciascuna cartella, con rinvio a precisi allegati, con indicazione puntuale nella memoria difensiva dell'osservanza del termine di prescrizione per ciasuna cartella, tenuto conto della sospensione dei termini dall''8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 - neppure puntualmente invocata con richiamo all'esatta prescrizione dell'art. 68 del d.l. 18/2020, sebbene rilevabile ex officio - e non ha provveduto nella documentazione depositata a omissare i nominativi dei destinatari della raccomandate informative, diversi dal ricorrente;
ciò in violazione non solo della normativa privacy, ma del principio di leale collaborazione processuale, rendendo più diffocoltosa l'attività di riscontro da parte della difesa del ricorrente, oltre che del giudicante.
7.1. Invita per il futuro l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla produzione di documentazione rispettosa della normativa privacy e alle specificazione delle modalità di notifica per ciascuna cartella nella memoria difensiva, con rinvio puntuale agli allegati relativi, con specificazione del loro numero.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025. Il giudice monocratico Diana Caminiti
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAMINITI DIANA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17160/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249085512805000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13254/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Il sig. Ricorrente_1 con ricorso notificato in data 20 novembre 2024 e depositato in pari data ha impugnato l'intimazione di pagamento AER n. 09720249085512805000, notificatagli l''11 novembre 2024, relativa all' iscrizione a ruolo di contributo unificato - sanzione da parte del Tribunale Ordinario di Roma- Ufficio Recupero
Crediti Civile anno 2011, riferita a quattro cartelle di pagamento presuntivamente notificate il 2/6/2018 per
€ 1.694,00 (cartella n. 09720180002565110000), il 2/6/2018 per € 1.694,00 (cartella
09720180002565211000), il 15/9/2018 per € 1.411,20 (Cartella 09720180056099950000) e il 22/3/2019 per € 846,60 (cartella 09720180110267392000), oltre accessori, per la richiesta di complessive € 6.075,49 eccependo l''intervenuta prescrizione decennale di azione da parte dell'Ente Impositore, per mancata notifica degli atti presupposti e, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale di riscossione a decorrere dalla presunta notifica delle predette cartelle di pagamento.
2. Si è costituita Agenzie delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità ricorso per tardività, essendo state le cartelle di pagamento ritualmente notificate e non impugnate nei termini e comunque anche l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione che andava al più tardi sollevata con l'impugnazione della precedente intimazione di pagamento n. 09720239069732338000, avvenuta in data 02/08/23.
3. Si è costituito il Ministero della giustizia assumendo che:
1) la Cartella n. 09720180002565110000 deriva dalla sanzione applicata con atto di Recupero n. 15084/17, notificato personalmente al ricorrente in data 10.6.2017. Nell'atto sanzionatorio si fa riferimento all'insufficiente pagamento del contributo unificato in relazione al processo iscritto in data 28.1.2011 al Ruolo
Generale del Tribunale di Roma n. 4994/2011;
2) la Cartella n. 0972018000256521000 deriva dalla sanzione applicata con atto recupero n. 15232/17, notificato personalmente al ricorrente in data 10.6.2017. Nell'atto sanzionatorio si fa riferimento all'insufficiente pagamento del contributo unificato in relazione al processo iscritto in data 28.1.2011 al Ruolo
Generale del Tribunale di Roma n. 4997/2011;
3) la Cartella n. 09720180056099950000 deriva dalla sanzione applicata con atto Recupero n. 19450/17, notificato a cura del servizio postale con esito positivo in data 2.10.2017, mediante consegna a persona delegata. Nell'atto sanzionatorio si fa riferimento all'insufficiente pagamento del contributo unificato in relazione al processo iscritto in data 28.1.2011 al Ruolo Generale del Tribunale di Roma n. 4993/2011;
4) la Cartella n. 09720180110267392000 deriva dalla sanzione applicata con atto recupero n. 4646/18, notificato al ricorrente mediante consegna a persona capace e convivente (madre) in data 9.3.2018 (all.5).
Nell'atto sanzionatorio si fa riferimento all'insufficiente pagamento del contributo unificato in relazione al processo iscritto in data 4.12.2008 al Ruolo Generale del Tribunale di Roma n. 83093/2008.
4. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 15 dicembre 2025, nella cui sede il legale di parte ricorrente ha eccepito come l'Agenzia delle Entrate Riscossione non abbia fornito valida prova della notifica della precedente intimazione di pagamento del 2023, atta ad interrompere la prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso va respinto in quanto dalla puntuale disamina degli atti risulta che l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ha validamente eseguito la notifica delle cartelle di pagamento presupposte, per cui era onere del ricorrente eccepire, all'atto di tale notifica, l'eventuale difetto di notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni adottati dal Ministero della giustizia per insufficiente pagamento del contributo unificato.
6. Ciò posto, il ricorso è infondato in quanto, sebbene non sia stata fornita valida prova della notifica dell'intimazione di pagamento del 2023, non essendovi in atti prova della spedizione della raccmonadata informativa (cfr Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, ordinanza 27 maggio 2025, n. 14089 secondo cui la notifica di una intimazione di pagamento effettuata ad una persona diversa dal destinatario, è valida solo se seguita dall'invio della relativa raccomandata informativa) dalla data della notifica delle presupposte cartelle di pagamento, effettuata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, alla data di notifica dell'intimazione odiernamente opposta, non può intendersi decorso il termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto della sospensione dei termini per gli atti della riscossione, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (art. 68 d.l. 18/2020) e successive proroghe normative, di cui da ultimo quella prevista dall'art. 9, d.l. n. 73/2021.
7. Cionondimento le spese di lite possono essere compensate in ragione delle difese spiegate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha depositato confusa documentazione, non puntualmente richiamata nella memoria difensiva quanto alle modalità di notifica di ciascuna cartella, con rinvio a precisi allegati, con indicazione puntuale nella memoria difensiva dell'osservanza del termine di prescrizione per ciasuna cartella, tenuto conto della sospensione dei termini dall''8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 - neppure puntualmente invocata con richiamo all'esatta prescrizione dell'art. 68 del d.l. 18/2020, sebbene rilevabile ex officio - e non ha provveduto nella documentazione depositata a omissare i nominativi dei destinatari della raccomandate informative, diversi dal ricorrente;
ciò in violazione non solo della normativa privacy, ma del principio di leale collaborazione processuale, rendendo più diffocoltosa l'attività di riscontro da parte della difesa del ricorrente, oltre che del giudicante.
7.1. Invita per il futuro l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla produzione di documentazione rispettosa della normativa privacy e alle specificazione delle modalità di notifica per ciascuna cartella nella memoria difensiva, con rinvio puntuale agli allegati relativi, con specificazione del loro numero.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025. Il giudice monocratico Diana Caminiti