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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/09/2025, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13330/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13330/2023 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. BARCHIESI DANIELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo CP studio dell'avv. AVOLA FARACI ROBERTA MARIA e dall'avv. LUSSANA VALERIA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. depositata il 13/12/2023):
“la IG.ra , reitera le condizioni di separazioni e chiede: Pt_1
a) L'addebito della separazione in capo al IG. per le condotte poste in essere dallo stesso ed CP esposte sia nel ricorso che nella presente memoria.
b) In considerazione della scelta della figlia di vivere con il padre, l'assegnazione della casa coniugale alla minore e conseguentemente al resistente sino alla vendita della stessa, con contestuale
pagina 1 di 11 autorizzazione a fare il servizio fotografico per metterla sui siti per la pubblicità, nonché concedere
l'autorizzazione a far effettuare le visite per i potenziali acquirenti.
c) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
d) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione della stessa presso il padre. I coniugi, considerata l'età della figlia, provvederanno direttamente nei periodi di loro spettanza alle necessità quotidiane della stessa, anche in considerazione del fatto che la IG.ra fa già fronte in via Pt_1 esclusiva al pagamento del mutuo della casa dove risiedono la figlia ed il marito, contribuendo in tal modo al mantenimento della figlia , per un importo complessivo di € 803,60 mensili (l'importo che Per_1 residua dal suo stipendio, decurtato il mutuo, è pari ad € 888,13, attualmente alla ricorrente resta la somma di € 332,43 per quanto su esposto. Con detto importo la ricorrente dovrà pagare dal gennaio prossimo un nuovo alloggio che mediamente le costerà tra € 400/600 al mese, oltre a dover sostenere le spese personali per il proprio mantenimento), quindi, potrà eventualmente contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 100,00 mensili. Per quanto attiene alle spese straordinarie, si chiede che queste vengano ripartite nella misura del 40% alla moglie e 60% al marito, stante lo squilibrio dei loro introiti, facendo riferimento, per la loro specifica individuazione e regolamentazione, al “Protocollo
d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art, 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
e) Disporre, in considerazione dello squilibrio economico tra i coniugi, un importo compensativo in favore della moglie, parametrato alla somma che la stessa paga per il mutuo pari ad € 782,97, oggi pari ad € 803,60 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, sino a quando la casa familiare non verrà venduta, anche in considerazione del fatto che la IG.ra dovrà reperire un'altra collocazione Pt_1 abitativa, oltre a disporre che il resistente versi in favore della ricorrente la somma pari ad € 2.459,17 corrispondente alla sua quota parte delle spese sostenute dalla ricorrente per la minore , per le Per_1 utenze e per la tari, da maggio a novembre 2023; per il futuro, disporre che fino alla vendita dell'immobile venga posto a carico del resistente l'onere di sostenere le spese per le utenze e la tari, ed ogni altra spesa connessa all'utilizzo dell'abitazione;
[f) accertare la responsabilità del IG. in ordine ai danni patiti dalla ricorrente per la violazione CP dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. e per l'effetto condannare il IG. a risarcire, ai CP sensi dell'art. 2059 c.c., i danni conseguenti patiti dalla ricorrente, da determinarsi in via equitativa]: domanda oggetto di espressa rinuncia in sede di comparsa conclusionale depositata in data 14/06/2025;
pagina 2 di 11 g) autorizzare i coniugi al rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio per sé stessi e per la figlia”.
Per parte resistente (come da precisazione delle conclusioni di cui alle note depositate il
15/05/2025):
“CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione
In via preliminare:
- dichiarare, in applicazione delle preclusioni processuali previste con la novella disciplina del rito unico
l'intervenuta decadenza dalle istanze istruttorie (anche testimoniali) con riguardo alle circostanze asserite nel ricorso e nella memoria depositata il 29 novembre 2023, con specifico riferimento alla domanda di addebito e alla domanda di risarcimento del danno endofamiliare;
- dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte dalla ricorrente per ottenere il pagamento di un'indennità di occupazione, per il rimborso delle spese pregresse e per il risarcimento del danno endofamiliare, per difetto di connessione con l'oggetto del presente giudizio, come da ordinanza del
26.2.2024;
- dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti da controparte sub 3, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 21, in quanto acquisiti in violazione degli artt. 616 c.p. (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) e 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) e quindi costituenti prova illecita, con conseguente espunzione dal fascicolo telematico.
Nel merito:
- per tutte le ragioni esposte in atti, rigettare la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata, e, per l'effetto, dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
CP Parte_1
- in ragione della stabile convivenza tra , oramai maggiorenne, ed il padre, incontestata, che Per_1 proseguirà per manifesta volontà della figlia, come espresso ai Servizi Sociali, e altresì tenuto conto della pacifica condizione di non autosufficienza economica della figlia, disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Piossasco, alla via Pinerolo n. 74, comprensiva di tutti gli arredi, al padre, al fine di tutelare l'interesse di a permanere nell'ambito domestico in cui è cresciuta;
Per_1
- in ragione della raggiunta maggiore età, vedrà liberamente la madre;
Per_1
pagina 3 di 11 - porre a carico della signora , dal dì della domanda, un contributo al mantenimento di Pt_1 Per_1 pari ad Euro 150,00 mensili, oltre ISTAT, come stabilito con ordinanza del 26.2.2024, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da versare a favore del signor entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo CP bonifico bancario sul conto corrente intestato al marito, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla minore, secondo le indicazioni del Protocollo del Tribunale di Torino in vigore;
- respingere la domanda di risarcimento del danno endofamiliare ex art. 2059 c.c. in quanto improponibile, inammissibile ed infondata e comunque non provata;
- respingere la domanda di riconoscimento dell'importo compensativo a favore della moglie in quanto improponibile nel presente giudizio, inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- respingere le domande, anche istruttorie, formulate dalla signora;
Parte_1
- con riferimento alla terza memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., depositata da controparte in data
13.12.2023, si eccepisce l'inammissibilità della stessa nella parte in cui la ricorrente ha svolto ulteriore attività assertiva e argomentativa delle proprie tesi difensive.
In ogni caso:
- condannare la ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Piossasco il 19/09/1999. Parte_1 CP
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/12/2001 e il 15/01/2006. Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 12/07/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva emettersi provvedimenti, anche in via temporanea e urgente, ex art. 708 c.p.c., instando per l'allontanamento del marito dalla casa coniugale, per l'assegnazione della casa familiare, per l'affido condiviso della figlia e per la previsione di un mantenimento diretto della Per_1 stessa da parte dei genitori con ripartizione delle sole spese straordinarie, per un importo compensativo in favore della moglie, nonché, infine, per l'accertamento della responsabilità del resistente per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio con conseguente risarcimento del danno in favore della ricorrente. Formulava, altresì, istanze in via istruttoria.
pagina 4 di 11 Il Giudice, con decreto del 17/07/2023, ritenuto non procedersi inaudita altera parte (essendo altresì pendente giudizio penale), fissava udienza, richiedendo l'acquisizione degli atti del procedimento penale e le relazioni sociali ai Servizi competenti.
Il 19/07/2023 pervenivano gli atti dalla Procura competente.
Si costituiva in giudizio , con comparsa depositata in data 01/08/2023, prendendo CP posizione con riguardo alla sola domanda cautelare. Chiedeva - previa audizione, ove ritenuto, della figlia
- il rigetto dell'istanza di allontanamento della casa coniugale del resistente, riservandosi di meglio Per_1 precisare le proprie conclusioni nel prosieguo del giudizio.
All'udienza del 03/08/2023 il Giudice sentiva le parti e i difensori spiegavano le rispettive difese. Il
Giudice si riservava. In pari data, a scioglimento della riserva, veniva emesso decreto con il quale veniva respinta la domanda avanzata dalla ricorrente ex art. 473 bis.69 e ss c.p.c. Veniva, quindi, fissata successiva udienza.
Con comparsa depositata il 17/11/2023, il resistente, non opponendosi alla pronuncia di separazione, formulava conclusioni in via preliminare e nel merito. Chiedeva, in particolare, l'affido condiviso della figlia con collocazione presso il padre e conseguente assegnazione della casa coniugale, un Per_1 calendario libero con il regime di visita madre-figlia, un contributo al mantenimento della figlia da parte della ricorrente, il rigetto della domanda di addebito della separazione, di risarcimento del danno endofamiliare ex art. 2059 c.c. e di importo compensativo a favore della moglie. Formulava altresì istanze in via istruttoria.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 19/12/2023 le parti chiedevano un breve rinvio essendo pendente trattative per la definizione del giudizio. Il Giudice provvedeva in conformità.
Le parti, con note scritte, davano atto dell'impossibilità di pervenire a un accordo. Il Giudice, quindi, fissava nuova udienza.
All'udienza del 22/02/2024, il Giudice sentiva le parti, esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, riservandosi sul resto. Con separata ordinanza, il
Giudice si pronunciava in ordine all'assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti e alle istanze istruttorie, rinviando a successiva udienza e assegnando termine ex art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 28/11/2024 si procedeva alla disamina della documentazione reddituale e bancaria aggiornata.
pagina 5 di 11 Il 15/05/2025 il resistente depositava note scritte di precisazione delle conclusioni (come in epigrafe indicate) e il 13/06/2026 la comparsa conclusionale. Anche la ricorrente, il 14/06/2025, depositava comparsa conclusionale. Le parti, infine, depositavano le rispettive memorie di replica.
All'udienza del 15/07/2025, i difensori concludevano richiamandosi alle memorie depositate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
In via preliminare
Atteso che nelle more del presente giudizio anche la figlia minore della coppia, , ha raggiunto la Per_1 maggiore età (in data 15/01/2024), alcuna statuizione deve essere assunta in punto affidamento, collocamento prevalente e regime di visita genitore non collocatario-figlia.
Venendo a trattare le ulteriori questioni ancora in contestazione tra le parti, ritiene preliminarmente il
Collegio che debbano rigettarsi tutte le istanze istruttorie reiterate al momento della precisazione delle conclusioni, posto che la documentazione acquisita agli atti è da ritenersi sufficientemente esaustiva e consente di addivenire a una decisione e a una attendibile ricostruzione delle situazioni economiche e patrimoniali delle parti, senza la necessità di ulteriori approfondimenti.
Deve parimenti rigettarsi la richiesta, avanzata da parte resistente, di espunzione dal fascicolo telematico dei documenti prodotti da controparte sub docc. 3, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 21, non essendovi stato alcun accertamento penale in ordine ai reati di cui agli artt. 616, 615-ter c.p., né essendo – a quanto consta- stata sporta una denuncia-querela dal sig. in relazione ai suddetti fatti (trattasi, peraltro, di reati CP procedibili a querela di parte).
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La narrativa delle parti e le rispettive argomentazioni difensive svolte, nonché le offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti e incompatibilità di carattere insorti tra i coniugi, tali da ritenere pacificamente provato il venir meno dell'affectio coniugalis. I coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe in alcun modo tollerabile.
pagina 6 di 11 Sull'addebito della separazione
La ricorrente, come da conclusioni, ha insistito nella richiesta di addebito della separazione al marito per avere violato doveri nascenti dal vincolo coniugale (segnatamente, l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 143
c.c.) e per aver cagionato la definitiva cessazione dell'affectio coniugalis.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito nella procedura separativa sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno, oggettivamente trasgressivo, di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento e il verificarsi delle intollerabilità della convivenza.
In tal senso, dunque, l'inosservanza di uno dei doveri nascenti dal matrimonio rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione. È evidente come tale inosservanza da parte di uno dei coniugi possa essere rilevante ai fini della addebitabilità della separazione solo quando sia stata causa o concausa della frattura definitiva del rapporto coniugale.
Ne consegue che, in forza della rigorosa applicazione dell'art. 2697 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza: per contro, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Orbene, operate tali premesse, il Collegio osserva come, nel caso in esame, parte ricorrente abbia allegato la presunta violazione dell'obbligo di fedeltà senza tuttavia darne prova.
Ripercorrendo la ricostruzione operata dalla parte ricorrente già in sede di ricorso introduttivo, si evidenzia come mai sia stata raggiunta prova degli asseriti tradimenti del marito. La parte ricorrente si richiama a presunte mail a conferma del tradimento (la stessa difesa evidenzia come la ricorrente abbia
“avuto conferma dei suoi sospetti leggendo delle email inviate dal marito ad altre donne, che la stessa però non ha avuto la prontezza di stampare”) e a plurimi messaggi telefonici che, tuttavia, risultano decontestualizzati – con riferimento alla loro collocazione temporale e alla stretta riferibilità al resistente
– nonché, in ogni caso, inidonei a suffragare la lamentata violazione dei doveri matrimoniali.
Analogamente, le allegazioni dei viaggi in solitaria del marito nessuna certezza probatoria offrono in ordine al presunto tradimento. Si evidenzia, ancora, come le produzioni documentali di parte ricorrente siano sfornite di sottoscrizione del marito, nonché di riferimenti temporali, atte a ricondurle inequivocabilmente al sig. . CP
pagina 7 di 11 Deve peraltro rilevarsi come le allegazioni della moglie siano state puntualmente e rigorosamente contestate dal resistente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., con la conseguenza che questo
Collegio non può in alcun modo porre tali fatti a fondamento della propria decisione in punto addebito della separazione.
A corredo delle osservazioni sin qui esposte, si evidenzia, in ogni caso, come la ricostruzione offerta dalla ricorrente si inserisca una situazione di forte litigiosità nella coppia, evidenziata sin dalle fasi iniziali dell'odierno procedimento. Non a caso si legge nel decreto del 03/08/2023 che “tutti gli elementi raccolti
e le allegazioni della ricorrente descrivono un contesto di significativa conflittualità tra coniugi in procinto di separarsi, incancrenitosi negli anni ed esacerbato su rivendicazioni personali ed economiche reciproche. È ampiamente comprensibile come un tale contesto ingeneri una condizione di sofferenza psichica e di intollerabilità della coabitazione, ma non è ravvisabile alcuna condotta del sig. CP esorbitante rispetto al perimetro della conflittualità separativa e che sia fonte di un grave pregiudizio per la moglie”. Anche il procedimento penale a carico del resistente, instaurato in seguito a querela sporta dalla ricorrente, è stato oggetto di archiviazione, in ragione della assenza di prova delle condotte denunciate.
Pertanto, a fronte di quanto esposto, deve respingersi la domanda di addebito della separazione al marito, formulata dalla ricorrente.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, occorre rilavare come, nelle conclusioni rassegnate dalle parti, entrambe abbiano insistito nell'assegnazione della suddetta casa al sig. , CP stabilmente dimorante con la figlia da poco maggiorenne e ancora non economicamente Per_1 indipendente. Fintanto che la casa non verrà eventualmente posta in vendita, entrambi i genitori hanno ritenuto di valorizzare la volontà della figlia di restare con il padre nell'abitazione che rappresenta, per lei, il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ove si esprime la vita familiare. Si richiama, sul punto, la relazione depositata il 28/07/2023 dai Servizi sociali incaricati laddove si legge che “ Per_1 manifesta l'intenzione di voler vivere con il sig. . CP
Pertanto, in conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente assunti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., deve disporsi l'assegnazione della casa coniugale al sig. . CP
pagina 8 di 11 Sul contributo al mantenimento della figlia Per_1
Con riferimento al contributo al mantenimento economico della figlia da poco maggiorenne e non Per_1 economicamente indipendente, il Collegio ritiene di accogliere la richiesta formulata dalla ricorrente di riduzione dell'assegno rispetto a quanto previsto in sede di provvedimenti provvisori e urgenti. Deve, infatti, aversi riguardo al mutamento della situazione economico-reddituale, nonché abitativa, della stessa.
Come emerso nel corso del giudizio e provato documentalmente, la ricorrente svolgeva attività di infermiera in regime di part-time. Invero, nelle more del processo, è andata in pensione con conseguente diminuzione della capacità reddituale (come da produzioni documentali ritualmente depositate).
Contestualmente, peraltro, la sig.ra ha mutato la propria condizione abitativa. Si rammenta che, Pt_1 dopo l'allontanamento dalla casa familiare, la donna aveva trovato dimora presso una casa-famiglia, sostenendo una spesa di € 150,00 mensili. Dal mese di luglio 2024, invece, ha preso in locazione un alloggio per il quale affronta un esborso di € 450,00 mensili.
A fronte del mutato assetto sopra descritto, il Collegio ritiene che debba essere disposto che la madre contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo all'altro genitore un assegno mensile pari Per_1
a € 100,00, oltre il 40 % delle spese straordinarie (il 60% delle spese straordinarie verrà posto a carico dal padre).
Sulla richiesta di assegno compensativo
Il Collegio osserva che la domanda della ricorrente, per come formulata, può essere assimilata, nella sostanza e al di là del nomen juris utilizzato, alla richiesta di una indennità di occupazione e in quanto tale inammissibile – come peraltro puntualmente evidenziato già in sede di ordinanza ex art. 473 bis.22
c.p.c..
In ogni caso, si evidenzia come – anche qualificando la suddetta domanda quale richiesta di assegno di mantenimento per sé – la stessa non potrebbe trovare accoglimento, essendo del tutto sfornita di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 156 c.c..
Sulla pretesa risarcitoria ex art. 2059 c.c.
Con riferimento alla domanda risarcitoria ex art. 2059 c.c. avanzata dalla ricorrente, si evidenzia che vi
è stata rinuncia espressa a tale istanza solo in sede di comparsa conclusionale.
Al riguardo, si osserva che, sebbene parte ricorrente non abbia rassegnato conclusioni nel termine previsto ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c. – dovendosi così risalire alle conclusioni di cui alla prima pagina 9 di 11 memoria depositata ai sensi dell'art. 473 bis.17 c.p.c. ove non era ancora appalesata siffatta volontà – secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa”.
(ex multis, Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 3453 del 07/02/2024, Rv. 670007 - 01).
Sulle spese di giudizio
Le spese vengono compensate nella misura dei 2/3 (stante le conclusioni, sostanzialmente conformi, in punto collocazione della figlia maggiorenne, assegnazione della casa familiare e avuto riguardo alla reciproca soccombenza in punto assegno di mantenimento – di parte ricorrente- e ordine di protezione – di parte resistente), dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico della resistente soccombente sulla domanda di addebito e sulla richiesta di assegno compensativo.
Esse vengono liquidate, per il loro intero ammontare, nell'importo infra indicato, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez.
III, 12-06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
- Fase studio: € 1.000,00
- Fase introduttiva: € 700,00
- Fase istruttoria: € 903,00
- Fase decisionale: € 1.600,00
Dunque, in totale € 4.203,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e . Parte_1 CP
Rigetta la domanda di addebito dispiegata da . Parte_1
Assegna la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a che ivi vivrà con la figlia CP
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
pagina 10 di 11 Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP della figlia, entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre al 40% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
Rigetta la domanda di assegno compensativo avanzata da . Parte_1
Compensa nella misura di 2/3 le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a la restante parte di dette Parte_1 CP spese (1/3) che liquida nella quota di € 1.401,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.08.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13330/2023 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. BARCHIESI DANIELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo CP studio dell'avv. AVOLA FARACI ROBERTA MARIA e dall'avv. LUSSANA VALERIA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. depositata il 13/12/2023):
“la IG.ra , reitera le condizioni di separazioni e chiede: Pt_1
a) L'addebito della separazione in capo al IG. per le condotte poste in essere dallo stesso ed CP esposte sia nel ricorso che nella presente memoria.
b) In considerazione della scelta della figlia di vivere con il padre, l'assegnazione della casa coniugale alla minore e conseguentemente al resistente sino alla vendita della stessa, con contestuale
pagina 1 di 11 autorizzazione a fare il servizio fotografico per metterla sui siti per la pubblicità, nonché concedere
l'autorizzazione a far effettuare le visite per i potenziali acquirenti.
c) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
d) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione della stessa presso il padre. I coniugi, considerata l'età della figlia, provvederanno direttamente nei periodi di loro spettanza alle necessità quotidiane della stessa, anche in considerazione del fatto che la IG.ra fa già fronte in via Pt_1 esclusiva al pagamento del mutuo della casa dove risiedono la figlia ed il marito, contribuendo in tal modo al mantenimento della figlia , per un importo complessivo di € 803,60 mensili (l'importo che Per_1 residua dal suo stipendio, decurtato il mutuo, è pari ad € 888,13, attualmente alla ricorrente resta la somma di € 332,43 per quanto su esposto. Con detto importo la ricorrente dovrà pagare dal gennaio prossimo un nuovo alloggio che mediamente le costerà tra € 400/600 al mese, oltre a dover sostenere le spese personali per il proprio mantenimento), quindi, potrà eventualmente contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 100,00 mensili. Per quanto attiene alle spese straordinarie, si chiede che queste vengano ripartite nella misura del 40% alla moglie e 60% al marito, stante lo squilibrio dei loro introiti, facendo riferimento, per la loro specifica individuazione e regolamentazione, al “Protocollo
d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art, 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
e) Disporre, in considerazione dello squilibrio economico tra i coniugi, un importo compensativo in favore della moglie, parametrato alla somma che la stessa paga per il mutuo pari ad € 782,97, oggi pari ad € 803,60 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, sino a quando la casa familiare non verrà venduta, anche in considerazione del fatto che la IG.ra dovrà reperire un'altra collocazione Pt_1 abitativa, oltre a disporre che il resistente versi in favore della ricorrente la somma pari ad € 2.459,17 corrispondente alla sua quota parte delle spese sostenute dalla ricorrente per la minore , per le Per_1 utenze e per la tari, da maggio a novembre 2023; per il futuro, disporre che fino alla vendita dell'immobile venga posto a carico del resistente l'onere di sostenere le spese per le utenze e la tari, ed ogni altra spesa connessa all'utilizzo dell'abitazione;
[f) accertare la responsabilità del IG. in ordine ai danni patiti dalla ricorrente per la violazione CP dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. e per l'effetto condannare il IG. a risarcire, ai CP sensi dell'art. 2059 c.c., i danni conseguenti patiti dalla ricorrente, da determinarsi in via equitativa]: domanda oggetto di espressa rinuncia in sede di comparsa conclusionale depositata in data 14/06/2025;
pagina 2 di 11 g) autorizzare i coniugi al rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio per sé stessi e per la figlia”.
Per parte resistente (come da precisazione delle conclusioni di cui alle note depositate il
15/05/2025):
“CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione
In via preliminare:
- dichiarare, in applicazione delle preclusioni processuali previste con la novella disciplina del rito unico
l'intervenuta decadenza dalle istanze istruttorie (anche testimoniali) con riguardo alle circostanze asserite nel ricorso e nella memoria depositata il 29 novembre 2023, con specifico riferimento alla domanda di addebito e alla domanda di risarcimento del danno endofamiliare;
- dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte dalla ricorrente per ottenere il pagamento di un'indennità di occupazione, per il rimborso delle spese pregresse e per il risarcimento del danno endofamiliare, per difetto di connessione con l'oggetto del presente giudizio, come da ordinanza del
26.2.2024;
- dichiarare l'inammissibilità dei documenti prodotti da controparte sub 3, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 21, in quanto acquisiti in violazione degli artt. 616 c.p. (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) e 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) e quindi costituenti prova illecita, con conseguente espunzione dal fascicolo telematico.
Nel merito:
- per tutte le ragioni esposte in atti, rigettare la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata, e, per l'effetto, dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
CP Parte_1
- in ragione della stabile convivenza tra , oramai maggiorenne, ed il padre, incontestata, che Per_1 proseguirà per manifesta volontà della figlia, come espresso ai Servizi Sociali, e altresì tenuto conto della pacifica condizione di non autosufficienza economica della figlia, disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Piossasco, alla via Pinerolo n. 74, comprensiva di tutti gli arredi, al padre, al fine di tutelare l'interesse di a permanere nell'ambito domestico in cui è cresciuta;
Per_1
- in ragione della raggiunta maggiore età, vedrà liberamente la madre;
Per_1
pagina 3 di 11 - porre a carico della signora , dal dì della domanda, un contributo al mantenimento di Pt_1 Per_1 pari ad Euro 150,00 mensili, oltre ISTAT, come stabilito con ordinanza del 26.2.2024, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da versare a favore del signor entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo CP bonifico bancario sul conto corrente intestato al marito, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla minore, secondo le indicazioni del Protocollo del Tribunale di Torino in vigore;
- respingere la domanda di risarcimento del danno endofamiliare ex art. 2059 c.c. in quanto improponibile, inammissibile ed infondata e comunque non provata;
- respingere la domanda di riconoscimento dell'importo compensativo a favore della moglie in quanto improponibile nel presente giudizio, inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- respingere le domande, anche istruttorie, formulate dalla signora;
Parte_1
- con riferimento alla terza memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., depositata da controparte in data
13.12.2023, si eccepisce l'inammissibilità della stessa nella parte in cui la ricorrente ha svolto ulteriore attività assertiva e argomentativa delle proprie tesi difensive.
In ogni caso:
- condannare la ricorrente alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Piossasco il 19/09/1999. Parte_1 CP
Dal matrimonio sono nati i figli: il 01/12/2001 e il 15/01/2006. Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 12/07/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva emettersi provvedimenti, anche in via temporanea e urgente, ex art. 708 c.p.c., instando per l'allontanamento del marito dalla casa coniugale, per l'assegnazione della casa familiare, per l'affido condiviso della figlia e per la previsione di un mantenimento diretto della Per_1 stessa da parte dei genitori con ripartizione delle sole spese straordinarie, per un importo compensativo in favore della moglie, nonché, infine, per l'accertamento della responsabilità del resistente per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio con conseguente risarcimento del danno in favore della ricorrente. Formulava, altresì, istanze in via istruttoria.
pagina 4 di 11 Il Giudice, con decreto del 17/07/2023, ritenuto non procedersi inaudita altera parte (essendo altresì pendente giudizio penale), fissava udienza, richiedendo l'acquisizione degli atti del procedimento penale e le relazioni sociali ai Servizi competenti.
Il 19/07/2023 pervenivano gli atti dalla Procura competente.
Si costituiva in giudizio , con comparsa depositata in data 01/08/2023, prendendo CP posizione con riguardo alla sola domanda cautelare. Chiedeva - previa audizione, ove ritenuto, della figlia
- il rigetto dell'istanza di allontanamento della casa coniugale del resistente, riservandosi di meglio Per_1 precisare le proprie conclusioni nel prosieguo del giudizio.
All'udienza del 03/08/2023 il Giudice sentiva le parti e i difensori spiegavano le rispettive difese. Il
Giudice si riservava. In pari data, a scioglimento della riserva, veniva emesso decreto con il quale veniva respinta la domanda avanzata dalla ricorrente ex art. 473 bis.69 e ss c.p.c. Veniva, quindi, fissata successiva udienza.
Con comparsa depositata il 17/11/2023, il resistente, non opponendosi alla pronuncia di separazione, formulava conclusioni in via preliminare e nel merito. Chiedeva, in particolare, l'affido condiviso della figlia con collocazione presso il padre e conseguente assegnazione della casa coniugale, un Per_1 calendario libero con il regime di visita madre-figlia, un contributo al mantenimento della figlia da parte della ricorrente, il rigetto della domanda di addebito della separazione, di risarcimento del danno endofamiliare ex art. 2059 c.c. e di importo compensativo a favore della moglie. Formulava altresì istanze in via istruttoria.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 19/12/2023 le parti chiedevano un breve rinvio essendo pendente trattative per la definizione del giudizio. Il Giudice provvedeva in conformità.
Le parti, con note scritte, davano atto dell'impossibilità di pervenire a un accordo. Il Giudice, quindi, fissava nuova udienza.
All'udienza del 22/02/2024, il Giudice sentiva le parti, esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, riservandosi sul resto. Con separata ordinanza, il
Giudice si pronunciava in ordine all'assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti e alle istanze istruttorie, rinviando a successiva udienza e assegnando termine ex art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 28/11/2024 si procedeva alla disamina della documentazione reddituale e bancaria aggiornata.
pagina 5 di 11 Il 15/05/2025 il resistente depositava note scritte di precisazione delle conclusioni (come in epigrafe indicate) e il 13/06/2026 la comparsa conclusionale. Anche la ricorrente, il 14/06/2025, depositava comparsa conclusionale. Le parti, infine, depositavano le rispettive memorie di replica.
All'udienza del 15/07/2025, i difensori concludevano richiamandosi alle memorie depositate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
In via preliminare
Atteso che nelle more del presente giudizio anche la figlia minore della coppia, , ha raggiunto la Per_1 maggiore età (in data 15/01/2024), alcuna statuizione deve essere assunta in punto affidamento, collocamento prevalente e regime di visita genitore non collocatario-figlia.
Venendo a trattare le ulteriori questioni ancora in contestazione tra le parti, ritiene preliminarmente il
Collegio che debbano rigettarsi tutte le istanze istruttorie reiterate al momento della precisazione delle conclusioni, posto che la documentazione acquisita agli atti è da ritenersi sufficientemente esaustiva e consente di addivenire a una decisione e a una attendibile ricostruzione delle situazioni economiche e patrimoniali delle parti, senza la necessità di ulteriori approfondimenti.
Deve parimenti rigettarsi la richiesta, avanzata da parte resistente, di espunzione dal fascicolo telematico dei documenti prodotti da controparte sub docc. 3, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 21, non essendovi stato alcun accertamento penale in ordine ai reati di cui agli artt. 616, 615-ter c.p., né essendo – a quanto consta- stata sporta una denuncia-querela dal sig. in relazione ai suddetti fatti (trattasi, peraltro, di reati CP procedibili a querela di parte).
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La narrativa delle parti e le rispettive argomentazioni difensive svolte, nonché le offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti e incompatibilità di carattere insorti tra i coniugi, tali da ritenere pacificamente provato il venir meno dell'affectio coniugalis. I coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe in alcun modo tollerabile.
pagina 6 di 11 Sull'addebito della separazione
La ricorrente, come da conclusioni, ha insistito nella richiesta di addebito della separazione al marito per avere violato doveri nascenti dal vincolo coniugale (segnatamente, l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 143
c.c.) e per aver cagionato la definitiva cessazione dell'affectio coniugalis.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito nella procedura separativa sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno, oggettivamente trasgressivo, di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento e il verificarsi delle intollerabilità della convivenza.
In tal senso, dunque, l'inosservanza di uno dei doveri nascenti dal matrimonio rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione. È evidente come tale inosservanza da parte di uno dei coniugi possa essere rilevante ai fini della addebitabilità della separazione solo quando sia stata causa o concausa della frattura definitiva del rapporto coniugale.
Ne consegue che, in forza della rigorosa applicazione dell'art. 2697 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza: per contro, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Orbene, operate tali premesse, il Collegio osserva come, nel caso in esame, parte ricorrente abbia allegato la presunta violazione dell'obbligo di fedeltà senza tuttavia darne prova.
Ripercorrendo la ricostruzione operata dalla parte ricorrente già in sede di ricorso introduttivo, si evidenzia come mai sia stata raggiunta prova degli asseriti tradimenti del marito. La parte ricorrente si richiama a presunte mail a conferma del tradimento (la stessa difesa evidenzia come la ricorrente abbia
“avuto conferma dei suoi sospetti leggendo delle email inviate dal marito ad altre donne, che la stessa però non ha avuto la prontezza di stampare”) e a plurimi messaggi telefonici che, tuttavia, risultano decontestualizzati – con riferimento alla loro collocazione temporale e alla stretta riferibilità al resistente
– nonché, in ogni caso, inidonei a suffragare la lamentata violazione dei doveri matrimoniali.
Analogamente, le allegazioni dei viaggi in solitaria del marito nessuna certezza probatoria offrono in ordine al presunto tradimento. Si evidenzia, ancora, come le produzioni documentali di parte ricorrente siano sfornite di sottoscrizione del marito, nonché di riferimenti temporali, atte a ricondurle inequivocabilmente al sig. . CP
pagina 7 di 11 Deve peraltro rilevarsi come le allegazioni della moglie siano state puntualmente e rigorosamente contestate dal resistente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., con la conseguenza che questo
Collegio non può in alcun modo porre tali fatti a fondamento della propria decisione in punto addebito della separazione.
A corredo delle osservazioni sin qui esposte, si evidenzia, in ogni caso, come la ricostruzione offerta dalla ricorrente si inserisca una situazione di forte litigiosità nella coppia, evidenziata sin dalle fasi iniziali dell'odierno procedimento. Non a caso si legge nel decreto del 03/08/2023 che “tutti gli elementi raccolti
e le allegazioni della ricorrente descrivono un contesto di significativa conflittualità tra coniugi in procinto di separarsi, incancrenitosi negli anni ed esacerbato su rivendicazioni personali ed economiche reciproche. È ampiamente comprensibile come un tale contesto ingeneri una condizione di sofferenza psichica e di intollerabilità della coabitazione, ma non è ravvisabile alcuna condotta del sig. CP esorbitante rispetto al perimetro della conflittualità separativa e che sia fonte di un grave pregiudizio per la moglie”. Anche il procedimento penale a carico del resistente, instaurato in seguito a querela sporta dalla ricorrente, è stato oggetto di archiviazione, in ragione della assenza di prova delle condotte denunciate.
Pertanto, a fronte di quanto esposto, deve respingersi la domanda di addebito della separazione al marito, formulata dalla ricorrente.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, occorre rilavare come, nelle conclusioni rassegnate dalle parti, entrambe abbiano insistito nell'assegnazione della suddetta casa al sig. , CP stabilmente dimorante con la figlia da poco maggiorenne e ancora non economicamente Per_1 indipendente. Fintanto che la casa non verrà eventualmente posta in vendita, entrambi i genitori hanno ritenuto di valorizzare la volontà della figlia di restare con il padre nell'abitazione che rappresenta, per lei, il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ove si esprime la vita familiare. Si richiama, sul punto, la relazione depositata il 28/07/2023 dai Servizi sociali incaricati laddove si legge che “ Per_1 manifesta l'intenzione di voler vivere con il sig. . CP
Pertanto, in conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria e urgente assunti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., deve disporsi l'assegnazione della casa coniugale al sig. . CP
pagina 8 di 11 Sul contributo al mantenimento della figlia Per_1
Con riferimento al contributo al mantenimento economico della figlia da poco maggiorenne e non Per_1 economicamente indipendente, il Collegio ritiene di accogliere la richiesta formulata dalla ricorrente di riduzione dell'assegno rispetto a quanto previsto in sede di provvedimenti provvisori e urgenti. Deve, infatti, aversi riguardo al mutamento della situazione economico-reddituale, nonché abitativa, della stessa.
Come emerso nel corso del giudizio e provato documentalmente, la ricorrente svolgeva attività di infermiera in regime di part-time. Invero, nelle more del processo, è andata in pensione con conseguente diminuzione della capacità reddituale (come da produzioni documentali ritualmente depositate).
Contestualmente, peraltro, la sig.ra ha mutato la propria condizione abitativa. Si rammenta che, Pt_1 dopo l'allontanamento dalla casa familiare, la donna aveva trovato dimora presso una casa-famiglia, sostenendo una spesa di € 150,00 mensili. Dal mese di luglio 2024, invece, ha preso in locazione un alloggio per il quale affronta un esborso di € 450,00 mensili.
A fronte del mutato assetto sopra descritto, il Collegio ritiene che debba essere disposto che la madre contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo all'altro genitore un assegno mensile pari Per_1
a € 100,00, oltre il 40 % delle spese straordinarie (il 60% delle spese straordinarie verrà posto a carico dal padre).
Sulla richiesta di assegno compensativo
Il Collegio osserva che la domanda della ricorrente, per come formulata, può essere assimilata, nella sostanza e al di là del nomen juris utilizzato, alla richiesta di una indennità di occupazione e in quanto tale inammissibile – come peraltro puntualmente evidenziato già in sede di ordinanza ex art. 473 bis.22
c.p.c..
In ogni caso, si evidenzia come – anche qualificando la suddetta domanda quale richiesta di assegno di mantenimento per sé – la stessa non potrebbe trovare accoglimento, essendo del tutto sfornita di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 156 c.c..
Sulla pretesa risarcitoria ex art. 2059 c.c.
Con riferimento alla domanda risarcitoria ex art. 2059 c.c. avanzata dalla ricorrente, si evidenzia che vi
è stata rinuncia espressa a tale istanza solo in sede di comparsa conclusionale.
Al riguardo, si osserva che, sebbene parte ricorrente non abbia rassegnato conclusioni nel termine previsto ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c. – dovendosi così risalire alle conclusioni di cui alla prima pagina 9 di 11 memoria depositata ai sensi dell'art. 473 bis.17 c.p.c. ove non era ancora appalesata siffatta volontà – secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa”.
(ex multis, Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 3453 del 07/02/2024, Rv. 670007 - 01).
Sulle spese di giudizio
Le spese vengono compensate nella misura dei 2/3 (stante le conclusioni, sostanzialmente conformi, in punto collocazione della figlia maggiorenne, assegnazione della casa familiare e avuto riguardo alla reciproca soccombenza in punto assegno di mantenimento – di parte ricorrente- e ordine di protezione – di parte resistente), dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico della resistente soccombente sulla domanda di addebito e sulla richiesta di assegno compensativo.
Esse vengono liquidate, per il loro intero ammontare, nell'importo infra indicato, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez.
III, 12-06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
- Fase studio: € 1.000,00
- Fase introduttiva: € 700,00
- Fase istruttoria: € 903,00
- Fase decisionale: € 1.600,00
Dunque, in totale € 4.203,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e . Parte_1 CP
Rigetta la domanda di addebito dispiegata da . Parte_1
Assegna la casa familiare, con gli arredi che la compongono, a che ivi vivrà con la figlia CP
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
pagina 10 di 11 Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 CP della figlia, entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre al 40% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
Rigetta la domanda di assegno compensativo avanzata da . Parte_1
Compensa nella misura di 2/3 le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenuta e condanna a rifondere a la restante parte di dette Parte_1 CP spese (1/3) che liquida nella quota di € 1.401,00, oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.08.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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