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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2025, n. 22444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22444 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 22444 Anno 2025 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 29/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza dell'Il dicembre 2024, ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata da ON IN, diretta a ottenere la revisione della sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 21 maggio 2019, che lo aveva dichiarato responsabile dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/90 (capi 30, 72 e 3), infliggendogli la pena di anni venti e mesi dieci di reclusione per essere stato promotore di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il ricorrente fondava la propria istanza di revisione, proposta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., su una conversazione captata in modalità ambientale il 17 agosto 2003, alle ore 21.02 (R.I.T. 153/03, progr. 1073), sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente valutato detta fonte di prova, attribuendo al ricorrente stesso espressioni che, in realtà, sarebbero state pronunciate da altra persona. La Corte di appello di Reggio Calabria ha rilevato che la revisione può essere richiesta "se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto", e che, ai sensi dell'art. 637, comma 3, cod. proc. pen., "il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio". Nel caso specifico, la Corte territoriale ha osservato che l'istante proponeva, quale prova nuova, una intercettazione già assunta nel precedente giudizio e già valutata dai giudici di merito per l'accertamento della sua responsabilità penale. Di conseguenza, ha concluso che la captazione allegata dalla difesa non costituiva nuova prova, né sopravvenuta, né scoperta dopo la condanna, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. 2. ON IN propone ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'erronea valutazione della prova "nuova" rappresentata dalla difesa, con riferimento agli artt. 630, comma 1, lett. c), 631 e 634 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che la dichiarazione di inammissibilità formulata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria sia censurabile per violazione degli articoli 630, 631 e 634 cod. proc. pen., e per vizio di motivazione. Nell'istanza di revisione, i difensori precisavano che la richiesta si fondava "su prove esistenti ma non valutate, o meglio valutate erroneamente", e che, a seguito della richiesta di consegna dell'audio dell'intercettazione e del relativo brogliaccio, si era appurato come le sentenze emesse nei confronti di ON IN partissero da un errato presupposto, ovvero che il soggetto conversante nell'intercettazione, con particolare riferimento al segmento di dialogo ritenuto rilevante e decisivo ai fini di prova, si identificasse con l'odierno istante. 2 In particolare, dal brogliaccio prodotto dalla difesa emergeva che i soggetti presenti nell'autovettura al momento dell'intercettazione erano tre: due identificati in ON IN e in TO NC, ed uno rimasto ignoto. Secondo i ricorrenti, il Tribunale avrebbe decontestualizzato il dialogo in esame, estraendo in modo difforme il contenuto della conversazione e addebitando al ricorrente ciò che, in realtà, sarebbe stato detto dal soggetto rimasto ignoto. Il ricorrente richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., S.U., 26.9.2001, p.m. in c. Pisano), secondo cui, ai fini della revisione, per prove nuove debbono intendersi non solo quelle sopravvenute o scoperte successivamente alla sentenza definitiva di condanna, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio e quelle che, seppur acquisite, non sono state valutate, neanche implicitamente, sempre che non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice. Sulla base del suddetto principio, rileva che l'indicazione circa la non attribuibilità del contenuto di un'intercettazione a un determinato soggetto non poteva essere considerata una prova di contorno, ma si contrapponeva a quanto affermato nel giudizio di merito, che aveva portato ad un giudizio di condanna di quello stesso individuo. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare in primo luogo la sicura affidabilità della prova nuova, per verificarne l'attitudine e l'idoneità a scardinare la rappresentazione dei fatti fondata su quelle già valutate con sentenza passata in giudicato;
quindi, operare un confronto con le precedenti acquisizioni, che avrebbero potuto essere oggetto di rivisitazione critica fino al punto da giustificare l'accogiimento dell'istanza, laddove essa si fosse tradotta anche soltanto nella possibilità di formulare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza del condannato. Al contrario, la Corte di Appello non si sarebbe soffermata a verificare se la prova addotta a sostegno dell'istanza di revisione fosse idonea a scardinare l'impianto accusatorio in base al quale il ricorrente era stato giudicato colpevole. Il ricorrente ha contestato, infine, l'impianto logico-argomentativo seguito nella decisione impugnata, in quanto il giudizio, anziché essere svolto attraverso una puntuale valutazione della rilevanza della prova nuova, che sarebbe stata valutata erroneamente nel giudizio di merito, si era concluso negativamente ritenendo che la prova fosse stata già valutata in quella sede. La motivazione risulterebbe in contrasto con il principio adottato dalla Corte di cassazione secondo cui, in tema di revisione, la valutazione congiunta ovvero comparata delle prove già acquisite nel giudizio conclusosi con la condanna definitiva, con quelle nuove, va logicamente distinta dal giudizio concernente la sicura ed effettiva affidabilità di queste ultime. Solo quando la prova nuova sia stata giudicata immune da profili di inaffidabilità, essa può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze che erano già state considerate idonee a fondare una condanna definitiva. 3 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In diritto, va premesso che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte di appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile ictu °cui/ e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009 - dep. 2010, Giunta, Rv. 24577001). Secondo Sez. 6, n. 5654 del 02/02/2021, Mancini, in tema di giudizio di revisione, l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza sussiste se le ragioni poste a suo fondamento risultino, dalla domanda in sé e per sé considerata, evidentemente inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, essendo invece riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato. Con la sentenza n. 6141 del 25/10/2018 - dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627-01, le Sezioni Unite hanno ribadito il costante orientamento per cui, in tema di revisione, per «prove nuove», rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, quelle scoperte successivamente ad essa, quelle non acquisite nel precedente giudizio e quelle acquisite nel precedente giudizio, però sempre che non siano valutate neppure implicitamente (purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudicante). 2. Correttamente, la Corte di appello ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta. Infatti, dallo stesso testo dell'istanza di revisione risulta che la prova non può in alcun modo essere qualificata nuova poiché non apporta alcun fatto nuovo e diverso da quelli su cui si è fondata la condanna, ma è meramente volta a modificare l'interpretazione del contenuto di intercettazioni, già valutate dal giudice del merito. Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, nella nozione di prove nuove, rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente, potendo in tal caso essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 23967 del 23/03/2023, P., Rv. 284688 - 01; Sez. 3, n. 34970 del 3/11/2020, brio, Rv. 280046 - 01). 4 2.1 Nel caso in esame, la Corte di appello ha accertato che il giudice del merito aveva esplicitamente valutato il contenuto delle stesse intercettazioni. D'altra parte, il ricorrente ha dedotto che la Corte distrettuale sarebbe incorsa in un errore di valutazione del loro contenuto. Tuttavia, avverso tale erronea valutazione l'imputato avrebbe dovuto esperire i normali mezzi di impugnazione. In sintesi, essendo stato il contenuto delle intercettazioni esplicitamente valutato, lo stesso non costituisce prova nuova nel senso indicato dalle Sezioni Unite. Il ricorso è pertanto inammissibile, poiché tende a estendere l'ambito di applicazione della revisione al travisamento della prova, ben oltre i limiti tracciati dalla giurisprudenza di questa Corte. Ne consegue che la decisione impugnata ha correttamente dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza di revisione, con motivazione esistente ed immune da vizi logici. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/04/2025
udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 22444 Anno 2025 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 29/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza dell'Il dicembre 2024, ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata da ON IN, diretta a ottenere la revisione della sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla Corte di Appello di Messina in data 21 maggio 2019, che lo aveva dichiarato responsabile dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/90 (capi 30, 72 e 3), infliggendogli la pena di anni venti e mesi dieci di reclusione per essere stato promotore di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il ricorrente fondava la propria istanza di revisione, proposta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., su una conversazione captata in modalità ambientale il 17 agosto 2003, alle ore 21.02 (R.I.T. 153/03, progr. 1073), sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente valutato detta fonte di prova, attribuendo al ricorrente stesso espressioni che, in realtà, sarebbero state pronunciate da altra persona. La Corte di appello di Reggio Calabria ha rilevato che la revisione può essere richiesta "se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto", e che, ai sensi dell'art. 637, comma 3, cod. proc. pen., "il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio". Nel caso specifico, la Corte territoriale ha osservato che l'istante proponeva, quale prova nuova, una intercettazione già assunta nel precedente giudizio e già valutata dai giudici di merito per l'accertamento della sua responsabilità penale. Di conseguenza, ha concluso che la captazione allegata dalla difesa non costituiva nuova prova, né sopravvenuta, né scoperta dopo la condanna, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. 2. ON IN propone ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'erronea valutazione della prova "nuova" rappresentata dalla difesa, con riferimento agli artt. 630, comma 1, lett. c), 631 e 634 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che la dichiarazione di inammissibilità formulata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria sia censurabile per violazione degli articoli 630, 631 e 634 cod. proc. pen., e per vizio di motivazione. Nell'istanza di revisione, i difensori precisavano che la richiesta si fondava "su prove esistenti ma non valutate, o meglio valutate erroneamente", e che, a seguito della richiesta di consegna dell'audio dell'intercettazione e del relativo brogliaccio, si era appurato come le sentenze emesse nei confronti di ON IN partissero da un errato presupposto, ovvero che il soggetto conversante nell'intercettazione, con particolare riferimento al segmento di dialogo ritenuto rilevante e decisivo ai fini di prova, si identificasse con l'odierno istante. 2 In particolare, dal brogliaccio prodotto dalla difesa emergeva che i soggetti presenti nell'autovettura al momento dell'intercettazione erano tre: due identificati in ON IN e in TO NC, ed uno rimasto ignoto. Secondo i ricorrenti, il Tribunale avrebbe decontestualizzato il dialogo in esame, estraendo in modo difforme il contenuto della conversazione e addebitando al ricorrente ciò che, in realtà, sarebbe stato detto dal soggetto rimasto ignoto. Il ricorrente richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., S.U., 26.9.2001, p.m. in c. Pisano), secondo cui, ai fini della revisione, per prove nuove debbono intendersi non solo quelle sopravvenute o scoperte successivamente alla sentenza definitiva di condanna, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio e quelle che, seppur acquisite, non sono state valutate, neanche implicitamente, sempre che non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice. Sulla base del suddetto principio, rileva che l'indicazione circa la non attribuibilità del contenuto di un'intercettazione a un determinato soggetto non poteva essere considerata una prova di contorno, ma si contrapponeva a quanto affermato nel giudizio di merito, che aveva portato ad un giudizio di condanna di quello stesso individuo. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare in primo luogo la sicura affidabilità della prova nuova, per verificarne l'attitudine e l'idoneità a scardinare la rappresentazione dei fatti fondata su quelle già valutate con sentenza passata in giudicato;
quindi, operare un confronto con le precedenti acquisizioni, che avrebbero potuto essere oggetto di rivisitazione critica fino al punto da giustificare l'accogiimento dell'istanza, laddove essa si fosse tradotta anche soltanto nella possibilità di formulare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza del condannato. Al contrario, la Corte di Appello non si sarebbe soffermata a verificare se la prova addotta a sostegno dell'istanza di revisione fosse idonea a scardinare l'impianto accusatorio in base al quale il ricorrente era stato giudicato colpevole. Il ricorrente ha contestato, infine, l'impianto logico-argomentativo seguito nella decisione impugnata, in quanto il giudizio, anziché essere svolto attraverso una puntuale valutazione della rilevanza della prova nuova, che sarebbe stata valutata erroneamente nel giudizio di merito, si era concluso negativamente ritenendo che la prova fosse stata già valutata in quella sede. La motivazione risulterebbe in contrasto con il principio adottato dalla Corte di cassazione secondo cui, in tema di revisione, la valutazione congiunta ovvero comparata delle prove già acquisite nel giudizio conclusosi con la condanna definitiva, con quelle nuove, va logicamente distinta dal giudizio concernente la sicura ed effettiva affidabilità di queste ultime. Solo quando la prova nuova sia stata giudicata immune da profili di inaffidabilità, essa può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze che erano già state considerate idonee a fondare una condanna definitiva. 3 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In diritto, va premesso che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte di appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile ictu °cui/ e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009 - dep. 2010, Giunta, Rv. 24577001). Secondo Sez. 6, n. 5654 del 02/02/2021, Mancini, in tema di giudizio di revisione, l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza sussiste se le ragioni poste a suo fondamento risultino, dalla domanda in sé e per sé considerata, evidentemente inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, essendo invece riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato. Con la sentenza n. 6141 del 25/10/2018 - dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627-01, le Sezioni Unite hanno ribadito il costante orientamento per cui, in tema di revisione, per «prove nuove», rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, quelle scoperte successivamente ad essa, quelle non acquisite nel precedente giudizio e quelle acquisite nel precedente giudizio, però sempre che non siano valutate neppure implicitamente (purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudicante). 2. Correttamente, la Corte di appello ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta. Infatti, dallo stesso testo dell'istanza di revisione risulta che la prova non può in alcun modo essere qualificata nuova poiché non apporta alcun fatto nuovo e diverso da quelli su cui si è fondata la condanna, ma è meramente volta a modificare l'interpretazione del contenuto di intercettazioni, già valutate dal giudice del merito. Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, nella nozione di prove nuove, rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente, potendo in tal caso essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 23967 del 23/03/2023, P., Rv. 284688 - 01; Sez. 3, n. 34970 del 3/11/2020, brio, Rv. 280046 - 01). 4 2.1 Nel caso in esame, la Corte di appello ha accertato che il giudice del merito aveva esplicitamente valutato il contenuto delle stesse intercettazioni. D'altra parte, il ricorrente ha dedotto che la Corte distrettuale sarebbe incorsa in un errore di valutazione del loro contenuto. Tuttavia, avverso tale erronea valutazione l'imputato avrebbe dovuto esperire i normali mezzi di impugnazione. In sintesi, essendo stato il contenuto delle intercettazioni esplicitamente valutato, lo stesso non costituisce prova nuova nel senso indicato dalle Sezioni Unite. Il ricorso è pertanto inammissibile, poiché tende a estendere l'ambito di applicazione della revisione al travisamento della prova, ben oltre i limiti tracciati dalla giurisprudenza di questa Corte. Ne consegue che la decisione impugnata ha correttamente dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza di revisione, con motivazione esistente ed immune da vizi logici. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/04/2025