CASS
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2025, n. 4338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4338 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/08/2024 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI;
udito il Sostituto Procuratore generale, NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria scritta;
udito il difensore, avv. VITO DI STEFANO, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata l'ordinanza del 22/08/2024 con la quale il Tribunale del Riesame di CA ha confermato l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di CA, che ha applicato nei confronti di US CO la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di Penale Sent. Sez. 5 Num. 4338 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 21/11/2024 associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 1) e lesioni aggravate (capo 2). Il provvedimento impugnato rilevava come gli elementi acquisiti attraverso l'attività captativa e di controllo sul territorio avessero fatto emergere gravi indizi di colpevolezza a carico del US (già in precedenza condannato per il reato di concorso esterno) per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6) considerata la sua intraneità alla famiglia mafiosa Santapaola- CO di CA e la centralità del suo ruolo all'interno della consorteria, deputato a rimanere "segreto" o "adombrato" a tutela della stessa consorteria (da cui il nome di "Ombra" utilizzato per indicare l'operazione). In particolare erano richiamate, a tal proposito: la conversazione del 05/01/2023 tra LL TO e FA ME da cui risultava che il ricorrente, al di là dell'investitura formale, era riconosciuto come soggetto al quale, a livello piramidale, dovevano essere riferite le questioni della consorteria;
la conversazione del 27/04/2023 nella quale era indicato il ruolo apicale di US CO all'interno della consorteria;
le conversazioni relative alla vicenda Arena, da cui si evinceva che dopo la scarcerazione di quest'ultimo (nel febbraio 2023) era stato il ricorrente ad impartire disposizioni perché il controllo della Stazione venisse ripreso per il tramite di AT TI, quale braccio operativo, e di NO IE, quale responsabile del gruppo (conv. del 04/05/2023 e incontro presso il Caffè Badia monitorato attraverso un sistema di video sorveglianza); le conversazioni relative alla cd. "carta generale", attraverso la quale la famiglia catanese Santapaola_CO conosceva e monitorava tutte le estorsioni commesse dagli accoliti nell'interesse della consorteria criminale di appartenenza;
inoltre le dichiarazioni del collaboratore di giustizia ON TO (pag.11). 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia di US, articola tre motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla contestazione associativa ed al ruolo apicale. Deduce il tenore congetturale della motivazione considerato il difetto di prova del reale contributo organizzativo apportato dall'imputato e la mancanza di atti concreti di gestione riconducibili al ricorrente, riportandosi a precedenti arresti di questa Corte sulla necessità di un contributo fattivo e concreto apportato alla consorteria criminale. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di logicità della motivazione in merito alla sussistenza degli indizi di colpevolezza per il capo 1) desunti dalle intercettazioni. 2 Rileva che il nome del ricorrente non sarebbe mai emerso nel corso di indagini precedenti o parallele a quella in esame. Non è stato dimostrato che il ricorrente sia stato braccio destro di AP CO, precedente reggente della famiglia, prima del suo arresto, e tale dato non sarebbe ricavabile dall'ordinanza cautelare emessa nell'ambito del procedimento "Sangue Blu"; la persona del ricorrente è risultata estranea alle indagini confluite nel procedimento DI 2", pur riguardante il medesimo periodo e fondato sulla captazione delle comunicazioni telefoniche di CO Mario;
da tali conversazioni è emerso che, dopo l'arresto del AP, la reggenza del clan Santapaola-CO è stata affidata al coindagato AT TI e non al ricorrente;
sono state erroneamente interpretate le risultanze acquisite in merito alla vicenda Cardì, il quale nel giugno 2022 si era presentato presso i locali dell'azienda del US per finalità estorsive, venendo preso a schiaffi, e provocando la reazione di altri affiliati del gruppo Santapaola i quali avevano convocato per un chiarimento il ricorrente, che aveva dimostrato nel corso delle conversazioni di non conoscerlo;
è congetturale la conclusione espressa nell'ordinanza impugnata in ordine alla riorganizzazione dei vertici del clan, a seguito dell'arresto del AP, sulla base del tenore di talune conversazioni in quanto dalla conversazione del 22/10/2022 (delle ore 12,02), non riportata nell'OCC, si evincerebbe che il ricorrente era, al più, considerato come mero intermediario per raggiungere LA TO, altro noto esponente mafioso;
la conversazione del 05/01/2023 è stata oggetto di erronea valutazione, dato che dalla stessa si evince che LA aveva comunicato che il posto di CO AP lo aveva preso AT TI, come anche dichiarato dal collaboratore di giustizia AV TO e per come emerso nel corso delle indagini DI2"; sono state erroneamente interpretate anche altre conversazioni dalle quali, comunque, non emergerebbe un ruolo apicale;
gli elementi acquisiti in merito alla spedizione punitiva nei confronti di RA AR, oggetto di aggressione come reazione ad un suo atteggiamento ritenuto scorretto nei confronti della moglie del ricorrente, dimostravano l'illogicità dell'assunto accusatorio in quanto quest'ultimo, da reggente di Cosa Nostra catanese, avrebbe dovuto agire diversamente e la motivazione spesa dal Tribunale sul punto era contraddittoria. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza valutati con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il Tribunale avrebbe considerato soltanto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia ON TO IO (soggetto tossicodipendente e con problemi psichiatrici derivanti dall'uso di sostanze droganti e alcol) ignorando quelle rese 3 da AV TO e da RI TO SA (persona di medio vertice all'interno dell'organizzazione), i quali non hanno fatto cenno al ricorrente. Anche con riferimento al ruolo apicale occorreva un concreto esercizio delle prerogative ad esso connesse. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il Tribunale per il riesame ha passato in rassegna, come il provvedimento genetico richiamato, tutti gli indicatori fattuali —desunti dai risultati di indagini tecniche, da contributi dichiarativi e dalle attività di riscontro effettate dalla polizia giudiziaria- che hanno evidenziato l'intraneità del ricorrente al sodalizio criminale Cosa Nostra, in particolare il suo stabile inserimento nella famiglia mafiosa Santapaola-CO in posizione di reggente. La motivazione espressa si pone nel solco dell'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di apprezzamento dei requisiti di applicazione delle misure cautelari personali di cui all'art. 273 cod. proc. pen., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando, nel frattempo, una elevata probabilità di condanna (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, RI e altro, Rv. 212998). In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica 4 e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Ciò tanto più che il vizio di motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando estraneo al giudizio di questa Corte la ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv.270628; Sez.4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884). Inoltre, il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv.280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 2. In materia di intercettazioni, inoltre, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Il giudice del merito, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020). Peraltro, deve richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è 5 consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi. 3. È infondata la censura difensiva, di cui al primo motivo, relativa al ruolo di reggente contestato al ricorrente nel sodalizio, sul presupposto della mancanza, nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato, di riferimenti concreti al ruolo ricoperto. La difesa non indica da quali specifici passaggi motivazionali emergerebbe il vizio di manifesta illogicità in relazione ai temi sollevati e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, in modo esaustivo e dettagliato, attraverso la sintesi degli elementi più rilevanti che compongono il compendio indiziario acquisito attraverso una complessa attività tecnica di indagine e sul territorio compiuta dalle forze dell'ordine, ha ritenuto pienamente riscontrata, sia pure con i limiti insiti nel giudizio cautelare, l'impostazione accusatoria delineata attraverso la contestazione provvisoria ed il richiamo alla fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 416 bis cod. pen., disattendendo in pieno la tesi difensiva sostenuta anche attraverso i motivi di riesame. 4. Le doglianze formulate con il secondo motivo sono protese ad una ricostruzione alternativa dei fatti, come tale non consentita nel giudizio di legittimità. La sollecitazione di una lettura alternativa delle conversazioni intercettate, in assenza di una specifica deduzione del travisamento del loro contenuto, rende di per sé inammissibile il ricorso sul punto. Il provvedimento impugnato, infatti, risulta sorretto da una motivazione esauriente e logica, con la quale, nel disattendere le deduzioni difensive, ha correttamente valutato tutti gli elementi idonei a configurare il quadro di gravità indiziarla a carico del ricorrente in ordine alla sua partecipazione alla famiglia mafiosa Santapaola-CO di CA, in posizione di reggenza della stessa famiglia, ricostruita in termini di concreta fattualità secondo i dettami delineati dalle Sezioni Unite (Sez. U. n. 36958 del 27/05/2021 Rv. 281889), riportandosi al contenuto esplicito delle conversazioni intercettate, intercorse fra altri soggetti intranei al medesimo sodalizio. 6 Da tali conversazioni è emersa l'indicazione di un effettivo ruolo apicale svolto dal ricorrente nelle questioni inerenti la vita del sodalizio e la gestione dei comuni affari criminali in quanto il ricorrente viene riconosciuto: come soggetto cui riferire ogni criticità inerente la gestione degli affari illeciti del clan, al di sopra di AT (all'epoca delle conversazioni individuato come responsabile del gruppo della Stazione) e di BI TO (conv. del 05/01/203 fra LL e FA nonché conv. del 27/04/2023 fra NO ME IE e altri due sodali nella quale il ricorrente veniva individuato come il rappresentante della famiglia Santapaola-CO, al di sopra del quale stava solo "lo zio TT ed Enzo"); come soggetto avente un ruolo sovraordinato ed operativo nel settore delle estorsioni (conv. del 14/10/2023 fra NO ME IE e CO Sebastiano) oltre che come soggetto che gestisce i "soldi" della stessa famiglia mafiosa (conv. del 08/10/2023 fra LL e Naselli). Il Tribunale del riesame, peraltro, ha fornito una congrua motivazione rispetto ai rilievi difensivi mossi con riferimento alle evidenze acquisite in merito alla vicenda Arena, alla vicenda Cardì ed altre, riproposti con il ricorso per cassazione, sottolineandone la parzialità, in quanto frutto di una lettura non unitaria degli elementi acquisiti ed evidenziando, inoltre, che l'intervento del ricorrente in momenti critici della vita del sodalizio si è manifestato attraverso l'intervento di soggetti referenti di zona, in modo da mantenere il carattere riservato della sua intraneità e posizione apicale. 5. È inammissibile anche il terzo motivo incentrato sulla presunta erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ON- richiamate a riscontro di un compendio indiziario autonomo desunto dagli esiti dell'attività captativa e non bisognevole, di per sé, di riscontro- essendo le relative doglianze versate in fatto e ricadenti al di fuori del perimetro valutativo rimesso a questa Corte, oltre che inidonee ad evidenziare, comunque, un profilo di manifesta illogicità della motivazione. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno adottati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
7 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/11/2024.
udito il Sostituto Procuratore generale, NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla requisitoria scritta;
udito il difensore, avv. VITO DI STEFANO, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata l'ordinanza del 22/08/2024 con la quale il Tribunale del Riesame di CA ha confermato l'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di CA, che ha applicato nei confronti di US CO la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di Penale Sent. Sez. 5 Num. 4338 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 21/11/2024 associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 1) e lesioni aggravate (capo 2). Il provvedimento impugnato rilevava come gli elementi acquisiti attraverso l'attività captativa e di controllo sul territorio avessero fatto emergere gravi indizi di colpevolezza a carico del US (già in precedenza condannato per il reato di concorso esterno) per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6) considerata la sua intraneità alla famiglia mafiosa Santapaola- CO di CA e la centralità del suo ruolo all'interno della consorteria, deputato a rimanere "segreto" o "adombrato" a tutela della stessa consorteria (da cui il nome di "Ombra" utilizzato per indicare l'operazione). In particolare erano richiamate, a tal proposito: la conversazione del 05/01/2023 tra LL TO e FA ME da cui risultava che il ricorrente, al di là dell'investitura formale, era riconosciuto come soggetto al quale, a livello piramidale, dovevano essere riferite le questioni della consorteria;
la conversazione del 27/04/2023 nella quale era indicato il ruolo apicale di US CO all'interno della consorteria;
le conversazioni relative alla vicenda Arena, da cui si evinceva che dopo la scarcerazione di quest'ultimo (nel febbraio 2023) era stato il ricorrente ad impartire disposizioni perché il controllo della Stazione venisse ripreso per il tramite di AT TI, quale braccio operativo, e di NO IE, quale responsabile del gruppo (conv. del 04/05/2023 e incontro presso il Caffè Badia monitorato attraverso un sistema di video sorveglianza); le conversazioni relative alla cd. "carta generale", attraverso la quale la famiglia catanese Santapaola_CO conosceva e monitorava tutte le estorsioni commesse dagli accoliti nell'interesse della consorteria criminale di appartenenza;
inoltre le dichiarazioni del collaboratore di giustizia ON TO (pag.11). 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia di US, articola tre motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla contestazione associativa ed al ruolo apicale. Deduce il tenore congetturale della motivazione considerato il difetto di prova del reale contributo organizzativo apportato dall'imputato e la mancanza di atti concreti di gestione riconducibili al ricorrente, riportandosi a precedenti arresti di questa Corte sulla necessità di un contributo fattivo e concreto apportato alla consorteria criminale. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di logicità della motivazione in merito alla sussistenza degli indizi di colpevolezza per il capo 1) desunti dalle intercettazioni. 2 Rileva che il nome del ricorrente non sarebbe mai emerso nel corso di indagini precedenti o parallele a quella in esame. Non è stato dimostrato che il ricorrente sia stato braccio destro di AP CO, precedente reggente della famiglia, prima del suo arresto, e tale dato non sarebbe ricavabile dall'ordinanza cautelare emessa nell'ambito del procedimento "Sangue Blu"; la persona del ricorrente è risultata estranea alle indagini confluite nel procedimento DI 2", pur riguardante il medesimo periodo e fondato sulla captazione delle comunicazioni telefoniche di CO Mario;
da tali conversazioni è emerso che, dopo l'arresto del AP, la reggenza del clan Santapaola-CO è stata affidata al coindagato AT TI e non al ricorrente;
sono state erroneamente interpretate le risultanze acquisite in merito alla vicenda Cardì, il quale nel giugno 2022 si era presentato presso i locali dell'azienda del US per finalità estorsive, venendo preso a schiaffi, e provocando la reazione di altri affiliati del gruppo Santapaola i quali avevano convocato per un chiarimento il ricorrente, che aveva dimostrato nel corso delle conversazioni di non conoscerlo;
è congetturale la conclusione espressa nell'ordinanza impugnata in ordine alla riorganizzazione dei vertici del clan, a seguito dell'arresto del AP, sulla base del tenore di talune conversazioni in quanto dalla conversazione del 22/10/2022 (delle ore 12,02), non riportata nell'OCC, si evincerebbe che il ricorrente era, al più, considerato come mero intermediario per raggiungere LA TO, altro noto esponente mafioso;
la conversazione del 05/01/2023 è stata oggetto di erronea valutazione, dato che dalla stessa si evince che LA aveva comunicato che il posto di CO AP lo aveva preso AT TI, come anche dichiarato dal collaboratore di giustizia AV TO e per come emerso nel corso delle indagini DI2"; sono state erroneamente interpretate anche altre conversazioni dalle quali, comunque, non emergerebbe un ruolo apicale;
gli elementi acquisiti in merito alla spedizione punitiva nei confronti di RA AR, oggetto di aggressione come reazione ad un suo atteggiamento ritenuto scorretto nei confronti della moglie del ricorrente, dimostravano l'illogicità dell'assunto accusatorio in quanto quest'ultimo, da reggente di Cosa Nostra catanese, avrebbe dovuto agire diversamente e la motivazione spesa dal Tribunale sul punto era contraddittoria. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza valutati con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il Tribunale avrebbe considerato soltanto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia ON TO IO (soggetto tossicodipendente e con problemi psichiatrici derivanti dall'uso di sostanze droganti e alcol) ignorando quelle rese 3 da AV TO e da RI TO SA (persona di medio vertice all'interno dell'organizzazione), i quali non hanno fatto cenno al ricorrente. Anche con riferimento al ruolo apicale occorreva un concreto esercizio delle prerogative ad esso connesse. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il Tribunale per il riesame ha passato in rassegna, come il provvedimento genetico richiamato, tutti gli indicatori fattuali —desunti dai risultati di indagini tecniche, da contributi dichiarativi e dalle attività di riscontro effettate dalla polizia giudiziaria- che hanno evidenziato l'intraneità del ricorrente al sodalizio criminale Cosa Nostra, in particolare il suo stabile inserimento nella famiglia mafiosa Santapaola-CO in posizione di reggente. La motivazione espressa si pone nel solco dell'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di apprezzamento dei requisiti di applicazione delle misure cautelari personali di cui all'art. 273 cod. proc. pen., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando, nel frattempo, una elevata probabilità di condanna (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, RI e altro, Rv. 212998). In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica 4 e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Ciò tanto più che il vizio di motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando estraneo al giudizio di questa Corte la ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv.270628; Sez.4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884). Inoltre, il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv.280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 2. In materia di intercettazioni, inoltre, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Il giudice del merito, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020). Peraltro, deve richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è 5 consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi. 3. È infondata la censura difensiva, di cui al primo motivo, relativa al ruolo di reggente contestato al ricorrente nel sodalizio, sul presupposto della mancanza, nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato, di riferimenti concreti al ruolo ricoperto. La difesa non indica da quali specifici passaggi motivazionali emergerebbe il vizio di manifesta illogicità in relazione ai temi sollevati e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, in modo esaustivo e dettagliato, attraverso la sintesi degli elementi più rilevanti che compongono il compendio indiziario acquisito attraverso una complessa attività tecnica di indagine e sul territorio compiuta dalle forze dell'ordine, ha ritenuto pienamente riscontrata, sia pure con i limiti insiti nel giudizio cautelare, l'impostazione accusatoria delineata attraverso la contestazione provvisoria ed il richiamo alla fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 416 bis cod. pen., disattendendo in pieno la tesi difensiva sostenuta anche attraverso i motivi di riesame. 4. Le doglianze formulate con il secondo motivo sono protese ad una ricostruzione alternativa dei fatti, come tale non consentita nel giudizio di legittimità. La sollecitazione di una lettura alternativa delle conversazioni intercettate, in assenza di una specifica deduzione del travisamento del loro contenuto, rende di per sé inammissibile il ricorso sul punto. Il provvedimento impugnato, infatti, risulta sorretto da una motivazione esauriente e logica, con la quale, nel disattendere le deduzioni difensive, ha correttamente valutato tutti gli elementi idonei a configurare il quadro di gravità indiziarla a carico del ricorrente in ordine alla sua partecipazione alla famiglia mafiosa Santapaola-CO di CA, in posizione di reggenza della stessa famiglia, ricostruita in termini di concreta fattualità secondo i dettami delineati dalle Sezioni Unite (Sez. U. n. 36958 del 27/05/2021 Rv. 281889), riportandosi al contenuto esplicito delle conversazioni intercettate, intercorse fra altri soggetti intranei al medesimo sodalizio. 6 Da tali conversazioni è emersa l'indicazione di un effettivo ruolo apicale svolto dal ricorrente nelle questioni inerenti la vita del sodalizio e la gestione dei comuni affari criminali in quanto il ricorrente viene riconosciuto: come soggetto cui riferire ogni criticità inerente la gestione degli affari illeciti del clan, al di sopra di AT (all'epoca delle conversazioni individuato come responsabile del gruppo della Stazione) e di BI TO (conv. del 05/01/203 fra LL e FA nonché conv. del 27/04/2023 fra NO ME IE e altri due sodali nella quale il ricorrente veniva individuato come il rappresentante della famiglia Santapaola-CO, al di sopra del quale stava solo "lo zio TT ed Enzo"); come soggetto avente un ruolo sovraordinato ed operativo nel settore delle estorsioni (conv. del 14/10/2023 fra NO ME IE e CO Sebastiano) oltre che come soggetto che gestisce i "soldi" della stessa famiglia mafiosa (conv. del 08/10/2023 fra LL e Naselli). Il Tribunale del riesame, peraltro, ha fornito una congrua motivazione rispetto ai rilievi difensivi mossi con riferimento alle evidenze acquisite in merito alla vicenda Arena, alla vicenda Cardì ed altre, riproposti con il ricorso per cassazione, sottolineandone la parzialità, in quanto frutto di una lettura non unitaria degli elementi acquisiti ed evidenziando, inoltre, che l'intervento del ricorrente in momenti critici della vita del sodalizio si è manifestato attraverso l'intervento di soggetti referenti di zona, in modo da mantenere il carattere riservato della sua intraneità e posizione apicale. 5. È inammissibile anche il terzo motivo incentrato sulla presunta erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ON- richiamate a riscontro di un compendio indiziario autonomo desunto dagli esiti dell'attività captativa e non bisognevole, di per sé, di riscontro- essendo le relative doglianze versate in fatto e ricadenti al di fuori del perimetro valutativo rimesso a questa Corte, oltre che inidonee ad evidenziare, comunque, un profilo di manifesta illogicità della motivazione. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno adottati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
7 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21/11/2024.