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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 466/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 05, riunita in udienza il 17/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2107/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
elettivamente domiciliato presso via Papa Giovanni Ventitreesimo 34 90011 Bagheria PA
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
Email_1 elettivamente domiciliata presso
"EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a."
difesa da Difensore_1 Avv. - [...]
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Ministero della Giustizia - Corte d'Appello di Palermo
difeso da
Difensore_2 - [...]
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2023 0065682250 000 CONTR. UNIF. 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito il 25.3.2024 alla Corte di Appello di Palermo, al MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA, ad "EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a." e all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, nonchè depositato il successivo 24.4 nella Segreteria di
Ricorrente_1questa Corte di Giustizia il sig. , senza ausilio di assistenza tecnica, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento, del complessivo importo di €
557,34 notificatogli dalla predetta s.p.a. il 31.1.2024, relativa al contributo unificato gravante sul ricorso per cassazione, da lui proposto, iscritto al n. 29361/2018 R.G. della
Suprema Corte.
La suddetta s.p.a. si è costituita in giudizio il 3.5.2024, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il 15.11.2024 si è costituita anche la Corte di Appello di Palermo, chiedendo anch'essa il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
E infine si costituita pure l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE il 4.12.2024, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, comunque, vinte le spese, il rigetto del ricorso.
Fissata per il 17.10.2025 l'udienza di trattazione del ricorso, il precedente giorno 7
"EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a." ha depositato una memoria illustrativa e tre documenti.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, uditi gli interventi del ricorrente e del rappresentante della Corte d'Appello di Palermo, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tardività, con conseguente inutilizzabilità processuale, della memoria e dei documenti depositati il 7.10.2025, per violazione dei termini liberi previsti dall'art. 32, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 546/1992, evidentemente perentori in quanto posti a tutela del contraddittorio fra le parti.
Nel merito, il ricorso va accolto.
E' infatti fondato il rilievo concernente il difetto di motivazione della cartella impugnata, atteso che il semplice richiamo ad un "CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE DI ROMA PARTITA DI CREDITO 004781/2020" non è idoneo a consentire al contribuente di individuare con la necessaria univocità la causa da cui scaturisce l'iscrizione a ruolo, tanto più che la cartella non è stata preceduta da alcun'altra richiesta e che la "PARTITA DI CREDITO" è un riferimento meramente interno all'amministrazione giudiziaria. Ric._1Il fatto che nel caso di specie il sig. , essendo stato presumibilmente parte di un giudizio di cassazione una sola volta nella vita, abbia incidentalmente - o forse addirittura casualmente - individuato il ricorso da cui scaturisce la pretesa non vale a sanare l'evidente difetto di motivazione dell'atto della riscossione impugnato, tale da determinarne la radicale ed insanabile illegittimità per violazione dell'art. 7, comma 1 ter, della L. n.
212/2000-.
Ne consegue l'annullamento della cartella impugnata, previo assorbimento di ogni altro motivo di ricorso.
Al ricorrente spetta, in virtù del criterio della soccombenza, il rimborso delle spese vive e dimostrate di spedizione del ricorso e di iscrizione a ruolo, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna in solido le parti resistenti a pagare al ricorrente le spese vive del giudizio, pari ad € 57,20-.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 05, riunita in udienza il 17/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2107/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
elettivamente domiciliato presso via Papa Giovanni Ventitreesimo 34 90011 Bagheria PA
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
Email_1 elettivamente domiciliata presso
"EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a."
difesa da Difensore_1 Avv. - [...]
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Ministero della Giustizia - Corte d'Appello di Palermo
difeso da
Difensore_2 - [...]
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2023 0065682250 000 CONTR. UNIF. 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito il 25.3.2024 alla Corte di Appello di Palermo, al MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA, ad "EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a." e all'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, nonchè depositato il successivo 24.4 nella Segreteria di
Ricorrente_1questa Corte di Giustizia il sig. , senza ausilio di assistenza tecnica, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento, del complessivo importo di €
557,34 notificatogli dalla predetta s.p.a. il 31.1.2024, relativa al contributo unificato gravante sul ricorso per cassazione, da lui proposto, iscritto al n. 29361/2018 R.G. della
Suprema Corte.
La suddetta s.p.a. si è costituita in giudizio il 3.5.2024, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il 15.11.2024 si è costituita anche la Corte di Appello di Palermo, chiedendo anch'essa il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
E infine si costituita pure l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE il 4.12.2024, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, comunque, vinte le spese, il rigetto del ricorso.
Fissata per il 17.10.2025 l'udienza di trattazione del ricorso, il precedente giorno 7
"EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a." ha depositato una memoria illustrativa e tre documenti.
Alla pubblica udienza tenutasi nella data come sopra fissata, uditi gli interventi del ricorrente e del rappresentante della Corte d'Appello di Palermo, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tardività, con conseguente inutilizzabilità processuale, della memoria e dei documenti depositati il 7.10.2025, per violazione dei termini liberi previsti dall'art. 32, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 546/1992, evidentemente perentori in quanto posti a tutela del contraddittorio fra le parti.
Nel merito, il ricorso va accolto.
E' infatti fondato il rilievo concernente il difetto di motivazione della cartella impugnata, atteso che il semplice richiamo ad un "CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE DI ROMA PARTITA DI CREDITO 004781/2020" non è idoneo a consentire al contribuente di individuare con la necessaria univocità la causa da cui scaturisce l'iscrizione a ruolo, tanto più che la cartella non è stata preceduta da alcun'altra richiesta e che la "PARTITA DI CREDITO" è un riferimento meramente interno all'amministrazione giudiziaria. Ric._1Il fatto che nel caso di specie il sig. , essendo stato presumibilmente parte di un giudizio di cassazione una sola volta nella vita, abbia incidentalmente - o forse addirittura casualmente - individuato il ricorso da cui scaturisce la pretesa non vale a sanare l'evidente difetto di motivazione dell'atto della riscossione impugnato, tale da determinarne la radicale ed insanabile illegittimità per violazione dell'art. 7, comma 1 ter, della L. n.
212/2000-.
Ne consegue l'annullamento della cartella impugnata, previo assorbimento di ogni altro motivo di ricorso.
Al ricorrente spetta, in virtù del criterio della soccombenza, il rimborso delle spese vive e dimostrate di spedizione del ricorso e di iscrizione a ruolo, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna in solido le parti resistenti a pagare al ricorrente le spese vive del giudizio, pari ad € 57,20-.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico