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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3426 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
Emanuele Croci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. GHIZZI ELISA, Parte_1 C.F._1 giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , assistito e difeso dall'avv. ANTONELLI CP_1 C.F._2 ANDREA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: 1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1 e , autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
CP_2
2) Sia assegnata la casa familiare sita in AN NE Po in Str. Argine Zara n° 23 con accessori e pertinenze, con gli arredi che la compongono in godimento esclusivo alla moglie, odierna ricorrente che la abiterà unitamente alla GL , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, con obbligo per il marito di rilascio e di non accedere alla stessa;
3) Disporsi a carico del signor , a titolo di contributo al mantenimento della CP_2 GL la somma di Euro 300,00 mensili, da versarsi sul conto corrente o sulla carta Per_1 prepagata intestata alla signora , entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della GL, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova, fino al raggiungimento dell'autonomia economica della GL;
4) Disporsi a carico del signor , a titolo di contributo al mantenimento della CP_2 moglie, in considerazione della sperequazione economica sussistente tra i coniugio, la somma di Euro 250,00 mensili da versarsi sul conto corrente o sulla carta prepagata intestata alla signora;
Parte_1
5) Attese le continue e reiterate invasioni della casa coniugale e accessori assegnati alla sig.ra e i danneggiamenti costantemente perpetrati da , oltre alle Pt_1 CP_2 intemperanze, minacce e offese, con indebito avvicinamento alla GL, ordinarsi a
[...]
di non più accedere, altresì, al magazzino/ deposito adiacente alla casa ex CP_2 coniugale, che costituisce pertinenza della stessa;
6) In ogni caso attesa la mancata ottemperanza da parte del resistente dei provvedimenti provvisori assunti dalla S.V, adottarsi tutti i provvedimenti previsti dall'art. 473 bis n° 39 cpc che si renderanno necessari a giudizio del Tribunale a fronte dell'inadempimento della parte resistente, odierna convenuta , anche in relazione alla statuizione CP_2 relativa al mantenimento disposto in favore del coniuge, giammai corrisposto dal SI.
[...]
nei confronti della moglie;
CP_2
7) Con vittoria di spese ed onorari di causa”
Per parte resistente: 1) Dichiarare la separazione personale giudiziale dei coniugi SI.ri
e che vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, CP_2 Parte_1 ciascuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, con obbligo di comunicarsi eventuali variazioni di residenza e/o domicilio.
2) Previa revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
[...]
stabilire che il SI. consegua l'assegnazione della casa per abitarvi e Pt_1 CP_2 a godere in via esclusiva della casa familiare, sita a AN NE Po (MN) Strada Argine Zara n. 23, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, mentre la moglie SI.ra Parte_1
pagina 2 di 11 continui ad abitare insieme alla GL minore presso l'immobile sito a Suzzara (MN) Per_1 via C. Montanara di proprietà del figlio . Parte_2
2.A) Nella denegata ipotesi di assegnazione della casa familiare di AN NE Po (MN) Strada Argine Zara n. 23 alla SI.ra per abitarvi con la GL stabilire Parte_1 Per_1 che il SI. , previa revoca del divieto di avvicinamento statuito dal Tribunale CP_2 per i minorenni, assorbito dal Tribunale Ordinario per l'acquisita maggiore età della GL
, il Giudice statuisca, confermi e o conceda, la possibilità al sig. , di Per_1 CP_2 continuare ad accedere al magazzino e deposito ivi presenti ed il mantenimento della sede legale dell'impresa individuale “Evoluzione Edile” di a tale indirizzo al fine CP_2 di consentirgli lo svolgimento della propria attività professionale, e venga concesso di trasferirsi nell'immobile sito a Suzzara (MN) via C. Montanara acquistato dallo stesso, ma intestato al figlio che, in ipotesi di dissenso, potrà trasferirsi con la madre ed i fratelli Pt_2 a AN NE Po (MN) Strada Argine Zara n. 23.
2.B) Nella denegata ipotesi di assegnazione della casa familiare di AN NE Po (MN) Strada Argine Zara n. 23 alla SI.ra per abitarvi con la GL stabilire Parte_1 Per_1 che il SI. , previa revoca del divieto di avvicinamento statuito dal Tribunale CP_2 per i minorenni, assorbito dal Tribunale Ordinario per l'acquisita maggiore età della GL
, il Giudice statuisca, confermi e o conceda in ogni caso, la possibilità al sig. Per_1 [...]
, di continuare ad accedere al magazzino e deposito ivi presenti ed il mantenimento CP_2 della sede legale dell'impresa individuale “Evoluzione Edile” di a tale CP_2 indirizzo al fine di consentirgli lo svolgimento della propria attività professionale, magazzino ed area di deposito per cui il sig. si rende disponibile sin da ora ad istallare CP_2 un rete di recinzione per delimitare l'area di deposito dall'area cortilizia pertinente all'abitazione famigliare da individuarsi nel solo piano terra con esclusione del piano superiore ad ingresso indipendente per cui i lavori di ristrutturazione non sono ancora stati terminati costituente un immobile a sé stante.
3) Porre a carico del SI. il versamento mensile alla SI.ra , a CP_2 Parte_1 mezzo bonifico bancario da eseguirsi entro il quindicesimo giorno di ciascun mese, della somma di euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di concorso al mantenimento ordinario della GL minore . Per_1
4) Quanto alle spese straordinarie riguardanti la GL le stesse saranno suddivise Per_1 come segue: a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni, previa esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, delle seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio ANitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
pagina 3 di 11 spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ecc.). Anche gli esborsi illustrati al punto c) sono da ripartire equamente tra i due genitori ed il genitore che ha anticipato integralmente la spesa ha diritto al rimborso entro 20 giorni (salva esibizione di documentazione comprovante il costo sostenuto) ma, in tal caso, dette regole sono valevoli solamente se le “altre spese straordinarie” sono state previamente concordate tra i genitori. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
5) Revocarsi l'assegno di mantenimento concesso alla sig.ra , poiché nel corso Parte_1 del giudizio è emerso, per documenti prodotti dalla medesima, e per dichiarazioni di natura confessoria, dando atto il Tribunale della reciproca indipendenza ed autosufficienza economica tra i coniugi, senza previsione di alcun contributo al mantenimento della moglie a carico del marito, tenuto conto della situazione economico patrimoniale del marito medesimo e dell'incidenza del godimento e disponibilità della casa familiare da parte della moglie costituente utilità economicamente valutabile.
6) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra , voglia il Giudice, attesa la piena capacità Parte_1 lavorativa della medesima, disporne comunque una congrua riduzione, in proporzione al reddito, dichiarato in corso di causa, modificativo della situazione alla base dell'erogazione dell'assegno in sede di udienza presidenziale.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato in Albania il 7.06.1990, unione dalla quale sono nati i figli il Pt_2 18.02.1993, Emanuele il 28.08.2000 (entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti) ed nata il [...] (divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma Per_1 pacificamente non economicamente autosufficiente).
Parte ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha formulato altresì ulteriori domande accessorie.
pagina 4 di 11 2. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, ma ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, sono stati adottati dal Presidente f.f. i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza, dunque, all'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
4. Sulla separazione personale dei coniugi
5. Le risultanze processuali e le stesse dichiarazioni delle parti attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (già peraltro pacificamente cessata tra le parti da diversi anni) e la conflittualità esistente tra i coniugi prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Sull'assegnazione della casa familiare
7. Premesso che tutti i figli nati dall'unione matrimoniale risultano oggi maggiorenni - non essendovi, perciò, luogo a provvedere in merito al loro affidamento - appare pacifico che l'unica GL maggiorenne ma non economicamente autosufficiente dei coniugi, Per_1 sia tutt'ora convivente con la ricorrente, da cui l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare e delle relative pertinenze.
8. Deve infatti osservarsi come il temporaneo allontanamento della ricorrente e della GL dalla casa familiare è stato determinato non già dalla volontà della parte di allontanarsi dall'immobile per esigenze personali e di rinunciare all'assegnazione, dunque da una volontaria recisione del legame della ricorrente e della GL con l'ex casa coniugale, ma è stata cagionata da precise condotte del resistente atte a ottenere egli stesso la disponibilità dell'immobile e ad impedire a moglie e GL di goderne serenamente.
Nel corso dell'istruttoria, è infatti emerso che la ricorrente si è trovata, prima, nella necessità di allontanarsi dalla casa coniugale per tutelare sé stessa e la GL, al tempo minorenne, dalla crescente tensione domestica e dai comportamenti aggressivi del marito;
poi, nella materiale impossibilità di tornare in possesso dell'immobile a causa dell'opposizione del resistente e del suo rifiuto ad abbandonare l'immobile che pure era stato formalmente assegnato alla moglie con provvedimento di questo Tribunale, tanto da rendere necessario eseguire coattivamente l'ordinanza presidenziale al fine di ottenere il rilascio dell'immobile (circostanza mai contestata, cfr. verbali d'udienza del 10.10.2023 e del 6.12.2023); infine, in estrema difficoltà a tornare a vivere nell'immobile stesso, anche dopo averne ottenuto il rilascio da parte del marito, a causa delle persistenti condotte ostative e vessatorie del resistente, poste in essere nonostante egli fosse stato attinto da un divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla GL, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Brescia.
pagina 5 di 11 Tutto ciò ha reso di fatto, per diversi mesi, impossibile alla ricorrente tornare ad abitare nelle necessarie condizioni di sicurezza nell'abitazione familiare.
9. Tali circostanze sono state ampiamente confermate dalla prova orale assunta nel corso del giudizio.
10. Entrambi i figli maggiorenni delle parti, ed hanno infatti Pt_2 Persona_2 confermato che, anche dopo che la madre rientrò in possesso della casa familiare, fu necessario prima di entrare fisicamente in casa, effettuare vari interventi dal momento che l'immobile era stato lasciato dal padre vuoto e senza neppure i letti su cui dormire.
Gli stessi testi hanno inoltre confermato come, anche a seguito dei primi tentativi di rientro in casa, il padre perseverasse nel tenere comportamenti atti a impedire a moglie e GL il sereno godimento dell'immobile.
A tal proposito, il teste ha testualmente dichiarato: “Abbiamo provato ad andare Parte_2 subito a stare lì, ma papà ci staccava le luci, ci chiudeva il gas e in più dovevamo fare acquisti e volture. Mio padre chiudeva le utenze mentre cercavamo di sistemare, da fuori. Non si poteva vivere così.” (cfr. verbale udienza 9.10.2024).
Il teste ha aggiunto “Le utenze venivano chiuse dal proprietario, mio padre, Persona_2 e non c'erano immobili, letti, frigo, lavatrice, divani. Addirittura un frigo è stato portato in giardino ed i divani in garage, per dispetto. In quei mesi abbiamo cercato di fare il possibile per sistemarla ed andarci a vivere quanto prima. Anche dopo, quando siamo andati lì, dopo gennaio 2024, continuava a saltare la luce per dispetto, secondo me. Sembrava un'azione di odio” (cfr. udienza cit.).
11. Posto che non sussiste alcuna incapacità dei testi predetti a testimoniare ai sensi dell'art. 264 c.c., non avendo essi alcun interesse diretto in causa che li legittimerebbe a partecipare in giudizio – non essendo stata la predetta eccezione, per vero, mai neppure ritualmente e tempestivamente formulata dal resistente – il Collegio osserva come le dichiarazioni dei testi appaiano credibili e coerenti intrinsecamente e estrinsecamente, non essendo state neppure smentite dai testi indicati dal resistente.
12. Questi, infatti, si sono detti ignari dei fatti di causa ovvero si sono limitati a riferire di non aver notato la presenza delle due donne nella casa familiare (cfr. dichiarazioni del teste
, verbale udienza cit.), senza che ciò appaia affatto dirimente ai fini di cui è Testimone_1 causa.
13. Ancora in merito all'assegnazione della casa familiare, va precisato che l'immobile deve considerarsi assegnato completo di pertinenze e accessori, dunque compreso il garage/magazzino attiguo all'abitazione principale, che segue il regime giuridico della cosa principale ex art. 818 c.c.
14. In merito, appare condivisibile l'orientamento per cui “Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprietario di esso;
pagina 6 di 11 ne discende che l'assegnazione della casa coniugale deve intendersi estensibile al box, quale pertinenza della cosa principale, qualora questo sia oggettivamente al servizio dell'appartamento, essendo situato sullo stesso palazzo, ed entrambi gli immobili appartengano ad un solo coniuge.” (Cass. 24104/2009).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “il concetto di pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, da intendersi necessariamente in modo stabile e duraturo, senza che rilevi la qualificazione catastale dell'area, che ha esclusivo rilievo formale.” (Cass. 6160/2025) e che “ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale ma il rapporto di complementarità funzionale che pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporta l'applicazione dello stesso trattamento giuridico” (Cass. n. 22561/2021).
Dunque, il carattere pertinenziale di un bene rispetto a un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata “a servizio od ornamento”, ai sensi dell'art. 817 c.c. del bene principale, che dipende, a sua volta, da un fattore oggettivo, ossia l'obiettivo carattere strumentale di un bene rispetto all'altro e da un fattore soggettivo, ossia la volontà del titolare dei beni in questioni di “asservire” l'uno all'altro.
15. Nel caso di specie, finanche dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione fotografica in atti, appare evidente il carattere pertinenziale del magazzino/garage contiguo all'abitazione familiare.
Infatti, sebbene il vano sia accatastato come immobile autonomo e sebbene il resistente avesse, in costanza di matrimonio, formalmente eletto proprio nel magazzino/garage la sede legale della propria impresa individuale, è emersa con evidenzia, in primo luogo, la contiguità dello stesso rispetto alla casa familiare e, in secondo luogo, come esso fosse destinato a servizio e ornamento della casa familiare, contenendo la centralina delle utenze dell'abitazione familiare (cfr. dichiarazioni a verbale dell'udienza del 6.12.2023 della ricorrente, mai contestate) e finanche una cucina destinata all'uso della famiglia e ed essendo utilizzato come magazzino e deposito di oggetti non solo relativi all'attività lavorativa del resistente, ma anche di uso di tutta la famiglia, come emerge anche dalla documentazione fotografica prodotta in atti dal resistente (docc. 10 e 15 fascicolo resistente).
Non v'è dubbio, dunque, che l'assegnazione riguardi non solo l'abitazione principale, ma anche il magazzino-garage attiguo, in quanto bene pertinenziale all'immobile principale.
16. D'altronde, non è contestato che il resistente disponga in via esclusiva, anche al fine di custodire gli strumenti di lavoro, di un capannone in lamiera del tutto separato dall'abitazione principale - peraltro pacificamente abusivo e non risultante dalle visure catastali in atti - sito nelle vicinanze dell'immobile adibito a casa familiare e da ritenersi estraneo al presente giudizio, non potendosi esso di certo qualificare come pertinenza dell'immobile principale, essendo pacificamente destinato esclusivamente all'attività lavorativa del resistente.
17. Da ultimo, il Collegio osserva come appaiano irrituali e inammissibili le domande del resistente di provvedere in merito all'assegnazione o alle modalità di utilizzo di altro immobile sito in Suzzara (MN) via C. Montanara che risulta di proprietà del figlio Pt_2
terzo rispetto al presente giudizio, trattandosi di questione del tutto estranea al
[...] perimetro del presente giudizio. pagina 7 di 11 18. Parimenti, appare irrituale e inammissibile la domanda del resistente di revocare il divieto di avvicinamento alla GL, ormai maggiorenne, disposto dal Tribunale per i Minorenni di Brescia a tutela della stessa.
Posto che il provvedimento fu emesso da altra Autorità Giudiziaria, infatti, il Tribunale non può che dare atto che, da un lato, il Tribunale per i Minorenni ha definito il procedimento già iscritto al n. 10000148/2023 R.G. dichiarando, con decreto n. 525/2024 del 24.01.2024, la propria incompetenza;
dall'altro, che la GL a favore della quale il provvedimento di Per_1 protezione fu assunto, è ormai maggiorenne, essendo venuti meno i presupposti a fondamento del provvedimento del Tribunale specializzato.
19. Infine, visto l'art. 709 ter c.p.c. – applicabile ratione temporis – come richiesto dalla ricorrente, deve ammonirsi il resistente a cessare ogni condotta vessatoria ed emulativa atta a impedire alla moglie e alla GL il sereno godimento della casa familiare e delle sue Per_1 pertinenze, disponendo che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di risarcimento, la somma giornaliera di Euro 50,00 per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice.
20. Sul mantenimento ordinario e straordinario della GL Per_1
21. Nulla quaestio sul mantenimento della GL maggiorenne, ma non economicamente indipendente, posto che entrambi i genitori hanno formulato conclusioni concordi sul Per_1 punto, chiedendo che il mantenimento ordinario sia quantificato in Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate in dispositivo.
22. Sulla domanda di mantenimento personale della coniuge
23. Venendo infine al merito dell'accertamento dei presupposti per la sussistenza o meno del diritto del coniuge debole a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento a seguito della separazione, il Collegio osserva come la Cassazione da sempre affermi (cfr ex multis Cass. civ. 16/05/2017, n.12196) che l'attribuzione dell'assegno al coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., trovi la propria fonte nell'art. 29 Cost, che attribuisce particolare rilevanza al principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., 4 maggio 1966, n. 46, proprio con riferimento all'obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga).
Di tale presupposto, è diretta emanazione la circostanza che la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento debba avvenire sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell'obbligato, principio anch'esso espressione dei valori costituzionali sopra richiamati che, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, si trovano in rapporto di integrazione reciproca con gli altri principi e diritti fondamentali affermati dalla Costituzione (Corte cost., 7 ottobre 2014, n, 242).
24. Dunque, di fatto, secondo tale impostazione, il coniuge separato ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio e, qualora esso non disponga di redditi adeguati per farlo, l'ex coniuge più facoltoso è tenuto a versagli un assegno adeguato a tal fine (cfr. Cass. cit.), sul presupposto che la separazione personale - a differenza dello pagina 8 di 11 scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, così che i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante l'attualità del dovere di assistenza materiale, che non viene meno con la separazione e che non si pone secondo la giurisprudenza in rapporto incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione, e non già la cessazione definitiva, degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, obblighi di consistenza ben differente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio.
Proprio in forza dei presupposti brevemente fin qui illustrati, resta solido anche nella giurisprudenza di merito l'orientamento circa la rilevanza del tenore di vita matrimoniale quale criterio determinativo dell'assegno di mantenimento per il coniuge nella separazione personale (Cass. 15 gennaio 2018 n. 770; Cass. 4 dicembre 2017 n. 28938; Cass. 18 gennaio 2017 n. 1162), ove ne sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
25. Nel caso di specie, si osserva quando segue.
26. Parte ricorrente ha allegato che, in costanza di matrimonio, la famiglia ha sempre tratto sostentamento dal solo reddito da lavoro del marito, muratore;
la ricorrente ha infatti allegato di essersi sempre occupata della gestione della casa e dei figli.
E' parimenti pacifico che, col solo reddito del marito, egli acquisto in corso di matrimonio due immobili, uno intestato al figlio maggiore e sito in Suzzara e l'altro adibito a casa familiare.
Ancora nel corso della prima udienza presidenziale (cfr. verbale udienza 15.03.2023) la ricorrente ha confermato di non avere redditi propri e di essere aiutata economicamente dai due figli maggiori, lavoratori e conviventi.
Nel corso dell'udienza del 10.10.2023, la difesa della ricorrente ha infine evidenziato come la stessa avesse, nelle more, reperito un'occupazione lavorativa a tempo determinato, per tre mesi, con retribuzione di 900,00 Euro mensili;
la circostanza è stata poi confermata dalla ricorrente personalmente (cfr. verbale udienza 6.12.2023), la quale ha dichiarato di lavorare da agosto 2023 come addetta alle pulizie, con trasformazione del contratto a tempo indeterminato e con stipendio di 950,00 Euro mensili circa.
La ricorrente ha prodotto buste paga relative al periodo agosto 2023-aprile 2024 da cui emergono redditi medi mensili di circa 905,00 Euro mensili, in linea con quelli dichiarati.
Ha inoltre prodotto una lista movimenti di un conto corrente postale, limitata al periodo da marzo a maggio 2024, con saldo di 14.400,00 Euro al 28.05.2024.
Ha infine dichiarato (cfr. note autorizzate del 31.05.2024) di non essere proprietaria di immobili o mobili registrati e di non essere gravata da mutui o finanziamenti.
pagina 9 di 11 27. Il resistente, d'altro canto, risulta titolare di un'impresa individuale denominata
“Evoluzione Edile” di e ha dichiarato di avere redditi medi annui di circa CP_2 2.000,00 Euro mensili.
Egli ha prodotto documentazione reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
UNICO 2024 (redditi 2023): reddito imponibile di Euro 17.786,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.227,00 circa;
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 26.455,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.856,00 circa;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 21.085,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.667,00 circa;
730/2020 (redditi 2019): reddito imponibile di Euro 22.536,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.811,00 circa.
Il resistente ha inoltre prodotto estratto di conto corrente aperto presso la Banca Credit Agricole dal dicembre 2021 al 31.03.2023, con saldo finale di Euro 50.000,00 circa e ulteriore estratto di conto corrente cointestato con la moglie, aperto presso BCC – Banca Cremasca e Mantovana, dal settembre 2019 al marzo 2022, con saldo pari a 0.
In sede di ricorso, il resistente ha infine dichiarato di essere gravato da mutuo fondiario con rata mensile di 500,00 Euro circa e con scadenza nel 2030 (cfr. doc. 7 fascicolo resistente).
28. Preso dunque atto delle condizioni economico-reddituali delle parti come emerse nel corso del procedimento, il Collegio evidenzia come, da un lato, parte ricorrente non ha allegato che il resistente disponga ad oggi di redditi superiori a quelli dichiarati;
dall'altro, come vadano considerate le spese gravanti sul resistente a titolo di mutuo e di mantenimento della GL e considerato che la ricorrente, oltre ad aver reperito attività lavorativa Per_1 stabile, non risulta gravata da spese abitative, risiedendo gratuitamente nella casa familiare di proprietà del marito, né da ulteriori spese fisse.
Si ritiene dunque, alla luce di tutto quanto esposto, che non sussista, allo stato, una sperequazione tra i coniugi tale da giustificare la previsione di un assegno di mantenimento del marito nei confronti della moglie, con conseguente revoca dell'assegno già previsto in via provvisoria a far data dalla presente pronuncia, ossia da mese di giugno 2025.
29. Sulle spese
30. Considerata la natura del giudizio e considerata la reciproca soccombenza delle parti (con particolare riferimento alle domande di assegnazione della casa familiare e di previsione di assegno di mantenimento per la coniuge), il Collegio ritiene che debba disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e (atto Parte_1 CP_1 iscritto al Registro degli atti di Matrimonio del Comune di AN NE Po (MN) al n. 96, parte II, serie C, anno 2022);
2) assegna la casa familiare sita in AN NE Po in Str. Argine Zara n° 23, con accessori e pertinenze, compreso il garage/magazzino attiguo all'abitazione principale, e con gli arredi che la compongono, in godimento esclusivo alla moglie che la abiterà Parte_1 unitamente alla GL maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
3) dispone che versi, a titolo di contributo al mantenimento della GL CP_2 Per_1 alla ricorrente , la somma mensile di Euro 300,00 mensili, a decorrere dal mese Parte_1 di dicembre 2022 (data di proposizione del ricorso) ed entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) pone a carico dei genitori al 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della GL, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
5) rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla moglie, con revoca dell'assegno provvisoriamente concesso a far data dal mese di giugno 2025;
6) ammonisce il resistente a cessare ogni condotta vessatoria e emulativa atta CP_1
a impedire alla moglie e alla GL il sereno godimento della casa Parte_1 Per_1 familiare e delle sue pertinenze, disponendo che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma giornaliera di Euro 50,00 per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice;
7) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
8) manda al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN NE Po (MN) per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 26/06/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
Emanuele Croci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. GHIZZI ELISA, Parte_1 C.F._1 giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, , assistito e difeso dall'avv. ANTONELLI CP_1 C.F._2 ANDREA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: 1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1 e , autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
CP_2
2) Sia assegnata la casa familiare sita in AN NE Po in Str. Argine Zara n° 23 con accessori e pertinenze, con gli arredi che la compongono in godimento esclusivo alla moglie, odierna ricorrente che la abiterà unitamente alla GL , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, con obbligo per il marito di rilascio e di non accedere alla stessa;
3) Disporsi a carico del signor , a titolo di contributo al mantenimento della CP_2 GL la somma di Euro 300,00 mensili, da versarsi sul conto corrente o sulla carta Per_1 prepagata intestata alla signora , entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della GL, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova, fino al raggiungimento dell'autonomia economica della GL;
4) Disporsi a carico del signor , a titolo di contributo al mantenimento della CP_2 moglie, in considerazione della sperequazione economica sussistente tra i coniugio, la somma di Euro 250,00 mensili da versarsi sul conto corrente o sulla carta prepagata intestata alla signora;
Parte_1
5) Attese le continue e reiterate invasioni della casa coniugale e accessori assegnati alla sig.ra e i danneggiamenti costantemente perpetrati da , oltre alle Pt_1 CP_2 intemperanze, minacce e offese, con indebito avvicinamento alla GL, ordinarsi a
[...]
di non più accedere, altresì, al magazzino/ deposito adiacente alla casa ex CP_2 coniugale, che costituisce pertinenza della stessa;
6) In ogni caso attesa la mancata ottemperanza da parte del resistente dei provvedimenti provvisori assunti dalla S.V, adottarsi tutti i provvedimenti previsti dall'art. 473 bis n° 39 cpc che si renderanno necessari a giudizio del Tribunale a fronte dell'inadempimento della parte resistente, odierna convenuta , anche in relazione alla statuizione CP_2 relativa al mantenimento disposto in favore del coniuge, giammai corrisposto dal SI.
[...]
nei confronti della moglie;
CP_2
7) Con vittoria di spese ed onorari di causa”
Per parte resistente: 1) Dichiarare la separazione personale giudiziale dei coniugi SI.ri
e che vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, CP_2 Parte_1 ciascuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, con obbligo di comunicarsi eventuali variazioni di residenza e/o domicilio.
2) Previa revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra
[...]
stabilire che il SI. consegua l'assegnazione della casa per abitarvi e Pt_1 CP_2 a godere in via esclusiva della casa familiare, sita a AN NE Po (MN) Strada Argine Zara n. 23, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, mentre la moglie SI.ra Parte_1
pagina 2 di 11 continui ad abitare insieme alla GL minore presso l'immobile sito a Suzzara (MN) Per_1 via C. Montanara di proprietà del figlio . Parte_2
2.A) Nella denegata ipotesi di assegnazione della casa familiare di AN NE Po (MN) Strada Argine Zara n. 23 alla SI.ra per abitarvi con la GL stabilire Parte_1 Per_1 che il SI. , previa revoca del divieto di avvicinamento statuito dal Tribunale CP_2 per i minorenni, assorbito dal Tribunale Ordinario per l'acquisita maggiore età della GL
, il Giudice statuisca, confermi e o conceda, la possibilità al sig. , di Per_1 CP_2 continuare ad accedere al magazzino e deposito ivi presenti ed il mantenimento della sede legale dell'impresa individuale “Evoluzione Edile” di a tale indirizzo al fine CP_2 di consentirgli lo svolgimento della propria attività professionale, e venga concesso di trasferirsi nell'immobile sito a Suzzara (MN) via C. Montanara acquistato dallo stesso, ma intestato al figlio che, in ipotesi di dissenso, potrà trasferirsi con la madre ed i fratelli Pt_2 a AN NE Po (MN) Strada Argine Zara n. 23.
2.B) Nella denegata ipotesi di assegnazione della casa familiare di AN NE Po (MN) Strada Argine Zara n. 23 alla SI.ra per abitarvi con la GL stabilire Parte_1 Per_1 che il SI. , previa revoca del divieto di avvicinamento statuito dal Tribunale CP_2 per i minorenni, assorbito dal Tribunale Ordinario per l'acquisita maggiore età della GL
, il Giudice statuisca, confermi e o conceda in ogni caso, la possibilità al sig. Per_1 [...]
, di continuare ad accedere al magazzino e deposito ivi presenti ed il mantenimento CP_2 della sede legale dell'impresa individuale “Evoluzione Edile” di a tale CP_2 indirizzo al fine di consentirgli lo svolgimento della propria attività professionale, magazzino ed area di deposito per cui il sig. si rende disponibile sin da ora ad istallare CP_2 un rete di recinzione per delimitare l'area di deposito dall'area cortilizia pertinente all'abitazione famigliare da individuarsi nel solo piano terra con esclusione del piano superiore ad ingresso indipendente per cui i lavori di ristrutturazione non sono ancora stati terminati costituente un immobile a sé stante.
3) Porre a carico del SI. il versamento mensile alla SI.ra , a CP_2 Parte_1 mezzo bonifico bancario da eseguirsi entro il quindicesimo giorno di ciascun mese, della somma di euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di concorso al mantenimento ordinario della GL minore . Per_1
4) Quanto alle spese straordinarie riguardanti la GL le stesse saranno suddivise Per_1 come segue: a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni, previa esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, delle seguenti spese straordinarie: a) spese mediche: quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio ANitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
pagina 3 di 11 spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ecc.). Anche gli esborsi illustrati al punto c) sono da ripartire equamente tra i due genitori ed il genitore che ha anticipato integralmente la spesa ha diritto al rimborso entro 20 giorni (salva esibizione di documentazione comprovante il costo sostenuto) ma, in tal caso, dette regole sono valevoli solamente se le “altre spese straordinarie” sono state previamente concordate tra i genitori. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
5) Revocarsi l'assegno di mantenimento concesso alla sig.ra , poiché nel corso Parte_1 del giudizio è emerso, per documenti prodotti dalla medesima, e per dichiarazioni di natura confessoria, dando atto il Tribunale della reciproca indipendenza ed autosufficienza economica tra i coniugi, senza previsione di alcun contributo al mantenimento della moglie a carico del marito, tenuto conto della situazione economico patrimoniale del marito medesimo e dell'incidenza del godimento e disponibilità della casa familiare da parte della moglie costituente utilità economicamente valutabile.
6) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra , voglia il Giudice, attesa la piena capacità Parte_1 lavorativa della medesima, disporne comunque una congrua riduzione, in proporzione al reddito, dichiarato in corso di causa, modificativo della situazione alla base dell'erogazione dell'assegno in sede di udienza presidenziale.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato in Albania il 7.06.1990, unione dalla quale sono nati i figli il Pt_2 18.02.1993, Emanuele il 28.08.2000 (entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti) ed nata il [...] (divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma Per_1 pacificamente non economicamente autosufficiente).
Parte ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha formulato altresì ulteriori domande accessorie.
pagina 4 di 11 2. Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, ma ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, sono stati adottati dal Presidente f.f. i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza, dunque, all'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
4. Sulla separazione personale dei coniugi
5. Le risultanze processuali e le stesse dichiarazioni delle parti attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (già peraltro pacificamente cessata tra le parti da diversi anni) e la conflittualità esistente tra i coniugi prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Sull'assegnazione della casa familiare
7. Premesso che tutti i figli nati dall'unione matrimoniale risultano oggi maggiorenni - non essendovi, perciò, luogo a provvedere in merito al loro affidamento - appare pacifico che l'unica GL maggiorenne ma non economicamente autosufficiente dei coniugi, Per_1 sia tutt'ora convivente con la ricorrente, da cui l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare e delle relative pertinenze.
8. Deve infatti osservarsi come il temporaneo allontanamento della ricorrente e della GL dalla casa familiare è stato determinato non già dalla volontà della parte di allontanarsi dall'immobile per esigenze personali e di rinunciare all'assegnazione, dunque da una volontaria recisione del legame della ricorrente e della GL con l'ex casa coniugale, ma è stata cagionata da precise condotte del resistente atte a ottenere egli stesso la disponibilità dell'immobile e ad impedire a moglie e GL di goderne serenamente.
Nel corso dell'istruttoria, è infatti emerso che la ricorrente si è trovata, prima, nella necessità di allontanarsi dalla casa coniugale per tutelare sé stessa e la GL, al tempo minorenne, dalla crescente tensione domestica e dai comportamenti aggressivi del marito;
poi, nella materiale impossibilità di tornare in possesso dell'immobile a causa dell'opposizione del resistente e del suo rifiuto ad abbandonare l'immobile che pure era stato formalmente assegnato alla moglie con provvedimento di questo Tribunale, tanto da rendere necessario eseguire coattivamente l'ordinanza presidenziale al fine di ottenere il rilascio dell'immobile (circostanza mai contestata, cfr. verbali d'udienza del 10.10.2023 e del 6.12.2023); infine, in estrema difficoltà a tornare a vivere nell'immobile stesso, anche dopo averne ottenuto il rilascio da parte del marito, a causa delle persistenti condotte ostative e vessatorie del resistente, poste in essere nonostante egli fosse stato attinto da un divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla GL, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Brescia.
pagina 5 di 11 Tutto ciò ha reso di fatto, per diversi mesi, impossibile alla ricorrente tornare ad abitare nelle necessarie condizioni di sicurezza nell'abitazione familiare.
9. Tali circostanze sono state ampiamente confermate dalla prova orale assunta nel corso del giudizio.
10. Entrambi i figli maggiorenni delle parti, ed hanno infatti Pt_2 Persona_2 confermato che, anche dopo che la madre rientrò in possesso della casa familiare, fu necessario prima di entrare fisicamente in casa, effettuare vari interventi dal momento che l'immobile era stato lasciato dal padre vuoto e senza neppure i letti su cui dormire.
Gli stessi testi hanno inoltre confermato come, anche a seguito dei primi tentativi di rientro in casa, il padre perseverasse nel tenere comportamenti atti a impedire a moglie e GL il sereno godimento dell'immobile.
A tal proposito, il teste ha testualmente dichiarato: “Abbiamo provato ad andare Parte_2 subito a stare lì, ma papà ci staccava le luci, ci chiudeva il gas e in più dovevamo fare acquisti e volture. Mio padre chiudeva le utenze mentre cercavamo di sistemare, da fuori. Non si poteva vivere così.” (cfr. verbale udienza 9.10.2024).
Il teste ha aggiunto “Le utenze venivano chiuse dal proprietario, mio padre, Persona_2 e non c'erano immobili, letti, frigo, lavatrice, divani. Addirittura un frigo è stato portato in giardino ed i divani in garage, per dispetto. In quei mesi abbiamo cercato di fare il possibile per sistemarla ed andarci a vivere quanto prima. Anche dopo, quando siamo andati lì, dopo gennaio 2024, continuava a saltare la luce per dispetto, secondo me. Sembrava un'azione di odio” (cfr. udienza cit.).
11. Posto che non sussiste alcuna incapacità dei testi predetti a testimoniare ai sensi dell'art. 264 c.c., non avendo essi alcun interesse diretto in causa che li legittimerebbe a partecipare in giudizio – non essendo stata la predetta eccezione, per vero, mai neppure ritualmente e tempestivamente formulata dal resistente – il Collegio osserva come le dichiarazioni dei testi appaiano credibili e coerenti intrinsecamente e estrinsecamente, non essendo state neppure smentite dai testi indicati dal resistente.
12. Questi, infatti, si sono detti ignari dei fatti di causa ovvero si sono limitati a riferire di non aver notato la presenza delle due donne nella casa familiare (cfr. dichiarazioni del teste
, verbale udienza cit.), senza che ciò appaia affatto dirimente ai fini di cui è Testimone_1 causa.
13. Ancora in merito all'assegnazione della casa familiare, va precisato che l'immobile deve considerarsi assegnato completo di pertinenze e accessori, dunque compreso il garage/magazzino attiguo all'abitazione principale, che segue il regime giuridico della cosa principale ex art. 818 c.c.
14. In merito, appare condivisibile l'orientamento per cui “Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprietario di esso;
pagina 6 di 11 ne discende che l'assegnazione della casa coniugale deve intendersi estensibile al box, quale pertinenza della cosa principale, qualora questo sia oggettivamente al servizio dell'appartamento, essendo situato sullo stesso palazzo, ed entrambi gli immobili appartengano ad un solo coniuge.” (Cass. 24104/2009).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “il concetto di pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, da intendersi necessariamente in modo stabile e duraturo, senza che rilevi la qualificazione catastale dell'area, che ha esclusivo rilievo formale.” (Cass. 6160/2025) e che “ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale ma il rapporto di complementarità funzionale che pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporta l'applicazione dello stesso trattamento giuridico” (Cass. n. 22561/2021).
Dunque, il carattere pertinenziale di un bene rispetto a un altro bene dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata “a servizio od ornamento”, ai sensi dell'art. 817 c.c. del bene principale, che dipende, a sua volta, da un fattore oggettivo, ossia l'obiettivo carattere strumentale di un bene rispetto all'altro e da un fattore soggettivo, ossia la volontà del titolare dei beni in questioni di “asservire” l'uno all'altro.
15. Nel caso di specie, finanche dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione fotografica in atti, appare evidente il carattere pertinenziale del magazzino/garage contiguo all'abitazione familiare.
Infatti, sebbene il vano sia accatastato come immobile autonomo e sebbene il resistente avesse, in costanza di matrimonio, formalmente eletto proprio nel magazzino/garage la sede legale della propria impresa individuale, è emersa con evidenzia, in primo luogo, la contiguità dello stesso rispetto alla casa familiare e, in secondo luogo, come esso fosse destinato a servizio e ornamento della casa familiare, contenendo la centralina delle utenze dell'abitazione familiare (cfr. dichiarazioni a verbale dell'udienza del 6.12.2023 della ricorrente, mai contestate) e finanche una cucina destinata all'uso della famiglia e ed essendo utilizzato come magazzino e deposito di oggetti non solo relativi all'attività lavorativa del resistente, ma anche di uso di tutta la famiglia, come emerge anche dalla documentazione fotografica prodotta in atti dal resistente (docc. 10 e 15 fascicolo resistente).
Non v'è dubbio, dunque, che l'assegnazione riguardi non solo l'abitazione principale, ma anche il magazzino-garage attiguo, in quanto bene pertinenziale all'immobile principale.
16. D'altronde, non è contestato che il resistente disponga in via esclusiva, anche al fine di custodire gli strumenti di lavoro, di un capannone in lamiera del tutto separato dall'abitazione principale - peraltro pacificamente abusivo e non risultante dalle visure catastali in atti - sito nelle vicinanze dell'immobile adibito a casa familiare e da ritenersi estraneo al presente giudizio, non potendosi esso di certo qualificare come pertinenza dell'immobile principale, essendo pacificamente destinato esclusivamente all'attività lavorativa del resistente.
17. Da ultimo, il Collegio osserva come appaiano irrituali e inammissibili le domande del resistente di provvedere in merito all'assegnazione o alle modalità di utilizzo di altro immobile sito in Suzzara (MN) via C. Montanara che risulta di proprietà del figlio Pt_2
terzo rispetto al presente giudizio, trattandosi di questione del tutto estranea al
[...] perimetro del presente giudizio. pagina 7 di 11 18. Parimenti, appare irrituale e inammissibile la domanda del resistente di revocare il divieto di avvicinamento alla GL, ormai maggiorenne, disposto dal Tribunale per i Minorenni di Brescia a tutela della stessa.
Posto che il provvedimento fu emesso da altra Autorità Giudiziaria, infatti, il Tribunale non può che dare atto che, da un lato, il Tribunale per i Minorenni ha definito il procedimento già iscritto al n. 10000148/2023 R.G. dichiarando, con decreto n. 525/2024 del 24.01.2024, la propria incompetenza;
dall'altro, che la GL a favore della quale il provvedimento di Per_1 protezione fu assunto, è ormai maggiorenne, essendo venuti meno i presupposti a fondamento del provvedimento del Tribunale specializzato.
19. Infine, visto l'art. 709 ter c.p.c. – applicabile ratione temporis – come richiesto dalla ricorrente, deve ammonirsi il resistente a cessare ogni condotta vessatoria ed emulativa atta a impedire alla moglie e alla GL il sereno godimento della casa familiare e delle sue Per_1 pertinenze, disponendo che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di risarcimento, la somma giornaliera di Euro 50,00 per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice.
20. Sul mantenimento ordinario e straordinario della GL Per_1
21. Nulla quaestio sul mantenimento della GL maggiorenne, ma non economicamente indipendente, posto che entrambi i genitori hanno formulato conclusioni concordi sul Per_1 punto, chiedendo che il mantenimento ordinario sia quantificato in Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate in dispositivo.
22. Sulla domanda di mantenimento personale della coniuge
23. Venendo infine al merito dell'accertamento dei presupposti per la sussistenza o meno del diritto del coniuge debole a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento a seguito della separazione, il Collegio osserva come la Cassazione da sempre affermi (cfr ex multis Cass. civ. 16/05/2017, n.12196) che l'attribuzione dell'assegno al coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., trovi la propria fonte nell'art. 29 Cost, che attribuisce particolare rilevanza al principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., 4 maggio 1966, n. 46, proprio con riferimento all'obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga).
Di tale presupposto, è diretta emanazione la circostanza che la determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento debba avvenire sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell'obbligato, principio anch'esso espressione dei valori costituzionali sopra richiamati che, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, si trovano in rapporto di integrazione reciproca con gli altri principi e diritti fondamentali affermati dalla Costituzione (Corte cost., 7 ottobre 2014, n, 242).
24. Dunque, di fatto, secondo tale impostazione, il coniuge separato ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio e, qualora esso non disponga di redditi adeguati per farlo, l'ex coniuge più facoltoso è tenuto a versagli un assegno adeguato a tal fine (cfr. Cass. cit.), sul presupposto che la separazione personale - a differenza dello pagina 8 di 11 scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, così che i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante l'attualità del dovere di assistenza materiale, che non viene meno con la separazione e che non si pone secondo la giurisprudenza in rapporto incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione, e non già la cessazione definitiva, degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, obblighi di consistenza ben differente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio.
Proprio in forza dei presupposti brevemente fin qui illustrati, resta solido anche nella giurisprudenza di merito l'orientamento circa la rilevanza del tenore di vita matrimoniale quale criterio determinativo dell'assegno di mantenimento per il coniuge nella separazione personale (Cass. 15 gennaio 2018 n. 770; Cass. 4 dicembre 2017 n. 28938; Cass. 18 gennaio 2017 n. 1162), ove ne sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
25. Nel caso di specie, si osserva quando segue.
26. Parte ricorrente ha allegato che, in costanza di matrimonio, la famiglia ha sempre tratto sostentamento dal solo reddito da lavoro del marito, muratore;
la ricorrente ha infatti allegato di essersi sempre occupata della gestione della casa e dei figli.
E' parimenti pacifico che, col solo reddito del marito, egli acquisto in corso di matrimonio due immobili, uno intestato al figlio maggiore e sito in Suzzara e l'altro adibito a casa familiare.
Ancora nel corso della prima udienza presidenziale (cfr. verbale udienza 15.03.2023) la ricorrente ha confermato di non avere redditi propri e di essere aiutata economicamente dai due figli maggiori, lavoratori e conviventi.
Nel corso dell'udienza del 10.10.2023, la difesa della ricorrente ha infine evidenziato come la stessa avesse, nelle more, reperito un'occupazione lavorativa a tempo determinato, per tre mesi, con retribuzione di 900,00 Euro mensili;
la circostanza è stata poi confermata dalla ricorrente personalmente (cfr. verbale udienza 6.12.2023), la quale ha dichiarato di lavorare da agosto 2023 come addetta alle pulizie, con trasformazione del contratto a tempo indeterminato e con stipendio di 950,00 Euro mensili circa.
La ricorrente ha prodotto buste paga relative al periodo agosto 2023-aprile 2024 da cui emergono redditi medi mensili di circa 905,00 Euro mensili, in linea con quelli dichiarati.
Ha inoltre prodotto una lista movimenti di un conto corrente postale, limitata al periodo da marzo a maggio 2024, con saldo di 14.400,00 Euro al 28.05.2024.
Ha infine dichiarato (cfr. note autorizzate del 31.05.2024) di non essere proprietaria di immobili o mobili registrati e di non essere gravata da mutui o finanziamenti.
pagina 9 di 11 27. Il resistente, d'altro canto, risulta titolare di un'impresa individuale denominata
“Evoluzione Edile” di e ha dichiarato di avere redditi medi annui di circa CP_2 2.000,00 Euro mensili.
Egli ha prodotto documentazione reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
UNICO 2024 (redditi 2023): reddito imponibile di Euro 17.786,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.227,00 circa;
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 26.455,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.856,00 circa;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 21.085,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.667,00 circa;
730/2020 (redditi 2019): reddito imponibile di Euro 22.536,00, pari a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo all'imponibile le imposte e le addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.811,00 circa.
Il resistente ha inoltre prodotto estratto di conto corrente aperto presso la Banca Credit Agricole dal dicembre 2021 al 31.03.2023, con saldo finale di Euro 50.000,00 circa e ulteriore estratto di conto corrente cointestato con la moglie, aperto presso BCC – Banca Cremasca e Mantovana, dal settembre 2019 al marzo 2022, con saldo pari a 0.
In sede di ricorso, il resistente ha infine dichiarato di essere gravato da mutuo fondiario con rata mensile di 500,00 Euro circa e con scadenza nel 2030 (cfr. doc. 7 fascicolo resistente).
28. Preso dunque atto delle condizioni economico-reddituali delle parti come emerse nel corso del procedimento, il Collegio evidenzia come, da un lato, parte ricorrente non ha allegato che il resistente disponga ad oggi di redditi superiori a quelli dichiarati;
dall'altro, come vadano considerate le spese gravanti sul resistente a titolo di mutuo e di mantenimento della GL e considerato che la ricorrente, oltre ad aver reperito attività lavorativa Per_1 stabile, non risulta gravata da spese abitative, risiedendo gratuitamente nella casa familiare di proprietà del marito, né da ulteriori spese fisse.
Si ritiene dunque, alla luce di tutto quanto esposto, che non sussista, allo stato, una sperequazione tra i coniugi tale da giustificare la previsione di un assegno di mantenimento del marito nei confronti della moglie, con conseguente revoca dell'assegno già previsto in via provvisoria a far data dalla presente pronuncia, ossia da mese di giugno 2025.
29. Sulle spese
30. Considerata la natura del giudizio e considerata la reciproca soccombenza delle parti (con particolare riferimento alle domande di assegnazione della casa familiare e di previsione di assegno di mantenimento per la coniuge), il Collegio ritiene che debba disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e (atto Parte_1 CP_1 iscritto al Registro degli atti di Matrimonio del Comune di AN NE Po (MN) al n. 96, parte II, serie C, anno 2022);
2) assegna la casa familiare sita in AN NE Po in Str. Argine Zara n° 23, con accessori e pertinenze, compreso il garage/magazzino attiguo all'abitazione principale, e con gli arredi che la compongono, in godimento esclusivo alla moglie che la abiterà Parte_1 unitamente alla GL maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
3) dispone che versi, a titolo di contributo al mantenimento della GL CP_2 Per_1 alla ricorrente , la somma mensile di Euro 300,00 mensili, a decorrere dal mese Parte_1 di dicembre 2022 (data di proposizione del ricorso) ed entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
4) pone a carico dei genitori al 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della GL, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
5) rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla moglie, con revoca dell'assegno provvisoriamente concesso a far data dal mese di giugno 2025;
6) ammonisce il resistente a cessare ogni condotta vessatoria e emulativa atta CP_1
a impedire alla moglie e alla GL il sereno godimento della casa Parte_1 Per_1 familiare e delle sue pertinenze, disponendo che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma giornaliera di Euro 50,00 per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice;
7) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
8) manda al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN NE Po (MN) per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 26/06/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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