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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 18041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18041 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora
Febbraro, all'esito dell'udienza del 24/11/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 28048 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra con sede in Voghera (PV) - Via Emilia 80, Cod. Parte_1
Fisc. e Part. IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa - come da procura speciale Parte_2 alle liti e mandato difensivo con elezione di domicilio in allegato al presente atto – dagli Avv.ti Giuseppe Roccioletti (Cod. Fisc.
) e AN GI (Cod. Fisc. C.F._1
, indirizzo PEC C.F._2
, entrambi del Foro di Pavia, con Email_1
Studio in Pavia – Viale Gorizia 75, i quali indicano come indirizzo di Posta
Elettronica Certificata la casella - Email_2 registrato nel ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), che costituisce domicilio digitale e il numero di Fax 0382.1721491
Ricorrente
e
1 2
con sede in Roma, Via Giolitti Controparte_1
n. 34 (CF e P. IVA in persona in persona del suo Procuratore P.IVA_2
Speciale Avv. Andrea Iennaco (n. Savona 4.6.1986) giusta procura per
Notaio di Roma del 13.1.2021 (rep. 2.160 / 1234), Persona_1 rappresentata e difesa per procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per d.i. depositato nel giudizio RG 9806/25 del Tribunale Ordinario di Roma dall'Avv. Marco Squicquero (CF ), con Studio in C.F._3
Roma, Via Crescenzio n. 20, pec: dom.ta presso Email_3
l'indicato indirizzo.
OGGETTO: Azione di opposizione a decreto ingiuntivo n. 5330 del 22 aprile 2025, emesso dal Tribunale di Roma, nel procedimento monitorio iscritto al n.r.g.a.c.c. 9806/2025.
Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 24/11/2025 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. – I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre, l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
II. Con ricorso del 3 marzo 2025, ha chiesto e Controparte_1 ottenuto dal Tribunale di Roma l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della società per l'importo capitale di euro Parte_3
41.480,00, oltre interess ensi e spese del procedimento di ingiunzione.
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Il credito azionato in via monitoria consiste nel corrispettivo maturato nel periodo 1 aprile 2023 – 31 luglio 2023 per la locazione del locale identificato con il n. “Bolla 3BC”, ubicato nella Stazione di Roma Tiburtina, da utilizzare per mostre quali “The World of Bansky: The Immersive Experience”.
“ allega in particolare di aver stipulato con “ ” un Controparte_1 Parte_3 ione transitoria in data 9 giugno 2022 p a di 345 giorni (doc. 2) e un corrispettivo complessivo di euro 103.000,00 oltre IVA, poi prorogata consensualmente sino al 31 gennaio 2024 (doc. 3) e successivamente ridotta al 6 agosto 2023; il corrispettivo mensile per il periodo di proroga era pattuito in euro 7.000,00 oltre IVA.
Il corrispettivo relativo ai mesi da aprile a luglio 2023 è rimasto impagato dalla conduttrice.
Di qui l'ingiunzione di pagamento dell'importo totale ivato di 41.480,00.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione l'ingiunto con ricorso depositato in data 3.6.2025, con cui ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano quale foro elettivo delle parti trattandosi di rapporti di locazione funzionalmente collegati e unitari ed ha chiesto, conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo qui impugnato;
- in subordine, in via preliminare, sospendere il presente giudizio fino alla decisione sui rapporti di dare e avere tra le parti in discussione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano R.G. 16044/2025. Nel merito, ha chiesto accertarsi l'inesigibilità del credito monitoriamente azionato per le ragioni sopra espresse e conseguentemente dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa creditoria azionata da nei confronti Controparte_1 della società per le ragioni evidenziate in narrativa, Parte_3 accertandone comunque respingendo la domanda di condanna proposta da nei confronti della Controparte_1 società con vittoria di spese e competenze di lite. Parte_3
Instaurato il contraddittorio si è costituito la parte opposta contestando in fatto ed in diritto l'avversa opposizione precisando le seguenti conclusioni:
“…in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 5330/2025 del 22.4.2025 emesso nell'ambito del proc. R.G. 9806/25, ai sensi dell'art. 648 c.p.c, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondata e non provata l'opposizione proposta nonché ogni altra domanda spiegata da , perché inammissibile, infondata e Parte_3 comunque non provata.
In ogni caso con condanna della Opponente al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi secondo i vigenti parametri ministeriali”.
Acquisita la documentazione in giudizio, all'esito dell'udienza con trattazione scritta del 24.11.2025, la causa è stata trattenuta sentenza ex
3 4
art. 127 ter c.p.c. e decisa con lettura del dispositivo e della motivazione.
Rilevato che all'udienza tenutasi in data odierna, la parte opposta ha dedotto che:
<<l'avv. marco squicquero, quale difensore della resistente < i>
nel riportarsi integralmente alla memoria Controparte_1 endo nelle relative richieste e conclusioni, dichiara che ha notificato in data 21.11.2025 atto di Parte_3 rinuncia agli atti del presente giudizio di opposizione che ad ogni buon conto qui deposita. L'Avv. Marco Squicquero espressamente a ciò facoltizzato dalla procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per d.i. depositato nel giudizio RG 9806/2025 del Tribunale Ordinario di Roma, pertanto DICHIARA di accettare la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla parte opponente e contestualmente CHIEDE che l'Ill.mo Sig. Giudice, con l'emanando decreto di estinzione voglia provvedere: a) ai sensi dell'art. 306 4° comma c.p.c. alla liquidazione delle spese del giudizio di opposizione in favore di
[...]
b) a dichiarare definitivamente esecutivo ai sensi Controparte_1 dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto n. 5330/2025 del 22.4.2025 emesso nell'ambito del proc. R.G. 9806/25. Riservato ogni altro diritto. Roma, 21 novembre 2025. Avv. Marco Squicquero>>. La reciproca rinunzia/accettazione agli atti del giudizio è regolare in quanto proveniente dalle parti costituite personalmente e/o dai relativi procuratori speciali avuto riguardo alla fase monitoria ed al giudizio di opposizione. In particolare la parte opposta non ha manifestato alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, in termini di risultato utile e giuridicamente apprezzabile, atteso che non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale, a fronte di quella principale a cui ha rinunziato espressamente. Anche la parte opponente ha rinunziato al giudizio di opposizione (sul punto, v. Cass. Civ. Sentenza n. 1168 del 01/02/1995 secondo cui: “Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo. Tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale”; v. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 15631 del 03/07/2006; v. Cass. Civ., sezione prima, sent. n. 9066 del 21/06/2002 secondo cui: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa
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non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio”). L'estinzione va disposta con sentenza (v. sul punto, Tribunale di Torino, Sezione I Civile, Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904; v. espressamente, Cass. Civ. n. 22917/2010; Cass. Civ. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004 I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829). I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost. (cfr. in tal senso, espressamente, Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10). Il titolo va, pertanto, dichiarato esecutivo.
IV. Rilevato, in ordine al governo delle spese processuali, che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le
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spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. “ La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Nella fattispecie de qua agitur, la parte opposta si è rimessa alla valutazione dell'autorità adita.
In caso di mancato accordo, il giudice, nel dichiarare l'estinzione, deve limitarsi a liquidare le spese senza poter esorbitare da ciò, con esclusione di qualunque potere di totale o parziale compensazione (pena l'esperimento dell'actio nullitatis o dell'appello avverso il provvedimento assunto, v. Cass. Civ., sent. n. 5250 del 06/03/2018). L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce, infatti, al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di
"liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza, l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art. 306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., sempreché con essa il giudice si sia limitato alla
"liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto (v. espressamente, Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 21707 del 10/10/2006).
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Le spese sono liquidate come da dispositivo con applicazione del d.m. n.
55 del 2014 (esclusa la fase della decisione, essendo stata tenuta solo quella della trattazione).
IV. La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della
Tariffa, parte I, del Dpr 131/1986allegata al DPR 131/86 e ss. (v. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del 9/5/2001,
n. 45 dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato d.p.r. '86; Risoluzione Agenzia delle Entrate,
Direzione Centrale, Normativa e Contenzioso, ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia agli atti dell'attore accettata dalla controparte, anche se vi sia liquidazione delle spese processuali)
Per Questi Motivi
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa da
[...]
con sede in Roma, Via Giolitti n. 34 (CF e P. Controparte_1
IVA in persona in persona del suo Procuratore Speciale e per P.IVA_2 quanto infra generale, in persona del l.r.p.t., nei confronti di con sede in Voghera (PV) - Via Emilia 80, Cod. Parte_3
Fisc. e Part. IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore ogni diversa domanda, istanza, deduzione, Parte_2 eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione e domande ivi proposte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
2) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5330/2025 del 22.4.2025 emesso nell'ambito del proc. R.G. 9806/25; 3) ) dichiara, in difetto di accordo, l'opponente rinunziante tenuto, ex lege, a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte che liquida in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
7 8
c.p.a. ed i.v.a. come per legge e che condanna a pagare al resistente.
Roma, così deciso ex art. 127 ter cpc all'esito dell'udienza del 24.11.2025 con trattazione scritta. Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora
Febbraro, all'esito dell'udienza del 24/11/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 28048 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra con sede in Voghera (PV) - Via Emilia 80, Cod. Parte_1
Fisc. e Part. IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa - come da procura speciale Parte_2 alle liti e mandato difensivo con elezione di domicilio in allegato al presente atto – dagli Avv.ti Giuseppe Roccioletti (Cod. Fisc.
) e AN GI (Cod. Fisc. C.F._1
, indirizzo PEC C.F._2
, entrambi del Foro di Pavia, con Email_1
Studio in Pavia – Viale Gorizia 75, i quali indicano come indirizzo di Posta
Elettronica Certificata la casella - Email_2 registrato nel ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), che costituisce domicilio digitale e il numero di Fax 0382.1721491
Ricorrente
e
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con sede in Roma, Via Giolitti Controparte_1
n. 34 (CF e P. IVA in persona in persona del suo Procuratore P.IVA_2
Speciale Avv. Andrea Iennaco (n. Savona 4.6.1986) giusta procura per
Notaio di Roma del 13.1.2021 (rep. 2.160 / 1234), Persona_1 rappresentata e difesa per procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per d.i. depositato nel giudizio RG 9806/25 del Tribunale Ordinario di Roma dall'Avv. Marco Squicquero (CF ), con Studio in C.F._3
Roma, Via Crescenzio n. 20, pec: dom.ta presso Email_3
l'indicato indirizzo.
OGGETTO: Azione di opposizione a decreto ingiuntivo n. 5330 del 22 aprile 2025, emesso dal Tribunale di Roma, nel procedimento monitorio iscritto al n.r.g.a.c.c. 9806/2025.
Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 24/11/2025 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. – I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre, l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
II. Con ricorso del 3 marzo 2025, ha chiesto e Controparte_1 ottenuto dal Tribunale di Roma l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della società per l'importo capitale di euro Parte_3
41.480,00, oltre interess ensi e spese del procedimento di ingiunzione.
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Il credito azionato in via monitoria consiste nel corrispettivo maturato nel periodo 1 aprile 2023 – 31 luglio 2023 per la locazione del locale identificato con il n. “Bolla 3BC”, ubicato nella Stazione di Roma Tiburtina, da utilizzare per mostre quali “The World of Bansky: The Immersive Experience”.
“ allega in particolare di aver stipulato con “ ” un Controparte_1 Parte_3 ione transitoria in data 9 giugno 2022 p a di 345 giorni (doc. 2) e un corrispettivo complessivo di euro 103.000,00 oltre IVA, poi prorogata consensualmente sino al 31 gennaio 2024 (doc. 3) e successivamente ridotta al 6 agosto 2023; il corrispettivo mensile per il periodo di proroga era pattuito in euro 7.000,00 oltre IVA.
Il corrispettivo relativo ai mesi da aprile a luglio 2023 è rimasto impagato dalla conduttrice.
Di qui l'ingiunzione di pagamento dell'importo totale ivato di 41.480,00.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione l'ingiunto con ricorso depositato in data 3.6.2025, con cui ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano quale foro elettivo delle parti trattandosi di rapporti di locazione funzionalmente collegati e unitari ed ha chiesto, conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo qui impugnato;
- in subordine, in via preliminare, sospendere il presente giudizio fino alla decisione sui rapporti di dare e avere tra le parti in discussione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano R.G. 16044/2025. Nel merito, ha chiesto accertarsi l'inesigibilità del credito monitoriamente azionato per le ragioni sopra espresse e conseguentemente dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, per l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa creditoria azionata da nei confronti Controparte_1 della società per le ragioni evidenziate in narrativa, Parte_3 accertandone comunque respingendo la domanda di condanna proposta da nei confronti della Controparte_1 società con vittoria di spese e competenze di lite. Parte_3
Instaurato il contraddittorio si è costituito la parte opposta contestando in fatto ed in diritto l'avversa opposizione precisando le seguenti conclusioni:
“…in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 5330/2025 del 22.4.2025 emesso nell'ambito del proc. R.G. 9806/25, ai sensi dell'art. 648 c.p.c, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondata e non provata l'opposizione proposta nonché ogni altra domanda spiegata da , perché inammissibile, infondata e Parte_3 comunque non provata.
In ogni caso con condanna della Opponente al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi secondo i vigenti parametri ministeriali”.
Acquisita la documentazione in giudizio, all'esito dell'udienza con trattazione scritta del 24.11.2025, la causa è stata trattenuta sentenza ex
3 4
art. 127 ter c.p.c. e decisa con lettura del dispositivo e della motivazione.
Rilevato che all'udienza tenutasi in data odierna, la parte opposta ha dedotto che:
<<l'avv. marco squicquero, quale difensore della resistente < i>
nel riportarsi integralmente alla memoria Controparte_1 endo nelle relative richieste e conclusioni, dichiara che ha notificato in data 21.11.2025 atto di Parte_3 rinuncia agli atti del presente giudizio di opposizione che ad ogni buon conto qui deposita. L'Avv. Marco Squicquero espressamente a ciò facoltizzato dalla procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per d.i. depositato nel giudizio RG 9806/2025 del Tribunale Ordinario di Roma, pertanto DICHIARA di accettare la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla parte opponente e contestualmente CHIEDE che l'Ill.mo Sig. Giudice, con l'emanando decreto di estinzione voglia provvedere: a) ai sensi dell'art. 306 4° comma c.p.c. alla liquidazione delle spese del giudizio di opposizione in favore di
[...]
b) a dichiarare definitivamente esecutivo ai sensi Controparte_1 dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto n. 5330/2025 del 22.4.2025 emesso nell'ambito del proc. R.G. 9806/25. Riservato ogni altro diritto. Roma, 21 novembre 2025. Avv. Marco Squicquero>>. La reciproca rinunzia/accettazione agli atti del giudizio è regolare in quanto proveniente dalle parti costituite personalmente e/o dai relativi procuratori speciali avuto riguardo alla fase monitoria ed al giudizio di opposizione. In particolare la parte opposta non ha manifestato alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, in termini di risultato utile e giuridicamente apprezzabile, atteso che non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale, a fronte di quella principale a cui ha rinunziato espressamente. Anche la parte opponente ha rinunziato al giudizio di opposizione (sul punto, v. Cass. Civ. Sentenza n. 1168 del 01/02/1995 secondo cui: “Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo. Tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale”; v. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 15631 del 03/07/2006; v. Cass. Civ., sezione prima, sent. n. 9066 del 21/06/2002 secondo cui: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa
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non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio”). L'estinzione va disposta con sentenza (v. sul punto, Tribunale di Torino, Sezione I Civile, Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904; v. espressamente, Cass. Civ. n. 22917/2010; Cass. Civ. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004 I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829). I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost. (cfr. in tal senso, espressamente, Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10). Il titolo va, pertanto, dichiarato esecutivo.
IV. Rilevato, in ordine al governo delle spese processuali, che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le
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spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. “ La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Nella fattispecie de qua agitur, la parte opposta si è rimessa alla valutazione dell'autorità adita.
In caso di mancato accordo, il giudice, nel dichiarare l'estinzione, deve limitarsi a liquidare le spese senza poter esorbitare da ciò, con esclusione di qualunque potere di totale o parziale compensazione (pena l'esperimento dell'actio nullitatis o dell'appello avverso il provvedimento assunto, v. Cass. Civ., sent. n. 5250 del 06/03/2018). L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce, infatti, al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di
"liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza, l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art. 306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., sempreché con essa il giudice si sia limitato alla
"liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto (v. espressamente, Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 21707 del 10/10/2006).
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Le spese sono liquidate come da dispositivo con applicazione del d.m. n.
55 del 2014 (esclusa la fase della decisione, essendo stata tenuta solo quella della trattazione).
IV. La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della
Tariffa, parte I, del Dpr 131/1986allegata al DPR 131/86 e ss. (v. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del 9/5/2001,
n. 45 dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato d.p.r. '86; Risoluzione Agenzia delle Entrate,
Direzione Centrale, Normativa e Contenzioso, ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia agli atti dell'attore accettata dalla controparte, anche se vi sia liquidazione delle spese processuali)
Per Questi Motivi
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa da
[...]
con sede in Roma, Via Giolitti n. 34 (CF e P. Controparte_1
IVA in persona in persona del suo Procuratore Speciale e per P.IVA_2 quanto infra generale, in persona del l.r.p.t., nei confronti di con sede in Voghera (PV) - Via Emilia 80, Cod. Parte_3
Fisc. e Part. IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore ogni diversa domanda, istanza, deduzione, Parte_2 eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'estinzione del giudizio di opposizione e domande ivi proposte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
2) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5330/2025 del 22.4.2025 emesso nell'ambito del proc. R.G. 9806/25; 3) ) dichiara, in difetto di accordo, l'opponente rinunziante tenuto, ex lege, a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte che liquida in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
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c.p.a. ed i.v.a. come per legge e che condanna a pagare al resistente.
Roma, così deciso ex art. 127 ter cpc all'esito dell'udienza del 24.11.2025 con trattazione scritta. Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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