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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 559/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 559/2025 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
EL
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
GI SE
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 18/07/2025)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 14.02.2025, - premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Augusta il 15.06.1996, trascritto nei Controparte_1
pagina 1 di 3 registri dell'ufficio dello Stato Civile del Comune di Siracusa (atto n. 32, parte II, serie
B, anno 1996), nel corso del quale sono nate le figlie (02.06.1997) e Per_1 Per_2
(03.03.2001), oggi maggiorenni ma economicamente non indipendenti - chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, con addebito a quest'ultima, nonché la previsione delle seguenti ulteriori statuizioni:
- L'assegnazione della casa coniugale;
- L'obbligo, in capo alla resistente, di corrispondere al ricorrente la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna) a titolo di mantenimento delle figlie, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , il cui procuratore rappresentava il Controparte_1 raggiungimento di un accordo tra le parti, formalizzato alla prima udienza.
All'udienza del 25.11.2025, fissata per la comparizione delle parti, i rispettivi procuratori davano atto del raggiungimento del seguente accordo:
“pronuncia della separazione giudiziale;
Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad assegno di mantenimento uno nei confronti nell'altro;
La casa coniugale viene assegnata al sig. con il quale le figlie maggiorenni e non Pt_1 economicamente autosufficienti continueranno a convivere e pertanto il padre contribuirà al mantenimento delle stesse in via diretta;
La madre contribuirà al mantenimento nei confronti delle figlie mediante il versamento diretto alle stesse di un assegno di mantenimento dell'importo di € 150,00 cadauno rivalutabili secondo l'indice IStAT, oltre al 50% delle spese straordinarie: spese compensate e ogni altra domanda rinunciata”.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito pagina 2 di 3 concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 559/2025
R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio a Augusta il 15.06.1996, trascritto nei
[...] registri dell'ufficio dello Stato Civile del Comune di Siracusa (atto n. 32, parte II, serie
B, anno 1996), omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 19.12.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 559/2025 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
(C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Maria Parte_1 CodiceFiscale_1
EL
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
GI SE
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 18/07/2025)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 14.02.2025, - premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Augusta il 15.06.1996, trascritto nei Controparte_1
pagina 1 di 3 registri dell'ufficio dello Stato Civile del Comune di Siracusa (atto n. 32, parte II, serie
B, anno 1996), nel corso del quale sono nate le figlie (02.06.1997) e Per_1 Per_2
(03.03.2001), oggi maggiorenni ma economicamente non indipendenti - chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, con addebito a quest'ultima, nonché la previsione delle seguenti ulteriori statuizioni:
- L'assegnazione della casa coniugale;
- L'obbligo, in capo alla resistente, di corrispondere al ricorrente la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna) a titolo di mantenimento delle figlie, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , il cui procuratore rappresentava il Controparte_1 raggiungimento di un accordo tra le parti, formalizzato alla prima udienza.
All'udienza del 25.11.2025, fissata per la comparizione delle parti, i rispettivi procuratori davano atto del raggiungimento del seguente accordo:
“pronuncia della separazione giudiziale;
Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad assegno di mantenimento uno nei confronti nell'altro;
La casa coniugale viene assegnata al sig. con il quale le figlie maggiorenni e non Pt_1 economicamente autosufficienti continueranno a convivere e pertanto il padre contribuirà al mantenimento delle stesse in via diretta;
La madre contribuirà al mantenimento nei confronti delle figlie mediante il versamento diretto alle stesse di un assegno di mantenimento dell'importo di € 150,00 cadauno rivalutabili secondo l'indice IStAT, oltre al 50% delle spese straordinarie: spese compensate e ogni altra domanda rinunciata”.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito pagina 2 di 3 concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 559/2025
R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio a Augusta il 15.06.1996, trascritto nei
[...] registri dell'ufficio dello Stato Civile del Comune di Siracusa (atto n. 32, parte II, serie
B, anno 1996), omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 19.12.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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