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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/10/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO EN
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 53/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SERVELLO MIRIAM Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2021 la sig.ra proponeva Parte_1 opposizione avverso il provvedimento di reiezione dell' prot. n. 2202.23-10- CP_1
2019.0136974, con cui l'Istituto respingeva la domanda di accesso al ND di AN ex d.lgs. n. 80/1992, avanzata in data 28 marzo 2019, volta ad ottenere la liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro intercorso con il sig. per un importo pari ad € 23.679,09. Persona_1
1 La ricorrente deduceva che, a seguito di opposizione al decreto di esclusione del suo credito dallo stato passivo del fallimento n. 2/2016 del sig. il Tribunale Persona_1 di Vibo Valentia – con decreto n. 4161 del 26 luglio 2018, emesso ai sensi dell'art. 101
l. fall. – aveva accolto la domanda, ammettendo il credito della ricorrente per complessivi euro 207.650,69, in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c.
Sulla base di tale provvedimento giudiziale, la ricorrente sosteneva che il rapporto di lavoro a nero con il sig. risultava ormai accertato, e che pertanto l' Persona_1 CP_1 non poteva legittimamente negare l'accesso al ND di AN sul presupposto della mancata regolarizzazione contributiva.
Si costituiva l' , eccependo l'assenza di regolarizzazione contributiva e CP_1
l'insussistenza di verbali ispettivi attestanti il rapporto di lavoro dal 1996 al 2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul decreto di ammissione al passivo.
Con decreto n. 4161/2018 del 26 luglio 2018, reso dal Tribunale di Vibo Valentia ex art. 101 l. fall., è stata accolta l'opposizione proposta dalla sig.ra ed è stato Pt_2 ammesso al passivo del fallimento n. 2/2016 del sig. il credito della Persona_1 stessa per euro 207.650,69, in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c., in quanto credito da lavoro subordinato.
Tale provvedimento, passato in giudicato in assenza di impugnazioni, ha efficacia vincolante tra le parti e accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e il datore di lavoro fallito, con il conseguente diritto della lavoratrice al trattamento di fine rapporto maturato.
2. Sulla rilevanza ai fini del ND di AN.
L'accesso al ND di AN TFR, previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 80/1992, richiede:
• l'esistenza di un credito da TFR accertato;
• lo stato di insolvenza del datore di lavoro (fallimento o altra procedura concorsuale).
2 L'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 80/1992 prevede espressamente che l'intervento del ND sia ammesso anche per rapporti di lavoro non regolarmente denunciati agli enti previdenziali, purché l'esistenza del rapporto sia accertata in sede giudiziale o riconosciuta dal datore di lavoro.
Nel caso di specie entrambi i requisiti risultano integrati: da un lato il credito della ricorrente è stato ammesso con decreto giudiziale al passivo fallimentare, dall'altro il datore di lavoro è stato dichiarato fallito con sentenza n. 2/2016.
3. Sulla deduzione dell' relativa alla mancata regolarizzazione contributiva. CP_1
Non può essere condivisa la tesi difensiva dell' secondo cui l'assenza di CP_2 regolarizzazione contributiva osterebbe alla liquidazione. La normativa citata (art. 2, comma 5, d.lgs. 80/1992) supera tale rilievo, prevedendo che il ND intervenga anche in caso di rapporti di lavoro “in nero”, purché accertati giudizialmente. La giurisprudenza di legittimità ha confermato che l'ammissione al passivo fallimentare del credito di lavoro è sufficiente a radicare il diritto del lavoratore all'intervento del ND di AN (Cass. civ., sez. lav., n. 17248/2019; Cass. civ., sez. lav., n. 29273/2019).
4. Applicazione al caso concreto.
Alla luce del decreto del Tribunale di Vibo Valentia, deve ritenersi accertata la sussistenza del rapporto di lavoro e del credito da TFR maturato dalla ricorrente per euro 23.679,09. Pertanto, il rigetto opposto dall' con provvedimento del 23 ottobre CP_1
2019 risulta illegittimo e va annullato, dovendo l'Istituto provvedere alla liquidazione dell'importo richiesto, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 contro l' , così provvede: CP_1
1. Accoglie il ricorso;
2.Annulla il provvedimento di reiezione prot. n. 2202.23-10-2019.0136974 e il CP_1 conseguente silenzio-diniego;
3 3. Dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere, a carico del ND di AN , CP_1 la liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro intercorso con il sig. Persona_1
4. Condanna l' al pagamento del TFR per l'importo di euro 23.679,09, oltre CP_1 interessi legali dal dovuto al saldo;
4. condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00 CP_1 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 03/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 53/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SERVELLO MIRIAM Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2021 la sig.ra proponeva Parte_1 opposizione avverso il provvedimento di reiezione dell' prot. n. 2202.23-10- CP_1
2019.0136974, con cui l'Istituto respingeva la domanda di accesso al ND di AN ex d.lgs. n. 80/1992, avanzata in data 28 marzo 2019, volta ad ottenere la liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro intercorso con il sig. per un importo pari ad € 23.679,09. Persona_1
1 La ricorrente deduceva che, a seguito di opposizione al decreto di esclusione del suo credito dallo stato passivo del fallimento n. 2/2016 del sig. il Tribunale Persona_1 di Vibo Valentia – con decreto n. 4161 del 26 luglio 2018, emesso ai sensi dell'art. 101
l. fall. – aveva accolto la domanda, ammettendo il credito della ricorrente per complessivi euro 207.650,69, in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c.
Sulla base di tale provvedimento giudiziale, la ricorrente sosteneva che il rapporto di lavoro a nero con il sig. risultava ormai accertato, e che pertanto l' Persona_1 CP_1 non poteva legittimamente negare l'accesso al ND di AN sul presupposto della mancata regolarizzazione contributiva.
Si costituiva l' , eccependo l'assenza di regolarizzazione contributiva e CP_1
l'insussistenza di verbali ispettivi attestanti il rapporto di lavoro dal 1996 al 2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul decreto di ammissione al passivo.
Con decreto n. 4161/2018 del 26 luglio 2018, reso dal Tribunale di Vibo Valentia ex art. 101 l. fall., è stata accolta l'opposizione proposta dalla sig.ra ed è stato Pt_2 ammesso al passivo del fallimento n. 2/2016 del sig. il credito della Persona_1 stessa per euro 207.650,69, in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c., in quanto credito da lavoro subordinato.
Tale provvedimento, passato in giudicato in assenza di impugnazioni, ha efficacia vincolante tra le parti e accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ricorrente e il datore di lavoro fallito, con il conseguente diritto della lavoratrice al trattamento di fine rapporto maturato.
2. Sulla rilevanza ai fini del ND di AN.
L'accesso al ND di AN TFR, previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 80/1992, richiede:
• l'esistenza di un credito da TFR accertato;
• lo stato di insolvenza del datore di lavoro (fallimento o altra procedura concorsuale).
2 L'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 80/1992 prevede espressamente che l'intervento del ND sia ammesso anche per rapporti di lavoro non regolarmente denunciati agli enti previdenziali, purché l'esistenza del rapporto sia accertata in sede giudiziale o riconosciuta dal datore di lavoro.
Nel caso di specie entrambi i requisiti risultano integrati: da un lato il credito della ricorrente è stato ammesso con decreto giudiziale al passivo fallimentare, dall'altro il datore di lavoro è stato dichiarato fallito con sentenza n. 2/2016.
3. Sulla deduzione dell' relativa alla mancata regolarizzazione contributiva. CP_1
Non può essere condivisa la tesi difensiva dell' secondo cui l'assenza di CP_2 regolarizzazione contributiva osterebbe alla liquidazione. La normativa citata (art. 2, comma 5, d.lgs. 80/1992) supera tale rilievo, prevedendo che il ND intervenga anche in caso di rapporti di lavoro “in nero”, purché accertati giudizialmente. La giurisprudenza di legittimità ha confermato che l'ammissione al passivo fallimentare del credito di lavoro è sufficiente a radicare il diritto del lavoratore all'intervento del ND di AN (Cass. civ., sez. lav., n. 17248/2019; Cass. civ., sez. lav., n. 29273/2019).
4. Applicazione al caso concreto.
Alla luce del decreto del Tribunale di Vibo Valentia, deve ritenersi accertata la sussistenza del rapporto di lavoro e del credito da TFR maturato dalla ricorrente per euro 23.679,09. Pertanto, il rigetto opposto dall' con provvedimento del 23 ottobre CP_1
2019 risulta illegittimo e va annullato, dovendo l'Istituto provvedere alla liquidazione dell'importo richiesto, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 contro l' , così provvede: CP_1
1. Accoglie il ricorso;
2.Annulla il provvedimento di reiezione prot. n. 2202.23-10-2019.0136974 e il CP_1 conseguente silenzio-diniego;
3 3. Dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere, a carico del ND di AN , CP_1 la liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato nel corso del rapporto di lavoro intercorso con il sig. Persona_1
4. Condanna l' al pagamento del TFR per l'importo di euro 23.679,09, oltre CP_1 interessi legali dal dovuto al saldo;
4. condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00 CP_1 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 03/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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