Decreto presidenziale 20 novembre 2025
Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 09/05/2026, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00556/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00769/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 769 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SS ER s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B28512CE8E, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Basile, Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Franco Viola, Chiara Forneris, Andrea Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sezze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso il suo studio in RO, via G.P. Da Palestrina n.47;
nei confronti
OR Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Annibali, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale di gara n. 6 del 12 agosto 2025 con cui il Responsabile del Settore VII - Terzo settore del Comune di Sezze, nonché R.U.P. della procedura di gara, ha escluso la SS ER S.r.l. dalla procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica degli alunni delle scuole di Sezze e degli utenti del centro diurno per disabili “C. Tamantini” - CIG B28512CE8E ed ha dichiarato come migliore offerta quella dell'operatore economico OR Italia S.r.l.;
- della determinazione del Comune di Sezze, Terzo settore, n. 509, Reg. n. 139 del 12 agosto 2025, di approvazione delle risultanze di gara ed aggiudicazione del servizio in favore di OR Italia S.r.l.;
- della comunicazione del 12 agosto 2025 di aggiudicazione ex art. 90, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. d), del d.lgs. 36/2023 in favore di OR Italia S.r.l.;
- del provvedimento del 21 luglio 2025 con il quale il R.U.P. ha chiesto a SS ER S.r.l. di trasmettere i contratti attestanti la proprietà o disponibilità dei centri di cottura dando atto che la relativa mancanza o inidoneità avrebbe determinato l'esclusione dalla procedura d'appalto;
- del provvedimento del 4 agosto 2025 con cui il R.U.P. ha comunicato l'avvio del procedimento di esclusione dall'appalto nei confronti di SS ER S.r.l.;
- dei provvedimenti, non conosciuti, con cui il R.U.P. ha accertato il possesso dei requisiti di esecuzione in capo a OR Italia S.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, lo Schema di Contratto, gli allegati al Disciplinare ed al Capitolato, e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato;
e per la declaratoria dell'inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato, tra il Comune di Sezze e OR Italia S.r.l., e del diritto della ricorrente a subentrare nell'aggiudicazione e nell'esecuzione dello stipulando contratto, in caso di ritenuta fondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 124 c.p.a., con effetti dalla data della stipula o, in via subordinata, dal diverso momento che verrà individuato dall'Ecc.mo T.A.R.;
nonché
per l'accertamento del diritto di SS ER S.r.l. ad essere dichiara aggiudicataria definitiva della procedura di gara oggetto di causa, e per la conseguente condanna del Comune in via principale: ad adottare gli atti (provvedimento di aggiudicazione ed atti connessi) conseguenti all'accertamento giudiziale del diritto di SS ER ad essere dichiarata aggiudicataria della procedura aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica degli alunni delle scuole di Sezze e degli utenti del centro diurno per disabili “C. Tamantini” - CIG B28512CE8E;
in via subordinata: a disporre l'esclusione dalla procedura di gara di BioRistoro S.r.l. e, per l'effetto, a rinnovare l'intera procedura; in via di ulteriore subordine: a rinnovare il procedimento di verifica dei requisiti di esecuzione dell'appalto in capo a BioRistoro Italia S.r.l., conformemente a quanto dedotto nel presente ricorso; in via di estremo subordine: ad attivare, ovvero rinnovare, il procedimento di verifica del costo della manodopera indicato in offerta da BioRistoro Italia S.r.l., conformemente a quanto dedotto nel presente ricorso;
con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da OR Italia s.r.l. il 30 ottobre 2025:
per l’annullamento in parte qua
- del Verbale di gara n. 6 in data 12/08/2025 con cui il Responsabile del Settore VII – Terzo settore del Comune di Sezze, nonché R.U.P. della procedura di gara, ha escluso la SS ER S.r.l. dalla procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica degli alunni delle scuole di Sezze e degli utenti del centro diurno per disabili “C. Tamantini” - CIG B28512CE8E;
- del provvedimento prot. 23980 in data 21/07/2025 con il quale il R.U.P. ha chiesto a SS ER S.r.l. di trasmettere i contratti attestanti la proprietà o disponibilità dei centri di cottura dando atto che la relativa mancanza o inidoneità avrebbe determinato l’esclusione dalla procedura d’appalto;
- del provvedimento prot. 25411 in data 4/8/2025 con cui il R.U.P. ha comunicato l’avvio del procedimento di esclusione dall’appalto nei confronti di SS ER S.r.l.;
- della nota prot. 25446 del 4/8/2025 del Comune di Sezze;
- di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento ai verbali n. 1, 2, 3, 4 e 5 di valutazione delle offerte e relative schede riepilogative dei punteggi assegnati;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo Schema di Contratto, gli allegati al Disciplinare ed al Capitolato, e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato da SS ER s.r.l. in data 23 dicembre 2025:
per l’annullamento
dei provvedimenti già gravati in ragione dell’omessa verifica della disponibilità dei centri cottura da parte di OR Italia S.r.l. e, occorrendo, della nota del Comune di Sezze prot. n. 41956 in data 28/11/2025;
e per la declaratoria
dell’inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, tra il Comune di Sezze e BioRistoro Italia S.r.l., e del diritto della ricorrente a subentrare nell’aggiudicazione e nell’esecuzione dello stipulando contratto, in caso di ritenuta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 124 c.p.a., con effetti dalla data della stipula o, in via subordinata, dal diverso momento che verrà individuato dall’Ecc.mo T.A.R.;
nonché per l’accertamento
del diritto di SS ER S.r.l. ad essere dichiara aggiudicataria definitiva della procedura di gara oggetto di causa, e per la conseguente condanna del Comune:
- in via principale: in accoglimento dei primi due motivi di ricorso principale e del primo motivo aggiunto di ricorso, ad adottare gli atti (provvedimento di aggiudicazione ed atti connessi) conseguenti all’accertamento giudiziale del diritto di SS ER ad essere dichiarata aggiudicataria della procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica degli alunni delle scuole di Sezze e degli utenti del centro diurno per disabili “C. Tamantini” - CIG B28512CE8E o, in subordine, ad adottare gli atti propedeutici all’aggiudicazione dell’appalto in favore di SS;
- in via subordinata: in accoglimento del III motivo di ricorso, a disporre l’esclusione dalla procedura di gara di BioRistoro S.r.l. e, per l’effetto, a rinnovare l’intera procedura; 3 - in via di ulteriore subordine: a) in accoglimento del III motivo di ricorso principale e del II motivo aggiunto di ricorso, ad effettuare/rinnovare il procedimento di verifica dei requisiti di esecuzione dell’appalto in capo a BioRistoro Italia S.r.l., conformemente a quanto dedotto nel ricorso e nei presenti motivi aggiunti; b) in accoglimento del IV motivo di ricorso, ad attivare, ovvero rinnovare, il procedimento di verifica del costo della manodopera indicato in offerta da BioRistoro Italia S.r.l., conformemente a quanto dedotto nel ricorso;
con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.
Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OR Italia S.r.l. e del Comune di Sezze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa FR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con ricorso notificato e depositato il 30 settembre 2025, la società SS ER ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del verbale di gara n. 6 del 12 agosto 2025 con cui il Comune di Sezze l’ha esclusa dalla procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica degli alunni delle scuole di Sezze e degli utenti del centro diurno per disabili “C. Tamantini” - CIG B28512CE8E, dichiarando come migliore offerta quella dell’operatore economico OR Italia S.r.l., e di tutti gli altri atti di gara connessi come in epigrafe specificati, nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, tra il Comune di Sezze e OR Italia S.r.l., e del diritto della ricorrente a subentrare nell’aggiudicazione e nell’esecuzione dello stipulando contratto, e per l’accertamento del diritto di SS ER s.r.l. ad essere dichiara aggiudicataria definitiva della procedura di gara oggetto di causa, o in via subordinata, per la condanna del Comune a disporre l’esclusione dalla procedura di gara di OR S.r.l. e, per l’effetto, a rinnovare l’intera procedura, con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti.
2. Con determinazione del Responsabile del Settore VII, Terzo Settore, n. 488 del 29 luglio 2024, il Comune di Sezze, ha indetto la procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di refezione scolastica degli alunni delle scuole di Sezze e degli utenti del Centro diurno per disabili “C. Tamantini” - CIG: B28512CE8E; CPV: 55524000-9.
Il criterio prescelto per la selezione dell’aggiudicatario è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a), d.lgs. 36/2023.
L’importo complessivo dell’appalto è stato individuato in €. 2.994.402,00 al netto dell’IVA.
Entro il termine del 10 settembre 2024, sono pervenute n. 2 offerte da parte degli operatori SS ER S.r.l. e OR Italia s.r.l.
Nella seduta del 10 settembre 2024, verificata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dai due concorrenti, il R.U.P. ha ammesso entrambi alla procedura.
Con determinazione n. 430 del 10 luglio 2025 è stata nominata la commissione di gara.
Nelle sedute del 14 luglio 2025, la Commissione ha proceduto all’apertura e alla valutazione delle offerte tecniche, assegnando il punteggio di 74,03 all’offerta di SS ed il punteggio di 69,16 all’offerta di OR.
Durante la seduta del 16 luglio 2025, la Commissione ha aperto le offerte economiche, assegnando 20 punti all’offerta di OR e 14,425 punti all’offerta di SS.
Resasi conto di aver commesso un errore nell’applicazione della formula di calcolo delle offerte economiche, la Commissione si è nuovamente riunita in data 17 luglio 2025 ed ha rettificato i punteggi, assegnando 20 punti all’offerta economica di OR e 16,415 punti all’offerta economica di SS.
Alla luce di tale rettifica, la Commissione ha proposto l’aggiudicazione in favore di SS con il punteggio totale di 90,445, a fronte degli 89,16 punti complessivi ottenuti da OR.
Tuttavia, con nota del 21 luglio 2025, prima di approvare le risultanze di gara e dichiarare l’aggiudicazione, il R.U.P. ha chiesto a SS di trasmettere i contratti attestanti la proprietà o disponibilità del centro di cottura principale e del centro di cottura emergenziale dando atto che “La proprietà o disponibilità, da parte della DUSSMANN SERVICE S.R.L. dei predetti centri di cottura per tutta la durata dell’appalto, configura infatti un indefettibile requisito di esecuzione, con la conseguenza che la sua mancanza o inidoneità determinerà l’esclusione dalla procedura d’appalto e lo scorrimento della graduatoria della migliore offerta”.
SS ha riscontrato la richiesta trasmettendo: - il contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato con Servizi Pubblici Locali Sezze s.p.a., avente ad oggetto la locazione, per la durata di 6 anni, dell’immobile sito in Sezze, Via Gattuccia snc, già precedentemente adibito a centro di cottura, che SS intende adibire a centro di produzione pasti; - la dichiarazione sottoscritta dalla Società AT s.r.l., avente ad oggetto la messa a disposizione di cucine mobili posizionate su autoveicoli, da utilizzarsi quali centro di cottura emergenziale per tutta la durata dell’appalto; - la dichiarazione unilaterale sottoscritta dall’Azienda ES ER Group s.r.l. avente ad oggetto la concessione in comodato d’uso gratuito di un’area sita a UD, Via Pontina, km 81.500, per ivi posizionare le cucine mobili fornite dalla AT s.r.l..
Con riferimento al contratto stipulato con S.P.L., le parti hanno espressamente assoggettato l’efficacia della locazione alla condizione sospensiva dell’avvenuto affidamento del servizio oggetto della gara.
Con provvedimento in data 4 agosto 2025, il R.U.P. ha comunicato l’avvio del procedimento di esclusione dall’appalto nei confronti di SS, rilevando che: - il centro di cottura sarebbe privo di garanzia di funzionamento degli impianti e delle attrezzature ivi presenti nonché delle autorizzazioni previste per legge per l’operatività dello stesso, in contrasto con quanto previsto nel C.S.A.; - non sarebbe stata fornita la prova della disponibilità del secondo centro di cottura emergenziale; - non si avrebbe certezza della legittimità e validità del contratto di “disponibilità” del centro di cottura primario sottoscritto da una partecipata del Comune di Sezze “in assenza dei presupposti che ne avrebbero dovuto precederne la firma”.
Nel termine assegnato per la trasmissione di memorie e chiarimenti, SS ha trasmesso la propria memoria partecipativa, corredata da una nota di chiarimenti rilasciata da AT s.r.l., dalla relazione tecnica sulle opere da eseguire sul centro di cottura principale a firma dell’impresa Grossimpianti s.r.l. e dal relativo preventivo, nonché da una nota di chiarimenti rilasciata da S.P.L.
Nonostante i chiarimenti ricevuti, il RU ha convocato una nuova seduta in data 12 agosto 2025, nella quale ha escluso SS dalla procedura di gara ed ha dichiarato quale migliore offerta quella presentata da OR.
Con determinazione n. 509 Reg. n. 139 del 12 agosto 2025, il Comune ha infine approvato le risultanze di gara ed ha aggiudicato il servizio in favore di OR, dandone contestuale comunicazione a SS ai sensi dell’art. 90, d.lgs. 36/2023.
In data 19 agosto 2025 SS ha formulato istanza di accesso agli atti volta ad ottenere copia della documentazione e delle offerte presentate da OR e di tutti i verbali della procedura.
Il Comune ha riscontrato l’istanza in data 20 agosto 2025, ma la SS ha potuto prendere visione degli stessi soltanto in data 22 agosto 2025.
3. Avverso i gravati atti, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di legittimità:
3.1. In via principale, sono proposti i primi due motivi di ricorso:
I. Violazione degli artt. 1, 3, 5, 17, 113, 127 e 130, d. lgs. n. 36/2023, degli artt. 1362 e 1366 cod. civ. nonché dell’art 3 del Capitolato speciale. Violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione, buona fede, tutela dell’affidamento, del risultato e di proporzionalità. Eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. Perplessità del provvedimento.
L’esclusione muove dall’asserita mancata dimostrazione, da parte di SS, del possesso dei requisiti di esecuzione dell’appalto, nella specie, la disponibilità di un centro di cottura principale e di un centro di cottura emergenziale.
Secondo parte ricorrente, la stazione appaltante avrebbe errato nel disporre l’esclusione considerando il possesso del centro di cottura alla stregua di un requisito di partecipazione anziché come requisito di esecuzione dell’appalto.
Pertanto, la relativa comprova avrebbe dovuto essere richiesta solo in un momento successivo all’aggiudicazione.
II. Violazione degli artt. 1, 3, 5, 113, 127 e 130 del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 e degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990. Violazione dei principi buona fede, tutela dell’affidamento, ragionevolezza, del risultato e di proporzionalità. Eccesso di potere per grave carenza istruttoria e motivazionale. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Quanto rilevato dal RU e contestato alla ricorrente, in merito alla disponibilità del centro primario e del centro emergenziale di cottura, non sarebbe rispondente al vero, in quanto la ricorrente avrebbe dimostrato, in modo idoneo, la disponibilità di entrambi i centri di cottura.
III. Violazione degli artt. 1, 3, 5, 113, 127 e 130 d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 3 del C.S.A.. Violazione dei principi di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di trasparenza e del risultato. Eccesso di potere per grave carenza istruttoria, erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà.
In via subordinata, nell’ipotesi di rigetto dei primi due motivi di ricorso, SS insiste per l’annullamento dell’aggiudicazione a OR, per mancato possesso del requisito di esecuzione relativo alla disponibilità del centro di cottura emergenziale, con conseguente necessaria riedizione dell’intera gara.
I due centri di cottura emergenziali indicati da OR nell’offerta tecnica non sarebbero, infatti, conformi alle prescrizioni dell’art. 3 del C.S.A. laddove prevede che il centro di cottura emergenziale sia situato “ad una distanza massima dal Comune di Sezze di 50 minuti”.
IV. Violazione degli artt. 1, 3, 41, 108, 110, 127 e 130 d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 10 del C.S.A. e dell’art. 4 del Disciplinare. Violazione dei principi di risultato, pubblicità e trasparenza. Eccesso di potere per grave carenza istruttoria e motivazionale.
Il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto in favore di OR sarebbe illegittimo anche in ragione della mancata attivazione, da parte della stazione appaltante del procedimento di verifica di congruità del costo della manodopera.
La determinazione n. 509 del 12 agosto 2025, adottata nella stessa data del verbale di esclusione di SS, non darebbe atto dell’avvenuta verifica di congruità del costo della manodopera e dell’anomalia dell’offerta, che non risulterebbe, quindi, essere stata svolta.
3. In data 23 ottobre 2025, la società ricorrente ha proposto istanza d’accesso, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., alla documentazione presentata da OR nell’ambito del procedimento di verifica di congruità dell’offerta, in conseguenza al rifiuto opposta dalla resistente amministrazione secondo la quale la ricorrente, in conseguenza alla sua esclusione, difetterebbe dell’interesse ad accedere alla documentazione richiesta.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Sezze contestando la fondatezza dell’istanza d’accesso presentata in corso di causa nonché, nel merito, il ricorso principale.
5. Si è costituita altresì la società controinteressata OR che, in data 30 ottobre 2025, ha depositato ricorso incidentale con il quale sostiene la legittimità del provvedimento espulsivo emesso nei confronti della SS ed oggetto del ricorso principale, sulla base delle seguenti ragioni di diritto:
I. Violazione del capitolato e del disciplinare di gara. Violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 70, 87, 91, 107 nonché dell’Allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023. Insufficienza dell’offerta nella parte in cui non garantisce le prestazioni richieste dal capitolato di gara. Difetto di motivazione e istruttoria. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e concorrenza. Eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento.
Secondo OR, dall’analisi del “Piano dei trasporti” di SS emergerebbe che la stessa ha previsto i tragitti che dal centro di cottura di Via Gattuccia conducono a ciascuna delle scuole indicate nell’elenco del capitolato, omettendo tuttavia di indicare il tragitto che alle ore 11,50 avrebbe dovuto condurre i pasti alla Scuola di Sezze Scalo.
Pertanto, l’offerta della ricorrente principale sarebbe insufficiente non potendo garantire tutte le prestazioni previste dal capitolato speciale e come tale avrebbe meritato l’esclusione dalla gara o, quantomeno, l’assegnazione di un punteggio per il “Piano trasporti” pari a 0 in luogo dei 7,97 punti ottenuti.
II. Violazione dell’art. 3 del Disciplinare. Violazione dell’art. 3 del Capitolato. Violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 95, 98 del d.lgs. n. 36/2023. Falsa dichiarazione. Difetto di motivazione e istruttoria. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e concorrenza. Eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento.
Nell’offerta tecnica presentata, SS ha previsto che “ tutto il ciclo produttivo avverrà all’interno del centro cottura sito in Via Gattuccia snc, a soli 6 minuti dalla sede comunale, per il quale abbiamo sottoscritto un accordo di locazione. La gestione sullo stesso territorio del processo produttivo e logistico, nonché le caratteristiche che presenta il centro cottura, strutturato secondo standard elevati di processo, garantirà un effettivo beneficio in termini di qualità ”.
Secondo la ricorrente incidentale la suddetta dichiarazione si sarebbe rivelata non veritiera, in quanto il contratto di locazione prodotto dalla SS, stipulato con la SPL Sezze S.p.A. e avente ad oggetto il centro di cottura che la stessa società avrebbe dovuto utilizzare come luogo primario per la preparazione dei pasti, riporta in calce la data del 23 luglio 2025, successiva alla data del 10 settembre 2024 (termine per la partecipazione alla gara de qua).
III. Violazione dell’art. 3 del Disciplinare. Violazione dell’art. 3 del Capitolato. Violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 95, 98 del d.lgs. n. 36/2023. Falsa dichiarazione. Difetto di motivazione e istruttoria. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e concorrenza. Eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento.
Sarebbe altresì incerta, secondo OR, la disponibilità del centro cottura emergenziale da parte di SS, in quanto il progetto non chiarirebbe quali siano “le restanti 2 cucine” nell’ipotetico scenario emergenziale considerato, messe a disposizione sulla base di un accordo con AT.
Anche rispetto al sub criterio H “Gestione delle emergenze”, OR avrebbe meritato 0 punti, in luogo degli 8 punti ottenuti.
6. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, con ordinanza collegiale n. 37/2026, è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse all’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., avendo la P.A. dichiarato che non esistono i documenti per la cui ostensione l’istante ha agito.
7. In data 23 dicembre 2025, la società ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento dei provvedimenti già impugnati con ricorso principale, per omessa verifica della disponibilità dei centri cottura da parte di OR Italia S.r.l. e, occorrendo, della nota del Comune di Sezze prot. n. 41956 in data 28 novembre 2025.
Più in particolare, la ricorrente ha dedotto i seguenti ulteriori motivi di illegittimità:
I. Violazione degli artt. 1, 3, 5, 17, 113, 127 e 130 del d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 1362 e 1366 cod. civ. nonché dell’art 3 del C.S.A. Violazione dei principi di imparzialità, non discriminazione, di buona fede, tutela dell’affidamento, del risultato e di proporzionalità. Eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà manifesta. Illegittimità per grave disparità di trattamento.
Il Comune ha apertamente dichiarato di aver omesso qualsiasi verifica sulla permanenza dei titoli di disponibilità dei centri cottura da parte di OR, limitandosi a dare per assunto l’esistenza e la funzionalità di tali centri sulla base delle verifiche effettuate in occasione del precedente affidamento del servizio.
Tale omissione inficerebbe la legittimità del provvedimento di esclusione adottato nei confronti di SS sotto il profilo della disparità di trattamento tra i due operatori, nonché sotto il profilo dell’eccesso di potere per manifesta contraddittorietà dell’azione amministrativa.
II. Violazione degli artt. 1, 3, 5, 113, 127 e 130 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 3 del C.S.A.. Violazione dei principi di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di trasparenza e del risultato. Eccesso di potere per grave carenza istruttoria, erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà.
L’omissione procedimentale emersa a seguito dell’istanza 116 c.p.a. determinerebbe altresì l’inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, per violazione dell’art. 3 del C.S.A., nonché sotto il profilo della grave carenza istruttoria.
8. Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026 la causa è stata discussa per passare, infine, in decisione.
RI
1. Il ricorso principale è, con riguardo ai primi due motivi dedotti in via principale, infondato.
Con i primi due motivi di ricorso, la società SS contesta la legittimità della sua esclusione dalla procedura di gara de qua .
1.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità dell’esclusione dalla gara per l’asserita mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di esecuzione dell’appalto, ovvero dell’indisponibilità, alla data della verifica dei requisiti, del centro di cottura principale e del centro di cottura emergenziale, in quanto per espressa previsione della legge di gara e per unanime giurisprudenza, la disponibilità del centro cottura principale ed emergenziale costituisce requisito di esecuzione che deve essere dimostrato dal solo aggiudicatario dopo l’aggiudicazione in suo favore della commessa ed ai fini dell’esecuzione del contratto.
Il Comune di Sezze, invece, avrebbe svolto la verifica sulla disponibilità dei centri cottura prima dell’aggiudicazione, trasformando un requisito di esecuzione in requisito di partecipazione.
Il motivo è privo di pregio.
L’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara origina dal provvedimento del 21 luglio 2025, con il quale il RU, all’esito delle operazioni di gara, dando atto del verbale del 17 luglio 2025 con il quale è stata proposta l’aggiudicazione in favore della SS, allo scopo di addivenire alla adozione del provvedimento di aggiudicazione, la invitava a presentare entro il termine di quindici giorni i seguenti documenti:
“ 1. Contratto che attesti la proprietà o disponibilità da parte della SS ER s.r.l., di un centro di cottura per tutta la durata dell’appalto con precisazione che il centro di produzione pasti dovrà essere ad una distanza massima dalla sede comunale di 30 minuti;
2. Contratto che attesti la proprietà o disponibilità da parte della SS ER s.r.l. di un secondo centro di cottura di emergenza, idoneo per la consegna dei pasti, situato ad una distanza massima dal Comune di Sezze di 50 minuti, che assicuri l’esatto espletamento del servizio, qualora si verificassero situazioni imprevedibili presso il centro di cottura principale che ne pregiudichino l’uso, fino al ristabilirsi delle condizioni originarie del centro cottura principale.
La proprietà o disponibilità, da parte della SS ER s.r.l. dei predetti centri di cottura per tutta la durata dell’appalto, configura infatti un indefettibile requisito di esecuzione, con la conseguenza che la sua mancanza o inidoneità determinerà l’esclusione dalla procedura d’appalto e lo scorrimento della graduatoria della migliore offerta ”.
In riscontro, SS produceva:
- un contratto di locazione semestrale, rinnovabile, stipulato con Servizi Pubblici Locali Sezze spa, società in house del Comune di Sezze, relativo a un centro di cottura principale che, essendo inattivo da oltre dieci anni, risultava privo di garanzie circa il corretto funzionamento di impianti e attrezzature, oltre che sprovvisto delle necessarie autorizzazioni;
- una dichiarazione di impegno di AT s.r.l. concernente la possibile messa a disposizione di cucine mobili da utilizzare come centro di cottura emergenziale, configurata sostanzialmente come disponibilità tecnica e commerciale su richiesta;
- una dichiarazione di ES ER Group s.r.l. relativa alla concessione in comodato gratuito, in caso di necessità, di un’area idonea all’installazione delle predette cucine mobili.
Con il verbale n. 6 del 12 agosto 2025, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di esclusione del 4 agosto 2025, il RU escludeva definitivamente dalla gara SS ER, dichiarando contestualmente come migliore offerta quella dell’operatore economico OR Italia s.r.l., con la seguente motivazione:
“ emerge in maniera inequivocabile che il contratto sottoscritto dalla DUSSMANN SERVICE S.R.L. con la SPL S.p.A inerisce la disponibilità un centro di cottura primario privo di garanzia di funzionamento degli impianti e delle attrezzature ivi presenti nonché delle autorizzazioni previste per legge per l’operatività dello stesso. Tale stato di fatto è addirittura riportato nelle premesse al contratto, è ribadito nel corpo dello stesso e di nuovo nella nota prot. n. 26200 del giorno 08.08.2025 in cui si dice che “…….la Società (DUSSMANN) si è impegnata ad affrontare immediatamente dopo la conclusione degli interventi manutentivi, così come relazionati, per il tramite della presentazione delle necessarie segnalazioni certificate, tanto al competente Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), quanto ai fini dell’ottenimento dell’agibilità degli ambienti…” il tutto in divenire nei confronti di immobile da oltre dieci anni non utilizzato e perciò stesso bisognoso di interventi di ripristino di strutture ed impianti sostanziali, importanti, medio- lunghi e non di un semplice restyling.
Un siffatto dato contrasta irrimediabilmente con quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto della gara in oggetto, che al pari di ogni altro S.C.A. in materia di refezione scolastica, richiede quale indefettibile requisito di esecuzione la necessità che la sede del centro cottura sia concretamente idonea a svolgere le attività previste dal contratto, non potendo trattarsi di un locale abbandonato e/o dismesso o addirittura ammalorato.
Si sottolinea al riguardo che il servizio di refezione scolastica deve essere operativo a far data dall’ 11.09.2025, giorno di riapertura delle scuole, evitando soluzioni di continuità assai perniciose per le caratteristiche di alta rilevanza sociale del predetto e che ad oggi 12/08/2025 ovvero a distanza di 30 circa giorni dal predetto avvio (per di più in pieno agosto) l’aspirante aggiudicatario è privo dei requisiti in merito al predetto centro di cottura.
Come se ciò non bastasse non viene fornita alcuna prova della disponibilità di un secondo centro di cottura di emergenza ma una semplice opzione di offerta, al bisogno, di una cucina mobile accompagnata dall’impegno del titolare di un terreno sito in UD alla sua collocazione presso di lui. Tale impegno non costituisce né supplisce un contratto di disponibilità perché non garantisce assolutamente la corretta gestione delle emergenze che richiedono l’immediata messa a disposizione di un “centro di cottura idoneo per la consegna dei pasti, situato ad una distanza massima dal Comune di Sezze di 50 minuti, che assicuri l’esatto espletamento del servizio”.
Anche recentemente AN con parere di precontenzioso n. 245 del 18.06.2025, pubblicato il 25.07.2025, ha evidenziato l’impossibilità di aggiudicazione in assenza di sede operativa idonea. Senza contare poi che una tale carenza dei requisiti di esecuzione potrebbe avere addirittura ripercussioni anche sul punteggio tecnico assegnato con riferimento ai parametri di valutazione G ed I attribuiti a DUSSMANN, carenza immediatamente denunciabile dal secondo classificato in sede di accesso e conseguente proposizione di ricorso ad opponendum;
- A ciò va aggiunto che non è dato nemmeno avere certezza della legittimità e validità di un contratto di disponibilità di un centro di cottura primario sottoscritto da una partecipata del comune di Sezze in assenza dei presupposti che ne avrebbero dovuto precederne la firma. È noto infatti che le società partecipate da enti pubblici sono sottoposte a controllo analogo e a regole di affidamento disciplinate dal codice dei contratti e non da quello civile con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di preventivo ossequio ai principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, preventiva interlocuzione con il mercato (avviso). Non riescono a dipanare dubbi e perplessità le spiegazioni fornite dalla stessa SPL, che si è prontamente premurata di rispondere alle citate perplessità con nota allegata a quella presentata a quella della DUSSMANN SERVICE S.R.L. di cui al prot. n. 26200 dell’08.08.2025. Sarà comunque l’organo preposto al controllo analogo dell’Ente ad esaminare e valutare la legittimità e validità del comportamento e delle attività svolte dalla partecipata in assenza di benchè minima comunicazione all’Ente proprietario, così come richiesto al controllo analogo del Comune di Sezze con nota prot. 25446 del 04/08/2025;
- La contestazione relativa alla mancanza di un centro di cottura idoneo, in un appalto, va sollevata prima dell'aggiudicazione definitiva della gara. Questo significa che la contestazione deve essere presentata durante la fase di presentazione delle offerte o, al più tardi, nella fase di verifica dell'offerta presentata dal concorrente, come appunto nel caso di specie. L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha precisato che la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 ottobre 2023, n. 9255). Il principio del risultato, cui è ispirato il D. Lgs. n. 36/2023, all’art. 1 esige ed impone decisioni che consentano la tempestiva, corretta e puntuale realizzazione del fine perseguito che è quello della realizzazione del servizio di refezione in tempi, modalità e caratteristiche congruenti con l’ottimale concretizzazione degli elaborati di progetto, primo tra tutti il CSA ”.
Ciò che è contestato con il primo motivo del gravame è, innanzitutto, che tale verifica, concernente la disponibilità del centro cottura richiesto, sia stata illegittimamente svolta in una fase antecedente alla stipula del contratto.
A tale riguardo la ricorrente richiama la giurisprudenza, anche di questo Tar, secondo cui “ La disponibilità del più volte menzionato centro di cottura è stata, dunque, prevista e disciplinata, nell’ambito della procedura oggetto di giudizio, alla stregua di un requisito non già di partecipazione, bensì di esecuzione della prestazione dedotta in contratto; ciò peraltro in piena aderenza al consolidato orientamento della giurisprudenza, anche di questa sezione (sez. I, 26 aprile 2023, n. 276, e i precedenti ivi richiamati; id., 13 febbraio 2024, n. 118, confermata da Cons. di Stato, sez. III, 27 giugno 2024, n. 5691).
12.3. Pertanto la stazione appaltante non avrebbe potuto disporre l’esclusione dell’offerta presentata dal-OMISSIS- in ragione della mancata prova di una disponibilità immediata del centro di cottura, essendo prescritto dalla lex specialis che la stessa potesse validamente intervenire al momento dell’esecuzione della prestazione contrattuale, ciò che è avvenuto nel caso di specie ” (così Tar Lazio, Latina, I, 4 marzo 2025, n. 153).
Il richiamo al precedente sopra riportato è, come si comprende dalla sua piana lettura, inconferente, in quanto la fattispecie portata lì all’attenzione del Tribunale consisteva nell’opposto caso dell’impugnazione dell’aggiudicazione, da parte della seconda graduata, per l’asserita illegittima mancata dimostrazione, da parte dell’aggiudicataria, al momento della partecipazione, della disponibilità del centro di cottura richiesto nella lex specialis.
Disponibilità comunque dimostrata successivamente all’intervenuta aggiudicazione.
Nel caso di specie non viene posto in discussione dalla stazione appaltante che il requisito della disponibilità del centro di cottura sia un requisito di esecuzione e non un requisito di partecipazione, come peraltro evincibile dalla piana lettura dell’art. 3, del Capitolato d’appalto, secondo cui:
“ 1. Per l’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l’Appaltatore dovrà avere piena disponibilità di mezzi, attrezzature e personale adeguati alle prestazioni richieste (anche in rapporto al tipo di utenza servita) oltre che compatibili con le strutture esistenti.
2. Tutti i mezzi, le attrezzature e gli strumenti impiegati dovranno risultare in regola con la normativa vigente in materia igienico-sanitaria.
3. La produzione, preparazione e confezionamento dei pasti dovrà avvenire presso il centro di cottura messo a disposizione dall’Aggiudicatario per tutta la durata dell’appalto. Il centro di produzione pasti, così come richiesto nel Disciplinare di Gara, dovrà essere ad una distanza massima dalla sede comunale di 30 minuti.
4. L’aggiudicatario dovrà altresì garantire la disponibilità giuridica, per tutta la durata dell’appalto, di un secondo centro di cottura di emergenza, idoneo per la consegna dei pasti, situato ad una distanza massima dal Comune di Sezze di 50 minuti, che assicuri l’esatto espletamento del servizio, qualora si verificassero situazioni imprevedibili presso il centro di cottura principale che ne pregiudichino l’uso, fino al ristabilirsi delle condizioni originarie del centro cottura principale ”.
Dunque, la disponibilità di un idoneo e funzionante centro di cottura “ in regola con la normativa vigente in materia igienico-sanitaria” non è stato richiesto ai fini della partecipazione alla gara a tutti i partecipanti, bensì solo dopo essere stata formulata la proposta di aggiudicazione della gara al miglior offerente, individuato nella società ricorrente, come da verbale n. 5 del 17 luglio 2025.
È dunque solo in tale successivo momento che è stata del tutto legittimamente avviata la verifica della effettiva disponibilità di un centro di cottura idoneo e funzionante per l’imminente avvio del servizio in corrispondenza con l’inizio dell’anno scolastico che, stante la data ormai prossima del suo avvio (11 settembre 2025), per ragioni di carattere logico e sostanziale, non avrebbe potuto essere procrastinata ulteriormente.
Il rigido formalismo cui si appella la società ricorrente ovvero che la verifica della disponibilità del centro di cotture avrebbe dovuto essere svolta dopo l’aggiudicazione definitiva, all’atto della stipula del contratto non risponde in alcun modo al rispetto del fondamentale principio del risultato che, come affermato dal RU, impone decisioni che consentano la tempestiva, corretta e puntuale realizzazione del fine perseguito che è quello della realizzazione del servizio di refezione in tempi, modalità e caratteristiche congruenti con quanto statuito dal CSA.
La distinzione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione, giova ribadire, ha carattere sostanziale, non meramente formale: i primi sono, infatti, diretti a selezionare i candidati ammessi a competere mediante la presentazione dell’offerta, mentre i secondi attengono alla possibilità di dare corretta e integrale esecuzione al contratto.
Per tale ragione, i requisiti di esecuzione, pur non dovendo necessariamente essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta, devono comunque risultare effettivamente e tempestivamente acquisibili nel momento in cui l’ente si accinge a contrarre.
Ciò comporta che la stazione appaltante, una volta individuato il miglior offerente, non solo può, ma è tenuta a verificare, prima di vincolarsi con la sottoscrizione del contratto, che sussistano in concreto le condizioni essenziali per l’avvio del servizio.
Diversamente ragionando, si imporrebbe all’ente aggiudicatore di sottoscrivere un contratto la cui esecuzione risulterebbe incerta o addirittura impossibile, in palese contrasto con i principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa nonché del principio del risultato di cui all’art. 1, cod. app.
Ciò d’altra parte è confermato dall’art.17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 che sul punto ha introdotto una fondamentale innovazione.
Il comma 5 nel disciplinare la proposta di aggiudicazione, la verifica dei requisiti in capo all’offerente e l’aggiudicazione, ha introdotto una importante novità proprio con riguardo alla collocazione temporale della fase di verifica dei requisiti, oggi collocata tra la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione stessa, prevedendo altresì l’immediata efficacia dell’aggiudicazione a seguito di tale verifica.
La nuova disciplina prevede quindi che alla proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala faccia seguito una valutazione circa la sua legittimità e la sua conformità all’interesse pubblico e che, in questo momento della sequenza procedimentale, si ponga anche la verifica del possesso dei requisiti in capo all’offerente. A seguito della verifica dei requisiti, poi, sarà disposta l’aggiudicazione, che sarà immediatamente efficace.
L’art. 32, c. 7, d.lgs. n. 50/2016, al contrario prevedeva che l’aggiudicazione facesse seguito alla proposta e che la verifica dei requisiti avvenisse dopo l’aggiudicazione stessa, la cui efficacia sarebbe stata condizionata all’esito della verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario. In sostanza, è oggi la nuova disciplina dell’art. 17, comma 5, d. lgs. n. 36/2023 a imporre l’adozione della determina di aggiudicazione soltanto a seguito del positivo espletamento della verifica dei requisiti in capo all’offerente, di talché, la posizione di interesse legittimo pretensivo dell’aggiudicatario alla stipulazione del contratto non è più subordinata alla verifica successiva dei requisiti, spostandosi quest’ultima in un momento antecedente all’aggiudicazione stessa.
Il primo motivo è, pertanto, privo di pregio.
1.2. Destituito di fondamento è, per le ragioni già esposte, anche il secondo motivo di ricorso.
Il dato sostanziale e incontrovertibile emerso dalla verifica, come legittimamente disposta dal Rup, è stato infatti che la SS ad un mese dall’avvio del servizio di refezione scolastica non aveva la disponibilità di un centro di cottura idoneo e funzionante.
a) Con riferimento al centro di cottura principale, la documentazione prodotta dalla ricorrente ha evidenziato non già una struttura pronta all’uso, ma un immobile rimasto inutilizzato per più di dieci anni, bisognoso di interventi rilevanti per poter tornare a svolgere idoneamente la funzione cui era destinato.
La necessità di interventi di rilevante entità emerge, con palmare evidenza, dalle stesse indicazioni provenienti dalla società proprietaria dell’immobile – SPL Sezze spa – la quale, nel riscontro reso in sede di controllo analogo attivato dal Comune, ha espressamente rappresentato che gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di messa a norma delle attrezzature necessari per il riutilizzo della struttura comportano costi ingenti, trattandosi di un immobile in situazione di “disuso prolungato” e fornito di “attrezzature datate” (doc. 5, allegato in atti dal Comune di Sezze).
A fronte delle gravi problematiche riscontrate, la dichiarazione di Grossimpianti s.r.l., prodotta in atti dalla società ricorrente, secondo cui per il ripristino delle attrezzature sarebbero stati necessari 15 giorni lavorativi a decorrere dalla verifica effettuata, non risulta idonea a dimostrare la concreta e tempestiva operatività del centro cottura entro la data di avvio dell’anno scolastico (11 settembre 2025); tale documentazione, infatti, riguarda unicamente le attrezzature e non tiene conto dello stato complessivo dell’edificio, rimasto in disuso per oltre un decennio, né delle opere edilizie ed impiantistiche necessarie per rendere l’immobile conforme alle normative igienico sanitarie e di sicurezza.
b) Con riferimento al centro di cottura emergenziale, la ricorrente ha prodotto una mera dichiarazione di disponibilità, priva tuttavia della puntuale indicazione delle caratteristiche, dei tempi di effettiva messa a disposizione e delle modalità con cui lo stesso sarebbe stato reso operativo in caso di necessità.
Le cucine mobili emergenziali indicate dalla società ricorrente appartengono alla AT S.r.l., con sede in RO, con la conseguenza che, una volta accertata l’impossibilità di utilizzare il centro di cottura d’emergenza, la cucina mobile dovrebbe essere materialmente spostata da RO a UD (tragitto per cui si impiega un tempo di circa 1 ora e 20 minuti); una volta giunta sul terreno di UD messo a disposizione dall’Azienda ES ER Group S.r.l, si dovrebbe effettuare l’istallazione della cucina mobile con l’allaccio all’utenza idrica ed elettrica; soltanto all’esito delle suddette operazioni, il centro di cottura potrebbe essere considerato operativo.
Tali considerazioni rendono condivisibile la valutazione del Comune di Sezze sull’offerta del centro di cottura secondario di SS, che “ non garantisce assolutamente la corretta gestione delle emergenze che richiedono l’immediata messa a disposizione di un “centro di cottura idoneo per la consegna dei pasti, situato ad una distanza massima dal Comune di Sezze di 50 minuti, che assicuri l’esatto espletamento del servizio” (verbale n. 6 del 12 agosto 2025).
Le riscontrate criticità di entrambi i centri di cottura offerti sono sufficienti a fondare la legittima esclusione dalla gara della società ricorrente che non è stata in grado di dimostrare la disponibilità di un idoneo centro di cottura principale e di uno emergenziale, così come richiesti dal capitolato speciale d’appalto, nell’imminenza della stipula del contratto d’appalto.
2. La reiezione del primo e secondo motivo del ricorso principale determina l’inammissibilità del terzo e quarto motivo del ricorso principale, nonché dei motivi aggiunti, con i quali la stessa ricorrente ha contestato, in via subordinata, la mancata esclusione dalla gara di OR per mancata disponibilità di un centro di cottura emergenziale idoneo e per l’omessa verifica dei requisiti dalla stessa dichiarati, da parte della stazione appaltante.
L’accoglimento di tali motivi, anche in caso di reiezione dei primi due, comporterebbe, secondo la ricorrente, una riedizione della procedura di gara, in quanto entrambe le società uniche partecipanti alla procedura de qua , ne risulterebbe escluse.
Come affermato, ormai prevalentemente in giurisprudenza, invece “se , di regola, è sufficiente, ai fini del riconoscimento di una posizione differenziata e qualificata in capo all’operatore economico che ha partecipato ad una procedura di gara, l’interesse strumentale ad ottenere la riedizione della gara stessa, deve ritenersi che tale interesse non sussista in capo al soggetto legittimamente escluso dalla gara, ovvero al quale sia stata revocata l’aggiudicazione. In altri termini, l’interesse strumentale alla riedizione della procedura di gara può essere perseguito solo dall’impresa che non è stata esclusa, poiché la legittima esclusione dalla gara (cui è equiparabile la revoca “sanzionatoria” dell’aggiudicazione per motivi che hanno comunque accertato l’impossibilità di partecipare ad una gara nel rispetto del cronoprogramma dettato dal finanziamento dei lavori) priva il concorrente della disponibilità di interessi qualificati, anche di mera natura strumentale, preordinati ad ottenerne la riedizione integrale (Cons. Stato, V, 28 marzo 2019, n. 2065) .” (così, da ultimo, Cons St., V, 8 gennaio 2025, n. 127).
In termini, altresì, il giudice di prima istanza, secondo cui: “ L'interesse strumentale del partecipante ad ottenere la riedizione della gara non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso dato che, per effetto dell'esclusione, egli rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali; di conseguenza il consolidamento della esclusione dalla procedura di gara rende inammissibile per difetto di legittimazione l'impugnativa dell'aggiudicazione e, più in generale, di tutti i successivi atti della procedura ” (cfr. T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 14/06/2024, n.1965); “ L'interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura; diversamente opinando anche un quisque de populo sarebbe legittimato ad impugnare bandi o fasi valutative di gare in relazione alle quali egli sia rimasto estraneo, dovendosi equiparare a tale posizione il concorrente escluso per carenza di offerta ammissibile ” (cfr. T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 08/04/2024, n.438); “ È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per l'impugnazione degli atti di gara, con il quale la terza classificata lamenti profili di illegittimità limitatamente alla posizione dell'aggiudicatario (ipotesi alla quale è assimilabile quella in cui le censure investano le posizioni sia del primo che del secondo classificati, ma siano fondate solo nei confronti di uno dei due), in quanto l'accoglimento delle suddette censure determinerebbe uno scorrimento della graduatoria a favore dell'impresa seconda classificata, senza recare una concreta utilità al ricorrente. Non è ravvisabile in capo al medesimo soggetto neppure un interesse strumentale all'annullamento degli atti ai fini della rinnovazione della gara, nella misura in cui i vizi dedotti non si caratterizzino per una generalità tale da determinare l'illegittimità e il travolgimento dell'intera procedura ” (cfr. T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 13/03/2024, n.336); “ Il diritto dell' UE, come consolidatosi attraverso gli interventi della CGUE, assicura adeguata tutela anche all' interesse dell' operatore economico partecipante alla gara, alla ripetizione della gara stessa, la quale si sia svolta illegittimamente, in quanto viziata e condizionata da vizi originari che riguardino la stessa lex specialis. L' interesse strumentale, peraltro, deve avere, anche in questa situazione, una sua concretezza in quanto la prospettiva della riedizione della procedura selettiva deve essere reale e garantire delle chances di futuro successo alla stessa ricorrente strumentale alla luce della condizione in cui versa e dei requisiti che essa possiede ” (cfr. T.A.R. RO, (Lazio) sez. I, 06/03/2023, n.3734); “ Nelle gare pubbliche di appalto, l'interesse strumentale del partecipante ad ottenere la riedizione della gara non può ritenersi sussistente in capo al soggetto legittimamente escluso poiché egli, per effetto dell'esclusione, rimane privo non solo del titolo che lo legittima a partecipare alla gara, ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali ” (cfr. T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 29/11/2022, n.1389).
Ciò posto, acclarata la legittimità dell’esclusione della società ricorrente dalla gara, la stessa risulta definitivamente carente dell’interesse alla riedizione della procedura conseguente all’eventuale esclusione della controinteressata.
3. La reiezione, in parte, e la declaratoria di inammissibilità, per l’altra parte, del ricorso principale determina, infine, l’improcedibilità del ricorso incidentale di OR s.r.l. per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- respinge in parte il ricorso principale e lo dichiara inammissibile per la restante parte, ai sensi di cui in parte motiva;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la società SS ER al pagamento, nei confronti della società OR Italia s.r.l. e del Comune di Sezze, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 5.000 (euro cinquemila/00), ciascuno, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON SC, Presidente
FR NO, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| FR NO | ON SC |
IL SEGRETARIO