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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1154/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
21/10/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO VA, RE
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1485/2024
- pronuncia sentenza n. 3267/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA e pubblicata il 28/10/2014
- pronuncia sentenza n. 3268/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA e pubblicata il 28/10/2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3269/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 30 e pubblicata il 28/10/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY901050912 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9010501851 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9010501884 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 353/2024 depositato il
23/10/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento motivi di riassunzione ed annullamento avvisi di accertamento;
Resistente/Appellato: improcedibilità della riassunzione per definizione agevolata della controversia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza 32060/05/22 del 25 ottobre 2022, pubblicata il 28 ottobre 2022 - R.G.N. 11792/2015, la Corte di Cassazione – Quinta Sezione Civile – sul ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 ha annullato le sentenze della C.T.R. SICILIA nn. 3267/30/14, 3268/30/14 e 3269/30/14, depositate il 28 ottobre 2014, ed in accoglimento del sesto motivo di ricorso, ha rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia), in diversa composizione.
La parte contribuente, Sig. Ricorrente_1 , ha proceduto alla riassunzione del giudizio chiedendo l'annullamento degli avvisi di accertamento nn. TY9010501851/2010 (anno 2005), TY9010501884/2010
(anno 2006) e TY9010501912/2010 (anno 2007).
Nella costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'improcedibilità della riassunzione per effetto dell'ammissione della parte contribuente alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 decreto- legge n. 119/18, su domanda presentata in pendenza del giudizio presso la Corte di Cassazione.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 21/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, pronunziando in sede di rinvio, in accoglimento dell'eccezione dell'Agenzia delle Entrate, il Collegio dichiara l'improcedibilità dell'atto di riassunzione in considerazione del difetto dei presupposti processuali dell'art. 63 D. Lgs. 546/92, poiché la stessa parte riassumente è stata ammessa alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 decreto-legge n. 119/18, su domanda presentata in pendenza del giudizio presso la Corte di Cassazione, con pagamento della prima rata.
Le spese sono compensate in ragione dell'esito sostanziale dei rapporti controversi.
P.Q.M.
La Corte decidendo quale Giudice di rinvio della Suprema Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso .
Dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
21/10/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO VA, RE
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1485/2024
- pronuncia sentenza n. 3267/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA e pubblicata il 28/10/2014
- pronuncia sentenza n. 3268/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA e pubblicata il 28/10/2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3269/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 30 e pubblicata il 28/10/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY901050912 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9010501851 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9010501884 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 353/2024 depositato il
23/10/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento motivi di riassunzione ed annullamento avvisi di accertamento;
Resistente/Appellato: improcedibilità della riassunzione per definizione agevolata della controversia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza 32060/05/22 del 25 ottobre 2022, pubblicata il 28 ottobre 2022 - R.G.N. 11792/2015, la Corte di Cassazione – Quinta Sezione Civile – sul ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 ha annullato le sentenze della C.T.R. SICILIA nn. 3267/30/14, 3268/30/14 e 3269/30/14, depositate il 28 ottobre 2014, ed in accoglimento del sesto motivo di ricorso, ha rinviato la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia), in diversa composizione.
La parte contribuente, Sig. Ricorrente_1 , ha proceduto alla riassunzione del giudizio chiedendo l'annullamento degli avvisi di accertamento nn. TY9010501851/2010 (anno 2005), TY9010501884/2010
(anno 2006) e TY9010501912/2010 (anno 2007).
Nella costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'improcedibilità della riassunzione per effetto dell'ammissione della parte contribuente alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 decreto- legge n. 119/18, su domanda presentata in pendenza del giudizio presso la Corte di Cassazione.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 21/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, pronunziando in sede di rinvio, in accoglimento dell'eccezione dell'Agenzia delle Entrate, il Collegio dichiara l'improcedibilità dell'atto di riassunzione in considerazione del difetto dei presupposti processuali dell'art. 63 D. Lgs. 546/92, poiché la stessa parte riassumente è stata ammessa alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 decreto-legge n. 119/18, su domanda presentata in pendenza del giudizio presso la Corte di Cassazione, con pagamento della prima rata.
Le spese sono compensate in ragione dell'esito sostanziale dei rapporti controversi.
P.Q.M.
La Corte decidendo quale Giudice di rinvio della Suprema Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso .
Dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.