TAR Genova, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 558
TAR
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge in riferimento alla sanzione applicabile

    Il Comune ha erroneamente indicato la sanzione applicabile per la violazione delle fasce orarie obbligatorie, facendo riferimento a quella prevista per la violazione dell'orario minimo settimanale e annuale.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere in merito alla corretta interpretazione delle fasce orarie obbligatorie

    La normativa regionale impone il rispetto di entrambe le fasce orarie obbligatorie (9-12 e 16-19) anche in caso di apertura per mezza giornata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 558
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 558
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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