Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00558/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2026, proposto da
RM della OR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Scancarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Molini di Triora, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Vallerga, Filippo Scorcucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 1 Liguria, Ordine Provinciale dei Farmacisti, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 1136 del 10/02/2026, notificato in pari data, con cui il Sindaco del Comune di MOLINI di TRIORA (IM) richiede alla RM ricorrente di trasmettere entro 15 giorni la nuova proposta di apertura della stessa farmacia, preannunciando, in difetto, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 3.000,00 euro, come previsto dall’art.1, commi 3 e 4, della L.R. Liguria n. 11/1983 (rectius, L.R. Liguria n. 35/2012; annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento (ivi compreso, ove occorra ed in quanto di ragione, il provvedimento dell’ASL1 ATS Liguria che ha espresso parere negativo all’attuale e consueto orario di apertura della farmacia per il mancato rispetto delle fasce dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00); nonché per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Molini di Triora;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. LU MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Con ricorso notificato in data 23 febbraio 2026 e depositato in data 5 marzo 2026, RM della OR ha impugnato il provvedimento in epigrafe.
La ricorrente, nella narrativa in fatto, ha esposto quanto segue.
La RM svolge servizio presso un piccolo centro dell’entroterra imperiese, Molina di Triora, che conta circa 600 abitanti.
In qualità di farmacia rurale è tenuta a garantire, ai sensi dell’art. 1 della Legge regionale ligure n. 35/2012, un orario settimanale non inferiore a 36 ore e il servizio per almeno 210 giorni l’anno.
La RM, per l’anno 2026, ha proposto all’Amministrazione Comunale l’orario di servizio che la stessa osserva dal 2023, ovvero: - Mart. 13,00 – 20,00; - Merc. 8,30 – 16,30;- Giov. 14,00 – 20,00; - vener. 13,00 – 20,00;- saba. 8,30 – 16,30.
In data 14 gennaio 2026, l’ASL 1 ATS Liguria ha rilevato il mancato rispetto da parte della ricorrente delle fasce obbligatorie di apertura prescritte dall’art. 2 della Legge regionale ligure, ossia 9.00-12.00 e 16.00-19.00.
La RM ha presentato al Comune istanza volta ad ottenere conferma dell’orario di apertura senza variazioni.
Il Comune, in data 10 febbraio 202,6 ha emesso il provvedimento prot. n. 1136, impugnato, con cui il Sindaco ha richiesto alla ricorrente la trasmissione di una nuova proposta di orari di apertura, indicando che, in caso di mancato adempimento nei termini indicati nel provvedimento (15 giorni dalla comunicazione), sarebbe stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di 3.00,00, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 3-4, della L.R. Liguria n. 35/2012.
Con l’atto introduttivo, la ricorrente ha impugnato il citato provvedimento, nonché tutti gli altri atti del procedimento, chiedendone, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento.
A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione di legge in riferimento agli artt. 1 e 2 della Legge Regionale della Liguria 6/11/2012, n. 35. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, carenza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria (dedotti anche come violazione di legge in riferimento agli artt. 3 e 6 della Legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.). Violazione del principio della tutela dell’affidamento;
2) Violazione di legge, sotto un ulteriore profilo, degli artt. 1, 2 e 12 della Legge Regionale della Liguria 6/11/2012, n. 35. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, carenza dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, controdeducendo e instando per la reiezione del ricorso.
Nella camera di consiglio del 25 marzo 2026 la domanda cautelare è passata in decisione, previo avviso alle parti della eventualità dell’adozione di una sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
RI
Il ricorso è rivolto avverso il provvedimento del Comune del 10/02/2026 concernente la richiesta alla RM di trasmettere una nuova proposta di orario di apertura rispettosa delle fasce orarie obbligatorie indicate dall’art. 2 della Legge n. 35/2012, con l’avviso che in difetto verrà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000 a 3.000, prescritta dalla Legge regionale ligure.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Quanto al primo motivo, la censura non merita accoglimento.
L’art. 2 della Legge Regionale ligure prevede al comma 1 che “Le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti in orari compresi tra le ore 8,00 e le ore 21,00 e, obbligatoriamente, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00”.
Dall’interpretazione letterale della disposizione emerge in modo inequivoco, in applicazione del principio in claris non fit interpretatio , che in entrambe le fasce orarie obbligatorie indicate dalla disposizione (9,00 – 12,00 e 16,00 – 19,00) debba essere garantito il servizio da parte della farmacia.
Non è, d’altronde, possibile ritenere che la norma soggiaccia ad una differente interpretazione poiché la stessa non pone le fasce orarie obbligatorie in alternativa, come risulta dall’utilizzo della congiunzione “e”.
Ad ulteriore conferma di tale impostazione, l’art. 2 comma 2 prevede che “ Nei giorni feriali l’apertura per una o per mezza giornata comporta l’obbligo di rispettare le fasce orarie di cui al comma 1 ”.
La disposizione deve essere interpretata nel senso che, anche nell’ipotesi in cui la farmacia presti servizio per mezza giornata, debba comunque essere garantito il rispetto di entrambe le fasce orarie obbligatorie.
La tesi della RM secondo sarebbe possibile un’interpretazione che ammettesse l’apertura solo in una delle fasce orarie obbligatorie, nel caso in cui opti per l’apertura per sola mezza giornata non può meritare accoglimento.
La disposizione della legge ligure, infatti, deve essere interpretata nel senso che le farmacie sono tenute a garantire le fasce orarie obbligatorie anche durante l’apertura per mezza giornata, eventualmente svolgendo il servizio per le sole 6 ore obbligatorie.
Ne deriva che l’osservanza di una sola delle due fasce orarie prescritte non è di per sé sufficiente a garantire il rispetto della disposizione.
Alla luce di tale quadro, la RM della OR non appare rispettosa del quadro normativo citato in quanto, pur garantendo il minimo di ore settimanali richiesto dall’art. 1 e l’apertura nell’arco temporale dalle 8.00 alle 21.00 di cui all’art. 2, in nessuna giornata rispetta entrambe le fasce orarie obbligatorie.
Il secondo motivo è fondato.
Il provvedimento comunale preannuncia l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a 3.000 nel caso in cui la RM non adegui il proprio orario di apertura alle fasce orarie obbligatorie.
Tuttavia, come rilevato dalla ricorrente, e non contestato dalla resistente nella camera di consiglio del 25 marzo 2026, l’art. 12 prescrive la sanzione suddetta per la violazione delle prescrizioni dell’art. 1, ossia l’orario settimanale e annuale minimo.
L’art. 12 dispone, infatti, che in caso di violazione dell’art. 2, comma 1 la sanzione applicabile vada da euro 300.00 a 900.00.
In conclusione il ricorso deve essere accolto in parte nei sensi di cui sopra e respinto nel resto.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione lo respinge nel resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU MO, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
Liliana Felleti, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LU MO |
IL SEGRETARIO