Ordinanza collegiale 28 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02979/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01321/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2025, proposto da
Caseificio La Reale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Iannuccilli, Claudia Milone, Federico Iannuccilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Caserta, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
del diritto dell’istante all’accesso ai documenti ex art. 22 e segg. l. 241/1990 e, comunque, per l’annullamento:
1) del silenzio serbato dalla Provincia di Caserta con riferimento alla istanza di accesso ai documenti officiata con pec del 09.01.2025 - rimasta senza risposta per 30 giorni - dal ricorrente, quale proprietario attuale del Caseificio indicato nell’epigrafe dell’intestazione;
2) di ogni atto, presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa AR AU EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente agisce per l’accertamento del proprio diritto di accesso ai documenti ex art. 22 l. 241/1990 e per l’annullamento del silenzio serbato dalla Provincia di Caserta con riferimento alla istanza di accesso ai documenti officiata con pec del 09.01.2025 - rimasta senza risposta per 30 giorni - dal ricorrente, quale proprietario attuale del Caseificio indicato nell’epigrafe dell’intestazione.
La Società Caseificio La Reale s.r.l. è una azienda operante nel settore caseario bufalino ed in
particolare nella produzione e vendita di prodotti caseari.
Espone nel ricorso che, a seguito della decisione della Provincia di Caserta di chiudere alla viabilità un tratto della SP 21, Via Provinciale per Cappella Reale, per ragioni di sicurezza relativi al ponte di scavalco del canale Agnena, è stata disposta una deviazione del flusso veicolare, reindirizzando su arterie più secondarie il transito, con la conseguenza che tutte le attività, prevalentemente agricole e commerciali, presenti in prossimità della suddetta SP 21, ed ancor più il Caseificio istante, situato nella rotonda Cappella Reale verso la quale defluiva il traffico veicolare dei mezzi provenienti dalla SP 21, hanno subito un enorme pregiudizio commerciale da tale chiusura.
Riferisce ancora la ricorrente che, nonostante la chiusura della strada sia intervenuta nel lontano 2020, le opere di manutenzione straordinaria della strada ed in particolare di rifacimento del ponte cd. Agnena sono state avviate solo nel 2023 e, dopo quasi quattro anni dalla chiusura della strada, non risultano completati e – per di più – non si sa né la data dell’ultimazione, né quella dei collaudi prodromici alla riapertura al transito.
Le suddette opere di manutenzione straordinaria del ponte, dopo il verbale di consegna alla impresa prescelta del 10.05.2023 sono stati intrapresi solo nel settembre 2023 e risultano, alla data di proposizione del ricorso, ancora in corso.
Per tale ragione, la ricorrente al fine di ottenere l’ostensione ed il rilascio dei documenti relativi la delibera di approvazione dei lavori riguardanti la ricostruzione del ponte Agnena e la ripavimentazione della strada adiacente il Caseificio della società ricorrente inviava la pec del 09.01.2025, rappresentando che intendeva esercitare il diritto di difesa ai fini di un’eventuale azione risarcitoria da valutarsi, altresì, se officiarla in sede di giurisdizione amministrativa o davanti al Giudice ordinario.
La ricorrente infatti intende verificare se effettivamente i lavori siano nella loro fase di ultimazione e soprattutto se sussistano responsabilità connesse al ritardo nella delibera dei lavori e nella successiva esecuzione degli stessi, responsabilità che la stessa amministrazione provinciale, attraverso, come detto, dichiarazioni rese sugli organi di stampa e sui principali social network, sembra aver riconosciuto. L’ente tuttavia non riscontrava la richiesta ex art. 22, L. 241/90.
La Provincia non si è costituita.
Con memoria del 8 luglio 2025, la ricorrente ha riferito che l’Amministrazione provinciale, ha comunicato (cfr. pec del 10.04.2025 allegata in atti) di aver accolto la richiesta di accesso, giustificando il proprio silenzio, durato oltre i termini previsti dall’art. 25 L. 241/90, con pretesi disservizi di natura tecnica “dei programmi software sulla gestione delle assegnazioni delle richieste acquisite dall’esterno in carico ai Settori di competenza.”
La ricorrente ha sul punto rilevato che mancherebbe ancora nella documentazione trasmessa tutti gli atti e documenti relativi alla fase esecutiva dei lavori, nonché a quella propedeutica all’apertura del ponte e della relativa strada.
All’esito dell’accesso presso gli Uffici della Provincia, su istanza della ricorrente, il suddetto Ente, ritenendo che la stessa fosse esaustiva degli interessi del Caseificio La Reale s.r.l., inoltrava a mezzo pec, in data 20.06.2025, la seguente documentazione, come indicata nella lettera di accompagnamento alla trasmissione dei documenti: 1) Determina Dirigenziale 102/O del 17.02.2021 2) Determina dirigenziale n.354/O del 13.05.2022 3) Determina n. 185/O del 16.03.2021 4) Ordinanza di chiusura strada prot. N.23099 del 18.05.2021 5) Ordinanza di chiusura strada prot. 19092 del 19.05.2020 6) Comunicazione Regione Campania prot. 54244/2023 7) Comunicazione e-distribuzione spa prot. 62535/2023 8) Comunicazione Consorzio di Bonifica Volturno prot. 45239/2023 9) Convenzione tra provincia di Caserta e Comune di Cancello Arnone prot. 16385/2021 10) Decreto presidenziale n. 257/2020 11) Decreto presidenziale 87/2021 12) Contratto di appalto ditta Magister 13) Ordinanza n. 18807/2021 14) Richiesta di sospensione lavori e-distribuzione spa prot. 59011/2023 15) Verbale consegna di lavori ditta aggiudicataria 16) Verbale di gara n.1 e 2.
Sostiene parte ricorrente che la documentazione trasmessa dall’amministrazione provinciale avrebbe ad oggetto prevalentemente l’arco temporale dal 2020 al 2023, (relativo: alla deliberazione di chiusura al traffico veicolare dell’arteria stradale su cui insiste il ponte Agnena; alla riapertura straordinaria e parziale del suddetto collegamento viario dopo la delibera ed esecuzione di lavori urgenti; agli accordi con il Comune di Cancello Arnone per il monitoraggio del ponte provvisorio; agli atti relativi alla aggiudicazione dei lavori alla ditta Magister s.r.l., al contratto di appalto sottoscritto dalle parti; alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria avvenuta in data 04.05.2023; infine ad alcuni atti di E-Distribuzione, Consorzio di Bonifica del Volturno e Regione Campania, relativi, rispettivamente, alla messa in sicurezza delle linee elettriche, al rilascio di parere idraulico, nonché alle operazioni per bypass condotta fognaria.)
Mancherebbero invece gli atti relativi alla fase esecutiva, alle ragioni dei ritardi nella conclusione dei lavori, nonché la documentazione amministrativa afferente alla conclusione dei lavori e la consegna dell’opera, nonché il relativo collaudo finale.
Con note di udienza del 23 luglio 2025, la ricorrente ha depositato: 1) ultima comunicazione inoltrata alla provincia di Caserta in data 16.07.2025 per ottenere la completa ostensione e conseguente rilascio della documentazione afferente il procedimento di accesso agli atti. 2) Comunicazione a mezzo pec del 17.07.2025 prot. n. 0037228 della Provincia di Caserta, con la quale l’Ente, pur evidenziando di aver già fornito la documentazione richiesta nel corso dell’accesso svolto dall’avv. Claudia Milone, manifestava la propria disponibilità a consentire un ulteriore incontro per la visione degli atti e il correlato rilascio di copia.
Con note di udienza del 22 settembre 2025, la ricorrente riferitiva di un incontro in loco presso gli Uffici della Provincia, la Provincia ha manifestato la volontà di dare ottemperanza esaustiva all’ostensione dovuta, ma ha ulteriormente evidenziato che i documenti richiesti non potevano essere rilasciati nell’immediato per la necessità di effettuare una sceverazione tra gli stessi prima della consegna.
La ricorrente ha in conclusione ribadito l’assenza tra i documenti visionati e trasmessi dei documenti relativi alla esecuzione del contratto e ai relativi ritardi, alla consegna e al collaudo finale.
Il Collegio, dopo due rinvii volti alla composizione bonaria della controversia, ha adottato due ordinanze istruttorie: n. 7013 del 2025 e n. 1053 del 2026, per chiedere alla Provincia di Caserta “ l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, con particolare riferimento allo stato di esecuzione dell’istanza di accesso per cui è causa, nonché alle doglianze ed alle affermazioni di parte ricorrente (di cui alle note di udienza depositate in atti il 22/09/2025), secondo cui la Provincia di Caserta non disconosce l’obbligo di ostensione, “anche se l’Ente ha ulteriormente evidenziato che i documenti richiesti non potevano essere rilasciati nell’immediato per la necessità di effettuare una sceverazione tra gli stessi prima della consegna ”.
La Provincia è tuttavia rimasta inerte e la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, anche prevedendo la nomina di un Commissario ad acta.
In assenza di risposta da parte della Provincia alle due ordinanze istruttorie, il Collegio ritiene che debba essere in parte dichiarata la cessazione della materia del contendere (con riferimento agli atti depositati) e in parte il ricorso debba essere accolto, con riferimento all’ordine di esibizione dei residui documenti relativi alla fase esecutiva, onde consentire a parte ricorrente le ragioni dei ritardi nella conclusione dei lavori, nonché i verbali di conclusione dei lavori e collaudo dell’opera.
Ordina alla Provincia di Caserta di provvedere entro 15 giorni alla ostensione di detti documenti (con relativi omissis ove ritenuti necessari per la tutela di terzi).
In caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, il quale provvederà nei successivi 20 giorni, su istanza di parte ricorrente.
Condanna la Provincia al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500/00, oltre oneri di legge.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, nei sensi di cui alla motivazione, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nomina sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, il quale provvederà nei successivi 20 giorni, su istanza di parte ricorrente.
Condanna la Provincia di Caserta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 1.500/00 (millecinquecento/oo), oltre accessori di legge.
Contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AU EN, Presidente, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR AU EN |
IL SEGRETARIO