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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14334/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 14334/2022 Rg promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Terzuolo Serena in forza di Parte_1 procura speciale in atti;
attore contro
Controparte_1 convenuto contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero; avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte d'udienza in data 14.2.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione:
NEL MERITO – accertare che la Sig.ra e il Sig. Parte_2 [...]
hanno intrattenuto una relazione e che da tale relazione in data 9/4/1981 è CP_1 nato il Sig. (c.f. ) a Mar del Plata il Parte_1 C.F._1
9/4/1981 e residente in [...] e per l'effetto dichiarare che il Sig. è il padre dell'attore; Controparte_1
– ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di fare la prescritta annotazione come per legge al passaggio in giudicato della sentenza nel relativo atto di nascita, posponendo il cognome al cognome materno . CP_1 Pt_1
1 IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le prove per testi come dedotte e articolate nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 dell'11 ottobre 2023.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Per il PM: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione 10.06.2022, notificato in data 20.07.2022, sig.
[...]
conveniva avanti al Tribunale di Torino il Sig. Parte_1 [...]
al fine sentir dichiarare giudizialmente la paternità del convenuto nei suoi CP_1 confronti.
All'udienza del 14.12.2022 il giudice disponeva la rinnovazione della notifica della citazione al convenuto, rilevatane l'irregolarità.
Alla successiva udienza del 31.05.2023 il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, rinviava l'udienza al 22.11.2023 concedendo i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza in data 23.12.2023 venivano solo parzialmente ammesse le istanze istruttorie ed all'udienza in data 22.05.2024 veniva assunto l'interpello del convenuto.
Con ordinanza 23.06.2024 il Giudice disponeva CTU immunogenetica al fine di accertare la compatibilità biologica fra le parti, a tal fine nominando quale Consulente il dr.
. Per_1
Non essendosi il convenuto presentato per le operazioni necessarie, il CTU comunicava in data 18.12.2024 di non essere in grado di fornire risposta al quesito formulato.
Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c. al 18.02.2025; quindi, con ordinanza 14.03.2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio, assegnando i termini ridotti ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Sulle istanze istruttorie di parte attrice
Nel precisare le proprie conclusioni, parte attrice ha reiterato le istanze istruttorie di cui alla propria memoria 183 VI n.2) cpc, sulle quali il Giudice Istruttore si era già pronunciato con ordinanza 23-27.12.2023, ammettendo solo parzialmente i capi di prova per interpello ed escludendo i capi di prova per testi. In considerazione dell'esito dell'interpello e della consulenza tecnica d'ufficio, questo Collegio ritiene ultronea ogni ulteriore istanza istruttoria e, confermando i provvedimenti già adottati, respinge le istanze di cui alla memoria attorea 183 VI n.2) cpc per quanto non previsto dall'ordinanza 23-27.12.2023.
Sulla dichiarazione giudiziale di paternità
L'attore ha convenuto avanti a questo Tribunale il sig. esponendo quanto segue: CP_1 che la propria madre, aveva intrattenuto una relazione sentimentale con Parte_2 il convenuto fra il 1977 ed il 1980; che dalla relazione erano nate il 18.7.1978 e il Persona_2 17.01.1980 , riconosciute anche dal convenuto, di cui portano il cognome;
che, alla di Persona_3 lui nascita (il 09.04.1981), era stato riconosciuto solo dalla madre, in quanto il padre era già emigrato in Europa, facendo perdere le sue tracce;
che, a far data dal 1998, il avrebbe CP_1 riallacciato i rapporti con l'attore, riconoscendolo di fatto come proprio figlio;
che, tuttavia, il rapporto è stato unilateralmente interrotto dal nel 2016; che, pertanto, si è determinato a CP_1 presentare domanda di dichiarazione giudiziale della paternità.
2 La domanda dell'attore è, ad avviso del Tribunale, fondata e meritevole di accoglimento, alla luce delle risultanze probatorie che di seguito si vanno ad esporre.
Giova premettere che, in materia di dichiarazione giudiziale di paternità, la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto: “In tema di mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale (o come nel caso di specie di maternità naturale) l'art. 269 c.c. consente anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell" "id quod plerumque accidit", risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità/maternità, sicché risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l'accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. "tractatus"), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. "fama"), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore.” (Cass. civ., Sez. I, 22/09/2020, n. 19824). In particolare, se la prova immuno-ematologica della compatibilità genetica fra le parti assume oggi valore preponderante ai fini del decidere, è altresì vero che “Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c. p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda.” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 08/11/2019, n. 28886 (rv. 656093-01)), con la precisazione che il rifiuto può essere opposto sia in maniera esplicita, sia tramite comportamento concludente della parte, come avviene ad esempio in caso di mancata presentazione del convenuto all'incontro con il CTU, incaricato di svolgere accertamenti genetici in ordine alla compatibilità biologica fra figlio e presunto padre, nonostante la pregressa dichiarazione di adesione alle operazioni peritali (Cass. civ., Sez. I, 28/03/2017, n. 7958).
Tanto premesso, si rileva in primo luogo che l'attore ha prodotto un importante scambio e- mail intercorso con il convenuto, il quale, in ripetute occasioni, gli avrebbe inviato messaggi utilizzando l'appellativo di “figlio” e financo firmandosi “papà (cfr. doc. 4), CP_1 menzionando inoltre passaggi di attività amministrative compatibili con un procedimento per il riconoscimento della paternità (“Caro oggi alle ore 14.00 in Italia (ore 10:00 in Pt_1 Argentina) ho telefonato di nuovo ai due numeri telefonici che hai indicato per negoziare con
la nostra parentela (sempre e quando lui voglia che io sia suo nonno)” – cfr sempre doc. Per_4 4, mail 04.01.2014).
Se è vero che in sede di interpello il sig. ha affermato di non ricordarsi di aver mai CP_1 avuto un account email tiscali, appare tuttavia estremamente improbabile che, quantomeno dal 2008 al 2016, qualcuno abbia potuto inviare comunicazioni e-mail all'odierno attore fingendosi il sig. (peraltro, da un indirizzo e-mail composto da nome e cognome del convenuto) e CP_1 dichiarandosi ripetutamente suo padre;
pertanto, maggiormente credibile appare l'allegazione dell'attore che attribuisce la paternità delle e-mail di cui al doc. 4) all'odierno convenuto.
In ogni caso, appare assorbente il rilievo secondo cui tale scambio di e-mail prodotto sub doc. 4 non è stato oggetto di disconoscimento alcuno da parte del convenuto, di talchè esso fa piena prova dei fatti in esso rappresentati, ai sensi dell'art. 2712 cc (cfr. Cass. Civ. 14438/2006 per l'operatività di tale principio anche nel caso di contumacia della parte contro cui le produzioni ex art. 2712 cc sono prodotte).
In secondo luogo, nell'ambito del presente procedimento si è svolto, in sede istruttoria, l'interpello del convenuto, rimasto contumace ma presentatosi per detto incombente all'udienza del 22.05.2024. In tale sede, il sig. ha confermato: CP_1
- di aver avuto una relazione sentimentale con la madre dell'attore, sig.ra Parte_2 relazione da cui sono nate e e protrattasi anche oltre la nascita della Per_5 Persona_3 seconda figlia;
3 - di aver interrotto detta relazione nel momento in cui è partito per l'Europa, evento collocato temporalmente tra il 1979 ed il maggio 1980;
- di aver nel 1998 sentito telefonicamente che era in condizioni penose di salute e di Pt_2 avergli quest'ultima comunicato di aver generato un figlio, di cui lui non sapeva nulla;
di aver dedotto dalle sue parole che il bambino fosse suo figlio, avendo convissuto assieme a lei e di non mettere in dubbio le parole della sua ex compagna;
- di non avere difficoltà a riconoscere come suo figlio. Parte_1
Si evidenzia, quanto alla riferita data di partenza alla volta dell'Europa (maggio 1980), che se essa appare potenzialmente incompatibile con il periodo di presunto concepimento dell'attore da parte della sig.ra . Tuttavia, risulta più attendibile, per la maggiore Parte_2 vicinanza temporale degli eventi, la e-mail inviata dal sig. all'attore il 30.01.2009, nella CP_1 quale il primo ha riferito al secondo di aver lasciato l'Argentina il giorno 02.11.1980, data pienamente compatibile con il predetto concepimento.
Infine, nonostante l'affermata volontà di riconoscere il sig. come proprio figlio, il Pt_1 sig. ha omesso di presentarsi all'incontro con il CTU per permettere i prelievi biologici che CP_1 avrebbero consentito di verificare scientificamente la compatibilità genetica fra le parti e tale circostanza è suscettibile di assumere una specifica valenza probatoria ai fini della presente pronuncia, atteso il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “è possibile trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre, e tale rifiuto costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter anche da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. 18626/2017, Cass. 26914/2017, Cass. 28886/2019)” (cfr. in tal senso Cass. Civ. 28444/2023).
In conclusione, alla luce del complessivo quadro probatorio testè illustrato, e segnatamente delle prove documentali prodotte dall'attore, delle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interpello e della mancata sottoposizione di quest'ultimo agli accertamenti genetici disposti da questo Tribunale, è possibile ritenere provato il rapporto di paternità biologica intercorrente fra l'attore ed il convenuto CP_1
Ne segue che il sig. dev'essere giudizialmente dichiarato padre biologico CP_1 dell'attore.
In punto spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014 come modificata dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità della causa, della ridotta attività di assunzione probatoria e della mancata opposizione del resistente contumace. Stante l'avvenuta ammissione dell'attore al Patrocinio a spese dello Stato, il relativo pagamento dovrà essere effettuato a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione ex art. 130 dpr 115/02 in conformità all'indirizzo più recente della giurisprudenza che il Collegio condivide (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
In ragione della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
4 dichiara che il sig. , nato in [...] il [...], è Controparte_1 padre naturale del sig. nato a [...] il Parte_1 9/4/1981; dichiara tenuto e condanna a rifondere a favore di Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.808 per Parte_1 compensi professionali, oltre spese prenotate a debito e/o anticipate dall'Erario, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 11.07.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 14334/2022 Rg promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Terzuolo Serena in forza di Parte_1 procura speciale in atti;
attore contro
Controparte_1 convenuto contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero; avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte d'udienza in data 14.2.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione:
NEL MERITO – accertare che la Sig.ra e il Sig. Parte_2 [...]
hanno intrattenuto una relazione e che da tale relazione in data 9/4/1981 è CP_1 nato il Sig. (c.f. ) a Mar del Plata il Parte_1 C.F._1
9/4/1981 e residente in [...] e per l'effetto dichiarare che il Sig. è il padre dell'attore; Controparte_1
– ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di fare la prescritta annotazione come per legge al passaggio in giudicato della sentenza nel relativo atto di nascita, posponendo il cognome al cognome materno . CP_1 Pt_1
1 IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le prove per testi come dedotte e articolate nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 dell'11 ottobre 2023.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Per il PM: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione 10.06.2022, notificato in data 20.07.2022, sig.
[...]
conveniva avanti al Tribunale di Torino il Sig. Parte_1 [...]
al fine sentir dichiarare giudizialmente la paternità del convenuto nei suoi CP_1 confronti.
All'udienza del 14.12.2022 il giudice disponeva la rinnovazione della notifica della citazione al convenuto, rilevatane l'irregolarità.
Alla successiva udienza del 31.05.2023 il Giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, rinviava l'udienza al 22.11.2023 concedendo i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza in data 23.12.2023 venivano solo parzialmente ammesse le istanze istruttorie ed all'udienza in data 22.05.2024 veniva assunto l'interpello del convenuto.
Con ordinanza 23.06.2024 il Giudice disponeva CTU immunogenetica al fine di accertare la compatibilità biologica fra le parti, a tal fine nominando quale Consulente il dr.
. Per_1
Non essendosi il convenuto presentato per le operazioni necessarie, il CTU comunicava in data 18.12.2024 di non essere in grado di fornire risposta al quesito formulato.
Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c. al 18.02.2025; quindi, con ordinanza 14.03.2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio, assegnando i termini ridotti ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Sulle istanze istruttorie di parte attrice
Nel precisare le proprie conclusioni, parte attrice ha reiterato le istanze istruttorie di cui alla propria memoria 183 VI n.2) cpc, sulle quali il Giudice Istruttore si era già pronunciato con ordinanza 23-27.12.2023, ammettendo solo parzialmente i capi di prova per interpello ed escludendo i capi di prova per testi. In considerazione dell'esito dell'interpello e della consulenza tecnica d'ufficio, questo Collegio ritiene ultronea ogni ulteriore istanza istruttoria e, confermando i provvedimenti già adottati, respinge le istanze di cui alla memoria attorea 183 VI n.2) cpc per quanto non previsto dall'ordinanza 23-27.12.2023.
Sulla dichiarazione giudiziale di paternità
L'attore ha convenuto avanti a questo Tribunale il sig. esponendo quanto segue: CP_1 che la propria madre, aveva intrattenuto una relazione sentimentale con Parte_2 il convenuto fra il 1977 ed il 1980; che dalla relazione erano nate il 18.7.1978 e il Persona_2 17.01.1980 , riconosciute anche dal convenuto, di cui portano il cognome;
che, alla di Persona_3 lui nascita (il 09.04.1981), era stato riconosciuto solo dalla madre, in quanto il padre era già emigrato in Europa, facendo perdere le sue tracce;
che, a far data dal 1998, il avrebbe CP_1 riallacciato i rapporti con l'attore, riconoscendolo di fatto come proprio figlio;
che, tuttavia, il rapporto è stato unilateralmente interrotto dal nel 2016; che, pertanto, si è determinato a CP_1 presentare domanda di dichiarazione giudiziale della paternità.
2 La domanda dell'attore è, ad avviso del Tribunale, fondata e meritevole di accoglimento, alla luce delle risultanze probatorie che di seguito si vanno ad esporre.
Giova premettere che, in materia di dichiarazione giudiziale di paternità, la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto: “In tema di mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale (o come nel caso di specie di maternità naturale) l'art. 269 c.c. consente anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell" "id quod plerumque accidit", risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità/maternità, sicché risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l'accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. "tractatus"), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. "fama"), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore.” (Cass. civ., Sez. I, 22/09/2020, n. 19824). In particolare, se la prova immuno-ematologica della compatibilità genetica fra le parti assume oggi valore preponderante ai fini del decidere, è altresì vero che “Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c. p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda.” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 08/11/2019, n. 28886 (rv. 656093-01)), con la precisazione che il rifiuto può essere opposto sia in maniera esplicita, sia tramite comportamento concludente della parte, come avviene ad esempio in caso di mancata presentazione del convenuto all'incontro con il CTU, incaricato di svolgere accertamenti genetici in ordine alla compatibilità biologica fra figlio e presunto padre, nonostante la pregressa dichiarazione di adesione alle operazioni peritali (Cass. civ., Sez. I, 28/03/2017, n. 7958).
Tanto premesso, si rileva in primo luogo che l'attore ha prodotto un importante scambio e- mail intercorso con il convenuto, il quale, in ripetute occasioni, gli avrebbe inviato messaggi utilizzando l'appellativo di “figlio” e financo firmandosi “papà (cfr. doc. 4), CP_1 menzionando inoltre passaggi di attività amministrative compatibili con un procedimento per il riconoscimento della paternità (“Caro oggi alle ore 14.00 in Italia (ore 10:00 in Pt_1 Argentina) ho telefonato di nuovo ai due numeri telefonici che hai indicato per negoziare con
la nostra parentela (sempre e quando lui voglia che io sia suo nonno)” – cfr sempre doc. Per_4 4, mail 04.01.2014).
Se è vero che in sede di interpello il sig. ha affermato di non ricordarsi di aver mai CP_1 avuto un account email tiscali, appare tuttavia estremamente improbabile che, quantomeno dal 2008 al 2016, qualcuno abbia potuto inviare comunicazioni e-mail all'odierno attore fingendosi il sig. (peraltro, da un indirizzo e-mail composto da nome e cognome del convenuto) e CP_1 dichiarandosi ripetutamente suo padre;
pertanto, maggiormente credibile appare l'allegazione dell'attore che attribuisce la paternità delle e-mail di cui al doc. 4) all'odierno convenuto.
In ogni caso, appare assorbente il rilievo secondo cui tale scambio di e-mail prodotto sub doc. 4 non è stato oggetto di disconoscimento alcuno da parte del convenuto, di talchè esso fa piena prova dei fatti in esso rappresentati, ai sensi dell'art. 2712 cc (cfr. Cass. Civ. 14438/2006 per l'operatività di tale principio anche nel caso di contumacia della parte contro cui le produzioni ex art. 2712 cc sono prodotte).
In secondo luogo, nell'ambito del presente procedimento si è svolto, in sede istruttoria, l'interpello del convenuto, rimasto contumace ma presentatosi per detto incombente all'udienza del 22.05.2024. In tale sede, il sig. ha confermato: CP_1
- di aver avuto una relazione sentimentale con la madre dell'attore, sig.ra Parte_2 relazione da cui sono nate e e protrattasi anche oltre la nascita della Per_5 Persona_3 seconda figlia;
3 - di aver interrotto detta relazione nel momento in cui è partito per l'Europa, evento collocato temporalmente tra il 1979 ed il maggio 1980;
- di aver nel 1998 sentito telefonicamente che era in condizioni penose di salute e di Pt_2 avergli quest'ultima comunicato di aver generato un figlio, di cui lui non sapeva nulla;
di aver dedotto dalle sue parole che il bambino fosse suo figlio, avendo convissuto assieme a lei e di non mettere in dubbio le parole della sua ex compagna;
- di non avere difficoltà a riconoscere come suo figlio. Parte_1
Si evidenzia, quanto alla riferita data di partenza alla volta dell'Europa (maggio 1980), che se essa appare potenzialmente incompatibile con il periodo di presunto concepimento dell'attore da parte della sig.ra . Tuttavia, risulta più attendibile, per la maggiore Parte_2 vicinanza temporale degli eventi, la e-mail inviata dal sig. all'attore il 30.01.2009, nella CP_1 quale il primo ha riferito al secondo di aver lasciato l'Argentina il giorno 02.11.1980, data pienamente compatibile con il predetto concepimento.
Infine, nonostante l'affermata volontà di riconoscere il sig. come proprio figlio, il Pt_1 sig. ha omesso di presentarsi all'incontro con il CTU per permettere i prelievi biologici che CP_1 avrebbero consentito di verificare scientificamente la compatibilità genetica fra le parti e tale circostanza è suscettibile di assumere una specifica valenza probatoria ai fini della presente pronuncia, atteso il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “è possibile trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre, e tale rifiuto costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da poter anche da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. 18626/2017, Cass. 26914/2017, Cass. 28886/2019)” (cfr. in tal senso Cass. Civ. 28444/2023).
In conclusione, alla luce del complessivo quadro probatorio testè illustrato, e segnatamente delle prove documentali prodotte dall'attore, delle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interpello e della mancata sottoposizione di quest'ultimo agli accertamenti genetici disposti da questo Tribunale, è possibile ritenere provato il rapporto di paternità biologica intercorrente fra l'attore ed il convenuto CP_1
Ne segue che il sig. dev'essere giudizialmente dichiarato padre biologico CP_1 dell'attore.
In punto spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014 come modificata dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità della causa, della ridotta attività di assunzione probatoria e della mancata opposizione del resistente contumace. Stante l'avvenuta ammissione dell'attore al Patrocinio a spese dello Stato, il relativo pagamento dovrà essere effettuato a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione ex art. 130 dpr 115/02 in conformità all'indirizzo più recente della giurisprudenza che il Collegio condivide (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
In ragione della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
4 dichiara che il sig. , nato in [...] il [...], è Controparte_1 padre naturale del sig. nato a [...] il Parte_1 9/4/1981; dichiara tenuto e condanna a rifondere a favore di Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.808 per Parte_1 compensi professionali, oltre spese prenotate a debito e/o anticipate dall'Erario, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia;
pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 11.07.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia
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