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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1756/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
MA IO, RE
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2040/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3379/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 25/07/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TFQ01169480371 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 845/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno, i sig.ri
Ricorrente_2, Rappresentante_1 e Ricorrente_1 impugnavano la sentenza n. 3379/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno in data 19.7.2024 - depositata il 25.7.2024 e non notificata -, con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta con irrogazione delle sanzioni n. TFQ/01169480371, per un ammontare complessivo di euro 3.603,00 (di cui euro 2.442,00 per imposta ipotecaria, euro 31,25 per sanzione, euro 1.121,00 per imposta catastale ed euro 8,75 per spese di notifica dell'avviso), notificato a mezzo posta in data 28.4.2023.
A tal fine, eccepivano la illegittimità della gravata pronuncia nella parte in cui erroneamente riteneva non ammissibile e tempestiva l'agevolazione c.d. prima casa formulata da essi ricorrenti, nella qualità di eredi, relativamente all'abitazione caduta in successione in Luogo 1 al Indirizzo_1 (luogo di residenza di esso appellante e della minorenne Ricorrente_1, figli della de cuius), con la dichiarazione di successione presentata oltre il termine annuale di cui all'art. 31 T.U. successioni e donazioni.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, riportandosi a quanto controdedotto nel primo grado del giudizio, concludeva per il rigetto dell'appello m, per l'effetto, per la conferma della pronuncia impugnata.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 9.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, ai sensi dell'art. 31, comma 1, d.lvo 346/1990, “'La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione'”. Tale termine non è, tuttavia, previsto dal legislatore a pena di decadenza. Invero, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lvo 346/1990, “L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio'”. Dunque, dal combinato disposto degli artt. 31, comma 1, e 33, comma 1, d.lvo 346/1990, si ricava che, nel caso in cui la dichiarazione di successione sia presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi, ma comunque prima della notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'azione di accertamento dell'omessa dichiarazione (fissato in cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa, ai sensi dell'art. 27, comma 4, d.lvo 346/1990), tale dichiarazione sarà liquidata dall'Agenzia delle Entrate, che provvederà ad effettuare il controllo delle imposte autoliquidate e ad irrogare le sanzioni per omessa o tardiva presentazione della dichiarazione previste dall'art. 50 d.lvo 346/1990.
Pertanto, poiché dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che nel caso in esame la dichiarazione di successione, sebbene presentata oltre il termine previsto dall'art. 31, comma 1 d.lvo 346/1990, venne formalizzata prima della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, non può non essere sancita la illegittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta con irrogazione delle sanzioni n. TFQ/01169480371.
L'appello va, pertanto, senz'altro accolto.
La condanna al pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 800,00, oltre oneri di legge se dovuti, da attribuirsi al procuratore della appellante, che si è dichiarato antistatario.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
MA IO, RE
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2040/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3379/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 25/07/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TFQ01169480371 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 845/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno, i sig.ri
Ricorrente_2, Rappresentante_1 e Ricorrente_1 impugnavano la sentenza n. 3379/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno in data 19.7.2024 - depositata il 25.7.2024 e non notificata -, con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta con irrogazione delle sanzioni n. TFQ/01169480371, per un ammontare complessivo di euro 3.603,00 (di cui euro 2.442,00 per imposta ipotecaria, euro 31,25 per sanzione, euro 1.121,00 per imposta catastale ed euro 8,75 per spese di notifica dell'avviso), notificato a mezzo posta in data 28.4.2023.
A tal fine, eccepivano la illegittimità della gravata pronuncia nella parte in cui erroneamente riteneva non ammissibile e tempestiva l'agevolazione c.d. prima casa formulata da essi ricorrenti, nella qualità di eredi, relativamente all'abitazione caduta in successione in Luogo 1 al Indirizzo_1 (luogo di residenza di esso appellante e della minorenne Ricorrente_1, figli della de cuius), con la dichiarazione di successione presentata oltre il termine annuale di cui all'art. 31 T.U. successioni e donazioni.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, riportandosi a quanto controdedotto nel primo grado del giudizio, concludeva per il rigetto dell'appello m, per l'effetto, per la conferma della pronuncia impugnata.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 9.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Invero, ai sensi dell'art. 31, comma 1, d.lvo 346/1990, “'La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione'”. Tale termine non è, tuttavia, previsto dal legislatore a pena di decadenza. Invero, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lvo 346/1990, “L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio'”. Dunque, dal combinato disposto degli artt. 31, comma 1, e 33, comma 1, d.lvo 346/1990, si ricava che, nel caso in cui la dichiarazione di successione sia presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi, ma comunque prima della notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'azione di accertamento dell'omessa dichiarazione (fissato in cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa, ai sensi dell'art. 27, comma 4, d.lvo 346/1990), tale dichiarazione sarà liquidata dall'Agenzia delle Entrate, che provvederà ad effettuare il controllo delle imposte autoliquidate e ad irrogare le sanzioni per omessa o tardiva presentazione della dichiarazione previste dall'art. 50 d.lvo 346/1990.
Pertanto, poiché dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che nel caso in esame la dichiarazione di successione, sebbene presentata oltre il termine previsto dall'art. 31, comma 1 d.lvo 346/1990, venne formalizzata prima della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, non può non essere sancita la illegittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta con irrogazione delle sanzioni n. TFQ/01169480371.
L'appello va, pertanto, senz'altro accolto.
La condanna al pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la parte appellata al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 800,00, oltre oneri di legge se dovuti, da attribuirsi al procuratore della appellante, che si è dichiarato antistatario.