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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 459/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3090/2023 depositato il 30/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220069332723001 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220069332723001 TARI 2017
- RUOLO n. 2022/002619 TARI 2016
- RUOLO n. 2022/002619 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il Comune di Palermo si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la compensazione delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Palermo ha iscritto a ruolo la somma di € 5.701,88 a carico del sig. Ricorrente_1, ritenendolo obbligato solidale per il pagamento della TARI relativa agli anni 2016 e 2017, originariamente dovuta dalla società Società_1 S.r.l., dichiarata fallita nel 2013 (procedura conclusa nel 2022).
Il ricorrente ha proposto reclamo-ricorso ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92, deducendo L'Illegittimità della pretesa per mancanza di soggettività passiva (art. 1, comma 642, L. 147/2013).
Successivamente, il Comune con proprie controdeduzioni ha riconosciuto l'illegittimità della pretesa, chiedendo la cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la compensazione delle spese.
Deposita copia del discarico amministrativo della cartella impugnata.
Il difensore del ricorrente produce memoria ed insiste per la liquidazione delle spese ex art. 15, comma 2- septies, D.Lgs. 546/92, poiché il Comune non ha accolto il reclamo nei termini e il Il ricorrente è stato costretto a proporre ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che l'Ufficio impositore ha annullato la pretesa tributaria oggetto di ricorso, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Considerato che il Comune ha chiesto la compensazione delle spese e che, in base all'art. 15 D.Lgs. 546/92, la Corte può disporre la compensazione in presenza di giusti motivi, si ritiene che la complessità della controversia (il debito rigardava una società per la quale era stata aperta procedura fallimentare) giustifichi tale decisione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese
Palermo, 6.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3090/2023 depositato il 30/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220069332723001 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220069332723001 TARI 2017
- RUOLO n. 2022/002619 TARI 2016
- RUOLO n. 2022/002619 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il Comune di Palermo si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la compensazione delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Palermo ha iscritto a ruolo la somma di € 5.701,88 a carico del sig. Ricorrente_1, ritenendolo obbligato solidale per il pagamento della TARI relativa agli anni 2016 e 2017, originariamente dovuta dalla società Società_1 S.r.l., dichiarata fallita nel 2013 (procedura conclusa nel 2022).
Il ricorrente ha proposto reclamo-ricorso ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92, deducendo L'Illegittimità della pretesa per mancanza di soggettività passiva (art. 1, comma 642, L. 147/2013).
Successivamente, il Comune con proprie controdeduzioni ha riconosciuto l'illegittimità della pretesa, chiedendo la cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la compensazione delle spese.
Deposita copia del discarico amministrativo della cartella impugnata.
Il difensore del ricorrente produce memoria ed insiste per la liquidazione delle spese ex art. 15, comma 2- septies, D.Lgs. 546/92, poiché il Comune non ha accolto il reclamo nei termini e il Il ricorrente è stato costretto a proporre ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che l'Ufficio impositore ha annullato la pretesa tributaria oggetto di ricorso, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Considerato che il Comune ha chiesto la compensazione delle spese e che, in base all'art. 15 D.Lgs. 546/92, la Corte può disporre la compensazione in presenza di giusti motivi, si ritiene che la complessità della controversia (il debito rigardava una società per la quale era stata aperta procedura fallimentare) giustifichi tale decisione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese
Palermo, 6.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE