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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 20/02/2026, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2625/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7066/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240284741552 SPESE DI GIUDIZ 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1888/2026 depositato il
19/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente generalizzato in epigrafe ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240284741552 /001, notificata in data 21/03/2025, per un importo complessivo di euro 3.000,00, relativo al recupero delle spese di giudizio liquidate con la sentenza n. 15918 /48/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
L'Amministrazione finanziaria, in sede di autotutela, ha successivamente annullato l'iscrizione a ruolo nei confronti del ricorrente mediante il provvedimento di annullamento anagrafica, depositato agli atti del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto sopra, risulta cessata la materia del contendere, non essendo più in essere la pretesa tributaria oggetto del ricorso. Tuttavia, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il giudicante ritiene che l'Agenzia delle Entrate debba essere condannata al pagamento delle spese processuali, da distrarre in favore del difensore antistatario del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nel merito;
condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente liquidate in euro 60,00 per spese ed euro 1100,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, distratte in favore del difensore antistatario.
Roma 18.2.2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7066/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240284741552 SPESE DI GIUDIZ 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1888/2026 depositato il
19/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente generalizzato in epigrafe ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240284741552 /001, notificata in data 21/03/2025, per un importo complessivo di euro 3.000,00, relativo al recupero delle spese di giudizio liquidate con la sentenza n. 15918 /48/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
L'Amministrazione finanziaria, in sede di autotutela, ha successivamente annullato l'iscrizione a ruolo nei confronti del ricorrente mediante il provvedimento di annullamento anagrafica, depositato agli atti del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto sopra, risulta cessata la materia del contendere, non essendo più in essere la pretesa tributaria oggetto del ricorso. Tuttavia, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il giudicante ritiene che l'Agenzia delle Entrate debba essere condannata al pagamento delle spese processuali, da distrarre in favore del difensore antistatario del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nel merito;
condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente liquidate in euro 60,00 per spese ed euro 1100,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, distratte in favore del difensore antistatario.
Roma 18.2.2026 Il Giudice monocratico