Art. 4.
Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono elevati, con decorrenza dal 1 agosto 1954, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni:
assegni: lire 4160 mensili per ciascun figlio; lire 2808 mensili per il coniuge; lire 1430 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.
E' applicata a favore della gestione predetta, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dell'1 per cento delle retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 gennaio 1958, n. 14 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'addizionale di contributo dell'1 per cento di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 504 , e' soppressa a' decorrere dal 1° luglio 1956".
Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono elevati, con decorrenza dal 1 agosto 1954, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni:
assegni: lire 4160 mensili per ciascun figlio; lire 2808 mensili per il coniuge; lire 1430 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.
E' applicata a favore della gestione predetta, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dell'1 per cento delle retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 gennaio 1958, n. 14 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'addizionale di contributo dell'1 per cento di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 504 , e' soppressa a' decorrere dal 1° luglio 1956".