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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, previa trattazione scritta, mediante deposito telematico del dispositivo in data 23/01/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 30095 del R.G. dell'anno 2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. A. M. Calvano – R. Musillo in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. R. Valenzano in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/09/23, e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' di cui è CP_1 dipendente dal 24/12/99 con qualifica di infermiere professionale ed inquadramento nell'area professionisti della salute e dei funzionari prevista dal CCNL - comparto sanità applicabile ratione temporis - ex categoria D6, ed ha concluso chiedendo:
“accertare e dichiarare, in virtù di tutto quanto dedotto e provato, che le mansioni igienico-domestico- alberghiere svolte dal signor sono illegittime poiché non attinenti al profilo Parte_1 professionale dell'infermiere, ma proprie del personale ausiliario di supporto, OSS, e, per l'effetto:
1. condannare l' al risarcimento del danno patrimoniale e Controparte_2 del danno non patrimoniale, nella misura determinata in euro € 116.494,48 quale valore parametrato al 50% dell'ultima retribuzione mensile base a far data dalla diffida 30.03.2023 con retroattività decennale, oltre gli ulteriori identici danni da calcolarsi a far data dalla diffida fino a totale soddisfo, con interessi legali e rivalutazione monetaria o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia.
2. In via subordinata, condannare la al risarcimento del Controparte_2 danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, nella misura determinata in euro € 77.663,20 quale valore parametrato al 1/3 dell'ultima retribuzione mensile base a far data dalla diffida 03.04.2023 con
1 retroattività decennale, oltre gli ulteriori identici danni da calcolarsi a far data dalla diffida fino a totale soddisfo, con interessi legali e rivalutazione monetaria o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia.” Si è costituito in giudizio l'ente convenuto contestando, nel merito, quanto ex adverso dedotto sulla base delle analitiche allegazioni svolte in memoria ed ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari. Istruita con documenti e testimoni, la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni delle parti di cui agli atti, previa trattazione scritta, mediante deposito telematico del dispositivo in data 23/01/25. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Parte ricorrente ha dedotto in ricorso:
“ Il signor lavora alle dipendenze dell' , odierna Parte_1 Controparte_2 resistente, a far data dal 24/12/1999 con la qualifica di infermiere professionale e, ad oggi, e inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari del CCNL- Relativo al personale del Comparto Sanità
- Triennio 2019-2021, applicato in azienda (doc.1), ex categoria D6 b. Fin dalla data della sua assunzione il ricorrente è sempre stato impiegato presso l' Controparte_3 con orario H24 su 3 turni, 6:45/14:15 – 13:45/21:15 – 20:45/07:15, prima nel di Reparto di
[...] Chirurgia Vascolare fino al 31/10/2022 e poi nel reparto di Cardiologia dove ancora oggi è in servizio. c. Il reparto di Chirurgia Vascolare, presso il quale il ricorrente ha lavorato fino ad ottobre 2022, quindi per ben 23 anni (reparto di chirurgia specialistica), era composto, fino a circa il 2013, da 24 posti letto di base, poi ridotti a 20 fino al 2021 per arrivare agli attuali 14 posti base + 2 Covid. Invece, gli infermieri impiegati sono stati sempre 3 a turno proprio fino ad ottobre 2022 quando sono stati ridotti a due unità.
d. E' un reparto, quindi, che, non solo ha accolto un numero consistente di pazienti durante gli anni a fronte di un numero di infermieri pari solo a 3 unità, ma è anche molto delicato e con grande carico di responsabilità. Esso si occupa di degenti che arrivano o dal Pronto Soccorso o dall'ambulatorio a seguito di visita laddove venga riscontrata l'urgenza immediata al ricovero, o con ricovero ordinario, ossia chiamati in base ad una lista di priorità gestita dal medico primario e dopo una visita ambulatoriale del chirurgo vascolare che riscontra la necessità di un intervento chirurgico.
e. I degenti ospitati, comunque, necessitano di un intervento chirurgico alle arterie (occlusioni carotidee, aneurismi della aorta addominale o altre arterie- ostruzioni vascolari delle grandi arterie degli arti inferiori, stenosi vascolari ecc.) e richiedono una elevata assistenza in quanto sono tutti ad alto rischio emorragico (basti pensare che, a seconda della tipologia dell'intervento, essi sono operati o con l'apertura delle arterie o la puntura delle stesse), o ad alto rischio ischemico (come l'ischemia celebrale dopo l'intervento sulle carotidi). Inoltre il reparto ospita anche degenti amputati – presenti costantemente in un numero elevato rispetto ai posti letto, in media 4/5 pazienti su 14 posti letto ordinari-.
f. Ebbene, il signor fino al mese di ottobre 2022, quindi per ben 23 anni, ha sempre fatto fronte Pt_1 alle difficoltà e alle responsabilità del reparto lavorando in emergenza costante viste le possibili complicazioni alla salute dei pazienti ospitati.
g. Gli infermieri, infatti, sono gli unici responsabili della somministrazione della terapia, sia orale che endovenosa, della rilevazione dei parametri vitali -temperatura, pressione, pressione arteriosa, frequenza arteriosa, diuresi, indice glicemico nei diabetici, saturazione dell'ossigeno, gestione dirette delle medicazioni, per lo più complesse, operazioni amministrative come il rifornimento del materiale, l'accettazione e la dimissione del paziente (di recente on line, prima cartacea), la compilazione della
2 cartella infermieristica, la trascrizione di tutti i parametri rilevati nella cartella informatizzata, la valutazione delle lesioni da pressione (da decubito), la valutazione dei rischi da caduta accidentale dei pazienti con la valutazione dello stato nutrizionale degli stessi, la compilazione della check list pre e post operatoria in condivisione con il medico, la compilazione della scheda monitoraggio ferite e dolore, l'aggiornamento sulle linee guida delle procedure assistenziali, anche aziendali, la visita medica ecc.
h. Tuttavia, il ricorrente, oltre ai compiti propri della sua qualifica professionale, in modo ordinario e strutturato e in totale violazione di legge, è stato costretto da sempre -in totale spregio della sua dignità professionale- a svolgere anche la c.d. assistenza diretta, cioè mansioni “igienico-domestico-alberghiere”, ossia compiti e mansioni del tutto estranei alla sua qualifica professionale e di competenza di un profilo professionale inferiore al proprio almeno di 2 categorie, l' OSS ossia Operatore Socio Sanitario.
i. Il ricorrente, infatti, fin dalla sua assunzione è stato costretto a lavorare senza la presenza degli OSS, figura totalmente assente in reparto, fino ad aprile 2019, con la conseguenza che la cura e l'assistenza ai degenti e ricaduta - interamente ed esclusivamente - sul personale infermieristico sulle cui spalle e ricaduta anche l'attività -igienico domestica alberghiera”.
j. Solo nel mese di aprile 2019 la resistente ha inserito la figura dell'OSS ma solo nel numero di 2/3 unità nel turno di mattina e 2 nel turno di pomeriggio, alcuno durante il turno di notte, numero quindi insufficiente a manlevare il ricorrente dallo svolgere mansioni inferiori.
k. Da ottobre 2022 il ricorrente è impiegato nel reparto di Cardiologia, anche esso molto impegnativo e con grande carico di responsabilità e gli OSS presenti sono solo 2 dalle 07:00 alle 20:00, alcuno dalle 20:00 alle 07:00.
l. Detto reparto oggi è composto da 16 posti letto e accoglie degenti che presentano patologie quali: scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica, malattie coronariche, patologie del ritmo, sincope, ipertensione arteriosa, miocardite/pericardite, sindrome dismetabolica (in altre parole, per lo più, non si tratta di pazienti esclusivamente cardiopatici ma sempre più complessi con patologie come bronco pneumopatie, patologie nefrologiche, patologie infettive e psichiatriche demenza senile) ecc.
m. In ragione di dette patologie i pazienti del reparto necessitano di una elevata assistenza e di cure importanti, infatti vengono sottoposti a terapie farmacologiche, procedure cardiologiche interventistiche come Coro/Ptca, impianto Pmk/Icd, cardioversione elettrica e farmacologica, con necessità di costante monitoraggio anche in ragione del fatto che un certo numero di pazienti (che varia da un 1/3 ad un 1/2) è allettato. ………………………………………………………………………………………………
o. Ebbene, a causa dell'assenza assoluta degli OSS fino al marzo 2019 e della loro presenza insufficiente successivamente, tanto nel reparto di Chirurgia Vascolare che in quello di Cardiologia, il ricorrente, oltre alle mansioni proprie da infermiere, è stato costretto a farsi carico – fino al marzo 2019, totalmente e in modo strutturato- di mansioni inferiori come: distribuzione del vitto;
imboccare i pazienti e pulire l'unità a termine del pasto e ciò a colazione, pranzo e cena;
cure igieniche – fare il bagno a letto, bidet-; svuotare pappagalli e buste cateteri;
posizionare le padelle per far evacuare i pazienti;
accompagnare al bagno i degenti non allettati completamente;
seguire le tricotomie (depilazione prima dell'intervento); aiutare i malati nella doccia preoperatoria, nel cambio della biancheria intima e non (quindi a vestirli); caricare il cellulare;
aiutare a bere;
passare il bicchiere;
rispondere al campanello per ogni esigenza, anche più elementare come aprire la finestra o chiedere l'ora; il giro letti (ossia rifare il letto giornalmente, togliere la biancheria del giorno prima e rimetterla pulita, per tutti i letti, sia quelli con i pazienti allettati che non); stoccaggio del materiale negli armadi, sia materiale farmacologico che specialistico ecc. p. Detta situazione non e del tutto scomparsa neppure dopo l'inserimento degli OSS, in quanto il personale infermieristico, per il numero limitato del personale di supporto, continua, nei turni in cui è presente, ad affiancarlo in modo considerevole nelle loro mansioni. Inoltre, nel reparto di Chirurgia Vascolare gli OSS, in casi di loro assenza per vari motivi, non vengono sostituiti e gli infermieri devono farsi carico delle loro
3 mansioni in modo ancora più considerevole, come ha fatto il ricorrente fino ad ottobre 2022 quando è passato in Cardiologia. Non solo! Il ricorrente continua ancora oggi a svolgere le mansioni inferiori in modo totale e ordinario durante il turno notturno causa l'assenza strutturata dell'OSS in detto turno. Tale assenza non e di poco momento perché le mansioni igienico- domestico-alberghiere sono necessarie e vengono svolte, ad eccezione del giro visita e della somministrazione dei pasti, in tutti i turni anche la notte e quindi l'assenza dell'OSS la notte pregiudica il ricorrente che deve farsi carico anche di tutte una serie di mansioni estranee alla sua figura professionale e di cui si è detto sopra.
q. A causa di tale scelta, operata in modo tanto unilaterale quanto illegittima dall' Controparte_2 resistente, il signor è, dunque, da sempre costretto a sacrificare la gran parte delle ore di lavoro Pt_1 nello svolgimento di mansioni diverse ed ulteriori spettanti a figure professionali inferiori a tutto discapito delle proprie che, giocoforza, è stato costretto a svolgere in modo oltremodo affrettato per dar spazio alle altre.
r. Tale situazione ha causato un forte danno al ricorrente, il quale certamente subisce un demansionamento da quando è inserito in azienda, e quindi da ben 24 anni, che non gli ha consentito di coltivare e incrementare la propria esperienza e competenza lavorativa specifica di infermiere, e ha vissuto e vive la quotidiana mortificazione alla propria immagine professionale. Infatti, la circostanza che il signor abbia svolto Pt_1 e continui a svolgere, costantemente ed ordinariamente, le mansioni dell'OSS, ossia compiti diversi da quelli dell'infermiere, e stata sotto gli occhi di tutti, anche dei pazienti che, per l'effetto, lo hanno sempre riconosciuto come un OSS, rivolgendosi a lui per ogni necessità, anche la più elementare.” L'ente convenuto ha, innanzitutto, dedotto in memoria che:
“Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 42 del 26.02.1999 contenente “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, l'infermiere esercitava una professione sanitaria ausiliaria e le sue attività erano effettivamente delineate da un mansionario (oggi abrogato) ovvero da un elenco esaustivo di azioni stabilite dalla legge (per tale motivo, non ha senso – nel caso in esame – parlare di demansionamento!). La Legge n. 42 del 1999 ha sostituito la definizione di “professione sanitaria ausiliaria” con quella di
“professione sanitaria”, stabilendo che l'ambito proprio di attività e di responsabilità dell'infermiere era determinato dai contenuti dei Decreti Ministeriali istitutivi del relativo profilo professionale e dagli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario e di formazione post-base, nonché dallo specifico codice deontologico. Per effetto della Legge n. 42/1999, quindi, l'infermiere diventa un professionista sanitario e, in virtù di tale normativa, si concretizza una responsabilizzazione dello stesso nell'ambito di un nuovo sistema di funzioni che fa riferimento non più ad un elenco di attività ma al profilo professionale, al codice deontologico e alla formazione ricevuta. Con il D.M. n. 739 del 1994 è stato, come noto, definito il profilo dell'infermiere, quale “operatore sanitario che, in possesso di diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica”. L'infermiere, dunque, quale responsabile dell'assistenza generale infermieristica, partecipa alla identificazione dei bisogni di salute dei pazienti, pianifica e gestisce l'intervento assistenziale, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e si avvale – ove necessario – dell'opera del personale di supporto. Alla luce di quanto precede, appare, pertanto, inconfutabile che all'infermiere competa l'assistenza generale del paziente, potendosi avvalere di una figura di supporto che lo aiuti a garantire l'esecuzione di funzioni e processi di cui, comunque, mantiene indiscutibilmente titolo e responsabilità: egli può impegnare, per particolari pazienti o per particolari fasi del processo assistenziale, anche l'operatore di supporto (l'OSS appunto). Ciò non implica che tali attività vengano definitivamente traslate agli OSS, rimanendo, comunque, anche nella sfera di competenza dell'infermiere, quale responsabile dell'assistenza generale infermieristica. L'operatore socio-sanitario (cosiddetto OSS), quale figura di supporto dell'infermiere professionale, è chiamato a svolgere alcune delle mansioni assistenziali che, comunque, rimangono tra quelle riferibili
4 all'infermiere professionale (figura deputata, come detto, ad assicurare e garantire l'assistenza generale infermieristica al paziente). Alla luce della Legge n. 42/1999, all'infermiere compete l'assistenza generale del paziente, potendo questi avvalersi - ove necessario – quindi non sempre, non automaticamente e non necessariamente - del personale di supporto. Ciò posto, deve altresì, osservarsi che, in caso di carenza del personale ausiliario, il codice deontologico infermieristico (all'articolo 49) pone a carico dell'infermiere l'obbligo specifico di “compensa(re) le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera…nell'interesse primario degli assistiti ”. Anche la giurisprudenza ha osservato che “Trattasi, infatti, di un'attività di supplenza da svolgersi nell'interesse primario degli assistiti e dell'organizzazione del servizio e, quindi, pacificamente rientrante tra i compiti di compensazione previsti dall'articolo 49 del Codice Deontologico dell'infermiere, il quale espressamente sancisce, in capo agli infermieri professionali, un'ampia responsabilità su tutti gli aspetti igienico-sanitari del reparto in cui operano” (Cfr. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 8132/2015 e Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, sentenza n. 49/2016).” CP_ L' convenuto ha, quindi, contestato nel merito la sussistenza del dedotto demansionamento deducendo: I.
1. Insussistenza del dedotto demansionamento nel periodo di assegnazione del Signor presso Pt_1 la U.O.C. di Chirurgia Vascolare. L'organizzazione della attività presso il suddetto reparto prevedeva/prevede la stabile presenza di personale di supporto sia con qualifica di operatori sociosanitari addetti all'assistenza (OSS) che di personale ausiliario specializzato, della cui collaborazione il personale infermieristico si avvaleva/avvale quotidianamente in relazione ai bisogni del malato e alle priorità assistenziali. Segnatamente, per ciò che attiene la dotazione organica del reparto in esame, deve evidenziarsi come la stessa sia stata composta, negli anni, di almeno (cfr. la relazione del 21.12.2023 – prot. n. 186162, resa dalla
, sub doc. 1): Parte_2 n. 1 coordinatore infermieristico;
n. 19 infermieri, successivamente ridotti a 14 (a far data dall'anno 2021). Al fine di prevenire sin d'ora capziose eccezioni avversarie, si fa presente che la suddetta riduzione è conseguenza della drastica e significativa contrazione dei posti letto assegnati alla suddetta struttura che, proprio nel 2021, vengono ridotti a n. 16 (rispetto agli originari 24 del 2014); pertanto, a decorrere dall'anno 2021, il numero degli infermieri viene ridotto a n. 14 unità (cfr. le Tabelle A e B inserite nel corpo della suddetta relazione alle pagine 3 e 4, sub doc. 1). Operatori Socio Sanitari (di seguito OSS – livello BS del CCNL Comparto Sanità), nel numero di 4 unità (due al mattino e due di pomeriggio) fin dal 2019, successivamente elevate a 5 unità dal 2021 (due/tre unità al mattino e due unità di pomeriggio) (cfr. la Tabella A inserita nel corpo della relazione alla pagina 3, sub doc. 1);
Ausiliari Socio Sanitari (nel proseguo, ASS – livello A del CCNL Comparto Sanità), presenti 7 giorni su 7 fin dal 2011, dapprima in forza di gara d'appalto regionale bandita nel 2011 (cfr. Deliberazione n. 479 del 24 giugno 2014 sub doc. 2) e, successivamente, di apposita aggiudicazione aziendale (cfr. Deliberazione n. 790 del 16 settembre 2020 e Deliberazione n. 638 del 12 maggio 2021, sub docc. 3 e 4), circostanze riferite nella relazione prodotta sub doc. 1; durante l'orario notturno è sempre stato presente l'ausiliario di riferimento, come si evince dalla comunicazione inviata in data 15 giugno 2018 a tutti i reparti ospedalieri dai responsabili infermieristici aziendali (cfr. doc. 5). Pertanto, nel reparto di Chirurgia Vascolare è stato sempre presente il personale di supporto;
inoltre, la dotazione organica infermieristica appare essere in linea con gli standard ospedalieri e ben superiore ai
5 requisiti organizzativi previsti per l'accreditamento dal DCA della Regione Lazio n. 8/2011 e ss.mm.ii. in grado, quindi, di garantire perfettamente la soddisfacente gestione delle esigenze del reparto. Dunque, contrariamente a quanto vorrebbe far credere controparte, lo svolgimento delle attività c.d.
“igienico-domestico-alberghiere” relative alla degenza dei pazienti veniva/viene assicurato dalla presenza di un adeguato numero di ausiliari e di operatori sociosanitari che, in turno tra loro, garantivano/garantiscono la presenza costante nel suddetto reparto. Presso l' in tutti i reparti, le funzioni domestico-alberghiere sono state e sono Controparte_3 costantemente garantite dal personale di supporto come documentato per tabulas (cfr. docc. 2, 3 e 4) e ribadito dal Direttore della nella Parte_3 relazione integrativa del 11.01.2024 (prot. n. 5527) che si versa in atti (sub doc. n. 6), ovverosia:
- pulizie ambientali ordinarie e straordinarie: sono garantite dalla ditta esternalizzata che provvede alla pulizia di tutti gli ambienti e le suppellettili compresa l'unità del paziente (letto, comodino, tavolino, sedie) nonché al rifacimento dei letti vuoti;
- servizio di ristorazione: è garantito dalla ditta esternalizzata che provvede al trasporto in reparto di vassoi personalizzati e distribuiti dall'ausiliario con la supervisione del personale infermieristico deputato a verificare il rispetto delle prescrizioni dietetiche;
- servizio di fornitura di biancheria ed effetti letterecci e divise: comprensivo della consegna del pulito e del ritiro dello sporco attraverso una ditta esternalizzata;
- ritiro dei rifiuti speciali: e loro trasporto presso i depositi temporanei aziendali effettuato da personale della ditta esternalizzata espressamente dedicato a tale funzione. Inoltre, l'OSS e l'Ausiliario, in qualità di personale di supporto, eseguono le attività relative alla cura delle persone e degli ambienti esclusivamente sulla base delle indicazioni e delle procedure delegate agli stessi dagli infermieri. Nella medesima prospettiva deve, altresì, osservarsi che gli avversari assunti sono integralmente smentiti dalla rilevata drastica riduzione dei posti letto nell'ambito della UOC di Chirurgia Vascolare che, come innanzi rilevato, negli anni, dagli originari 24 del 2013, risultano essere attualmente 16 (come riportato nella Tabella B inserita nel corpo della relazione alla pagina 4, sub doc. 1). A ciò deve aggiungersi che il tasso medio di occupazione dei suddetti posti letto negli anni per cui è causa si è mantenuto costantemente basso, attestandosi su valori variabili e ancora in diminuzione dal 13,4 del 2014 al 6,7% del 2022 (cfr. Tabella B inserita nel corpo della relazione alla pagina 4 sub doc. n.1). A ciò consegue che la dotazione organica infermieristica e del personale di supporto era/è più che adeguata a garantire una ottimale gestione del numero dei pazienti degenti nel reparto. Pertanto, non corrisponde al vero che il Signor abbia potuto svolgere in maniera strutturata ma Pt_1 neppure, a ben vedere, in maniera prevalente, mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie della categoria e del profilo professionale di appartenenza. Al contrario, le mansioni quotidiane ed ordinarie dal medesimo espletate sono sempre state esattamente ed esclusivamente quelle proprie del personale infermieristico, come peraltro dal medesimo dichiarato alle pagine 2 e 3 del ricorso (capitoli E e G) per quanto riguarda il reparto di Chirurgia Vascolare e alle pagine 3 e 4 del ricorso (capitolo M) per quanto riguarda il reparto di Cardiologia. Non solo. Le deduzioni attoree sono, altresì, inconsistenti ove si consideri che gran parte delle mansioni che il ricorrente ha definito dequalificanti (ad esempio, occuparsi della igiene personale dei malati, della somministrazione del vitto ai pazienti non autosufficienti, di assistere il malato per i bisogni fisiologici), rientrano pacificamente nella generale assistenza infermieristica e sono riconducibili al profilo professionale di competenza. Inoltre, anche compiti quali accendere il cellulare del malato, porgergli un bicchiere o una bottiglia, alzare o abbassare lo schienale del letto, implicano un rapporto con la persona del malato e contribuiscono al suo benessere fisico e psichico cui è finalizzata, l'attività assistenziale dell'infermiere professionale1. Ciò tanto più ove si consideri che – come pure candidamente ammesso da controparte - i pazienti degenti presso il suddetto reparto (così come quelli affidati alle cure del reparto di Cardiologia dell' CP_3 Con
sono da qualificarsi ad alta intensità assistenziale, tenuto conto della complessità degli CP_3
6 interventi cui sono sottoposti e delle problematiche di salute da cui sono affetti ed in ragione delle quali si rende necessario il compimento di azioni assistenziali dirette da parte di un professionista qualificato quale è l'infermiere. In proposito, si legge nell'atto introduttivo del presente giudizio che “I degenti ospitati…necessitano di un intervento chirurgico alle arterie (occlusioni carotidee, aneurismi della aorta addominale o altre arterie - ostruzioni vascolari delle grandi arterie degli arti inferiori, stenosi vascolari ecc.) e richiedono una elevata assistenza in quanto sono tutti ad alto rischio emorragico (basti pensare che, a seconda della tipologia dell'intervento, essi sono operati o con l'apertura delle arterie o la puntura delle stesse), o ad alto rischio ischemico (come l'ischemia celebrale dopo l'intervento sulle carotidi). Inoltre il reparto ospita anche degenti amputati…“ (cfr. pagina 2 del ricorso, capitolo E). Invero, i pazienti trattati nel suddetto reparto sono affetti da gravi patologie che colpiscono il sistema circolatorio, tra le quali si possono annoverare, a titolo meramente esemplificativo: ostruzione embolica delle arterie;
ostruzione ab estrinseco delle arterie;
processi flogistici che determinano una dilatazione abnorme delle arterie;
processi traumatici a carico delle arterie;
ulcerazione venosa;
tromboflebite; processi degenerativi delle arterie;
aneurismectomie dell'aorta e dei suoi rami, delle arterie iliache e dei vasi viscerali;
chirurgia dei tronchi sovra-aortici come da arterie carotidi, succlavie e vertebrali;
chirurgia delle arteriopatie croniche e acute degli arti inferiori. La degenza ordinaria per la cura dei pazienti affetti da patologie vascolari è prevista in 24/h ed è in continuità assistenziale con il blocco operatorio e la terapia intensiva post operatoria (TIPO). La tipologia dei pazienti affetti dalle patologie sopra descritte necessita, in via ordinaria, continuativa e strutturata, di interventi qualificati di natura assistenziale, il cui compimento deve essere affidato al personale infermieristico…………………………………………………… Tutte le attività descritte da controparte come demansionanti nell'atto introduttivo del presente giudizio, tenuto conto del livello di complessità del paziente ricoverato presso il reparto di Chirurgia Vascolare e della tipologia assistenziale dal medesimo espressa rientrano, invece, senz'altro a pieno titolo nelle attività di competenza dell'infermiere e non sono neppure astrattamente delegabili all'OSS, per quanto formato………………………………………………………………………………………………… I.
2. Insussistenza del riferito demansionamento nel periodo di assegnazione del Signor presso Pt_1 la U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale Controparte_3 Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo al periodo di assegnazione del ricorrente presso la U.O.C. di Cardiologia, a decorrere dal 1 novembre 2022. Infatti, per espressa ammissione di controparte, nel suddetto reparto, fin dalla data di assegnazione allo stesso del Signor è garantita la stabile presenza in turno di personale OSS, nella misura di due Pt_1 unità di mattina e due di pomeriggio (pagina 3 del ricorso, capitolo K). Peraltro, all'assenza di OSS durante il turno di notte (durante il quale sono, comunque, di turno n. 3 infermieri) (cfr. pagina 6 della relazione del 21.12.2023, sub doc. 1) non consegue sic et simpliciter che il ricorrente abbia svolto mansioni igienico-domestico-alberghiere riconducibili al profilo di OSS. Anzi, tale circostanza deve essere categoricamente esclusa, tenuto conto che durante la notte non vi è somministrazione di pasti, né si provvede alla cura igienica dei pazienti o allo svuotamento delle sacche di urina, trattandosi
7 di attività tutte svolte di mattina. Durante l'orario notturno le attività da espletare sono prettamente infermieristiche, essendo costituite dalla vigilanza, dalla rilevazione dei parametri vitali, dalla somministrazione delle terapie, dall'esecuzione di esami diagnostici, da eventuali interventi in urgenza per improvvisi peggioramenti dello stato di salute dei pazienti presenti;
giova rilevare che il reparto di Cardiologia dell che annovera n. 16 posti letto, il cui tasso di occupazione Controparte_3 medio giornaliero è pari a 9.4 (cfr. pagina 4 della relazione del 21.12.2023 sub doc. 1) è strutturato in servizi aventi elevata competenza specialistica ed è finalizzato alla diagnosi e al trattamento delle patologie acute e croniche severe dell'apparato cardiovascolare quali, ad esempio, cardiopatie ischemiche, cardiomiopatie, valvulopatie, malattie del pericardio, aritmie, cardiopatie congenite, ipertensione polmonare, scompenso cardiocircolatorio, patologia dell'aorta. Il Professionista Infermiere nel reparto di Cardiologia si trova a dover rispondere a specifici bisogni del paziente ed a dover conoscere e gestire degenti complessi le cui condizioni potrebbero aggravarsi repentinamente. Nel suddetto reparto, le competenze richieste sono ancora più ampie in quanto, oggi, il paziente che afferisce alla UOC di Cardiologia è sempre più complesso e, sovente, è portatore di multi-patologie. Non esiste più il paziente esclusivamente cardiopatico e, pertanto, l'infermiere deve imparare a relazionarsi con altri specialisti come l'anestesista, il nefrologo, lo pneumologo, l'infettivologo. L'attività infermieristica di reparto è principalmente rivolta a pazienti provenienti dalla Terapia Intensiva Cardiologica, dalla Cardiochirurgia e da altri reparti come le Medicine o le Geriatrie. Anche se sono pazienti cronici, vanno attentamente monitorati e seguiti poiché, come detto, le loro condizioni di salute potrebbero aggravarsi repentinamente in qualsiasi momento. Sono, perciò, requisiti fondamentali dell'infermiere operante in tale reparto la professionalità, la capacità gestionale e relazionale ed una solida competenza specialistica a tutto tondo. Questa competenza si estrinseca in un contesto in cui gli infermieri devono essere professionisti specializzati nell'assistenza del paziente critico ed instabile, del paziente sottoposto a procedure cardiologiche interventistiche e nella gestione di strumentazione elettromedicale specifica. Anche a fronte di patologie siffatte, attività come la somministrazione del cibo, vuoi per le tecniche di alimentazione (ad esempio, attraverso sondino naso gastrico o PEG), vuoi per l'imboccamento (si pensi, ad esempio, al paziente che abbia subito un ictus o un infarto del miocardio e sia a rischio di polmonite ab ingestis), sono manovre sanitarie estremamente delicate che necessitano di un alto livello di competenza. Così pure l'igiene del paziente, il posizionamento di padelle e pappagalli ovvero il cambio della biancheria, implicando la mobilizzazione o, comunque, il cambio posturale di degenti critici (con ferite, drenaggi, terapia infusionale, presenza di accessi vascolari multipli, pompe di infusione, eventuale supporto respiratorio, stato di coscienza alterato), non possono che essere di competenza esclusiva dell'infermiere implicando la necessità di una corretta manipolazione di dispositivi elettromedicali collegati al paziente. Si tratta di veri e propri “atti sanitari” rispetto ai quali l'infermiere potrà – al massimo - valutare di avvalersi della collaborazione dell'OSS ma che, di certo, afferiscono esclusivamente alla sua sfera di competenza, perché trattandosi di manovre sofisticate e delicate in ragione della obiettiva complessità e delicatezza del paziente coinvolto e dei rischi per la sua salute, ne richiedono l'intervento (qualificato) diretto. Le funzioni descritte in ricorso come proprie di una categoria contrattuale inferiore a quella dell'infermiere non sono idonee ad integrare un demansionamento poiché, anche con riguardo a funzioni di contenuto più semplice, si tratta di attività collaterali a quelle relative all'assistenza infermieristica. Pertanto, il mero compito di somministrazione delle terapie e di supporto al team medico nel giro di controllo dei pazienti non può esaurire i compiti dell'infermiere. Le altre incombenze descritte in ricorso, almeno per la massima parte, rientrano nella qualifica di appartenenza nella misura in cui rappresentano un aspetto integrante del servizio di assistenza che presuppone il diretto contatto con i degenti al fine di poterne individuare le necessità ed i bisogni. “ E' necessario, innanzitutto, osservare che nella categoria D del CCNL di comparto sono inquadrati “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità 8 operativa” e tra questi i collaboratori professionali sanitari e, quindi, il personale infermieristico di cui al decreto ministeriale n. 739/1994. Il citato DM definisce la figura professionale dell'infermiere come “l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica”, precisando che: “L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria” e che
“L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”. Nella categoria A del CCNL, propria dell'Ausiliario Specializzato, sono invece compresi i lavoratori “che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”. L'Ausiliario Specializzato in particolare “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali ad esempio l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa... L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio -assistenziali provvede all'accompagnamento e allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”. La categoria B del CCNL in cui è compresa la figura dell'Operatore Tecnico addetto all'Assistenza (O.T.A.) è propria dei lavori che “richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”. In particolare l'O.T.A. “svolge attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e manutenzione di utensili e apparecchiature”. Tale livello di inquadramento comprende anche l'Operatore Socio -Sanitario (O.S.S.) il quale, in base all'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/2/2001 svolge “l'attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale sia sanitario;
b) favorisce il benessere e l'autonomia dell'utente” e che , oltre ai compiti dell'O.T.A., “sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti;
sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette”. Quindi, come osservato dalla giurisprudenza di merito citata dall'ente convenuto, l' coadiuva il personale medico e infermieristico nello svolgimento CP_5 delle sue attività, dedicandosi, in ambito ospedaliero, ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico, domestico - alberghiere di quest'ultimo, e può essere considerata come una figura di supporto;
l'art. 49 del Codice Deontologico dell'infermiere prevede però che quest'ultimo “ … nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze ed i disservizi che possono
9 eccezionalmente verificarsi nelle strutture in cui opera…”. Deve, quindi, ritenersi gravante sull'infermiere l'obbligo di svolgere un'attività di compensazione sancito nell'interesse primario degli assistiti e dell'organizzazione del servizio con conseguente attribuzione agli infermieri professionali di un'ampia responsabilità su tutti gli aspetti igienico sanitari del reparto in cui operano. Ciò premesso, deve anche rilevarsi che, con riferimento all'attività svolta dal ricorrente presso il reparto di chirurgia vascolare, che il teste di parte ricorrente collega del ricorrente, ha Pt_1 dichiarato:Cardiologia dal 2008 e dal 2020 sono coordinatrice infermieristica presso lo stesso reparto. Sul Capitolo 1 delle richieste istruttorie di parte resistente: Non sempre l'infermiere si occupa di imboccare i pazienti o di effettuare le cure igieniche con riferimento a pazienti affetti da paresi, paralisi o impossibilità di mobilizzazione in quanto è l'infermiere che valuta la necessità di tale attività che altrimenti viene svolta dal personale OSS. Sul Capitolo 2 escludo che l'attività indicata nel capitolo venga svolta dagli infermieri. Attualmente tale attività viene svolta dal personale OSS che è presente nel reparto di Cardiologia da un periodo antecedente al Covid che non sono in grado di indicare con precisione. Prima che arrivassero gli OSS tale attività veniva svolta dagli infermieri. Sul Capitolo 3 attualmente l'attività relativa alle tricotomie viene svolta dal personale OSS, mentre prima che arrivasse tale personale era svolta dagli infermieri. Sul Capitolo 4 preciso che la doccia preoperatoria nel reparto di cardiologia non viene effettuata, non so dire per il reparto di chirurgia vascolare. Sul Capitolo 5 preciso che presso il reparto di cardiologia nel post operatorio viene effettuato il cambio del camice e non della biancheria intima attualmente dal personale OSS se il paziente non ha complicanze. Sul Capitolo 6 attualmente le attività indicate nel capitolo vengono svolte dal personale OSS, mentre in precedenza venivano svolte dagli infermieri. Preciso che il personale OSS svolge tali attività previa verifica delle condizioni del paziente da parte dell'infermiere. Sul Capitolo 7 e sul Capitolo 8 l'attività indicata nel capitolo che mi si legge è sempre svolta attualmente dal personale OSS mentre prima che arrivasse il personale OSS veniva svolta dagli infermieri. Preciso che in caso di drenaggi l'infermiere è comunque presente ma l'attività viene svolta comunque dal personale OSS. Sul Capitolo 9 Preciso che attualmente le attività indicate nel capitolo sono svolte da personale ausiliario esterno. Anzi, preciso che 10 l'attività di sanificazione è svolta da tale personale, mentre l'attività di rifacimento letti liberi è svolta dal personale OSS. Sul Capitolo 10 Confermo quanto mi si legge, ma preciso che tale attività viene svolta dal coordinatore infermieristico. Sul Capitolo 11 Confermo quanto mi si legge. Sul Capitolo 12 Preciso di essere stata assegnata al reparto di Chirurgia Vascolare solo dal 1 ottobre 2022 ad agosto 2023 e quindi non sono in grado di rispondere…Sul Capitolo 17 confermo che il ricorrente presso il reparto di Cardiologia e nel periodo indicato nel capitolo si è occupato delle attività indicate nel capitolo ad eccezione della rilevazione dei parametri vitali base che viene svolta principalmente dal personale OSS…Sul Capitolo 21 confermo quanto mi si legge con riferimento al reparto di cardiologia. Sul Capitolo 22 confermo quanto mi si legge con riferimento al reparto di cardiologia. Preciso che nel turno notturno non è presente personale OSS. A.D.R.: io non svolgo mai presso il reparto di cardiologia il turno notturno e ciò dal 2010/2012 in quanto in precedenza lo svolgevo come infermiera sempre nel reparto di cardiologia e quindi sono a conoscenza delle attività che si effettuano nel turno notturno. Preciso, comunque, che in caso di urgenza anche nel turno notturno si provvede alla cura igienica dei pazienti, allo svuotamento delle sacche delle urine e alla somministrazione di farmaci”. Concorda il Giudice con quanto dedotto da parte convenuta circa le risultanze dell'istruttoria orale svolta atteso che il ricorrente risulta aver sempre espletato l'attività infermieristica propria del suo inquadramento contrattuale sia nel reparto di chirurgia vascolare che nel reparto di cardiologia mentre, con riguardo alle mansioni riportate nel capitolo 1 del ricorso che il teste di parte ricorrente ha affermato essere state espletate dal ricorrente fino al 2019 e, successivamente a tale data, “in gran parte” nel turno dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del mattino, deve osservarsi che tali attività rientrano comunque nella assistenza infermieristica generale e debbono ritenersi riconducibili al profilo professionale di competenza ove si consideri che i pazienti ricoverati presso il reparto di chirurgia vascolare e di cardiologia sono affetti da gravi patologie o non autosufficienti o in condizioni cliniche complesse e, pertanto, necessitano di elevata assistenza infermieristica che comporta anche lo svolgimento di attività strettamente connesse ed accessorie quali quelle descritte nel capitolo 1 citato;
tali attività, quindi, non possono essere considerate dequalificanti in quanto sono funzionali all'attività infermieristica. Peraltro, come risulta dall'istruttoria svolta, attività quale la “distribuzione del vitto” è stata ed è svolta da ditte esterne che provvedono al trasporto in reparto dei vassoi che vengono distribuiti ai pazienti dall'ausiliario con la supervisione del personale infermieristico;
l'attività di “pulire l'unità a termine pasto e ciò a colazione, pranzo e cena” è stata ed è effettuata dall'ausiliario; l'attività di
“stoccaggio del materiale negli armadi, sia materiale farmacologico che specialistico” è di competenza del personale infermieristico. Inoltre non è stato specificamente dedotto nè provato lo svolgimento “prevalente” dal punto di vista qualitativo o quantitativo delle attività asseritamente demansionanti riconducibili ad altre figure di supporto, quali gli OOSS, e ciò neanche nel periodo precedente al 2019, data di inizio della loro presenza nel reparto, atteso che è provato che a decorrere dal mese di aprile 2019 nel reparto di chirurgia vascolare è stata inserita la figura dell'OSS nella misura di 2/3 unità nel turno di mattina e nessuno nel turno di notte, mentre nel reparto di cardiologia, fin dalla data di assegnazione del ricorrente a tale reparto nel 2022, è stata garantita la presenza in turno di personale OSS nella misura di 2 unità nel turno di mattina e 2 nel turno di pomeriggio e nessuno nel turno di notte;
e peraltro con riguardo al turno notturno in cui non risulta presente il personale OSS, la teste di parte convenuta ha dichiarato che, comunque, durante tale turno presso il reparto di cardiologia le attività espletate sono di natura infermieristica, essendo costituite dalla vigilanza, dalla rilevazione dei parametri vitali, dalla somministrazione delle terapie, dalla esecuzione di esami diagnostici e da interventi in urgenza e che di notte si provvede alla cura igienica dei pazienti, allo svuotamento delle sacche delle urine e alla somministrazione di farmaci solo in caso di urgenza. Sulla scorta di tali risultanze deve anche rammentarsi che la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore può essere adibito
11 a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione a condizione che sia garantito al lavoratore lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (cfr. Cass. n. 19419/20 : “La tutela del lavoratore è assicurata: dall'esercizio, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza;
dalla assenza di una estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità. In tale ipotesi, l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio da parte del datore di lavoro pubblico del potere di specificazione e/o conformazione dell'attività dovuta è costituita dalla esistenza di una obiettiva esigenza aziendale. Il fatto che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata non costituisce, invece, un limite, in quanto detta eventualità è intrinseca nel carattere inferiore delle mansioni accessorie. Sono rimesse, poi, alla pubblica amministrazione, nell'esercizio di discrezionalità amministrativa, le scelte relative alla consistenza della pianta organica e dunque le valutazioni sulla opportunità di prevedere ( o meno) in organico una o più figure del profilo inferiore. Ed anche nel caso di mancata copertura degli organici (ad esempio, per esigenze di finanza pubblica) verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1375 cod.civ. ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'intesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività. I doveri posti a carico del dipendente pubblico dalla legge, dal codice di comportamento, dalla contrattazione collettiva tengono conto della particolare natura del rapporto di lavoro pubblico, ancorché contrattualizzato, che pone l'impiegato al «servizio della Nazione» (articolo 98, comma 1 Cost.) e, quindi, lo impegna ad ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, efficacemente riassunti nell'attuale versione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54”. Anche Cass. n. 18602/09 ha precisato che “In materia di pubblico impiego privatizzato, non è configurabile un diritto del lavoratore subordinato a pretendere che il datore di lavoro non conferisca talune mansioni a dipendenti di qualifica inferiore, attesa l'assenza di un obbligo, in capo al datore, di farle svolgere in via esclusiva ai dipendenti in possesso di determinate professionalità, potendosi realizzare una lesione di interessi tutelati solo ove la concreta operatività del sistema abbia incidenza negativa, anche indiretta, su rilevanti aspetti quantitativi o qualitativi della prestazione di lavoro del dipendente di qualifica superiore ovvero sui pregressi livelli retributivi”. E Cass. n. 8910/19 ha ulteriormente affermato che “Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, ma il lavoratore, per motivate e contingenti esigenze aziendali, può essere adibito anche a compiti inferiori purché marginali rispetto a quelli propri del suo livello.” CP_ Ne discende, come affermato dalla giurisprudenza di merito citata dall' convenuto, che non è neanche sufficiente dedurre che l'adibizione a mansioni inferiori proprie degli ausiliari o degli OOS fosse stabile e continuativa perché volta a sopperire carenze di organico senza, però, fornire allegazioni specifiche idonee a fare ritenere che lo svolgimento abituale di tali mansioni fosse in concreto prevalente, anche sotto il profilo quantitativo, su quelle specifiche della qualifica di infermiere in possesso del ricorrente che le ha continuate a svolgere nel periodo dedotto, non avendo in ricorso lamentato il mancato svolgimento di tali mansioni, come pure risulta dalla prova testimoniale espletata;
infatti il ricorrente, come affermato dalla sentenza n. 867/24 della Corte di appello di Roma – GL in analoga fattispecie, in atti, “ha limitato le proprie doglianze con riferimento esclusivo allo svolgimento in modo abituale, stante la cronica carenza all'interno del reparto ove prestava servizio di personale con tale livello di inquadramento e qualifica, delle mansioni di assistenza ai pazienti proprie delle inferiori categorie di O.S.S. e O.T.A., senza tuttavia allegare in modo specifico il rapporto, in termini quantitativi di tali ultime mansioni con quelle proprie dell'attività infermieristica, e 12 specificarne l'entità anche sul piano quantitativo e temporale (del tutto generico, in tale contesto, risulta la definizione di tali mansioni come “prevalenti” utilizzata dal lavoratore nel ricorso di primo grado). Si tratta quindi, in sostanza, non di sottrazione ad un dipendente delle mansioni qualificanti e tipiche della professionalità acquisita e del suo inquadramento contrattuale ma piuttosto dell'assegnazione, in parallelo ed in aggiunta, di altri compiti, peraltro comunque, in larga parte ad esse strumentali e complementari in quanto attinenti alla sfera di assistenza del paziente.
5.13. Deve pertanto escludersi, alla stregua delle considerazioni che precedono e in mancanza di più specifiche allegazioni da parte del lavoratore, la possibilità di attribuire alle mansioni di assistenza ai pazienti svolte dall'appellato carattere prevalente rispetto a quelle proprie dell'attività infermieristica (e quindi demansionante). Ciò tanto più alla luce della considerazione che lo svolgimento di tali attività di assistenza risultavano necessitate dalla cronica carenza di personale presso il reparto ove il lavoratore prestava servizio (con conseguente insorgere dei doveri di supplenza imposti dal codice deontologico) e della ulteriore considerazione che una parte rilevante di tali mansioni (quali ad es, l'alimentazione e la movimentazione del paziente immobilizzato a letto o comunque non autosufficiente, al fine ad es. di provvedere alla sua igiene personale o allo spostamento dal letto alla barella viceversa) ben possono dirsi strettamente complementari rispetto all'attività dell'infermiere (presupponendo un bagaglio di nozioni necessarie a non causare, attraverso tale attività, lesioni al paziente) e quindi non dequalificanti (in quanto comunque ricomprese in quelle proprie dell'attività infermieristica), mentre solo alcuni dei compiti descritti nel ricorso (quali ad esempio il trasporto del paziente o mansioni tipicamente alberghiere quali il rifacimento dei letti) possono ritenersi propri esclusivamente delle qualifiche inferiori in quanto del tutto estranei alla professionalità propria dell'infermiere, mansioni queste ultime il cui svolgimento, nel complessivo contesto precedentemente descritto, deve però ritenersi marginale e tale da non integrare l'illecito demansionamento dedotto.” Dall'insussistenza del lamentato demansionamento per le considerazioni svolte discende l'infondatezza della domanda risarcitoria conseguente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DMn. 147/22) , seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c, non sussistendo ragioni per la loro compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 23/01/25 IL GIUDICE
Luca Redavid
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, previa trattazione scritta, mediante deposito telematico del dispositivo in data 23/01/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 30095 del R.G. dell'anno 2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. A. M. Calvano – R. Musillo in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. R. Valenzano in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/09/23, e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' di cui è CP_1 dipendente dal 24/12/99 con qualifica di infermiere professionale ed inquadramento nell'area professionisti della salute e dei funzionari prevista dal CCNL - comparto sanità applicabile ratione temporis - ex categoria D6, ed ha concluso chiedendo:
“accertare e dichiarare, in virtù di tutto quanto dedotto e provato, che le mansioni igienico-domestico- alberghiere svolte dal signor sono illegittime poiché non attinenti al profilo Parte_1 professionale dell'infermiere, ma proprie del personale ausiliario di supporto, OSS, e, per l'effetto:
1. condannare l' al risarcimento del danno patrimoniale e Controparte_2 del danno non patrimoniale, nella misura determinata in euro € 116.494,48 quale valore parametrato al 50% dell'ultima retribuzione mensile base a far data dalla diffida 30.03.2023 con retroattività decennale, oltre gli ulteriori identici danni da calcolarsi a far data dalla diffida fino a totale soddisfo, con interessi legali e rivalutazione monetaria o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia.
2. In via subordinata, condannare la al risarcimento del Controparte_2 danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, nella misura determinata in euro € 77.663,20 quale valore parametrato al 1/3 dell'ultima retribuzione mensile base a far data dalla diffida 03.04.2023 con
1 retroattività decennale, oltre gli ulteriori identici danni da calcolarsi a far data dalla diffida fino a totale soddisfo, con interessi legali e rivalutazione monetaria o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia.” Si è costituito in giudizio l'ente convenuto contestando, nel merito, quanto ex adverso dedotto sulla base delle analitiche allegazioni svolte in memoria ed ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari. Istruita con documenti e testimoni, la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni delle parti di cui agli atti, previa trattazione scritta, mediante deposito telematico del dispositivo in data 23/01/25. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Parte ricorrente ha dedotto in ricorso:
“ Il signor lavora alle dipendenze dell' , odierna Parte_1 Controparte_2 resistente, a far data dal 24/12/1999 con la qualifica di infermiere professionale e, ad oggi, e inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari del CCNL- Relativo al personale del Comparto Sanità
- Triennio 2019-2021, applicato in azienda (doc.1), ex categoria D6 b. Fin dalla data della sua assunzione il ricorrente è sempre stato impiegato presso l' Controparte_3 con orario H24 su 3 turni, 6:45/14:15 – 13:45/21:15 – 20:45/07:15, prima nel di Reparto di
[...] Chirurgia Vascolare fino al 31/10/2022 e poi nel reparto di Cardiologia dove ancora oggi è in servizio. c. Il reparto di Chirurgia Vascolare, presso il quale il ricorrente ha lavorato fino ad ottobre 2022, quindi per ben 23 anni (reparto di chirurgia specialistica), era composto, fino a circa il 2013, da 24 posti letto di base, poi ridotti a 20 fino al 2021 per arrivare agli attuali 14 posti base + 2 Covid. Invece, gli infermieri impiegati sono stati sempre 3 a turno proprio fino ad ottobre 2022 quando sono stati ridotti a due unità.
d. E' un reparto, quindi, che, non solo ha accolto un numero consistente di pazienti durante gli anni a fronte di un numero di infermieri pari solo a 3 unità, ma è anche molto delicato e con grande carico di responsabilità. Esso si occupa di degenti che arrivano o dal Pronto Soccorso o dall'ambulatorio a seguito di visita laddove venga riscontrata l'urgenza immediata al ricovero, o con ricovero ordinario, ossia chiamati in base ad una lista di priorità gestita dal medico primario e dopo una visita ambulatoriale del chirurgo vascolare che riscontra la necessità di un intervento chirurgico.
e. I degenti ospitati, comunque, necessitano di un intervento chirurgico alle arterie (occlusioni carotidee, aneurismi della aorta addominale o altre arterie- ostruzioni vascolari delle grandi arterie degli arti inferiori, stenosi vascolari ecc.) e richiedono una elevata assistenza in quanto sono tutti ad alto rischio emorragico (basti pensare che, a seconda della tipologia dell'intervento, essi sono operati o con l'apertura delle arterie o la puntura delle stesse), o ad alto rischio ischemico (come l'ischemia celebrale dopo l'intervento sulle carotidi). Inoltre il reparto ospita anche degenti amputati – presenti costantemente in un numero elevato rispetto ai posti letto, in media 4/5 pazienti su 14 posti letto ordinari-.
f. Ebbene, il signor fino al mese di ottobre 2022, quindi per ben 23 anni, ha sempre fatto fronte Pt_1 alle difficoltà e alle responsabilità del reparto lavorando in emergenza costante viste le possibili complicazioni alla salute dei pazienti ospitati.
g. Gli infermieri, infatti, sono gli unici responsabili della somministrazione della terapia, sia orale che endovenosa, della rilevazione dei parametri vitali -temperatura, pressione, pressione arteriosa, frequenza arteriosa, diuresi, indice glicemico nei diabetici, saturazione dell'ossigeno, gestione dirette delle medicazioni, per lo più complesse, operazioni amministrative come il rifornimento del materiale, l'accettazione e la dimissione del paziente (di recente on line, prima cartacea), la compilazione della
2 cartella infermieristica, la trascrizione di tutti i parametri rilevati nella cartella informatizzata, la valutazione delle lesioni da pressione (da decubito), la valutazione dei rischi da caduta accidentale dei pazienti con la valutazione dello stato nutrizionale degli stessi, la compilazione della check list pre e post operatoria in condivisione con il medico, la compilazione della scheda monitoraggio ferite e dolore, l'aggiornamento sulle linee guida delle procedure assistenziali, anche aziendali, la visita medica ecc.
h. Tuttavia, il ricorrente, oltre ai compiti propri della sua qualifica professionale, in modo ordinario e strutturato e in totale violazione di legge, è stato costretto da sempre -in totale spregio della sua dignità professionale- a svolgere anche la c.d. assistenza diretta, cioè mansioni “igienico-domestico-alberghiere”, ossia compiti e mansioni del tutto estranei alla sua qualifica professionale e di competenza di un profilo professionale inferiore al proprio almeno di 2 categorie, l' OSS ossia Operatore Socio Sanitario.
i. Il ricorrente, infatti, fin dalla sua assunzione è stato costretto a lavorare senza la presenza degli OSS, figura totalmente assente in reparto, fino ad aprile 2019, con la conseguenza che la cura e l'assistenza ai degenti e ricaduta - interamente ed esclusivamente - sul personale infermieristico sulle cui spalle e ricaduta anche l'attività -igienico domestica alberghiera”.
j. Solo nel mese di aprile 2019 la resistente ha inserito la figura dell'OSS ma solo nel numero di 2/3 unità nel turno di mattina e 2 nel turno di pomeriggio, alcuno durante il turno di notte, numero quindi insufficiente a manlevare il ricorrente dallo svolgere mansioni inferiori.
k. Da ottobre 2022 il ricorrente è impiegato nel reparto di Cardiologia, anche esso molto impegnativo e con grande carico di responsabilità e gli OSS presenti sono solo 2 dalle 07:00 alle 20:00, alcuno dalle 20:00 alle 07:00.
l. Detto reparto oggi è composto da 16 posti letto e accoglie degenti che presentano patologie quali: scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica, malattie coronariche, patologie del ritmo, sincope, ipertensione arteriosa, miocardite/pericardite, sindrome dismetabolica (in altre parole, per lo più, non si tratta di pazienti esclusivamente cardiopatici ma sempre più complessi con patologie come bronco pneumopatie, patologie nefrologiche, patologie infettive e psichiatriche demenza senile) ecc.
m. In ragione di dette patologie i pazienti del reparto necessitano di una elevata assistenza e di cure importanti, infatti vengono sottoposti a terapie farmacologiche, procedure cardiologiche interventistiche come Coro/Ptca, impianto Pmk/Icd, cardioversione elettrica e farmacologica, con necessità di costante monitoraggio anche in ragione del fatto che un certo numero di pazienti (che varia da un 1/3 ad un 1/2) è allettato. ………………………………………………………………………………………………
o. Ebbene, a causa dell'assenza assoluta degli OSS fino al marzo 2019 e della loro presenza insufficiente successivamente, tanto nel reparto di Chirurgia Vascolare che in quello di Cardiologia, il ricorrente, oltre alle mansioni proprie da infermiere, è stato costretto a farsi carico – fino al marzo 2019, totalmente e in modo strutturato- di mansioni inferiori come: distribuzione del vitto;
imboccare i pazienti e pulire l'unità a termine del pasto e ciò a colazione, pranzo e cena;
cure igieniche – fare il bagno a letto, bidet-; svuotare pappagalli e buste cateteri;
posizionare le padelle per far evacuare i pazienti;
accompagnare al bagno i degenti non allettati completamente;
seguire le tricotomie (depilazione prima dell'intervento); aiutare i malati nella doccia preoperatoria, nel cambio della biancheria intima e non (quindi a vestirli); caricare il cellulare;
aiutare a bere;
passare il bicchiere;
rispondere al campanello per ogni esigenza, anche più elementare come aprire la finestra o chiedere l'ora; il giro letti (ossia rifare il letto giornalmente, togliere la biancheria del giorno prima e rimetterla pulita, per tutti i letti, sia quelli con i pazienti allettati che non); stoccaggio del materiale negli armadi, sia materiale farmacologico che specialistico ecc. p. Detta situazione non e del tutto scomparsa neppure dopo l'inserimento degli OSS, in quanto il personale infermieristico, per il numero limitato del personale di supporto, continua, nei turni in cui è presente, ad affiancarlo in modo considerevole nelle loro mansioni. Inoltre, nel reparto di Chirurgia Vascolare gli OSS, in casi di loro assenza per vari motivi, non vengono sostituiti e gli infermieri devono farsi carico delle loro
3 mansioni in modo ancora più considerevole, come ha fatto il ricorrente fino ad ottobre 2022 quando è passato in Cardiologia. Non solo! Il ricorrente continua ancora oggi a svolgere le mansioni inferiori in modo totale e ordinario durante il turno notturno causa l'assenza strutturata dell'OSS in detto turno. Tale assenza non e di poco momento perché le mansioni igienico- domestico-alberghiere sono necessarie e vengono svolte, ad eccezione del giro visita e della somministrazione dei pasti, in tutti i turni anche la notte e quindi l'assenza dell'OSS la notte pregiudica il ricorrente che deve farsi carico anche di tutte una serie di mansioni estranee alla sua figura professionale e di cui si è detto sopra.
q. A causa di tale scelta, operata in modo tanto unilaterale quanto illegittima dall' Controparte_2 resistente, il signor è, dunque, da sempre costretto a sacrificare la gran parte delle ore di lavoro Pt_1 nello svolgimento di mansioni diverse ed ulteriori spettanti a figure professionali inferiori a tutto discapito delle proprie che, giocoforza, è stato costretto a svolgere in modo oltremodo affrettato per dar spazio alle altre.
r. Tale situazione ha causato un forte danno al ricorrente, il quale certamente subisce un demansionamento da quando è inserito in azienda, e quindi da ben 24 anni, che non gli ha consentito di coltivare e incrementare la propria esperienza e competenza lavorativa specifica di infermiere, e ha vissuto e vive la quotidiana mortificazione alla propria immagine professionale. Infatti, la circostanza che il signor abbia svolto Pt_1 e continui a svolgere, costantemente ed ordinariamente, le mansioni dell'OSS, ossia compiti diversi da quelli dell'infermiere, e stata sotto gli occhi di tutti, anche dei pazienti che, per l'effetto, lo hanno sempre riconosciuto come un OSS, rivolgendosi a lui per ogni necessità, anche la più elementare.” L'ente convenuto ha, innanzitutto, dedotto in memoria che:
“Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 42 del 26.02.1999 contenente “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, l'infermiere esercitava una professione sanitaria ausiliaria e le sue attività erano effettivamente delineate da un mansionario (oggi abrogato) ovvero da un elenco esaustivo di azioni stabilite dalla legge (per tale motivo, non ha senso – nel caso in esame – parlare di demansionamento!). La Legge n. 42 del 1999 ha sostituito la definizione di “professione sanitaria ausiliaria” con quella di
“professione sanitaria”, stabilendo che l'ambito proprio di attività e di responsabilità dell'infermiere era determinato dai contenuti dei Decreti Ministeriali istitutivi del relativo profilo professionale e dagli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario e di formazione post-base, nonché dallo specifico codice deontologico. Per effetto della Legge n. 42/1999, quindi, l'infermiere diventa un professionista sanitario e, in virtù di tale normativa, si concretizza una responsabilizzazione dello stesso nell'ambito di un nuovo sistema di funzioni che fa riferimento non più ad un elenco di attività ma al profilo professionale, al codice deontologico e alla formazione ricevuta. Con il D.M. n. 739 del 1994 è stato, come noto, definito il profilo dell'infermiere, quale “operatore sanitario che, in possesso di diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica”. L'infermiere, dunque, quale responsabile dell'assistenza generale infermieristica, partecipa alla identificazione dei bisogni di salute dei pazienti, pianifica e gestisce l'intervento assistenziale, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e si avvale – ove necessario – dell'opera del personale di supporto. Alla luce di quanto precede, appare, pertanto, inconfutabile che all'infermiere competa l'assistenza generale del paziente, potendosi avvalere di una figura di supporto che lo aiuti a garantire l'esecuzione di funzioni e processi di cui, comunque, mantiene indiscutibilmente titolo e responsabilità: egli può impegnare, per particolari pazienti o per particolari fasi del processo assistenziale, anche l'operatore di supporto (l'OSS appunto). Ciò non implica che tali attività vengano definitivamente traslate agli OSS, rimanendo, comunque, anche nella sfera di competenza dell'infermiere, quale responsabile dell'assistenza generale infermieristica. L'operatore socio-sanitario (cosiddetto OSS), quale figura di supporto dell'infermiere professionale, è chiamato a svolgere alcune delle mansioni assistenziali che, comunque, rimangono tra quelle riferibili
4 all'infermiere professionale (figura deputata, come detto, ad assicurare e garantire l'assistenza generale infermieristica al paziente). Alla luce della Legge n. 42/1999, all'infermiere compete l'assistenza generale del paziente, potendo questi avvalersi - ove necessario – quindi non sempre, non automaticamente e non necessariamente - del personale di supporto. Ciò posto, deve altresì, osservarsi che, in caso di carenza del personale ausiliario, il codice deontologico infermieristico (all'articolo 49) pone a carico dell'infermiere l'obbligo specifico di “compensa(re) le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera…nell'interesse primario degli assistiti ”. Anche la giurisprudenza ha osservato che “Trattasi, infatti, di un'attività di supplenza da svolgersi nell'interesse primario degli assistiti e dell'organizzazione del servizio e, quindi, pacificamente rientrante tra i compiti di compensazione previsti dall'articolo 49 del Codice Deontologico dell'infermiere, il quale espressamente sancisce, in capo agli infermieri professionali, un'ampia responsabilità su tutti gli aspetti igienico-sanitari del reparto in cui operano” (Cfr. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 8132/2015 e Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, sentenza n. 49/2016).” CP_ L' convenuto ha, quindi, contestato nel merito la sussistenza del dedotto demansionamento deducendo: I.
1. Insussistenza del dedotto demansionamento nel periodo di assegnazione del Signor presso Pt_1 la U.O.C. di Chirurgia Vascolare. L'organizzazione della attività presso il suddetto reparto prevedeva/prevede la stabile presenza di personale di supporto sia con qualifica di operatori sociosanitari addetti all'assistenza (OSS) che di personale ausiliario specializzato, della cui collaborazione il personale infermieristico si avvaleva/avvale quotidianamente in relazione ai bisogni del malato e alle priorità assistenziali. Segnatamente, per ciò che attiene la dotazione organica del reparto in esame, deve evidenziarsi come la stessa sia stata composta, negli anni, di almeno (cfr. la relazione del 21.12.2023 – prot. n. 186162, resa dalla
, sub doc. 1): Parte_2 n. 1 coordinatore infermieristico;
n. 19 infermieri, successivamente ridotti a 14 (a far data dall'anno 2021). Al fine di prevenire sin d'ora capziose eccezioni avversarie, si fa presente che la suddetta riduzione è conseguenza della drastica e significativa contrazione dei posti letto assegnati alla suddetta struttura che, proprio nel 2021, vengono ridotti a n. 16 (rispetto agli originari 24 del 2014); pertanto, a decorrere dall'anno 2021, il numero degli infermieri viene ridotto a n. 14 unità (cfr. le Tabelle A e B inserite nel corpo della suddetta relazione alle pagine 3 e 4, sub doc. 1). Operatori Socio Sanitari (di seguito OSS – livello BS del CCNL Comparto Sanità), nel numero di 4 unità (due al mattino e due di pomeriggio) fin dal 2019, successivamente elevate a 5 unità dal 2021 (due/tre unità al mattino e due unità di pomeriggio) (cfr. la Tabella A inserita nel corpo della relazione alla pagina 3, sub doc. 1);
Ausiliari Socio Sanitari (nel proseguo, ASS – livello A del CCNL Comparto Sanità), presenti 7 giorni su 7 fin dal 2011, dapprima in forza di gara d'appalto regionale bandita nel 2011 (cfr. Deliberazione n. 479 del 24 giugno 2014 sub doc. 2) e, successivamente, di apposita aggiudicazione aziendale (cfr. Deliberazione n. 790 del 16 settembre 2020 e Deliberazione n. 638 del 12 maggio 2021, sub docc. 3 e 4), circostanze riferite nella relazione prodotta sub doc. 1; durante l'orario notturno è sempre stato presente l'ausiliario di riferimento, come si evince dalla comunicazione inviata in data 15 giugno 2018 a tutti i reparti ospedalieri dai responsabili infermieristici aziendali (cfr. doc. 5). Pertanto, nel reparto di Chirurgia Vascolare è stato sempre presente il personale di supporto;
inoltre, la dotazione organica infermieristica appare essere in linea con gli standard ospedalieri e ben superiore ai
5 requisiti organizzativi previsti per l'accreditamento dal DCA della Regione Lazio n. 8/2011 e ss.mm.ii. in grado, quindi, di garantire perfettamente la soddisfacente gestione delle esigenze del reparto. Dunque, contrariamente a quanto vorrebbe far credere controparte, lo svolgimento delle attività c.d.
“igienico-domestico-alberghiere” relative alla degenza dei pazienti veniva/viene assicurato dalla presenza di un adeguato numero di ausiliari e di operatori sociosanitari che, in turno tra loro, garantivano/garantiscono la presenza costante nel suddetto reparto. Presso l' in tutti i reparti, le funzioni domestico-alberghiere sono state e sono Controparte_3 costantemente garantite dal personale di supporto come documentato per tabulas (cfr. docc. 2, 3 e 4) e ribadito dal Direttore della nella Parte_3 relazione integrativa del 11.01.2024 (prot. n. 5527) che si versa in atti (sub doc. n. 6), ovverosia:
- pulizie ambientali ordinarie e straordinarie: sono garantite dalla ditta esternalizzata che provvede alla pulizia di tutti gli ambienti e le suppellettili compresa l'unità del paziente (letto, comodino, tavolino, sedie) nonché al rifacimento dei letti vuoti;
- servizio di ristorazione: è garantito dalla ditta esternalizzata che provvede al trasporto in reparto di vassoi personalizzati e distribuiti dall'ausiliario con la supervisione del personale infermieristico deputato a verificare il rispetto delle prescrizioni dietetiche;
- servizio di fornitura di biancheria ed effetti letterecci e divise: comprensivo della consegna del pulito e del ritiro dello sporco attraverso una ditta esternalizzata;
- ritiro dei rifiuti speciali: e loro trasporto presso i depositi temporanei aziendali effettuato da personale della ditta esternalizzata espressamente dedicato a tale funzione. Inoltre, l'OSS e l'Ausiliario, in qualità di personale di supporto, eseguono le attività relative alla cura delle persone e degli ambienti esclusivamente sulla base delle indicazioni e delle procedure delegate agli stessi dagli infermieri. Nella medesima prospettiva deve, altresì, osservarsi che gli avversari assunti sono integralmente smentiti dalla rilevata drastica riduzione dei posti letto nell'ambito della UOC di Chirurgia Vascolare che, come innanzi rilevato, negli anni, dagli originari 24 del 2013, risultano essere attualmente 16 (come riportato nella Tabella B inserita nel corpo della relazione alla pagina 4, sub doc. 1). A ciò deve aggiungersi che il tasso medio di occupazione dei suddetti posti letto negli anni per cui è causa si è mantenuto costantemente basso, attestandosi su valori variabili e ancora in diminuzione dal 13,4 del 2014 al 6,7% del 2022 (cfr. Tabella B inserita nel corpo della relazione alla pagina 4 sub doc. n.1). A ciò consegue che la dotazione organica infermieristica e del personale di supporto era/è più che adeguata a garantire una ottimale gestione del numero dei pazienti degenti nel reparto. Pertanto, non corrisponde al vero che il Signor abbia potuto svolgere in maniera strutturata ma Pt_1 neppure, a ben vedere, in maniera prevalente, mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie della categoria e del profilo professionale di appartenenza. Al contrario, le mansioni quotidiane ed ordinarie dal medesimo espletate sono sempre state esattamente ed esclusivamente quelle proprie del personale infermieristico, come peraltro dal medesimo dichiarato alle pagine 2 e 3 del ricorso (capitoli E e G) per quanto riguarda il reparto di Chirurgia Vascolare e alle pagine 3 e 4 del ricorso (capitolo M) per quanto riguarda il reparto di Cardiologia. Non solo. Le deduzioni attoree sono, altresì, inconsistenti ove si consideri che gran parte delle mansioni che il ricorrente ha definito dequalificanti (ad esempio, occuparsi della igiene personale dei malati, della somministrazione del vitto ai pazienti non autosufficienti, di assistere il malato per i bisogni fisiologici), rientrano pacificamente nella generale assistenza infermieristica e sono riconducibili al profilo professionale di competenza. Inoltre, anche compiti quali accendere il cellulare del malato, porgergli un bicchiere o una bottiglia, alzare o abbassare lo schienale del letto, implicano un rapporto con la persona del malato e contribuiscono al suo benessere fisico e psichico cui è finalizzata, l'attività assistenziale dell'infermiere professionale1. Ciò tanto più ove si consideri che – come pure candidamente ammesso da controparte - i pazienti degenti presso il suddetto reparto (così come quelli affidati alle cure del reparto di Cardiologia dell' CP_3 Con
sono da qualificarsi ad alta intensità assistenziale, tenuto conto della complessità degli CP_3
6 interventi cui sono sottoposti e delle problematiche di salute da cui sono affetti ed in ragione delle quali si rende necessario il compimento di azioni assistenziali dirette da parte di un professionista qualificato quale è l'infermiere. In proposito, si legge nell'atto introduttivo del presente giudizio che “I degenti ospitati…necessitano di un intervento chirurgico alle arterie (occlusioni carotidee, aneurismi della aorta addominale o altre arterie - ostruzioni vascolari delle grandi arterie degli arti inferiori, stenosi vascolari ecc.) e richiedono una elevata assistenza in quanto sono tutti ad alto rischio emorragico (basti pensare che, a seconda della tipologia dell'intervento, essi sono operati o con l'apertura delle arterie o la puntura delle stesse), o ad alto rischio ischemico (come l'ischemia celebrale dopo l'intervento sulle carotidi). Inoltre il reparto ospita anche degenti amputati…“ (cfr. pagina 2 del ricorso, capitolo E). Invero, i pazienti trattati nel suddetto reparto sono affetti da gravi patologie che colpiscono il sistema circolatorio, tra le quali si possono annoverare, a titolo meramente esemplificativo: ostruzione embolica delle arterie;
ostruzione ab estrinseco delle arterie;
processi flogistici che determinano una dilatazione abnorme delle arterie;
processi traumatici a carico delle arterie;
ulcerazione venosa;
tromboflebite; processi degenerativi delle arterie;
aneurismectomie dell'aorta e dei suoi rami, delle arterie iliache e dei vasi viscerali;
chirurgia dei tronchi sovra-aortici come da arterie carotidi, succlavie e vertebrali;
chirurgia delle arteriopatie croniche e acute degli arti inferiori. La degenza ordinaria per la cura dei pazienti affetti da patologie vascolari è prevista in 24/h ed è in continuità assistenziale con il blocco operatorio e la terapia intensiva post operatoria (TIPO). La tipologia dei pazienti affetti dalle patologie sopra descritte necessita, in via ordinaria, continuativa e strutturata, di interventi qualificati di natura assistenziale, il cui compimento deve essere affidato al personale infermieristico…………………………………………………… Tutte le attività descritte da controparte come demansionanti nell'atto introduttivo del presente giudizio, tenuto conto del livello di complessità del paziente ricoverato presso il reparto di Chirurgia Vascolare e della tipologia assistenziale dal medesimo espressa rientrano, invece, senz'altro a pieno titolo nelle attività di competenza dell'infermiere e non sono neppure astrattamente delegabili all'OSS, per quanto formato………………………………………………………………………………………………… I.
2. Insussistenza del riferito demansionamento nel periodo di assegnazione del Signor presso Pt_1 la U.O.C. di Cardiologia dell'Ospedale Controparte_3 Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo al periodo di assegnazione del ricorrente presso la U.O.C. di Cardiologia, a decorrere dal 1 novembre 2022. Infatti, per espressa ammissione di controparte, nel suddetto reparto, fin dalla data di assegnazione allo stesso del Signor è garantita la stabile presenza in turno di personale OSS, nella misura di due Pt_1 unità di mattina e due di pomeriggio (pagina 3 del ricorso, capitolo K). Peraltro, all'assenza di OSS durante il turno di notte (durante il quale sono, comunque, di turno n. 3 infermieri) (cfr. pagina 6 della relazione del 21.12.2023, sub doc. 1) non consegue sic et simpliciter che il ricorrente abbia svolto mansioni igienico-domestico-alberghiere riconducibili al profilo di OSS. Anzi, tale circostanza deve essere categoricamente esclusa, tenuto conto che durante la notte non vi è somministrazione di pasti, né si provvede alla cura igienica dei pazienti o allo svuotamento delle sacche di urina, trattandosi
7 di attività tutte svolte di mattina. Durante l'orario notturno le attività da espletare sono prettamente infermieristiche, essendo costituite dalla vigilanza, dalla rilevazione dei parametri vitali, dalla somministrazione delle terapie, dall'esecuzione di esami diagnostici, da eventuali interventi in urgenza per improvvisi peggioramenti dello stato di salute dei pazienti presenti;
giova rilevare che il reparto di Cardiologia dell che annovera n. 16 posti letto, il cui tasso di occupazione Controparte_3 medio giornaliero è pari a 9.4 (cfr. pagina 4 della relazione del 21.12.2023 sub doc. 1) è strutturato in servizi aventi elevata competenza specialistica ed è finalizzato alla diagnosi e al trattamento delle patologie acute e croniche severe dell'apparato cardiovascolare quali, ad esempio, cardiopatie ischemiche, cardiomiopatie, valvulopatie, malattie del pericardio, aritmie, cardiopatie congenite, ipertensione polmonare, scompenso cardiocircolatorio, patologia dell'aorta. Il Professionista Infermiere nel reparto di Cardiologia si trova a dover rispondere a specifici bisogni del paziente ed a dover conoscere e gestire degenti complessi le cui condizioni potrebbero aggravarsi repentinamente. Nel suddetto reparto, le competenze richieste sono ancora più ampie in quanto, oggi, il paziente che afferisce alla UOC di Cardiologia è sempre più complesso e, sovente, è portatore di multi-patologie. Non esiste più il paziente esclusivamente cardiopatico e, pertanto, l'infermiere deve imparare a relazionarsi con altri specialisti come l'anestesista, il nefrologo, lo pneumologo, l'infettivologo. L'attività infermieristica di reparto è principalmente rivolta a pazienti provenienti dalla Terapia Intensiva Cardiologica, dalla Cardiochirurgia e da altri reparti come le Medicine o le Geriatrie. Anche se sono pazienti cronici, vanno attentamente monitorati e seguiti poiché, come detto, le loro condizioni di salute potrebbero aggravarsi repentinamente in qualsiasi momento. Sono, perciò, requisiti fondamentali dell'infermiere operante in tale reparto la professionalità, la capacità gestionale e relazionale ed una solida competenza specialistica a tutto tondo. Questa competenza si estrinseca in un contesto in cui gli infermieri devono essere professionisti specializzati nell'assistenza del paziente critico ed instabile, del paziente sottoposto a procedure cardiologiche interventistiche e nella gestione di strumentazione elettromedicale specifica. Anche a fronte di patologie siffatte, attività come la somministrazione del cibo, vuoi per le tecniche di alimentazione (ad esempio, attraverso sondino naso gastrico o PEG), vuoi per l'imboccamento (si pensi, ad esempio, al paziente che abbia subito un ictus o un infarto del miocardio e sia a rischio di polmonite ab ingestis), sono manovre sanitarie estremamente delicate che necessitano di un alto livello di competenza. Così pure l'igiene del paziente, il posizionamento di padelle e pappagalli ovvero il cambio della biancheria, implicando la mobilizzazione o, comunque, il cambio posturale di degenti critici (con ferite, drenaggi, terapia infusionale, presenza di accessi vascolari multipli, pompe di infusione, eventuale supporto respiratorio, stato di coscienza alterato), non possono che essere di competenza esclusiva dell'infermiere implicando la necessità di una corretta manipolazione di dispositivi elettromedicali collegati al paziente. Si tratta di veri e propri “atti sanitari” rispetto ai quali l'infermiere potrà – al massimo - valutare di avvalersi della collaborazione dell'OSS ma che, di certo, afferiscono esclusivamente alla sua sfera di competenza, perché trattandosi di manovre sofisticate e delicate in ragione della obiettiva complessità e delicatezza del paziente coinvolto e dei rischi per la sua salute, ne richiedono l'intervento (qualificato) diretto. Le funzioni descritte in ricorso come proprie di una categoria contrattuale inferiore a quella dell'infermiere non sono idonee ad integrare un demansionamento poiché, anche con riguardo a funzioni di contenuto più semplice, si tratta di attività collaterali a quelle relative all'assistenza infermieristica. Pertanto, il mero compito di somministrazione delle terapie e di supporto al team medico nel giro di controllo dei pazienti non può esaurire i compiti dell'infermiere. Le altre incombenze descritte in ricorso, almeno per la massima parte, rientrano nella qualifica di appartenenza nella misura in cui rappresentano un aspetto integrante del servizio di assistenza che presuppone il diretto contatto con i degenti al fine di poterne individuare le necessità ed i bisogni. “ E' necessario, innanzitutto, osservare che nella categoria D del CCNL di comparto sono inquadrati “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità 8 operativa” e tra questi i collaboratori professionali sanitari e, quindi, il personale infermieristico di cui al decreto ministeriale n. 739/1994. Il citato DM definisce la figura professionale dell'infermiere come “l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica”, precisando che: “L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria” e che
“L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”. Nella categoria A del CCNL, propria dell'Ausiliario Specializzato, sono invece compresi i lavoratori “che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”. L'Ausiliario Specializzato in particolare “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali ad esempio l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa... L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio -assistenziali provvede all'accompagnamento e allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”. La categoria B del CCNL in cui è compresa la figura dell'Operatore Tecnico addetto all'Assistenza (O.T.A.) è propria dei lavori che “richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”. In particolare l'O.T.A. “svolge attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e manutenzione di utensili e apparecchiature”. Tale livello di inquadramento comprende anche l'Operatore Socio -Sanitario (O.S.S.) il quale, in base all'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/2/2001 svolge “l'attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale sia sanitario;
b) favorisce il benessere e l'autonomia dell'utente” e che , oltre ai compiti dell'O.T.A., “sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti;
sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette”. Quindi, come osservato dalla giurisprudenza di merito citata dall'ente convenuto, l' coadiuva il personale medico e infermieristico nello svolgimento CP_5 delle sue attività, dedicandosi, in ambito ospedaliero, ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico, domestico - alberghiere di quest'ultimo, e può essere considerata come una figura di supporto;
l'art. 49 del Codice Deontologico dell'infermiere prevede però che quest'ultimo “ … nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze ed i disservizi che possono
9 eccezionalmente verificarsi nelle strutture in cui opera…”. Deve, quindi, ritenersi gravante sull'infermiere l'obbligo di svolgere un'attività di compensazione sancito nell'interesse primario degli assistiti e dell'organizzazione del servizio con conseguente attribuzione agli infermieri professionali di un'ampia responsabilità su tutti gli aspetti igienico sanitari del reparto in cui operano. Ciò premesso, deve anche rilevarsi che, con riferimento all'attività svolta dal ricorrente presso il reparto di chirurgia vascolare, che il teste di parte ricorrente collega del ricorrente, ha Pt_1 dichiarato:
tali attività, quindi, non possono essere considerate dequalificanti in quanto sono funzionali all'attività infermieristica. Peraltro, come risulta dall'istruttoria svolta, attività quale la “distribuzione del vitto” è stata ed è svolta da ditte esterne che provvedono al trasporto in reparto dei vassoi che vengono distribuiti ai pazienti dall'ausiliario con la supervisione del personale infermieristico;
l'attività di “pulire l'unità a termine pasto e ciò a colazione, pranzo e cena” è stata ed è effettuata dall'ausiliario; l'attività di
“stoccaggio del materiale negli armadi, sia materiale farmacologico che specialistico” è di competenza del personale infermieristico. Inoltre non è stato specificamente dedotto nè provato lo svolgimento “prevalente” dal punto di vista qualitativo o quantitativo delle attività asseritamente demansionanti riconducibili ad altre figure di supporto, quali gli OOSS, e ciò neanche nel periodo precedente al 2019, data di inizio della loro presenza nel reparto, atteso che è provato che a decorrere dal mese di aprile 2019 nel reparto di chirurgia vascolare è stata inserita la figura dell'OSS nella misura di 2/3 unità nel turno di mattina e nessuno nel turno di notte, mentre nel reparto di cardiologia, fin dalla data di assegnazione del ricorrente a tale reparto nel 2022, è stata garantita la presenza in turno di personale OSS nella misura di 2 unità nel turno di mattina e 2 nel turno di pomeriggio e nessuno nel turno di notte;
e peraltro con riguardo al turno notturno in cui non risulta presente il personale OSS, la teste di parte convenuta ha dichiarato che, comunque, durante tale turno presso il reparto di cardiologia le attività espletate sono di natura infermieristica, essendo costituite dalla vigilanza, dalla rilevazione dei parametri vitali, dalla somministrazione delle terapie, dalla esecuzione di esami diagnostici e da interventi in urgenza e che di notte si provvede alla cura igienica dei pazienti, allo svuotamento delle sacche delle urine e alla somministrazione di farmaci solo in caso di urgenza. Sulla scorta di tali risultanze deve anche rammentarsi che la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore può essere adibito
11 a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione a condizione che sia garantito al lavoratore lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (cfr. Cass. n. 19419/20 : “La tutela del lavoratore è assicurata: dall'esercizio, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza;
dalla assenza di una estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità. In tale ipotesi, l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio da parte del datore di lavoro pubblico del potere di specificazione e/o conformazione dell'attività dovuta è costituita dalla esistenza di una obiettiva esigenza aziendale. Il fatto che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata non costituisce, invece, un limite, in quanto detta eventualità è intrinseca nel carattere inferiore delle mansioni accessorie. Sono rimesse, poi, alla pubblica amministrazione, nell'esercizio di discrezionalità amministrativa, le scelte relative alla consistenza della pianta organica e dunque le valutazioni sulla opportunità di prevedere ( o meno) in organico una o più figure del profilo inferiore. Ed anche nel caso di mancata copertura degli organici (ad esempio, per esigenze di finanza pubblica) verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1375 cod.civ. ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'intesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività. I doveri posti a carico del dipendente pubblico dalla legge, dal codice di comportamento, dalla contrattazione collettiva tengono conto della particolare natura del rapporto di lavoro pubblico, ancorché contrattualizzato, che pone l'impiegato al «servizio della Nazione» (articolo 98, comma 1 Cost.) e, quindi, lo impegna ad ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, efficacemente riassunti nell'attuale versione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54”. Anche Cass. n. 18602/09 ha precisato che “In materia di pubblico impiego privatizzato, non è configurabile un diritto del lavoratore subordinato a pretendere che il datore di lavoro non conferisca talune mansioni a dipendenti di qualifica inferiore, attesa l'assenza di un obbligo, in capo al datore, di farle svolgere in via esclusiva ai dipendenti in possesso di determinate professionalità, potendosi realizzare una lesione di interessi tutelati solo ove la concreta operatività del sistema abbia incidenza negativa, anche indiretta, su rilevanti aspetti quantitativi o qualitativi della prestazione di lavoro del dipendente di qualifica superiore ovvero sui pregressi livelli retributivi”. E Cass. n. 8910/19 ha ulteriormente affermato che “Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, ma il lavoratore, per motivate e contingenti esigenze aziendali, può essere adibito anche a compiti inferiori purché marginali rispetto a quelli propri del suo livello.” CP_ Ne discende, come affermato dalla giurisprudenza di merito citata dall' convenuto, che non è neanche sufficiente dedurre che l'adibizione a mansioni inferiori proprie degli ausiliari o degli OOS fosse stabile e continuativa perché volta a sopperire carenze di organico senza, però, fornire allegazioni specifiche idonee a fare ritenere che lo svolgimento abituale di tali mansioni fosse in concreto prevalente, anche sotto il profilo quantitativo, su quelle specifiche della qualifica di infermiere in possesso del ricorrente che le ha continuate a svolgere nel periodo dedotto, non avendo in ricorso lamentato il mancato svolgimento di tali mansioni, come pure risulta dalla prova testimoniale espletata;
infatti il ricorrente, come affermato dalla sentenza n. 867/24 della Corte di appello di Roma – GL in analoga fattispecie, in atti, “ha limitato le proprie doglianze con riferimento esclusivo allo svolgimento in modo abituale, stante la cronica carenza all'interno del reparto ove prestava servizio di personale con tale livello di inquadramento e qualifica, delle mansioni di assistenza ai pazienti proprie delle inferiori categorie di O.S.S. e O.T.A., senza tuttavia allegare in modo specifico il rapporto, in termini quantitativi di tali ultime mansioni con quelle proprie dell'attività infermieristica, e 12 specificarne l'entità anche sul piano quantitativo e temporale (del tutto generico, in tale contesto, risulta la definizione di tali mansioni come “prevalenti” utilizzata dal lavoratore nel ricorso di primo grado). Si tratta quindi, in sostanza, non di sottrazione ad un dipendente delle mansioni qualificanti e tipiche della professionalità acquisita e del suo inquadramento contrattuale ma piuttosto dell'assegnazione, in parallelo ed in aggiunta, di altri compiti, peraltro comunque, in larga parte ad esse strumentali e complementari in quanto attinenti alla sfera di assistenza del paziente.
5.13. Deve pertanto escludersi, alla stregua delle considerazioni che precedono e in mancanza di più specifiche allegazioni da parte del lavoratore, la possibilità di attribuire alle mansioni di assistenza ai pazienti svolte dall'appellato carattere prevalente rispetto a quelle proprie dell'attività infermieristica (e quindi demansionante). Ciò tanto più alla luce della considerazione che lo svolgimento di tali attività di assistenza risultavano necessitate dalla cronica carenza di personale presso il reparto ove il lavoratore prestava servizio (con conseguente insorgere dei doveri di supplenza imposti dal codice deontologico) e della ulteriore considerazione che una parte rilevante di tali mansioni (quali ad es, l'alimentazione e la movimentazione del paziente immobilizzato a letto o comunque non autosufficiente, al fine ad es. di provvedere alla sua igiene personale o allo spostamento dal letto alla barella viceversa) ben possono dirsi strettamente complementari rispetto all'attività dell'infermiere (presupponendo un bagaglio di nozioni necessarie a non causare, attraverso tale attività, lesioni al paziente) e quindi non dequalificanti (in quanto comunque ricomprese in quelle proprie dell'attività infermieristica), mentre solo alcuni dei compiti descritti nel ricorso (quali ad esempio il trasporto del paziente o mansioni tipicamente alberghiere quali il rifacimento dei letti) possono ritenersi propri esclusivamente delle qualifiche inferiori in quanto del tutto estranei alla professionalità propria dell'infermiere, mansioni queste ultime il cui svolgimento, nel complessivo contesto precedentemente descritto, deve però ritenersi marginale e tale da non integrare l'illecito demansionamento dedotto.” Dall'insussistenza del lamentato demansionamento per le considerazioni svolte discende l'infondatezza della domanda risarcitoria conseguente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DMn. 147/22) , seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c, non sussistendo ragioni per la loro compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 23/01/25 IL GIUDICE
Luca Redavid
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