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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7053 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12291/2025
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 12291/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Il 23/9/2025, alle ore 13.13, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. GIORGIO VITTORIO MUZIO;
per parte resistente il Sig. con l'Avv. ALESSIO STRANIERO;
Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 12291/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Milano, via Bainsizza n. 4, con l'Avv. C.F._1
GIORGIO VITTORIO MUZIO
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Milano, via Savarè n. 1, con l'Avv. ALESSIO STRANIERO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: “Accertato e dichiarato che il Sig. occupa senza titolo la Controparte_1 porzione dell'appartamento sito al piano terzo dello stabile ubicato in via Massimo Gorki n. 10 a Milano, condannare il Sig. a rilasciare in favore del Sig. il Controparte_1 Parte_1 predetto appartamento libero da persone e cose, concedendo il termine minimo per l'esecuzione. Condannare il Sig. a risarcire il Sig. il danno per il mancato Controparte_1 Parte_1 godimento dell'appartamento per la somma di € 1.300 per ogni mese di occupazione a far tempo dal 25 giugno 2024 fino all'effettiva liberazione e così per € 11.700 fino al 25 marzo 2025, o quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Condannare il Sig. CP_1
in ogni caso, al pagamento degli interessi legali al saggio di mora ex art. 1284, IV comma,
[...]
c. c. dalla scadenza di ogni mensilità, ed in ogni caso dalla data del presente giudizio, fino all'effettivo soddisfo. Dato atto che il Sig. non ha partecipato senza addurre Controparte_1 giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria n. 2789/2024 avanti l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, condannare ex art. 12bis, comma 3, d. lgs. n. 28/2010 il Sig. al pagamento in favore del ricorrente di una somma Controparte_1 equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Con vittoria di spese, compenso professionale, anche per la preliminare fase di negoziazione assistita, e spese forfettarie e art. 13, comma 10, L. 247/2012 con la maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, del D. M. 55/2014. In quanto ricorso redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione che consentono la ricerca dei documenti allegati e la navigazione all'interno dell'atto”
Parte resistente: “In via preliminare pregiudiziale: rilevato il mancato effettivo espletamento della mediazione, condizione di procedibilità, non avendo il Sig. potuto partecipare alla CP_1 procedura di mediazione a causa delle gravi condizioni di salute qui documentate, dichiarare improcedibile la domanda ex adverso proposta. Ne merito in via principale: rigettare il ricorso ex adverso prodotto perché in primis non provato nei presupposti di legittimazione attiva e, in ogni caso, in quanto infondato in fatto e in diritto, avendo il resistente comunque documentato in via di eccezione il fondamento del proprio diritto di abitazione ex l. 76/2016 (c. c. “ ”) in forza CP_2 della risalente, continuativa e non contestata, convivenza more uxorio durata sedici anni, dal 2008 al decesso della compagna sig.ra avvenuto il 9/8/2023. In ogni caso: con vittoria di Parte_2 spese e compensi di lite, spese generali, iva e cpa come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, Parte_1 adiva questo Tribunale, rappresentando di essere l'unico proprietario dell'appartamento sito a Milano, via Massimo Gorki n. 10 e di averne chiesto la restituzione immediata all'ex convivente della sorella (deceduta il 9/8/2023), Sig. (con raccomandata A/R Parte_2 Controparte_1 del 24/5/2024), che continua ad abitare nell'appartamento, ma senza ottenerne il rilascio. Ciò premesso, concludeva chiedendo la condanna di parte resistente al rilascio immediato dell'unità abitativa ed al pagamento di un'indennità di occupazione fino alla riconsegna delle chiavi dell'immobile.
Parte resistente si costituiva, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancata effettiva partecipazione alla procedura di mediazione e, nel merito, il diritto di abitazione ex L. 76/2016 in forza della convivenza more uxorio con la Sig.ra durata sedici anni. Parte_2
Ciò premesso, concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande della parte ricorrente.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
Il ricorso è fondato soltanto nei limiti di seguito precisati.
La parte ricorrente, con la produzione del titolo di proprietà dell'unità immobiliare sita in Milano, via Massimo Gorki n. 10 e della richiesta di rilascio del 24/5/2024 posti a fondamento della domanda e rappresentando che parte convenuta continua ad abitare presso l'immobile (fatto riconosciuto dalla stessa parte convenuta) ha dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di restituzione azionata, ai sensi dell'art. 2697 c. c.
Parte convenuta, tuttavia, ha provato ex art. 2697 cpv. c. c. (di veda dichiarazione alla Stazione Carabinieri di Milano Moscova del 10/11/2008) fatti modificativi dell'avversa pretesa e precisamente la convivenza more uxorio con la sig.ra durata sedici anni, dal 2008 al Parte_2 decesso della stessa, avvenuto il 9/8/2023. Ai sensi dell'art. 1, co. 42, L. 20/5/2016, n. 76, “in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni”. Parte resistente vanta pertanto un diritto di abitazione in via Massimo Gorki n. 10 sino al 9/8/2028. Prima di tale parte resistente non è tenuta a restituire all'attore l'immobile in cui vive.
Il resistente deve pertanto essere condannato a rilasciare entro il 9/8/2028 in favore di
[...]
'unità immobiliare sita in Milano, via Massimo Gorki n. 10. Parte_1
Deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per mancato tempestivo rilascio dell'immobile in quanto ha diritto di detenere gratuitamente l'unità Controparte_1 immobiliare sita in Milano, via Massimo Gorki n. 10, sino al 9/8/2028.
Non possono essere riconosciuti gli importi richiesti a titolo di indennità di occupazione che dovessero maturare dopo il 9/8/2028 sino all'effettivo rilascio, trattandosi di inammissibile condanna in futuro, essendo inapplicabile al caso di specie l'art. 664 c. p. c., che è norma eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica.
Va rigettata, infine, la domanda di condannare al pagamento di una somma Controparte_1 equitativamente determinata per non ha partecipato senza addurre giustificato motivo al procedimento di mediazione, trattandosi di una scelta che pare ampiamente giustificata dalle imperfette condizioni di salute, documentate in atti.
Le spese di lite, attesa la reciproca parziale soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 12291/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a rilasciare entro il 9/8/2028 in favore di Controparte_1 [...] libera da persone e cose, l'unità immobiliare sita in Milano, Parte_1 via Massimo Gorki n. 10;
2) rigettata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per mancato tempestivo rilascio dell'unità immobiliare sita in Milano, via Massimo Gorki n. 10, avanzata da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
3) compensa interamente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della motivazione contestuale, con allegazione al verbale.
Milano, 23/9/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 12291/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Il 23/9/2025, alle ore 13.13, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. GIORGIO VITTORIO MUZIO;
per parte resistente il Sig. con l'Avv. ALESSIO STRANIERO;
Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 12291/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Milano, via Bainsizza n. 4, con l'Avv. C.F._1
GIORGIO VITTORIO MUZIO
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Milano, via Savarè n. 1, con l'Avv. ALESSIO STRANIERO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: “Accertato e dichiarato che il Sig. occupa senza titolo la Controparte_1 porzione dell'appartamento sito al piano terzo dello stabile ubicato in via Massimo Gorki n. 10 a Milano, condannare il Sig. a rilasciare in favore del Sig. il Controparte_1 Parte_1 predetto appartamento libero da persone e cose, concedendo il termine minimo per l'esecuzione. Condannare il Sig. a risarcire il Sig. il danno per il mancato Controparte_1 Parte_1 godimento dell'appartamento per la somma di € 1.300 per ogni mese di occupazione a far tempo dal 25 giugno 2024 fino all'effettiva liberazione e così per € 11.700 fino al 25 marzo 2025, o quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Condannare il Sig. CP_1
in ogni caso, al pagamento degli interessi legali al saggio di mora ex art. 1284, IV comma,
[...]
c. c. dalla scadenza di ogni mensilità, ed in ogni caso dalla data del presente giudizio, fino all'effettivo soddisfo. Dato atto che il Sig. non ha partecipato senza addurre Controparte_1 giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria n. 2789/2024 avanti l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, condannare ex art. 12bis, comma 3, d. lgs. n. 28/2010 il Sig. al pagamento in favore del ricorrente di una somma Controparte_1 equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Con vittoria di spese, compenso professionale, anche per la preliminare fase di negoziazione assistita, e spese forfettarie e art. 13, comma 10, L. 247/2012 con la maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, del D. M. 55/2014. In quanto ricorso redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione che consentono la ricerca dei documenti allegati e la navigazione all'interno dell'atto”
Parte resistente: “In via preliminare pregiudiziale: rilevato il mancato effettivo espletamento della mediazione, condizione di procedibilità, non avendo il Sig. potuto partecipare alla CP_1 procedura di mediazione a causa delle gravi condizioni di salute qui documentate, dichiarare improcedibile la domanda ex adverso proposta. Ne merito in via principale: rigettare il ricorso ex adverso prodotto perché in primis non provato nei presupposti di legittimazione attiva e, in ogni caso, in quanto infondato in fatto e in diritto, avendo il resistente comunque documentato in via di eccezione il fondamento del proprio diritto di abitazione ex l. 76/2016 (c. c. “ ”) in forza CP_2 della risalente, continuativa e non contestata, convivenza more uxorio durata sedici anni, dal 2008 al decesso della compagna sig.ra avvenuto il 9/8/2023. In ogni caso: con vittoria di Parte_2 spese e compensi di lite, spese generali, iva e cpa come per legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, Parte_1 adiva questo Tribunale, rappresentando di essere l'unico proprietario dell'appartamento sito a Milano, via Massimo Gorki n. 10 e di averne chiesto la restituzione immediata all'ex convivente della sorella (deceduta il 9/8/2023), Sig. (con raccomandata A/R Parte_2 Controparte_1 del 24/5/2024), che continua ad abitare nell'appartamento, ma senza ottenerne il rilascio. Ciò premesso, concludeva chiedendo la condanna di parte resistente al rilascio immediato dell'unità abitativa ed al pagamento di un'indennità di occupazione fino alla riconsegna delle chiavi dell'immobile.
Parte resistente si costituiva, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancata effettiva partecipazione alla procedura di mediazione e, nel merito, il diritto di abitazione ex L. 76/2016 in forza della convivenza more uxorio con la Sig.ra durata sedici anni. Parte_2
Ciò premesso, concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande della parte ricorrente.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
Il ricorso è fondato soltanto nei limiti di seguito precisati.
La parte ricorrente, con la produzione del titolo di proprietà dell'unità immobiliare sita in Milano, via Massimo Gorki n. 10 e della richiesta di rilascio del 24/5/2024 posti a fondamento della domanda e rappresentando che parte convenuta continua ad abitare presso l'immobile (fatto riconosciuto dalla stessa parte convenuta) ha dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di restituzione azionata, ai sensi dell'art. 2697 c. c.
Parte convenuta, tuttavia, ha provato ex art. 2697 cpv. c. c. (di veda dichiarazione alla Stazione Carabinieri di Milano Moscova del 10/11/2008) fatti modificativi dell'avversa pretesa e precisamente la convivenza more uxorio con la sig.ra durata sedici anni, dal 2008 al Parte_2 decesso della stessa, avvenuto il 9/8/2023. Ai sensi dell'art. 1, co. 42, L. 20/5/2016, n. 76, “in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni”. Parte resistente vanta pertanto un diritto di abitazione in via Massimo Gorki n. 10 sino al 9/8/2028. Prima di tale parte resistente non è tenuta a restituire all'attore l'immobile in cui vive.
Il resistente deve pertanto essere condannato a rilasciare entro il 9/8/2028 in favore di
[...]
'unità immobiliare sita in Milano, via Massimo Gorki n. 10. Parte_1
Deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per mancato tempestivo rilascio dell'immobile in quanto ha diritto di detenere gratuitamente l'unità Controparte_1 immobiliare sita in Milano, via Massimo Gorki n. 10, sino al 9/8/2028.
Non possono essere riconosciuti gli importi richiesti a titolo di indennità di occupazione che dovessero maturare dopo il 9/8/2028 sino all'effettivo rilascio, trattandosi di inammissibile condanna in futuro, essendo inapplicabile al caso di specie l'art. 664 c. p. c., che è norma eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica.
Va rigettata, infine, la domanda di condannare al pagamento di una somma Controparte_1 equitativamente determinata per non ha partecipato senza addurre giustificato motivo al procedimento di mediazione, trattandosi di una scelta che pare ampiamente giustificata dalle imperfette condizioni di salute, documentate in atti.
Le spese di lite, attesa la reciproca parziale soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 12291/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a rilasciare entro il 9/8/2028 in favore di Controparte_1 [...] libera da persone e cose, l'unità immobiliare sita in Milano, Parte_1 via Massimo Gorki n. 10;
2) rigettata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per mancato tempestivo rilascio dell'unità immobiliare sita in Milano, via Massimo Gorki n. 10, avanzata da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
3) compensa interamente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della motivazione contestuale, con allegazione al verbale.
Milano, 23/9/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani