Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/03/2026, n. 5752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5752 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05752/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05497/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5497 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Arcangelo Guzzo, Paola Restaino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
delle sentenze rispettivamente emesse dal T.A.R. del Lazio, sede di Roma, sez. IV-bis, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 1^ ottobre 2024, notificata a mezzo pec nella medesima data, e dal -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del 18 novembre 2024, pubblicata in pari data e notificata a mezzo pec in data 19 novembre 2024;
- ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona dell’On.le sig. Ministro pro tempore, di adempiere all’obbligo di pagamento delle somme di cui alle sentenze anzidette, per un totale di € -OMISSIS-, oltre interessi ulteriori dall’8 aprile 2025 e fino all’effettivo soddisfo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AU VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, le parti ricorrenti espongono che il Ministero dell’istruzione e del Merito è stato condannato dal:
- T.A.R. del Lazio, sede di Roma, sez. IV-bis, con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 1^ ottobre 2024, in loro favore, che così statuisce:
“Rilevato che con memoria del 23 settembre 2024 i ricorrenti hanno dichiarato di aver conseguito il bene a cui si aspirava con l’istaurazione del presente giudizio, integralmente coincidente con il petitum del ricorso, posto che il 3 giugno 2024 è stato adottato il PEI 20232024 con il quale è stato proposto per il prossimo a.s. 2024/2025 il supporto di docente di sostegno per 22 ore settimanali e dell’operatore OEPAC per 17 ore settimanali”; che inoltre, in data 20 settembre 2024 la dirigente scolastica ha adottato il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno al minore -OMISSIS- in base al quale il bambino ha visto riconosciute 22 ore settimanali oltre a 15 ore di OEPAC. Ritenuto che, pertanto, ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 34, co. 5, c.p.a. di cessazione della materia del contendere.
Ritenuto, infine, di condannare l’amministrazione al pagamento delle spese di lite che si liquidano d’ufficio come in dispositivo, sulla base del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto che la situazione di necessità del ricorrente è stata riconosciuta solo tardivamente e in ogni caso successivamente alla proposizione del ricorso.
Nel PQM dunque vi era la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € -OMISSIS-, oltre accessori di legge.
- dal Tribunale -OMISSIS-, con sentenza n.-OMISSIS- del 18 novembre 2024, sempre in loro favore, che ha così statuito:
“condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante, al pagamento della somma di Euro -OMISSIS- in favore dei ricorrenti e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre ad interessi dal presente provvedimento al saldo;
condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, complessivamente liquidate in euro -OMISSIS- per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.”
Espongono, altresì, le parti che:
- che le predette Sentenze sono state regolarmente notificate, in formula esecutiva, giusta PEC di CONSEGNA agli atti (all. 2 e 5 al presente ricorso);
- che le predette Sentenze sono divenute cosa giudicata, giusta certificato di non proposto appello (rilasciati rispettivamente dal Tar Lazio il 10.04.2025 e dal Tribunale -OMISSIS- in data 28/04/2025) dai quali si evince che alle predette date non risulta essere stato proposto alcun gravame avverso le Sentenze in oggetto;
- nonostante siano trascorsi ben oltre 120 giorni dalla data della notificazione delle citate sentenze, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ottemperato all’ordine del Giudice.
Pertanto, le parti ricorrenti concludono il ricorso, formulando le seguenti domande:
- accertare e dichiarare il mancato adempimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona dell’On.le sig. Ministro pro tempore, all’obbligo di pagamento delle somme di cui alle sentenze rispettivamente emesse dal T.A.R. del Lazio, sede di Roma, sez. IV-bis, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 1^ ottobre 2024, notificata a mezzo pec nella medesima data, e dal Tribunale -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del 18 novembre 2024, pubblicata in pari data e notificata a mezzo pec in data 19 novembre 2024;
- ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona dell’On.le sig. Ministro pro tempore, di adempiere all’obbligo di pagamento delle somme di cui alle sentenze anzidette, per un totale di € -OMISSIS-, oltre interessi ulteriori dall’8 aprile 2025 e fino all’effettivo soddisfo.
Espongono, in seguito, le parti, con memoria del 3 novembre 2025, contenente una nota spese, che:
“ successivamente alla notifica del ricorso del 28 aprile 2025 – e precisamente in data 19 giugno 2025 – si è provveduto ex adverso al pagamento in favore dei ricorrenti a mezzo di due bonifici (di €-OMISSIS-) di quanto dovuto in virtù dei titoli giudiziari di cui è causa. Sono pertanto dovute le spese e le competenze legali relative al presente giudizio ”.
Pervenuto il ricorso alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026 è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare si evidenzia che, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio sia ove liquidate in favore della parte, sia nel caso in cui siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22-05-2013, n. 2630).
In particolare, in tema di spese di lite nel processo, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22303 del 2 agosto 2025, ha, di recente, chiarito che: “se il pagamento non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, ed il difensore dichiaratosi anticipatario delle spese di lite può domandare in proprio la corresponsione delle somme, perché la sua legittimazione a conseguirle trova fondamento nel provvedimento di distrazione delle spese processuali in suo favore, per effetto del quale s’instaura con la parte soccombente un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello che intercorre fra i contendenti nel processo”.
Nel merito occorre rilevare che, con la predetta nota spese, le parti hanno dichiarato che successivamente alla notifica del ricorso– e precisamente in data 19 giugno 2025 – è pervenuto il pagamento in loro favore a mezzo di due bonifici (di €-OMISSIS-) di quanto dovuto in virtù dei titoli giudiziari di cui è causa. Sono pertanto dovute le spese e le competenze legali relative al presente giudizio.
Al Collegio non resta, dunque, che prendere atto di tale dichiarazione ai fini della pronuncia di improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a..
Rilevato l’integrale soddisfacimento della pretesa degli attori deve dichiararsi, infatti, cessata la materia del contendere, poiché come risulta dalla predetta nota spese, in data 19 giugno 2025 è pervenuto il pagamento in loro favore a mezzo di due bonifici (di €-OMISSIS-) di quanto dovuto in virtù dei titoli giudiziari di cui è causa.
Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, vanno poste in capo all’amministrazione in virtù della soccombenza virtuale, come desumibile dai motivi del ricorso e sono liquidate come da dispositivo.
Per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso del termine di trenta giorni, si nomina sin da ora, come richiesto da parte ricorrente, quale Commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito o un funzionario all’uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni, dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente e verifica dell’eventuale intervenuto adempimento.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo a favore del difensore antistatario, con rimborso del contributo unificato se versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, che forfetariamente liquida in euro 1.500,00, oltre refusione del contributo unificato.
Per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso del termine di trenta giorni, si nomina sin da ora, come richiesto da parte ricorrente, quale Commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito o un funzionario all’uopo delegato che dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni, dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente e verifica dell’eventuale intervenuto adempimento.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA FI, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
AU VA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU VA | NA FI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.