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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3362/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3362/2025 promosso da: nato a [...] il [...] e nata a [...] CP_1 Controparte_2
(MC) l'8.11.1972, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MONTARULI MASSIMO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) La casa familiare sita in Santa Maria Nuova (AN) alla Via Scarpara Alta n.13/A con ogni arredo
e pertinenza resterà di piena ed esclusiva proprietà del Sig. nonché in suo uso CP_1 esclusivo;
2) Le parti rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi assegno di mantenimento dandosi atto reciprocamente che i rapporti economici tra di essi intercorrenti sono già stati compiutamente definiti con piena soddisfazione per entrambi;
3) Le parti dichiarano espressamente di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione e/o rapporto;
4) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo di sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo CP_1 Controparte_2 scioglimento del matrimonio contratto a RA (AN) il 16.07.2016.
1 Al ricorso è stata allegata l'autorizzazione del giudice tutelare all'introduzione del presente giudizio, atteso che il sig. è sottoposto ad amministrazione di sostegno. Il ricorso risulta pertanto CP_1 ritualmente sottoscritto dall'amministratore di sostegno, espressamente autorizzato a tal fine.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 30.09.2025, ha dichiarato di intervenire e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di RA in data 6.06.2017, le parti si sono separate. Non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in RA (AN) il 16.07.2016 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RA (AN) al n. 5, parte 1, serie // dell'anno 2016.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio può prendere atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il quale non presenta profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a RA CP_1 Controparte_2
(AN) il 16/07/2016 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RA (AN) al n. 5, parte 1, serie // dell'anno 2016; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (AN) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3362/2025 promosso da: nato a [...] il [...] e nata a [...] CP_1 Controparte_2
(MC) l'8.11.1972, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MONTARULI MASSIMO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) La casa familiare sita in Santa Maria Nuova (AN) alla Via Scarpara Alta n.13/A con ogni arredo
e pertinenza resterà di piena ed esclusiva proprietà del Sig. nonché in suo uso CP_1 esclusivo;
2) Le parti rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi assegno di mantenimento dandosi atto reciprocamente che i rapporti economici tra di essi intercorrenti sono già stati compiutamente definiti con piena soddisfazione per entrambi;
3) Le parti dichiarano espressamente di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione e/o rapporto;
4) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo di sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo CP_1 Controparte_2 scioglimento del matrimonio contratto a RA (AN) il 16.07.2016.
1 Al ricorso è stata allegata l'autorizzazione del giudice tutelare all'introduzione del presente giudizio, atteso che il sig. è sottoposto ad amministrazione di sostegno. Il ricorso risulta pertanto CP_1 ritualmente sottoscritto dall'amministratore di sostegno, espressamente autorizzato a tal fine.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 30.09.2025, ha dichiarato di intervenire e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di RA in data 6.06.2017, le parti si sono separate. Non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in RA (AN) il 16.07.2016 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RA (AN) al n. 5, parte 1, serie // dell'anno 2016.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio può prendere atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il quale non presenta profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a RA CP_1 Controparte_2
(AN) il 16/07/2016 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RA (AN) al n. 5, parte 1, serie // dell'anno 2016; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (AN) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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