CASS
Sentenza 6 dicembre 2021
Sentenza 6 dicembre 2021
Massime • 1
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2021, n. 44951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44951 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di: PO IO nato a [...] il [...] inoltre: XHEPA AS avverso la sentenza del 27/11/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
lette le memorie difensive dell'imputato; Penale Sent. Sez. 4 Num. 44951 Anno 2021 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 15/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27.11.2018, la Corte d'assise d'appello di Napoli, accogliendo parzialmente il gravame proposto da OV AP, aveva riqualificato il reato di omicidio doloso, per il quale il medesimo era stato condannato in sede di abbreviato celebrato in primo grado, in quello di omicidio colposo per eccesso di reazione in legittima difesa, confermando inoltre la condanna per il delitto di cui all'art. 411 cod. pen. (occultamento di cadavere). 2. A seguito di ricorso proposto dalla difesa dell'imputato, la lerza sezione penale della Corte di cassazione ha annullato la suddetta sentenza limitatamente alla valutazione sulla causa di non punibilità di cui all'art. 55, comma 2, cod. pen., come introdotta dalla legge n. 36/2019, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra ezione della Corte d'assise di Napoli;
ha, inoltre, rigettato nel resto il ricorso, dichiarando irrevocabile il capo della sentenza di condanna relativo al delitto di cui all'art. 411 cod. pen. In estrema sintesi, la sentenza rescindente della ierza lezione ha demandato al giudice del rinvio di valutare, in relazione al delitto di omicidio, l'eventuale ricorrenza, in concreto, delle situazioni oggettive di esclusione dell'antigiuridicità del fatto introdotte dalla "novella" del 2019, consistenti nell'aver agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità nelle condizioni di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. (c.d. minorata difesa) ovvero in stato di "grave turbamento", derivante dalla situazione di pericolo in atto. 3. Con sentenza del 13.5.2020, la Corte d'assise d'appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato non punibile il AP in ordine al reato di omicidio per eccesso colposo in difesa legittima, per avere egli agito nelle condizioni previste dall'art. 55, comma 2, cod. peni come introdotto dalla legge n. 36/2019, revocando limitatamente a tale capo le statuizioni civili e confermando nel resto. I giudici napoletani, nella ricostruzione del fatto, hanno ritenuto credibili le dichiarazioni rese dall'imputato. Questi dichiarava che nella notte fra il 5 e il 6 luglio 2012, verso le ore 01.00/01.30, aveva sentito taluni rumori provenienti dal di fuori della sua abitazione e di essersi affacciato alla finestra;
i suoi occhi erano stati colpiti da una luce improvvisa e poi si era accorto della presenza di un uomo che camminava sul balcone in direzione della finestra (aperta) che dava nella stanza dei suoi figli. Aveva visto che l'uomo aveva una cosa fra le mani che gli era sembrata una pistola, per cui egli si era molto spaventato. A quel punto aveva prelevato uno dei suoi fucili dalla cassaforte, aveva scavalcato il davanzale 2 della finestra e, non vedendo più l'individuo, aveva iniziato a sparare, esplodendo 4-5 cartucce "a casaccio verso sinistra", senza essere in grado di dire P se sparato sparato verso l'alto o ad altezza d'uomo. Il tutto era accaduto al buio ed il AP aveva anche pensato che sul posto "vi fossero più persone". Era poi sceso giù per verificare se i malviventi avessero portato via qualcosa, e a quel punto si era accorto che, vicino all'albero di noci che stava dinanzi alla sua abitazione, giaceva a terra il corpo senza vita di un uomo. Preso dal panico, aveva deciso di far sparire il cadavere, che aveva poi gettato dal ponte sul fiume Volturno, dopo averlo ricoperto con delle buste. In seguito, l'imputato precisava che, dopo avere sparato in aria, dal balcone aveva visto nel giardino una persona, nei pressi del noce, cui aveva puntato l'arma per sparare (alle gambe) solo per renderlo inoffensivo, e di avere avuto l'impressione che avesse una pistola in mano. La Corte territoriale ha ritenuto che nell'occorso il AP ebbe pochi secondi per valutare la situazione ed agì in uno stato di forte agitazione e di paura per ciò che stava accadendo e che poteva immediatamente succedere. Nella concitazione del momento - opina la Corte - il prevenuto sparò senza sapere se la persona che vedeva in giardino fosse la stessa che pochi secondi prima aveva sorpreso a camminare sul balcone di casa sua o non piuttosto un altro individuo che stava da basso in appoggio a quello che stava cercando di entrare in casa. La presenza di più soggetti è stata data per acquisita, sia perché recepita dalla imputazione formulata dall'accusa, sia perché validata dalla testimonianza resa da AP LA. Le suddette circostanze, valutate unitariamente, hanno indotto la Corte del rinvio ad affermare che in quella situazione concreta la condotta dell'imputato fu determinata unicamente dal timore per la situazione di pericolo che stava incombendo su di lui ed i suoi famigliari;
inoltre, che egli agì in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. 4. Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per erronea applicazione delle regole di giudizio in tema di art. 55 cod. pen. Ritiene illogica ed erronea la motivazione della Corte territoriale in punto di finalità dell'azione, atteso che la stessa va valutata al momento in cui si è verificata l'azione lesiva, vale a dire quando l'imputato ha esploso i colpi di fucile, e non al momento in cui l'imputato ha visto l'intruso sul balcone;
e tra i due momenti è intercorso un apprezzabile lasso di tempo, diversamente da quanto affermato dal giudice di merito. Sulla base delle evidenze probatorie, non è 3 e corretto affermare che l'imputato abbia agito in una situazione di immediato pericolo per l'incolumità propria o dei propri familiari, visto che la vittima si trovava in giardino a distanza in linea d'aria di circa 8-10 metri dal AP. La sentenza omette di motivare sul se la condotta tenuta dall'imputato fosse l'unica possibile per sventare il supposto pericolo. Anche la circostanza che la vittima non fosse da sola si basa su mere supposizioni. La Corte non tiene conto della manifesta illogicità delle dichiarazioni dell'imputato, non potendosi affermare che la vittima avesse in mano un'arma, né che il AP avesse mirato alle gambe. Non è stato considerato che il prevenuto è un cacciatore professionista, esperto di armi (che possiede in notevole quantità), per cui non è credibile che egli abbia sparato a caso. Dalla perizia autoptica si rileva che lo sparatore si trovava alle spalle della vittima in posizione sopraelevata e che la vittima è stata attinta da it 3 colpi, per cui la Corte erra nel dire che la vittima non fosse di spalle. Deduce, quanto alla ritenuta causa di non punibilità costituita dallo "stato di grave turbamento", che la Corte napoletana non ha sciolto il nodo circa il permanere, al momento degli spari, del già menzionato stato emotivo, posto che la vittima, seppure ancora in giardino, era ormai lontana dal AP e dai suoi cari e, per di più, disarmata. Non è stato considerato che il AP, lungi dall'essere turbato, ha agito con fredda lucidità: dopo aver prelevato il fucile dalla cassaforte, si posiziona sul balcone e inizia a sparare;
poi, dopo aver rassicurato la moglie, scende in giardino e decide di liberarsi del cadavere, 4./ gettandolo tal fiume. All'indomani del delitto, tranquillizza di nuovo la moglie e si reca a Foggia per lavoro, tornando alla sua vita normale. 5. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 6. I difensori dell'imputato hanno dépositato memorie scritte con le quali confutano i motivi di impugnazione dedotti nel ricorso, chiedendone l'inammissibilità o il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Considerazione preliminare è quella che concerne il termine di prescrizione del reato, pacificamente commesso nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2012. Volendo considerare, per il principio del favor rei, la data del 5 luglio 2012 quale dies a quo, il termine massimo di prescrizione del reato per cui si procede - pari a sette anni e sei mesi, trattandosi di delitto colposo - è spirato il 5 gennaio 2020. 4 2. Ne discende come in capo al Procuratore generale non possa ritenersi sussistente un interesse a coltivare il ricorso avverso la sentenza che ha assolto il AP dal reato in disamina, medio tempore estinto per prescrizione. Al riguardo, mette conto di rammentare come, secondo i principi generali del nostro processo penale, in particolare quelli fissati negli artt. 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazione occorra avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione (Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Rv. 210562). L'interesse - concreto ed attuale - ad impugnare deve sorreggere anche il ricorso che sia proposto dal pubblico ministero e pro, pertanto, ravvisarsi soltanto qualora l'impugnazione sia presentata dall'organo dell'accusa per far valere l'illegittimità della situazione derivante dal provvedimento la cui rimozione o modifica sia tale da incidere in modo effettivo sulla posizione dell'imputato, cioè, nella prospettiva accusatoria, di> comportare la condanna del medesimo o, quantomeno, l'aggravamento delle conseguenze sanzionatorie lato sensu intese. Il mezzo di impugnazione deve invero perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Rv. 27565101). •3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, qualora sia ormai maturata la prescrizione del reato. Ciò salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione, rispondente ad una ragione esterna al processo / obiettivamente riconoscibile (Sez. 6, n. 34069 del 29/09/2020, Rv. 27992801; Sez. 6, n. 2025 del 12/12/2018, dep. - 2019, Rv. 27484401; Sez. 5, n. 30939 del 24/06/2010, Rv. 24797101). 'Interesse che, nella specie, non è stato in alcun modo prospettato dalla parte pubblica ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 ottobre 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG;
lette le memorie difensive dell'imputato; Penale Sent. Sez. 4 Num. 44951 Anno 2021 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 15/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27.11.2018, la Corte d'assise d'appello di Napoli, accogliendo parzialmente il gravame proposto da OV AP, aveva riqualificato il reato di omicidio doloso, per il quale il medesimo era stato condannato in sede di abbreviato celebrato in primo grado, in quello di omicidio colposo per eccesso di reazione in legittima difesa, confermando inoltre la condanna per il delitto di cui all'art. 411 cod. pen. (occultamento di cadavere). 2. A seguito di ricorso proposto dalla difesa dell'imputato, la lerza sezione penale della Corte di cassazione ha annullato la suddetta sentenza limitatamente alla valutazione sulla causa di non punibilità di cui all'art. 55, comma 2, cod. pen., come introdotta dalla legge n. 36/2019, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra ezione della Corte d'assise di Napoli;
ha, inoltre, rigettato nel resto il ricorso, dichiarando irrevocabile il capo della sentenza di condanna relativo al delitto di cui all'art. 411 cod. pen. In estrema sintesi, la sentenza rescindente della ierza lezione ha demandato al giudice del rinvio di valutare, in relazione al delitto di omicidio, l'eventuale ricorrenza, in concreto, delle situazioni oggettive di esclusione dell'antigiuridicità del fatto introdotte dalla "novella" del 2019, consistenti nell'aver agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità nelle condizioni di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. (c.d. minorata difesa) ovvero in stato di "grave turbamento", derivante dalla situazione di pericolo in atto. 3. Con sentenza del 13.5.2020, la Corte d'assise d'appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato non punibile il AP in ordine al reato di omicidio per eccesso colposo in difesa legittima, per avere egli agito nelle condizioni previste dall'art. 55, comma 2, cod. peni come introdotto dalla legge n. 36/2019, revocando limitatamente a tale capo le statuizioni civili e confermando nel resto. I giudici napoletani, nella ricostruzione del fatto, hanno ritenuto credibili le dichiarazioni rese dall'imputato. Questi dichiarava che nella notte fra il 5 e il 6 luglio 2012, verso le ore 01.00/01.30, aveva sentito taluni rumori provenienti dal di fuori della sua abitazione e di essersi affacciato alla finestra;
i suoi occhi erano stati colpiti da una luce improvvisa e poi si era accorto della presenza di un uomo che camminava sul balcone in direzione della finestra (aperta) che dava nella stanza dei suoi figli. Aveva visto che l'uomo aveva una cosa fra le mani che gli era sembrata una pistola, per cui egli si era molto spaventato. A quel punto aveva prelevato uno dei suoi fucili dalla cassaforte, aveva scavalcato il davanzale 2 della finestra e, non vedendo più l'individuo, aveva iniziato a sparare, esplodendo 4-5 cartucce "a casaccio verso sinistra", senza essere in grado di dire P se sparato sparato verso l'alto o ad altezza d'uomo. Il tutto era accaduto al buio ed il AP aveva anche pensato che sul posto "vi fossero più persone". Era poi sceso giù per verificare se i malviventi avessero portato via qualcosa, e a quel punto si era accorto che, vicino all'albero di noci che stava dinanzi alla sua abitazione, giaceva a terra il corpo senza vita di un uomo. Preso dal panico, aveva deciso di far sparire il cadavere, che aveva poi gettato dal ponte sul fiume Volturno, dopo averlo ricoperto con delle buste. In seguito, l'imputato precisava che, dopo avere sparato in aria, dal balcone aveva visto nel giardino una persona, nei pressi del noce, cui aveva puntato l'arma per sparare (alle gambe) solo per renderlo inoffensivo, e di avere avuto l'impressione che avesse una pistola in mano. La Corte territoriale ha ritenuto che nell'occorso il AP ebbe pochi secondi per valutare la situazione ed agì in uno stato di forte agitazione e di paura per ciò che stava accadendo e che poteva immediatamente succedere. Nella concitazione del momento - opina la Corte - il prevenuto sparò senza sapere se la persona che vedeva in giardino fosse la stessa che pochi secondi prima aveva sorpreso a camminare sul balcone di casa sua o non piuttosto un altro individuo che stava da basso in appoggio a quello che stava cercando di entrare in casa. La presenza di più soggetti è stata data per acquisita, sia perché recepita dalla imputazione formulata dall'accusa, sia perché validata dalla testimonianza resa da AP LA. Le suddette circostanze, valutate unitariamente, hanno indotto la Corte del rinvio ad affermare che in quella situazione concreta la condotta dell'imputato fu determinata unicamente dal timore per la situazione di pericolo che stava incombendo su di lui ed i suoi famigliari;
inoltre, che egli agì in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. 4. Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per erronea applicazione delle regole di giudizio in tema di art. 55 cod. pen. Ritiene illogica ed erronea la motivazione della Corte territoriale in punto di finalità dell'azione, atteso che la stessa va valutata al momento in cui si è verificata l'azione lesiva, vale a dire quando l'imputato ha esploso i colpi di fucile, e non al momento in cui l'imputato ha visto l'intruso sul balcone;
e tra i due momenti è intercorso un apprezzabile lasso di tempo, diversamente da quanto affermato dal giudice di merito. Sulla base delle evidenze probatorie, non è 3 e corretto affermare che l'imputato abbia agito in una situazione di immediato pericolo per l'incolumità propria o dei propri familiari, visto che la vittima si trovava in giardino a distanza in linea d'aria di circa 8-10 metri dal AP. La sentenza omette di motivare sul se la condotta tenuta dall'imputato fosse l'unica possibile per sventare il supposto pericolo. Anche la circostanza che la vittima non fosse da sola si basa su mere supposizioni. La Corte non tiene conto della manifesta illogicità delle dichiarazioni dell'imputato, non potendosi affermare che la vittima avesse in mano un'arma, né che il AP avesse mirato alle gambe. Non è stato considerato che il prevenuto è un cacciatore professionista, esperto di armi (che possiede in notevole quantità), per cui non è credibile che egli abbia sparato a caso. Dalla perizia autoptica si rileva che lo sparatore si trovava alle spalle della vittima in posizione sopraelevata e che la vittima è stata attinta da it 3 colpi, per cui la Corte erra nel dire che la vittima non fosse di spalle. Deduce, quanto alla ritenuta causa di non punibilità costituita dallo "stato di grave turbamento", che la Corte napoletana non ha sciolto il nodo circa il permanere, al momento degli spari, del già menzionato stato emotivo, posto che la vittima, seppure ancora in giardino, era ormai lontana dal AP e dai suoi cari e, per di più, disarmata. Non è stato considerato che il AP, lungi dall'essere turbato, ha agito con fredda lucidità: dopo aver prelevato il fucile dalla cassaforte, si posiziona sul balcone e inizia a sparare;
poi, dopo aver rassicurato la moglie, scende in giardino e decide di liberarsi del cadavere, 4./ gettandolo tal fiume. All'indomani del delitto, tranquillizza di nuovo la moglie e si reca a Foggia per lavoro, tornando alla sua vita normale. 5. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 6. I difensori dell'imputato hanno dépositato memorie scritte con le quali confutano i motivi di impugnazione dedotti nel ricorso, chiedendone l'inammissibilità o il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Considerazione preliminare è quella che concerne il termine di prescrizione del reato, pacificamente commesso nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2012. Volendo considerare, per il principio del favor rei, la data del 5 luglio 2012 quale dies a quo, il termine massimo di prescrizione del reato per cui si procede - pari a sette anni e sei mesi, trattandosi di delitto colposo - è spirato il 5 gennaio 2020. 4 2. Ne discende come in capo al Procuratore generale non possa ritenersi sussistente un interesse a coltivare il ricorso avverso la sentenza che ha assolto il AP dal reato in disamina, medio tempore estinto per prescrizione. Al riguardo, mette conto di rammentare come, secondo i principi generali del nostro processo penale, in particolare quelli fissati negli artt. 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazione occorra avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione (Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Rv. 210562). L'interesse - concreto ed attuale - ad impugnare deve sorreggere anche il ricorso che sia proposto dal pubblico ministero e pro, pertanto, ravvisarsi soltanto qualora l'impugnazione sia presentata dall'organo dell'accusa per far valere l'illegittimità della situazione derivante dal provvedimento la cui rimozione o modifica sia tale da incidere in modo effettivo sulla posizione dell'imputato, cioè, nella prospettiva accusatoria, di> comportare la condanna del medesimo o, quantomeno, l'aggravamento delle conseguenze sanzionatorie lato sensu intese. Il mezzo di impugnazione deve invero perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Rv. 27565101). •3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, qualora sia ormai maturata la prescrizione del reato. Ciò salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione, rispondente ad una ragione esterna al processo / obiettivamente riconoscibile (Sez. 6, n. 34069 del 29/09/2020, Rv. 27992801; Sez. 6, n. 2025 del 12/12/2018, dep. - 2019, Rv. 27484401; Sez. 5, n. 30939 del 24/06/2010, Rv. 24797101). 'Interesse che, nella specie, non è stato in alcun modo prospettato dalla parte pubblica ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 ottobre 2021