Articolo 11 della Legge 2 maggio 1990, n. 103
Articolo 10Articolo 12
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6 maggio 1990
Art. 11. 1. L'Istituto centrale di statistica e' tenuto a fornire agli uffici di statistica degli enti e organismi di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , che ne facciano richiesta in relazione alle proprie competenze, i dati resi anonimi, relativi alle singole unita' di rilevazione, da utilizzare esclusivamente per elaborazioni statistiche.
2. All'atto della richiesta, i dati sono trasmessi all'ufficio di statistica dall'ente richiedente. Qualora tale ufficio non sia ancora costituito, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano il nominativo di un proprio funzionario responsabile della utilizzazione dei dati.
3. I dati di cui sopra devono essere utilizzati nella osservanza delle norme di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
4. Le modalita' per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno disciplinate nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 1.
Nota all'art. 11:
- Il testo dell' art. 2 del decreto legislativo n. 322/1989 e' il seguente:
"Art. 2 (Ordinamento del Sistema statistico nazionale).
- 1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:
a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;
c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;
d) gli uffici di statistica delle province;
e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unita' sanitarie locali;
f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;
h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
Entrata in vigore il 6 maggio 1990